Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 31/2008
AMMCNT 0073748 del 13/10/2008
Ai
Dirigenti, Direttori,
Responsabili delle Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto:
Termine per la trasmissione mensile in via telematica degli attestati
di presenza. Assunzioni di personale a tempo determinato per
l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica con
oneri a carico dei finanziamenti esterni
.
Si informano le SS.LL. che il Dipartimento della Funzione Pubblica sta
svolgendo un programma di monitoraggio continuo delle presenze/assenze
mensili dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed, in tale
ambito, ha coinvolto anche il CNR, come altri enti ed istituzioni di
ricerca, affinchè trasmetta mensilmente e tempestivamente i
propri dati in merito. Trattandosi di adempimenti inerenti i rapporti
con un Ministero vigilante in materia, la collaborazione dell’ente si
configura come un preciso dovere istituzionale.
Per tale finalità,
è indispensabile e obbligatorio che le SS.LL. trasmettano
gli attestati di presenza mensili, con il sistema attualmente in
vigore, entro e non
oltre il quinto giorno lavorativo del mese
immediatamente successivo a quello a cui si riferiscono gli attestati
di presenza (ad esempio gli attestati di presenza del mese
di ottobre
del corrente anno vanno inviati entro e non oltre venerdì 7
novembre); si evidenzia che la mancata trasmissione degli attestati nel
termine sopraindicato di fatto renderebbe per il CNR impossibile
ottemperare alle richieste del Dipartimento della Funzione Pubblica,
con evidenti ricadute negative sul piano dei rapporti con tale
Ministero vigilante e con conseguenti effetti deleteri sul giudizio di
efficienza dell’ente.
Si rappresenta, peraltro, che il sistema
informatizzato di trasmissione degli attestati di presenza, in uso da
tempo, già prevede l’invio degli attestati entro il giorno 5
del mese successivo, essendo tra l’altro a tale invio correlato il
pagamento, nel mese successivo, di varie competenze.
Purtroppo i controlli effettuati hanno evidenziato che le
strutture che inviano tempestivamente gli attestati di presenza sono
soprattutto (anzi più spesso solo) quelle i cui dipendenti
hanno titolo al pagamento mensile di competenze accessorie; diverse
altre strutture inviano invece i dati con notevole ritardo. Alla luce
di quanto sopra esposto, è assolutamente necessario
ricondurre la trasmissione degli attestati per via telematica al
termine indicato, il cui rispetto da questo momento diviene un obbligo
per le SS.LL.
Ovviamente la tempestiva trasmissione degli attestati non pregiudica la
possibilità che successivamente possano essere apportate,
autonomamente dalle strutture o in sede di controllo centrale,
correzioni alla codifica delle assenze dovute ad errori materiali o a
necessarie rettifiche, come peraltro già oggi regolarmente
avviene.
Tutto ciò premesso, si
ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. su un altro
problema di fondamentale importanza per le attività
dell’ente, cioè l’assunzione di personale con contratto a
tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni, diversi
cioè dai fondi ordinari di bilancio.
A tal proposito si informa che l’art. 49
della recente legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ridisegnato
ancora una
volta l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001
(ora rubricato con il titolo
“Utilizzo del lavoro flessibile”) sostituendo integralmente il
precedente contenuto dello stesso art. 36 previsto dall’art. 3, comma
79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008).
Pur nel quadro di un continuo
susseguirsi di normative sulla materia (che certamente non ne
facilitano la piena comprensione), va evidenziato che l’ultima citata
disposizione legislativa prevede espressamente che “per rispondere ad
esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti”. Senza entrare nel dettaglio, va
certamente affermato che tra tali forme contrattuali flessibili
rientrano i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con
oneri a carico di finanziamenti esterni per l’attuazione di progetti di
ricerca e di innovazione tecnologica; tali contratti rispondono per
definizione ad esigenze straordinarie e temporanee; sono, inoltre,
già previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del comparto ricerca e sono, infine, esentati sul piano finanziario da
ogni limite assunzionale per gli enti di ricerca dall’art. 1, comma
188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006).
Peraltro, il comma 3 dello stesso
novellato art. 36 prevede espressamente che “per evitare abusi
nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni nell’ambito
delle rispettive procedure, rispettano i principi di
imparzialità e trasparenza”.
Stante quanto sopra, e pur in un quadro
interpretativo generale non ancora del tutto chiarito, appare
obbligatorio, fino ad eventuali nuove disposizioni, che le SS.LL
provvedano alle assunzioni a tempo determinato in questione solo a
seguito di procedure selettive volte all’accertamento delle
professionalità richieste (principio di
imparzialità e trasparenza) e per il periodo strettamente
necessario all’esecuzione dei progetti di ricerca o di
attività finanziati, ferma restando comunque
l’invalicabilità del limite massimo quinquennale.
Nulla viene innovato, invece, sulle
altre fasi del procedimento di assunzione, che rimane decentrato presso
le strutture che fruiscono del finanziamento esterno per lo svolgimento
di programmi di ricerca e/o di innovazione tecnologica ed hanno
l’esigenza di assumere in via temporanea e straordinaria, per far
fronte allo svolgimento dei progetti stessi.
Si ringrazia per la collaborazione e si
invitano le SS.LL. ad ottemperare al contenuto della presente nota
circolare.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Novella Coppa