Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 31/2008

AMMCNT 0073748 del 13/10/2008

Ai
Dirigenti, Direttori,
Responsabili delle Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Termine per la trasmissione mensile in via telematica degli attestati di presenza. Assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica con oneri a carico dei finanziamenti esterni .

Si informano le SS.LL. che il Dipartimento della Funzione Pubblica sta svolgendo un programma di monitoraggio continuo delle presenze/assenze mensili dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed, in tale ambito, ha coinvolto anche il CNR, come altri enti ed istituzioni di ricerca, affinchè trasmetta mensilmente e tempestivamente i propri dati in merito. Trattandosi di adempimenti inerenti i rapporti con un Ministero vigilante in materia, la collaborazione dell’ente si configura come un preciso dovere istituzionale.

Per tale finalità, è indispensabile e obbligatorio che le SS.LL. trasmettano gli attestati di presenza mensili, con il sistema attualmente in vigore, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo del mese immediatamente successivo a quello a cui si riferiscono gli attestati di presenza (ad esempio gli attestati di presenza del mese di ottobre del corrente anno vanno inviati entro e non oltre venerdì 7 novembre); si evidenzia che la mancata trasmissione degli attestati nel termine sopraindicato di fatto renderebbe per il CNR impossibile ottemperare alle richieste del Dipartimento della Funzione Pubblica, con evidenti ricadute negative sul piano dei rapporti con tale Ministero vigilante e con conseguenti effetti deleteri sul giudizio di efficienza dell’ente.

Si rappresenta, peraltro, che il sistema informatizzato di trasmissione degli attestati di presenza, in uso da tempo, già prevede l’invio degli attestati entro il giorno 5 del mese successivo, essendo tra l’altro a tale invio correlato il pagamento, nel mese successivo, di varie competenze. Purtroppo  i controlli effettuati hanno evidenziato che le strutture che inviano tempestivamente gli attestati di presenza sono soprattutto (anzi più spesso solo) quelle i cui dipendenti hanno titolo al pagamento mensile di competenze accessorie; diverse altre strutture inviano invece i dati con notevole ritardo. Alla luce di quanto sopra esposto, è assolutamente necessario ricondurre la trasmissione degli attestati per via telematica al termine indicato, il cui rispetto da questo momento diviene un obbligo per le SS.LL.

Ovviamente la tempestiva trasmissione degli attestati non pregiudica la possibilità che successivamente possano essere apportate, autonomamente dalle strutture o in sede di controllo centrale, correzioni alla codifica delle assenze dovute ad errori materiali o a necessarie rettifiche, come peraltro già oggi regolarmente avviene.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. su un altro problema di fondamentale importanza per le attività dell’ente, cioè l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni, diversi cioè dai fondi ordinari di bilancio.

A tal proposito si informa che l’art. 49 della recente legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ridisegnato ancora una volta l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 (ora rubricato con il titolo “Utilizzo del lavoro flessibile”) sostituendo integralmente il precedente contenuto dello stesso art. 36 previsto dall’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Pur nel quadro di un continuo susseguirsi di normative sulla materia (che certamente non ne facilitano la piena comprensione), va evidenziato che l’ultima citata disposizione legislativa prevede espressamente che “per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”. Senza entrare nel dettaglio, va certamente affermato che tra tali forme contrattuali flessibili rientrano i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica; tali contratti rispondono per definizione ad esigenze straordinarie e temporanee; sono, inoltre, già previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto ricerca e sono, infine, esentati sul piano finanziario da ogni limite assunzionale per gli enti di ricerca dall’art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Peraltro, il comma 3 dello stesso novellato art. 36 prevede espressamente che “per evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano i principi di imparzialità e trasparenza”.

Stante quanto sopra, e pur in un quadro interpretativo generale non ancora del tutto chiarito, appare obbligatorio, fino ad eventuali nuove disposizioni, che le SS.LL provvedano alle assunzioni a tempo determinato in questione solo a seguito di procedure selettive volte all’accertamento delle professionalità richieste (principio di imparzialità e trasparenza) e per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei progetti di ricerca o di attività finanziati, ferma restando comunque l’invalicabilità del limite massimo quinquennale.

Nulla viene innovato, invece, sulle altre fasi del procedimento di assunzione, che rimane decentrato presso le strutture che fruiscono del finanziamento esterno per lo svolgimento di programmi di ricerca e/o di innovazione tecnologica ed hanno l’esigenza di assumere in via temporanea e straordinaria, per far fronte allo svolgimento dei progetti stessi.

Si ringrazia per la collaborazione e si invitano le SS.LL. ad ottemperare al contenuto della presente nota circolare.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Novella Coppa