Consiglio
Nazionale delle Ricerche
DIREZIONE GENERALE
SUPPORTO
ALLA GESTIONE DELLE RISORSE
Stato giuridico e trattamento economico del
personale
Contratti collettivi e spesa per il
personale
Circolare
n. 25/2008
protocollo n. 0060287 - 05/08/2008
A tutti i dirigenti direttori delle
Unità organiche e strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Contratto Collettivo Integrativo Nazionale su "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio - Livelli IV-IX".
Si informano le SS.LL. che è stato stipulato fra il CNR e le OO.SS., in data 2 luglio 2008, il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale “stralcio” a livello di Ente (CCIN) su “Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio – Livelli IV-IX”, con il quale vengono definite le risorse destinate a finanziare gli istituti economici relativi al trattamento accessorio e vengono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei medesimi.
Il predetto contratto, oltre al recepimento degli incrementi del fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio derivanti dall’attuazione del CCNL del 7 aprile 2006, introduce alcuni elementi innovativi rispetto al preesistente sistema dei compensi e delle indennità riguardanti il personale appartenente ai livelli dal IV al IX.
In particolare si evidenzia quanto segue:
1 – Lavoro straordinario (CCIN, art. 4): è confermata la modalità di costituzione del monte ore annuo destinato alle strutture organizzative dell’Ente mediante il prodotto fra 45 ore ed il numero del personale avente diritto in servizio alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Nel limite del suddetto monte ore il Direttore/Dirigente potrà autorizzare singoli dipendenti ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di 200 ore annue.
Ai Direttori delle Direzioni Centrali è assegnato un monte ore di riserva rispetto a quanto previsto per la generalità delle Strutture pari a n. 2.000 ore annue per ciascuna Direzione per consentire l’attribuzione di ulteriori contingenti di ore ai singoli Uffici che ne faranno motivata richiesta.
E’ costituito, inoltre, un monte ore di riserva, pari a 4.000 ore annue, per soddisfare eventuali maggiori esigenze degli Uffici dei Dipartimenti Scientifici o di altre Strutture organizzative interessate da particolari e documentate situazioni di aggravio dei carichi di lavoro derivanti da impegni imprevisti ed eccezionali.
Fermo restando quanto sopra, si ricorda, in via generale, che le prestazioni di lavoro oltre l’orario ordinario, fatta salva la flessibilità individuale dell’orario di lavoro stesso, devono essere preventivamente autorizzate ed effettivamente rese; l’autorizzazione del Direttore/Dirigente, in particolare, è presupposto giuridico essenziale al pagamento delle ore di straordinario. Il monte ore assegnato alla struttura rappresenta anche il limite per il Direttore/Dirigente in riferimento all’autorizzazione dello straordinario.
In casi del tutto eccezionali, quando non sia possibile retribuire lo straordinario per esaurimento del monte ore a disposizione, compreso l’utilizzo del monte ore di riserva, si potrà procedere attraverso l’istituto contrattuale del corrispondente riposo compensativo; in tal caso è necessario che i riposi compensativi riferiti ad ore di straordinario autorizzate ed effettuate nell’anno solare precedente vengano fruiti entro il primo trimestre dell’anno successivo.
In
conclusione, fatto salvo
l’istituto
del riposo compensativo, al di fuori del monte ore assegnato ad ogni
singola struttura e dell’utilizzo dell’eventuale monte ore di
riserva, le prestazioni di lavoro straordinario eventualmente
autorizzate non potranno essere retribuite e rimane in capo al
Direttore/Dirigente che le abbia autorizzate ogni conseguente
responsabilità.
2 – Lavoro
in
turni (CCIN, art. 5): nel
confermare i criteri, le
modalità e le procedure definiti dai precedenti accordi e
riportati
nella circolare CNR del 5 febbraio
1999, n. 7/99, vengono
precisati alcuni aspetti di questa particolare organizzazione
dell’orario di lavoro, che si ritiene opportuno trattare
separatamente in maniera più articolata in una apposita
circolare
che sarà inoltrata contestualmente alla presente.
3 – Indennità di sede disagiata (CCIN, art. 6): in considerazione del profondo cambiamento dell’organizzazione territoriale delle strutture del CNR, anche a seguito dell’attuazione dei processi di riordino, si è ritenuto necessario aggiornare i criteri per il riconoscimento dello stato di sede disagiata, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità. A tale scopo si è convenuto di introdurre un sistema di coefficienti/punti per la valutazione dei singoli fattori incidenti sulla situazione logistica e operativa di ciascuna sede di lavoro. Tenuto conto della articolazione dei nuovi criteri, che comportano anche un’indagine preliminare che consenta di acquisire i necessari elementi per poter far decorrere le nuove attribuzioni dal 1° gennaio 2009, si ritiene opportuno, anche in questo caso, trattare in maniera più dettagliata l’argomento in una apposita circolare che sarà inoltrata contestualmente alla presente.
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- Indennità meccanografica
(CCIN, art. 7): a
far data dal 1° gennaio 2008 è soppressa e le
risorse
precedentemente destinate al finanziamento di tale indennità
vanno
ad incrementare, dalla medesima data, il fondo per il finanziamento
dell’indennità di ente mensile.
5 – Indennità di cassa (CCIN, art. 8):
5.1 - a far data dal 1° gennaio 2008 è istituita l’indennità di cassa per tutte le strutture organizzative dell’Ente che si configurano come Centri di Spesa e viene riconosciuta al personale al quale è attribuita, con provvedimento formale, la funzione di economo, ai sensi dell’art. 32 del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR.
5.2 - L’indennità consiste in un importo mensile determinato come segue:
L’indennità prevista per l’economo/cassiere della sede principale dell’istituto (punto b) - € 60,00 mensili) potrà essere attribuita, dal Direttore dell’istituto medesimo, ad uno dei titolari di tale funzione presenti nelle sedi territoriali di afferenza, qualora in capo a tale dipendente ricada un grado di responsabilità maggiore, anche in connessione con l’entità dei fondi gestiti.
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di attribuire tale importo (€ 60,00 mensili) ad un solo dipendente afferente all’Istituto.
5.3. - L’indennità di cassa sostituisce l’attuale indennità per “maneggio valori” ed è incompatibile con altre indennità derivanti dalla funzione svolta.
5.4 – Al fine di consentire all’Ufficio competente di procedere all’attribuzione della presente indennità agli aventi titolo, mediante l’attivazione del relativo compenso e l’effettuazione dei conseguenti conguagli, i Direttori/Dirigenti sono invitati a trasmettere alla DCSGR – Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale l’allegato modulo (All. 1), debitamente compilato e corredato di una copia del provvedimento di attribuzione dell’incarico di cui trattasi.
Trattandosi di tariffa mensile l’indennità di cassa non
sarà più
gestita con l’attestato di presenza (cod. 203)
bensì mediante
apposita causale di pagamento inserita nel cedolino stipendiale
mensile; pertanto, onde evitare eventuali erogazioni non dovute, con
tutte le conseguenze negative connesse, i Direttori/Dirigenti sono
obbligati a comunicare immediatamente, sotto la propria personale
responsabilità, ogni variazione rispetto ai dati comunicati
con il
modulo di cui sopra.
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– Indennità per rischi e disagi vari
(CCIN, art.
9): sono confermati i criteri in atto, le richieste di
attribuzione vanno inoltrate alla DCSGR - Ufficio Stato Giuridico e
Trattamento Economico del Personale entro il 31 marzo di ciascun anno
relativamente alle attività ed alle campagne di ricerca
realizzate
nell’anno precedente.
7 – Indennità di reperibilità (CCIN, art. 10):
7.1 - I criteri e le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di reperibilità, come indicati nella circolare CNR n. 40/92 del 10 ottobre 1992, sono confermati con le seguenti integrazioni e precisazioni:
le squadre di reperibilità possono essere costituite da personale assegnato a più unità organiche che condividono l’esigenza funzionale del servizio;
possono essere previsti servizi di reperibilità limitatamente a periodi nei quali sono svolte attività che comportano la necessità di interventi d’urgenza anche al di fuori del normale orario di servizio;
nell’organizzazione delle squadre dovrà essere garantita la rotazione dei dipendenti con idonee caratteristiche professionali che abbiano manifestato la loro adesione;
il dipendente non può essere comandato a più di otto turni di reperibilità nel mese. Solo per motivi di emergenza documentati o di comprovata carenza di personale idoneo potrà effettuare fino a 16 turni di reperibilità al mese.
7.2 - L’organizzazione del servizio di reperibilità ed il personale preposto, unitamente allo schema dell’articolazione dei turni mensili e della copia del verbale dell’incontro con la RSU e le OO.SS. territoriali, sono comunicati dal Direttore/Dirigente al competente Ufficio della DCSGR, che provvederà, previo confronto con le OO.SS. nazionali, all’attivazione dei relativi codici ai fini dell’attribuzione della prevista indennità.
7.3 - L’Amministrazione provvederà alla ricognizione dei turni di reperibilità in essere; eventuali anomale situazioni costituiranno oggetto di apposito confronto con le OO.SS. Nazionali.
7.4 - E’ costituito, inoltre, un monte ore specifico per remunerazione di lavoro straordinario, pari a 500 ore annue, per far fronte agli interventi in regime di reperibilità.
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– Indennità di posizione per i Funzionari
di Amministrazione
(CCIN, art. 11): l’indennità di posizione prevista
dall’art.
46 del CCNL del 7.10.1996 continua ad essere attribuita, fino ad una
diversa determinazione dei criteri, con le modalità previste
dalla
delibera della Giunta Amministrativa nelle funzioni di Consiglio di
Amministrazione per il Personale in data 23 dicembre 1998, n. 768, e
dai successivi provvedimenti attuativi del Direttore Generale del CNR.
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– Indennità di responsabilità
(CCIN, art. 12):
sono stati ridefiniti i criteri di attribuzione ed è stato
incrementato il relativo fondo annuale, con decorrenza 1°
gennaio
2003. Per l’attuazione delle nuove disposizioni si rimanda alla
specifica circolare in corso di invio.
10 – Indennità di ente mensile (CCIN, art. 13): gli importi relativi sono rideterminati, per livello/profilo, secondo la tabella allegata e con le decorrenze ivi indicate (All. 2).
11 – Produttività collettiva ed individuale (CCIN, art. 14): sono confermati i criteri di attribuzione vigenti; gli importi individuali saranno determinati annualmente in funzione delle risorse residue derivanti dalla gestione complessiva del fondo dell’anno precedente entro il mese di febbraio di ciascun anno per consentire l’erogazione dei relativi compensi nella mensilità stipendiale di marzo.
Si chiede ai Dirigenti/Direttori in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare.
IL DIRETTORE
(Dr.ssa Novella COPPA)