Consiglio
Nazionale delle Ricerche
DIREZIONE
CENTRALE
SUPPORTO
ALLA GESTIONE DELLE RISORSE
Stato giuridico e trattamento economico del personale
Contratti collettivi e spesa per il personale
In data 2 luglio 2008 è stato stipulato fra il CNR e le OO.SS. il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale “stralcio” a livello di Ente (CCIN) su “Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio – Livelli IV-IX” con il quale vengono definite le risorse destinate a finanziare gli istituti economici relativi al trattamento accessorio e vengono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei medesimi.
Il predetto contratto, all’art. 5 “Lavoro in turni”, testualmente recita:
“1. Sono confermati i criteri, le modalità e le procedure, ivi compreso il confronto con la RSU e le OO.SS. a livello locale, di autorizzazione dell’organizzazione del lavoro in turni definiti dai precedenti accordi e riportati nella circolare CNR del 5 febbraio 1999, n. 7/99, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:
a) l’articolazione dell’orario in turni avvicendati, al di fuori di quelli a ciclo continuo a copertura delle ventiquattro ore, è consentito con riferimento, di norma, a due tipologie di orario di servizio giornaliero della durata complessiva di 11 e 12 ore;
b) nell’ambito delle due tipologie predette possono essere previsti, nel rispetto delle esigenze funzionali ed operative di ciascuna unità organizzativa ed al fine di armonizzare l’articolazione degli orari a livello nazionale, i seguenti orari di inizio dei turni: 6,00 – 6,30 - 7,00 – 7,50 e 8,20;
c) per ogni turno deve essere assicurata la presenza del medesimo numero di addetti per l’orario antimeridiano e per quello pomeridiano, fatti salvi casi di effettiva emergenza, limitati nel tempo ed opportunamente documentati e segnalati alle OO.SS. firmatarie del presente accordo; di conseguenza, in caso di assenza di personale preposto a servizi articolati in turni e non sostituibile, tale articolazione dell’orario sarà sospesa, ripristinando il normale orario di servizio della struttura per il periodo nel quale permane la carenza di personale idoneo ad assicurare l’attività in turno;
d) si ribadisce, in particolare, l’obbligo all’effettiva rotazione fra gli addetti, con una cadenza almeno settimanale;
e) si ribadisce, inoltre, l’incompatibilità, salvo casi eccezionali documentati, del servizio prestato in turni avvicendati con l’espletamento di lavoro straordinario.
2. L’Amministrazione provvederà alla ricognizione dei turni di lavoro in essere, anche ai fini della corrispondenza a quanto indicato al punto 1.
3. Per quanto riguarda l’indennità chilometrica prevista dall’art. 21 del DPR n. 171/91, si ribadisce quanto segue:
- l’indennità compete solo nel caso di mancanza o carenza di servizio pubblico di trasporto non coincidente con gli orari di inizio o fine di ciascun turno individuale;
- la distanza da prendere in considerazione ai fini dell’indennità chilometrica è quella tra l’abitazione o luogo di residenza e la sede di lavoro, comunque non superiore a 35 Km;
- l’indennità chilometrica è incompatibile con l’indennità di sede disagiata.”.
Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Punto 1, lettere a) e b) – Si ribadisce, in primo luogo, quanto indicato al punto 1) della circolare CNR del 5 febbraio 1999, n. 7/99, in particolare “l'articolazione del lavoro in turni deve corrispondere a particolari esigenze di lavorazioni o necessità di servizio giornaliere di unità organiche del CNR, non sopprimibili o comprimibili, la cui durata non può essere, di norma, inferiore alle 12 ore giornaliere. La valutazione e la verifica di tali esigenze è demandata al Direttore/Dirigente della Struttura, che è responsabile del raggiungimento degli obiettivi previsti e della conseguente organizzazione del lavoro, ferme restando le prerogative sindacali sulla materia;”. L’articolazione dell’orario in turni, quindi, è propria della struttura organizzativa (ufficio, servizio, laboratorio, ecc.) e non del personale addetto, il quale assicura la sua prestazione lavorativa secondo l’orario previsto per la struttura medesima.
L’orario di effettuazione dei turni dovrà essere uniformato alle tipologie indicate a partire dal 1° gennaio 2009. Sarà cura del Direttore/Dirigente comunicare all’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale la tipologia di orario adottata con lo schema dell’articolazione dei turni ed il personale coinvolto. Per esemplificazione si allega una tabella con lo schema-tipo per le singole tipologie di orario previste (All. 1).
Punto 1. lettera c) - Si rammenta che l’articolazione dell’orario in turni è prevista per assicurare la continuità di un servizio o di un’attività che richiede giornalmente un numero di ore di presenza in servizio tale da non poter essere garantita dal normale orario giornaliero contrattuale (7 h. e 12’ in media), anche considerando l’utilizzo delle previste flessibilità. Pertanto, per mantenere costante il livello del servizio per tutta la durata del medesimo, le risorse impiegate devono essere presenti nelle singole frazioni in cui è articolato l’orario, sia per quanto riguarda il numero degli addetti sia per quanto riguarda le professionalità.
Punto 1. lettera d) – uno degli elementi caratterizzanti il lavoro in turno e la relativa retribuzione è lo svolgimento dell’attività in orari almeno ciclicamente diversi con una “rotazione” del personale addetto, di conseguenza il personale inserito in turni di lavoro ha diritto al relativo compenso esclusivamente nel caso in cui risulti un’effettiva alternanza degli orari di lavoro effettuati, con una ciclicità predefinita (cfr. punti 5) e 6) della Circ. n. 7/99).
Punto 1. lettera e) – Il divieto di svolgimento di lavoro straordinario in presenza di un’articolazione dell’orario in turni scaturisce dalla duplice esigenza di evitare un eccessivo carico di lavoro per i dipendenti coinvolti, in quanto impiegati in un orario che comporta un particolare impegno dal quale deriva uno specifico compenso in aggiunta al normale trattamento economico, e, contemporaneamente un risparmio per l’Amministrazione per eventuali minori prestazioni straordinarie.Punto 2. – Ciascuna struttura nella quale è in vigore l’orario di lavoro in turni dovrà inviare, entro il 31 ottobre 2008, alla Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse - Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale l’allegato modulo (All. 2), debitamente compilato, a conferma dell’organizzazione dell’orario in essere, dopo aver verificato, in particolare, la corrispondenza a quanto stabilito all’art. 5, punto 1., del contratto integrativo in oggetto.
Punto 3. – Premesso che l’indennità chilometrica compete “Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l’orario di servizio”, come espressamente indicato nell’art. 21, 5. comma, del DPR n. 171/91, si precisa che il numero di chilometri utili per la determinazione dell’indennità sarà calcolata in riferimento all’effettiva distanza fra l’abitazione e la sede di servizio, nel limite massimo di 35 Km., sulla base di una specifica dichiarazione sottoscritta dal dipendente.
Per quanto riguarda eventuali richieste di attivazione di orari articolati in turni per nuove situazioni organizzative resta confermato quanto previsto dalla citata circolare n. 7/99, in particolare, il Direttore/Dirigente della Struttura interessata a tale tipologia di orario dovrà comunicare, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali locali e con la RSU:
il servizio o i servizi interessati,
le funzioni in questi espletate,
lo schema di orario adottato con la programmazione almeno mensile,
il personale addetto in ogni turno, con le relative mansioni.
Nel caso in cui, per particolarissime esigenze funzionali, dovessero essere individuate dal Direttore/Dirigente modalità diverse da quelle indicate nella circolare sopra citata come integrata dalla presente, le medesime dovranno essere oggetto di una motivata relazione del Responsabile della struttura, che sarà oggetto di verifica con le OO.SS. a livello nazionale.
IL DIRETTORE
(Dr.ssa Novella COPPA)