Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Supporto alla Gestione
delle Risorse
Circolare n. 21/2008 del 30 luglio 2008
Prot. 0059250
Posiz.
300.20
Allegati:
modello di domanda e tabelle per il calcolo mensile dell’anf
A tutti i Dirigenti e
Direttori
delle unità organiche e strutture del C.N.R.
LORO SEDI
Oggetto: Assegno Nucleo
Familiare
(A.N.F.) per il periodo 01.07.2008 / 30.06.2009.
L'art.
2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni
nella Legge
13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di
assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la
rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari
alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento
dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 2008
è risultata,
secondo l'ISTAT, pari al 1,7 per cento ed in base a detta
rivalutazione l’Inps ha elaborato le tabelle allegate (all.to 1),
relative al reddito conseguito nel 2007, da considerare ai fini
della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il
periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009.
Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di
domanda
relativi al reddito conseguito nell'anno 2007 (All.
2). I dipendenti
che abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare dovranno
presentare il modello di domanda allegato, debitamente compilato in
ogni sua parte, in copia originale al D.C.S.G.R. - Stato Giuridico e
Trattamento Economico del Personale.
Con il modello di richiesta il dipendente dichiara che le notizie
fornite rispondono a verità, consapevole delle
responsabilità
civili e penali ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000. Resta
ferma la facoltà dell'amministrazione di sottoporre a
verifica le
notizie indicate nel modello.
Il dipendente deve altresì comunicare qualsiasi variazione
dovesse
intervenire nella situazione autocertificata entro 30 giorni
dall’avvenuto cambiamento.
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del calcolo dell’ A.N.F. il nucleo familiare si intende
composto da:
a) dipendente interessato
b) coniuge non legalmente ed effettivamente
separato
c) figli ed equiparati, ai sensi dell'art.
38, D.P.R. 26.4.57, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti
ovvero
senza
limiti di età qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto
fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità
di
dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale situazione
deve essere
dichiarata con apposita certificazione, o copia autenticata,
rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie
provinciali.
Si rammenta che per “equiparati” ai sensi
dell’art.
38
del DPR
26.4.1957, n. 818, si intendono i figli adottivi ed
affiliati,
quelli
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati dal
precedente matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati
dagli organi competenti a norma di legge nonché i nipoti
viventi a
carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati (sentenza
Corte Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999).
Del nucleo familiare possono far parte alle stesse condizioni di cui
sopra i fratelli, le sorelle e i nipoti nel caso in cui siano orfani
di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione
ai superstiti.
L’importo mensile dell’assegno per il nucleo familiare va
ridotto, nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o
nipoti:
- in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo
fratello,
sorella o nipote e di 54,17 euro per ciascuno degli eventuali altri
fratelli, sorelle o nipoti presenti nel nucleo;
- in presenza di almeno due figli, di 54,17 euro per ogni
fratello,
sorella o nipote presenti nel nucleo.
Non sono invece compresi i genitori nè i figli
maggiorenni,
anche
se studenti, tranne che nel seguente caso:
Dal 1.1.2007 è stata prevista
l’inclusione, nei
nuclei
familiari con più di tre figli o equiparati di
età inferiore a 26
anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni
purchè
studenti o apprendisti (art.1,
comma 11, lett. d, Legge 296/2006).
La norma trova quindi applicazione solo nei
casi in cui nel nucleo
siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26
anni, a
prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza
di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel
nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche i figli fino
a 21 anni di età se studenti o apprendisti, con esclusione
di quelli
di età superiore.
Si ribadisce il principio secondo il quale
esiste coincidenza tra i
componenti il nucleo familiare e i soggetti di cui considerare il
relativo reddito; pertanto vanno computati nel reddito
familiare
anche gli eventuali redditi dei figli di età compresa tra i
18 e 21
anni (studenti o apprendisti) inclusi nel nucleo.
Per quanto concerne la composizione del
nucleo i dipendenti dovranno
indicare oltre gli altri componenti sia i figli di età
compresa tra
i 18 e 21 anni, specificandone l’eventuale posizione di studente o
apprendista, sia quelli di età compresa tra i 21 e i 26
anni. La
posizione di studente o apprendista deve risultare da apposita
autocertificazione effettuata tramite la compilazione dello spazio a
tal fine predisposto nel modello di domanda.
La cessazione dal diritto all'assegno per il nucleo familiare non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi (es. detrazioni d'imposta).
REDDITO
DEL
NUCLEO FAMILIARE
Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare
dei
redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a
tassazione separata (nonchè i redditi esenti da imposta o
assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se
superiori, complessivamente, a euro 1.032,91 annue) conseguiti dai
componenti il nucleo nell'anno 2007 ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno dal 1° luglio 2008 fino al 30
giugno
2009.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto
comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi (L.69/88 art.9),
nonchè l'assegno per il nucleo familiare, che non concorrono
comunque a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (DPR 447/76, art. 1).
Si rammenta che l'assegno non spetta se la somma dei redditi
da
lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento
del
reddito
complessivo del nucleo familiare (L. 69/88, art. 10).
L'assegno per il nucleo familiare, inoltre, non è
compatibile con
altro assegno o diverso trattamento di famiglia erogati da altro Ente
o Stato Estero.
LIVELLI
DI REDDITO
I livelli di reddito-base sono aumentati per:
- il richiedente che si trovi nella condizione di celibe o nubile,
separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a.
- i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se
minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e
le funzioni proprie delle loro età. Tale situazione deve
essere
notificata con apposita certificazione, o copia autenticata,
rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni Sanitarie
Provinciali.
- il richiedente che si trovi in entrambe le
condizioni
precitate.
* * * * *
* *
Analogamente a quanto previsto dalla
normativa fiscale, ai sensi
dell’art.
25,
comma 4, della legge 27.12.2002, n. 289, non verranno
corrisposti importi mensili inferiori ad 1 euro.
Per quanto espressamente non previsto dalla
nuova normativa continua
ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge
n. 153/1988.
* * * * *
* *
Le SS.LL. dovranno dare la massima
diffusione alla
presente
circolare.
Per eventuali chiarimenti le Segreterie
sono
pregate di
rivolgersi alla Sig.ra Brigazzi e alla Sig.ra Arcioni (e-mail:
mariateresa.brigazzi@cnr.it;
tel.06.4993.3305 e 06.4993.3033). La presente circolare sarà
pubblicata sul website della Direzione Centrale Supporto alla
Gestione delle Risorse (www.dcp.cnr.it)
e sul website del C.N.R. (www.cnr.it).
IL
DIRETTORE
(Dr.ssa Novella COPPA)