Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse

Circolare n. 21/2008 del 30 luglio 2008

Prot. 0059250
Posiz. 300.20

Allegati: modello di domanda e tabelle per il calcolo mensile dell’anf

A tutti i Dirigenti e Direttori
delle unità organiche e strutture del C.N.R.
LORO SEDI

Oggetto: Assegno Nucleo Familiare (A.N.F.) per il periodo 01.07.2008 / 30.06.2009.

L'art. 2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 2008 è risultata, secondo l'ISTAT, pari al 1,7 per cento ed in base a detta rivalutazione l’Inps ha elaborato le tabelle allegate (all.to 1), relative al reddito conseguito nel 2007, da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009.

Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda relativi al reddito conseguito nell'anno 2007 (All. 2). I dipendenti che abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare dovranno presentare il modello di domanda allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, in copia originale al D.C.S.G.R. - Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale.

Con il modello di richiesta il dipendente dichiara che le notizie fornite rispondono a verità, consapevole delle responsabilità civili e penali ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel modello.
Il dipendente deve altresì comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del calcolo dell’ A.N.F. il nucleo familiare si intende composto da:

a) dipendente interessato
b) coniuge non legalmente ed effettivamente separato
c) figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26.4.57, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale situazione deve essere dichiarata con apposita certificazione, o copia autenticata, rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali.

Si rammenta che per “equiparati” ai sensi dell’art. 38 del DPR 26.4.1957, n. 818, si intendono i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati dal precedente matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge nonché i nipoti viventi a carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati (sentenza Corte Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999).

Del nucleo familiare possono far parte alle stesse condizioni di cui sopra i fratelli, le sorelle e i nipoti nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

L’importo mensile dell’assegno per il nucleo familiare va ridotto, nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti:
Non sono invece compresi i genitori nè i figli maggiorenni, anche se studenti, tranne che nel seguente caso:

Dal 1.1.2007 è stata prevista l’inclusione, nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purchè studenti o apprendisti (art.1, comma 11, lett. d, Legge 296/2006).

La norma trova quindi applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche i figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore.

Si ribadisce il principio secondo il quale esiste coincidenza tra i componenti il nucleo familiare e i soggetti di cui considerare il relativo reddito; pertanto vanno computati nel reddito familiare anche gli eventuali redditi dei figli di età compresa tra i 18 e 21 anni (studenti o apprendisti) inclusi nel nucleo.

Per quanto concerne la composizione del nucleo i dipendenti dovranno indicare oltre gli altri componenti sia i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni, specificandone l’eventuale posizione di studente o apprendista, sia quelli di età compresa tra i 21 e i 26 anni. La posizione di studente o apprendista deve risultare da apposita autocertificazione effettuata tramite la compilazione dello spazio a tal fine predisposto nel modello di domanda.

La cessazione dal diritto all'assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (es. detrazioni d'imposta).

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (nonchè i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a euro 1.032,91 annue) conseguiti dai componenti il nucleo nell'anno 2007 ed ha valore per la corresponsione dell'assegno dal 1° luglio 2008 fino al 30 giugno 2009.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi (L.69/88 art.9), nonchè l'assegno per il nucleo familiare, che non concorrono comunque a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 447/76, art. 1).

Si rammenta che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (L. 69/88, art. 10).

L'assegno per il nucleo familiare, inoltre, non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia erogati da altro Ente o Stato Estero.

LIVELLI DI REDDITO

I livelli di reddito-base sono aumentati per:

- il richiedente che si trovi nella condizione di celibe o nubile, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a.

- i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età. Tale situazione deve essere notificata con apposita certificazione, o copia autenticata, rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni Sanitarie Provinciali.

- il richiedente che si trovi in entrambe le condizioni precitate.

* * * * * * *

Analogamente a quanto previsto dalla normativa fiscale, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 27.12.2002, n. 289, non verranno corrisposti importi mensili inferiori ad 1 euro.

Per quanto espressamente non previsto dalla nuova normativa continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 153/1988.

* * * * * * *

Le SS.LL. dovranno dare la massima diffusione alla presente circolare.

Per eventuali chiarimenti le Segreterie sono pregate di rivolgersi alla Sig.ra Brigazzi e alla Sig.ra Arcioni (e-mail: mariateresa.brigazzi@cnr.it; tel.06.4993.3305 e 06.4993.3033). La presente circolare sarà pubblicata sul website della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse (www.dcp.cnr.it) e sul website del C.N.R. (www.cnr.it).

IL DIRETTORE
(Dr.ssa Novella COPPA)