Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 34/2007

AMMCNT - CNR
n. 0086537 del 26/11/2007

Ai
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Loro Sedi

Oggetto: Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007).

Le disposizioni introdotte dall’art. 1, c. 1180 e seguenti della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) comportano per tutti i datori di lavoro, compresi gli enti pubblici e le pubbliche Amministrazioni elencate all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, precisi obblighi di comunicazione per quanto attiene ai rapporti di lavoro. In relazione alla citata norma sono state diramate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale apposite direttive - Prot. n. 13/SEGR/0000440 del 04/01/2007 e Prot. n. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007 con le quali si individuano gli obblighi di comunicazione  relativi ai rapporti di lavoro e gli adempimenti ad essi correlati. Anche il CNR, quale Ente pubblico nazionale di ricerca è tenuto pertanto all’osservanza delle norme in oggetto, il cui fine è sia quello di garantire un efficace monitoraggio del mercato del lavoro che quello di migliorare l’organizzazione dei flussi informativi. Nel rinviare alle citate circolari per una più puntuale lettura delle disposizioni in parola, si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione sugli aspetti più rilevanti e di interesse per il CNR. Si fa presente che per gli adempimenti relativi al 2007 l’Amministrazione Centrale fornirà appositi elenchi del personale in servizio/cessato nel corso del corrente anno, mentre, per le attività a regime dal 2008, ciascuna Sede di lavoro provvederà a trasmettere ai Centri per l’Impiego i dati richiesti utilizzando la modulistica indicata nella presente nota.

SOGGETTI OBBLIGATI:

I Direttori delle Strutture CNR per quanto attiene:
I competenti Uffici  dell’Amministrazione Centrale, per quanto attiene  ai sottoindicati rapporti di lavoro instaurati presso le Strutture della medesima:
SOGGETTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE:

Servizi competenti nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro:
I Centri per l’impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le proprie funzioni, in conformità alle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (ex art. 1, c. 2, lett. g) del d.lgs. n. 181/2000, così come sostituito dal d.lgs. 297/2002).

Funzioni dei Centri per l’impiego:
I Centri per l’Impiego sostituiscono le ex Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego ed il Collocamento in Agricoltura.
Essi afferiscono alle Amministrazioni Provinciali e svolgono funzioni essenziali nel quadro della riforma dei Servizi per l’impiego.
Il sito della mappa dei Centri per l’Impiego è: http://spinn.welfare.gov.it/Testi/inforegioni/info_cpi.asp

SEDE DI LAVORO:

Per sede di lavoro si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro. Per quanto attiene alle Strutture decentrate poiché esse non coincidono con la sede legale del datore di lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove è ubicata la Sede in cui il lavoratore è adibito al momento dell’assunzione.

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
  1. i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e-o domicilio);
  2. la data di assunzione;
  3. la data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato).
  4. l’esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dalla normativa di riferimento;
  5. la qualifica professionale attribuita al lavoratore all’atto dell’assunzione;
  6. il trattamento economico e normativo riconosciuto (normalmente è sufficiente l’indicazione del CCNL applicato dall’Ente ed il relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base al profilo professionale attribuito).
TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

La comunicazione deve essere preventiva all’assunzione:
DEROGHE AI TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE:

  1. assunzione d’urgenza per effettive esigenze che non consentono di procrastinare neppure di un giorno l’assunzione senza che ne derivi nocumento all’attività ad essa correlata: è autorizzata la comunicazione entro i cinque giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro salvo l’invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria;
  2. assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l’assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l’obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l’evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.
EVENTI MODIFICATIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’obbligo di comunicazione è dovuto per le seguenti tipologie:
Termine: entro cinque giorni dall’evento.
Modalità di comunicazione: come sopra riportato.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato va comunicata al Centro per l’impiego presso il quale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento.

PLURIEFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE EFFETTUATA AL SERVIZIO COMPETENTE

N.B.: le comunicazioni di assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe - di cui alla presente circolare – inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7 dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

MODULI – COMMA 7, ART. 4–BIS D.LGS. 181/2000

I moduli per le comunicazioni obbligatorie sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza Unificata. Il decreto stabilirà anche le modalità informatiche di trasferimento dei dati e i tempi di entrata in vigore dell’obbligo di effettuare la comunicazione esclusivamente per via informatica.

Nelle more dell’attuazione della citata procedura informatica si riportano qui di seguito le modalità degli adempimenti:

Per ciascuno degli adempimenti previsti, i datori di lavoro ovvero i soggetti per il tramite dei quali gli adempimenti possono essere effettuati, si atterranno alle seguenti indicazioni.

COMUNICAZIONE DI INSTAURAZIONE

Per tutte le tipologie del lavoro subordinato, l’adempimento sarà effettuato utilizzando il mod. C/ASS o altra analoga modulistica in uso presso i centri per l’impiego.

Per i rapporti autonomi in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime: tipo di rapporto – data inizio e data fine del rapporto – corrispettivo lordo – attività e mansioni (descrittivo).

Per i tirocini e le altre esperienze lavorative sarà sufficiente indicare il tipo di rapporto, data di inizio e fine.

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE

Per tutte le tipologie di rapporto si dovrà utilizzare il mod. C/CRL o altro analogo in uso presso i centri per l’impiego.

Si ricorda che tale comunicazione va effettuata solo nel caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato ovvero per rettificare la data di cessazione indicata all’atto dell’assunzione.

COMUNICAZIONE DI TRASFORMAZIONE

Nei casi previsti potrà essere utilizzato il mod. C/CTRL, indicando la data di trasformazione.

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

L’obbligo che impone la comunicazione allo Sportello Unico, entro 5 giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal DPR n. 394/1999), potrà essere assolto attraverso il modello unificato. Nelle more della sua entrata in vigore l’adempimento va mantenuto nelle modalità attuali.

E’ stata, invece, abrogata (comma 1184) quella parte dell’art. 7, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998 che imponeva al datore che assume alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore.

SANZIONI

Nulla viene innovato riguardo alle sanzioni previste dall’art. 19, del D.L.vo n. 276/2003 per la violazione degli obblighi di comunicazione di assunzione e di cessazione. Pertanto le sanzioni ivi previste troveranno applicazione anche con riferimento alle violazioni dei nuovi adempimenti a far data dall’entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2007).

Al contrario la sanzione correlata all’obbligo di comunicare le trasformazioni del rapporto di lavoro sarà applicabile solo dalla data stabilita dal decreto interministeriale di unificazione dei moduli.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr.ssa Novella Coppa