Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione
Generale
Circolare n. 34/2007
AMMCNT - CNR
n. 0086537 del 26/11/2007
Ai
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Adempimenti connessi alla
instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge
27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007).
Le
disposizioni introdotte dall’art. 1, c. 1180 e seguenti della legge 27
Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) comportano per tutti
i datori
di lavoro, compresi gli enti pubblici e le pubbliche Amministrazioni
elencate all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001,
precisi obblighi
di comunicazione per quanto attiene ai rapporti di lavoro. In relazione
alla citata norma sono state diramate dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale apposite direttive - Prot. n. 13/SEGR/0000440 del
04/01/2007 e Prot. n. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007 con le quali si
individuano gli obblighi di comunicazione relativi ai
rapporti di
lavoro e gli adempimenti ad essi correlati. Anche il CNR, quale Ente
pubblico nazionale di ricerca è tenuto pertanto
all’osservanza delle
norme in oggetto, il cui fine è sia quello di garantire un
efficace
monitoraggio del mercato del lavoro che quello di migliorare
l’organizzazione dei flussi informativi. Nel rinviare alle citate
circolari per una più puntuale lettura delle disposizioni in
parola, si
ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione sugli aspetti
più
rilevanti e di interesse per il CNR. Si fa presente che per gli
adempimenti relativi al 2007 l’Amministrazione Centrale
fornirà
appositi elenchi del personale in servizio/cessato nel corso del
corrente anno, mentre, per le attività a regime dal 2008,
ciascuna Sede
di lavoro
provvederà a trasmettere ai Centri per l’Impiego i dati
richiesti utilizzando la modulistica indicata nella presente nota.
SOGGETTI OBBLIGATI:
I Direttori delle
Strutture CNR per quanto attiene:
- ai
contratti di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro
subordinato, sottoscritti a seguito della delega di cui al DPCNR n. 48
in data 6/6/2006;
- ai contratti a tempo determinato relativi a
collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3 c.p.c. (art.
7 D.lgs. n. 165/2001, art. 110, comma 6 D.lgs. 267/2000, circolare
Presidenza del Consiglio di Ministri, Dip. Funzione Pubblica n. 4 del
15 luglio 2004) e ad assegni per la collaborazione ad
attività di
ricerca;
- collaborazioni occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.lgs.
n. 276/2003 (mini co.co.co);
- tirocini
di cui all’art. 18 della Legge 196/97 e del
suo regolamento di
attuazione (D.M. 142/98), nonché quelli disciplinati dalle
vigenti
leggi regionali in materia di occupazione e mercato di lavoro.
I competenti
Uffici dell’Amministrazione Centrale, per quanto
attiene ai sottoindicati rapporti di lavoro instaurati presso
le Strutture della medesima:
- contratti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro
subordinato;
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa e
contratti per assegni di ricerca;
- tirocini.
SOGGETTI DESTINATARI
DELLA COMUNICAZIONE:
Servizi competenti nel
cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro:
I
Centri per l’impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a
svolgere le proprie funzioni, in conformità alle norme
regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano (ex art. 1, c. 2, lett. g)
del d.lgs. n. 181/2000, così come sostituito dal d.lgs. 297/2002).
Funzioni dei Centri per
l’impiego:
I Centri per l’Impiego sostituiscono le ex Sezioni Circoscrizionali per
l’Impiego ed il Collocamento in Agricoltura.
Essi
afferiscono alle Amministrazioni Provinciali e svolgono funzioni
essenziali nel quadro della riforma dei Servizi per l’impiego.
Il sito della mappa dei Centri per l’Impiego è: http://spinn.welfare.gov.it/Testi/inforegioni/info_cpi.asp
SEDE DI LAVORO:
Per
sede di lavoro si intende il luogo, indicato nel contratto individuale,
in cui si svolge la prestazione di lavoro. Per quanto attiene alle
Strutture decentrate poiché esse non coincidono con la sede
legale del
datore di lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento
al Comune ove è ubicata la Sede in cui il lavoratore
è adibito al
momento dell’assunzione.
CONTENUTI DELLA
COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO:
- i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza e-o domicilio);
- la data di assunzione;
- la data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo
indeterminato).
- l’esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dalla
normativa di riferimento;
- la qualifica professionale attribuita al lavoratore
all’atto dell’assunzione;
- il trattamento economico e normativo riconosciuto (normalmente è
sufficiente l’indicazione del CCNL
applicato dall’Ente ed il relativo inquadramento nel livello
retributivo spettante in base al profilo professionale attribuito).
TERMINI E
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
La comunicazione deve essere preventiva
all’assunzione:
- scadenza del termine: alle ore 24 del giorno precedente
l’inizio del rapporto di lavoro; se
l’ultimo giorno utile cade in un giorno festivo la comunicazione va
fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero nel giorno festivo
con gli strumenti disponibili, purchè attestanti la data
certa di
trasmissione;
DEROGHE AI TERMINI DI
INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE:
- assunzione
d’urgenza per effettive esigenze che non consentono di procrastinare
neppure di un giorno l’assunzione senza che ne derivi nocumento
all’attività ad essa correlata: è autorizzata la
comunicazione entro i
cinque giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro salvo
l’invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica
provvisoria;
- assunzione per cause di “forza maggiore”: in
questo caso il datore di lavoro può comunicare l’assunzione
il primo
giorno utile successivo senza neppure l’obbligo di una preventiva
comunicazione sintetica. Ciò in quanto l’evento è
di tale natura
imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile, ma anche
impossibile la sua previsione nel giorno precedente.
EVENTI MODIFICATIVI DEL
RAPPORTO DI LAVORO
L’obbligo di comunicazione è dovuto per le seguenti
tipologie:
- proroga del termine inizialmente fissato;
- trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- trasferimento del lavoratore;
- comando/distacco del lavoratore.
Termine: entro cinque giorni dall’evento.
Modalità di comunicazione: come sopra riportato.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato va comunicata al Centro per l’impiego presso il quale
è
ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dal verificarsi
dell’evento.
PLURIEFFICACIA DELLA
COMUNICAZIONE EFFETTUATA AL SERVIZIO COMPETENTE
N.B.:
le comunicazioni di assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe -
di cui alla presente circolare – inviate al Servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli
di cui al comma
7 dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000
sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione
nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,
nonché nei
confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
MODULI – COMMA 7, ART. 4–BIS D.LGS. 181/2000
I
moduli per le comunicazioni obbligatorie sono definite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, d’intesa con la Conferenza Unificata. Il decreto
stabilirà anche le modalità informatiche di
trasferimento dei dati e i
tempi di entrata in vigore dell’obbligo di effettuare la comunicazione
esclusivamente per via informatica.
Nelle more dell’attuazione della citata procedura informatica si
riportano qui di seguito le modalità
degli adempimenti:
Per
ciascuno degli adempimenti previsti, i datori di lavoro ovvero i
soggetti per il tramite dei quali gli adempimenti possono essere
effettuati, si
atterranno alle seguenti indicazioni.
COMUNICAZIONE
DI INSTAURAZIONE
Per tutte le tipologie del lavoro subordinato, l’adempimento
sarà effettuato utilizzando il mod.
C/ASS o altra analoga modulistica in uso presso i centri per
l’impiego.
Per i rapporti autonomi
in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al
datore di lavoro e al lavoratore, il
modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
tipo di rapporto – data
inizio e data fine del rapporto – corrispettivo lordo –
attività e mansioni (descrittivo).
Per i tirocini e le altre esperienze lavorative sarà
sufficiente indicare il tipo di rapporto, data di inizio e fine.
COMUNICAZIONE DI
CESSAZIONE
Per tutte le tipologie di rapporto si dovrà utilizzare il mod.
C/CRL o altro analogo in uso presso i centri per l’impiego.
Si
ricorda che tale comunicazione va effettuata solo nel caso di
risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato ovvero per rettificare
la data di cessazione indicata all’atto dell’assunzione.
COMUNICAZIONE DI
TRASFORMAZIONE
Nei casi previsti potrà essere utilizzato il
mod. C/CTRL, indicando la data di trasformazione.
Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo
L’obbligo che impone la comunicazione allo Sportello Unico,
entro 5 giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei
rapporti con i
cittadini extra comunitari (art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998, come modificato
dalla legge n. 189/2002 e dal DPR n. 394/1999), potrà
essere assolto attraverso
il modello unificato. Nelle more della sua entrata in
vigore l’adempimento va
mantenuto nelle modalità attuali.
E’ stata, invece, abrogata
(comma 1184)
quella parte dell’art. 7, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998
che imponeva
al datore che assume alle proprie dipendenze un cittadino extra
comunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore.
SANZIONI
Nulla
viene innovato riguardo alle sanzioni previste dall’art. 19, del D.L.vo
n. 276/2003 per la violazione degli obblighi di comunicazione
di
assunzione e di cessazione. Pertanto le sanzioni ivi previste troveranno
applicazione anche con riferimento alle violazioni dei
nuovi adempimenti a far data dall’entrata in vigore della legge in
esame (1° gennaio
2007).
Al
contrario la sanzione correlata all’obbligo di comunicare le
trasformazioni del rapporto di lavoro sarà applicabile solo
dalla data
stabilita dal decreto interministeriale di unificazione dei moduli.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr.ssa Novella Coppa