Consiglio
Nazionale delle Ricerche
DIREZIONE GENERALE
Circolare n. 22/2007
[vedi
circolare integrativa n. 26 del 13/9/2007]
AMMCNT - CNR
0055378 del 10/07/2007
A tutti i Direttori/Dirigenti
delle strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Fruizione ferie. CCNL
21.2.2002- art. 6, commi 9,10,12,15; art. 25, comma 7.
Si richiama l'attenzione dei Direttori/Dirigenti delle
strutture CNR sulla assoluta necessità di
provvedere ad una
adeguata programmazione delle ferie del personale afferente in modo che
le stesse vengano usufruite tutte nei
termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
In proposito si rammenta che il disposto dell'art. 6 del CCNL
sottoscritto il 21.02.2002, tutt'ora vigente, stabilisce al
punto 9) che le ferie
spettanti debbano essere fruite in via ordinaria nel corso
dell'anno solare nel quale sono state maturate.
Di norma le ferie debbono essere altresì fruite in relazione
alle richieste del dipendente in periodi compatibili con le oggettive
esigenze di servizio, nei termini di cui al punto 10) del predetto art.
6.
Peraltro, il punto 12) dello stesso articolo di contratto
già prevede
il caso eccezionale di
"impossibilità"
di godimento delle ferie nel corso dell'anno, e
dispone che le stesse vadano comunque usufruite entro il 31 agosto
dell'anno successivo.
In proposito si ritiene opportuno precisare che la suddetta
"impossibilità", che va sempre comunque
attestata, può essere diversamente motivata, secondo quanto
sotto enunciato:
- da
esigenze di servizio, in tal caso
l'impossibilità deve essere formalmente dichiarata
con atto del
Direttore/Dirigente che faccia espresso puntuale analitico
riferimento alle specifiche esigenze della
attività della struttura che impongono la presenza
in
servizio del dipendente, con indicazione anche dei termini entro i quali si
prevede che l'esigenza di servizio possa venire a cessare.
Lo stesso Direttore/Dirigente è in ogni caso tenuto a
pianificare l'attività in modo che le ferie siano
interamente godute entro il termine prescritto del 31 agosto successivo
all'anno di riferimento.
L'atto, che dovrà portare nelle premesse le
esigenze documentate,
urgenti e non prevedibili che giustificano il diniego delle ferie
richieste dal dipendente, andrà conservato presso
la
Segreteria della
struttura e, qualora
riguardi personale prossimo alla cessazione dal
servizio, dovrà essere trasmesso, prima
della data
di cessazione, alla
DCSGR Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale
-
Sezione Presenze, per il seguito di competenza.
- da
esigenze personali e/o familiari del dipendente, in tal
caso
l'impossibilità deve risultare agli atti della
Struttura di afferenza.
Soltanto i casi
di assenza per malattia legittimano la deroga ai limiti
contrattuali previsti, in tal caso le ferie residue dovranno essere
fruite al termine della malattia stessa, ovvero concordate con il
Direttore/Dirigente che potrà eventualmente
differirne la
fruizione, in dipendenza sempre di documentate esigenze di servizio.
La disciplina della fruizione delle ferie come sopra enunciata ha
rilevanza anche per ciò che attiene al disposto
dell'art. 6,
punto 15 che concerne l'eventuale riconoscimento
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro delle ferie
non godute.
Infatti, fermo restando che il diritto alle ferie è
irrinunciabile e non può essere sostituito con attribuzioni
economiche in costanza di rapporto (art. 6, punto 9, 1° comma),
è tuttavia previsto dalla stessa norma contrattuale (art. 6,
punto 15) che all'atto della cessazione dal rapporto di
lavoro del dipendente, nel
caso in cui il mancato godimento delle ferie sia dipeso da comprovate
esigenze di servizio, l'Amministrazione procede
al pagamento sostitutivo delle stesse.
Ciò posto, anche in considerazione della natura non
prevedibile della eventuale relativa spesa che può incidere
pesantemente e in modo non controllato sul bilancio
dell'Ente, si richiede ai Direttori/Dirigenti che,
nell'ambito della propria specifica competenza e
responsabilità, provvedano ad assicurare al personale di
afferenza, attraverso una idonea organizzazione del lavoro ed una
adeguata programmazione delle ferie, la
possibilità di
esercitare nei prescritti termini contrattuali il diritto alla
fruizione delle ferie.
Il personale prossimo
alla cessazione dal lavoro deve pertanto necessariamente
fruire delle ferie spettanti entro la data di cessazione del rapporto.
Costituiscono eccezione i
seguenti casi:
- in presenza di esigenze lavorative strettamente connesse
alla funzionalità del servizio, documentate ed attestate
nei modi sopra descritti, il Direttore/Dirigente può negare
al dipendente la fruizione delle ferie, richiedendone
all'Amministrazione il pagamento;
- al personale in dimissioni volontarie non possono essere
concesse ferie nel periodo di preavviso (art. 25, comma7), pertanto le sole ferie maturate e
non fruite
durante tale periodo danno luogo al compenso sostitutivo. A titolo
esemplificativo, con due mesi di preavviso lavorato si maturano quattro
giornate di ferie che, non essendo a norma di contratto fruibili,
vengono monetizzate.
In conclusione, non possono essere prese in considerazione al fine del
pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non godute,
all'atto della cessazione dal servizio del dipendente, le
ferie il cui mancato godimento non sia dipeso dalle ragioni individuate
alle lettere a) e b) e, nel primo caso, se il pagamento non sia stato
espressamente richiesto dal Direttore/Dirigente di afferenza,
nei termini e nei modi indicati.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.