Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Circolare n. 12/2007

AMMCNT – CNR
N. 0033645 DEL 02/04/2007
Posiz. 300.20

A tutti i
Dirigenti e Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Art. 1, comma 11, della legge 27.12.2006, n. 296 – Modifiche alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2007

L’art. 1, comma 11, della legge 27.12.2006, n. 296, ha introdotto dal 1° gennaio 2007 varie modifiche alla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, delle quali le più rilevanti riguardano:  
Il citato art. 1, comma 11, stabilisce inoltre, alla lettera c), che potranno essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Infine l’art.1, comma 11, lett.e), ha fatto salvi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui alla legge 13.5.1988, n.153, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 2008.

Per assicurare la corretta ed uniforme applicazione della nuova normativa si forniscono le seguenti indicazioni.

Nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

L’art. 1, comma 11, lett. a), della legge n. 296/2006 ha previsto la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia dei livelli di reddito che degli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o un solo genitore, con almeno un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili, secondo quanto stabilito dalla Tabella 1 allegata alla legge stessa.

Nella citata Tabella 1 vengono fissati i nuovi limiti di reddito familiare in base al numero dei componenti il nucleo; vengono altresì indicati i relativi importi annuali dell’assegno ed i criteri in base ai quali gli importi stessi, per i redditi superiori a 12.500 euro annui, decrescono per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

La stessa Tabella 1 ha anche previsto un assegno aggiuntivo, di importo variabile secondo il reddito familiare ed il numero dei componenti, a favore dei nuclei con un solo genitore, con 3, 4 o 5 componenti oltre il genitore, con almeno un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili. L’importo massimo del citato assegno aggiuntivo è di 1.000 euro annui per i nuclei con 3 o 4 componenti oltre il genitore e di 1.550 euro annui per i nuclei con 5 componenti oltre il genitore (vedi tabella n.2 allegata alla presente circolare).

Inoltre per i nuclei  con più di 5 componenti oltre il genitore o i genitori è stata introdotta una maggiorazione del 15% (in sostituzione di quella preesistente del 10%) dell’importo dell’assegno ed un incremento pari a 660 euro annui per ogni componente oltre il quinto (vedi tabelle nn.1 e 2 allegate alla presente circolare).

L’art. 1, comma 11, assegna all’INPS il compito di aggiornare le preesistenti tabelle nn. 1 e 2 secondo le indicazioni ivi riportate. Le nuove tabelle nn.1 e 2 - che vengono allegate alla presente circolare e che sostituiscono dal 1° gennaio 2007 quelle allegate alla circolare dello scrivente n. 17 del 7.6.2006 - contengono gli importi complessivi mensili dell’assegno per  il nucleo familiare rideterminati per ogni 100 euro di reddito familiare.

Si segnala che la tabella n. 2 risulta riferita a 6 componenti anziché a 7 in conseguenza delle modifiche apportate dalla nuova normativa.

Sono state inoltre aggiornate le decurtazioni che operano nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore; pertanto l’importo annuale dell’assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote e di 650 euro per ciascuno degli eventuali altri fratelli, sorelle o nipoti presenti nel nucleo;

- in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.

Le suindicate maggiorazioni e decurtazioni sono riportate in calce alle tabelle nn. 1 e 2.

Altre tipologie di nuclei familiari con figli

Il  più volte citato art. 1, comma 11, alla lett. b) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la rivalutazione del 15% degli importi dell’assegno per tutte le altre tipologie di nuclei con figli, fermi restando i livelli di reddito familiare che non sono stati oggetto di modifica.
   
Nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni

L’art. 1, comma 11, lett. d), ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, è consentita l’inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purchè studenti o apprendisti.

La norma trova applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche  i  figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore.

Al riguardo si considera, ad esempio, il caso di un dipendente coniugato con 4 figli aventi, rispettivamente, anni  24, 20, 16 e 12, tutti studenti. In tale fattispecie è soddisfatta la condizione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio di cui trattasi in quanto il nucleo risulta composto, oltre che dai genitori, da 4 figli di età inferiore a 26 anni; l’importo dell’assegno, però, va determinato con riferimento al nucleo composto da 5 persone e cioè i 2 genitori e i soli 3 figli studenti di età inferiore a 21 anni.

Giova rammentare che per “equiparati”  ai sensi dell’art. 38 del DPR 26.4.1957, n. 818,  si intendono i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,  quelli nati dal precedente matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge nonché i nipoti viventi a carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati (sentenza Corte Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999).

Si ribadisce il principio secondo il quale esiste coincidenza tra i componenti il nucleo familiare e i soggetti di cui considerare il relativo reddito; pertanto vanno computati nel reddito familiare anche gli eventuali redditi dei figli di età compresa tra i 18 e 21 anni (studenti o apprendisti) inclusi nel nucleo.

Adempimenti

A decorrere dal 1° gennaio 2007 i dipendenti finora esclusi dalla corresponsione dell’assegno o che ritengano di aver diritto a maggiori importi per motivi inerenti al reddito  e/o alla composizione del nucleo dovranno produrre apposita istanza indicando il proprio nucleo familiare individuato sulla base delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 296/2006 ed il relativo reddito.

Per quanto concerne la composizione del nucleo i dipendenti dovranno indicare oltre gli altri componenti sia i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni, specificandone l’eventuale posizione di studente o apprendista, sia quelli di età compresa tra i 21 e i 26 anni.

La posizione di studente o apprendista deve risultare da apposita autocertificazione effettuata tramite la compilazione dello spazio a tal fine predisposto nel nuovo modello di domanda.

Si precisa che il  reddito familiare da indicare nella domanda è ancora quello percepito nell’anno 2005.

Per quanto riguarda tutti gli altri casi, ai fini della eventuale rideterminazione del trattamento di famiglia, il CNR procederà d’ufficio sulla base delle informazioni risultanti dalle istanze già in suo possesso.

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Le modifiche fin qui illustrate, come già chiarito, riguardano soltanto i nuclei con figli minori o maggiorenni inabili; pertanto i livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare delle tabelle nn. 1/A, 2/A, 3/A, 5/A e 6/A (nuclei senza figli) trasmesse con circolare n. 17 del 7.6.2006, non hanno subito variazioni.

Secondo quanto stabilito dalla lettera e) dell’art. 1, comma 11, della ripetuta legge n. 296/2006, i livelli di reddito relativi a tutte le tabelle non saranno oggetto di rivalutazione annuale dall’1.7.2007 ma saranno aggiornati dall’1.7.2008,  secondo i criteri fissati dalla legge n. 153/1988.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa fiscale, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 27.12.2002, n. 289, non verranno corrisposti importi mensili inferiori ad 1 euro.

Per quanto espressamente non previsto dalla nuova normativa continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 153/1988.

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Le SS.LL. dovranno dare la massima diffusione alla presente circolare.

Per eventuali chiarimenti le Segreterie sono pregate di rivolgersi alla Sig.ra Brigazzi e alla Sig.ra Arcioni (e-mail: mariateresa.brigazzi@cnr.it; tel. 06.4993.3305 e 06.4993.3033).
 
La presente circolare sarà pubblicata sul website della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse (www.dcp.cnr.it) e sul website del C.N.R. (www.cnr.it).

Il Dirigente a.i.
(Dott.ssa Novella Coppa)