Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Supporto
alla Gestione delle Risorse
Stato
Giuridico e Trattamento
Economico del Personale
Circolare n. 12/2007
AMMCNT – CNR
N. 0033645 DEL 02/04/2007
Posiz. 300.20
A tutti i
Dirigenti e Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Art.
1, comma 11, della
legge 27.12.2006, n. 296 – Modifiche alla
disciplina
dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal
1° gennaio 2007
L’art.
1, comma 11, della legge 27.12.2006, n. 296, ha
introdotto dal 1° gennaio 2007 varie modifiche alla normativa
sull’assegno per il nucleo familiare, delle quali le
più rilevanti riguardano:
- la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi
dell’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con
entrambi i genitori o un solo genitore, con almeno un figlio minore e
in cui non siano presenti componenti inabili (art. 1, comma 11, lett.
a);
- la rivalutazione del 15 per cento degli importi
dell’assegno per il nucleo familiare per tutte le altre
tipologie di nuclei familiari con figli (art. 1, comma 11, lett. b);
- l’inclusione, nei nuclei familiari con
più di tre figli o equiparati di età inferiore a
26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni
purchè studenti o apprendisti (art. 1, comma 11, lett. d);
- la previsione di un assegno aggiuntivo a favore dei nuclei
con un solo genitore ed almeno 3 componenti oltre il genitore (art. 1,
comma 11, Tabella 1);
- la previsione di una maggiorazione dell’importo
dell’assegno per i nuclei con più di 5 componenti
oltre i genitori o il genitore (art. 1, comma 11, Tabella 1).
Il citato art. 1, comma 11, stabilisce inoltre, alla lettera c), che
potranno essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli
importi dell’assegno con decreto interministeriale del
Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Infine l’art.1, comma 11, lett.e), ha fatto salvi i criteri
di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui alla legge
13.5.1988, n.153, la cui applicazione è prevista a
decorrere
dal 2008.
Per assicurare la corretta ed uniforme applicazione della nuova
normativa si forniscono le seguenti indicazioni.
Nuclei familiari con
entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore in
cui non siano presenti componenti inabili
L’art.
1, comma 11, lett. a), della legge n. 296/2006 ha
previsto la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
sia dei livelli di reddito che degli importi annuali
dell’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con
entrambi i genitori o un solo genitore, con almeno un figlio minore e
in cui non siano presenti componenti inabili, secondo quanto stabilito
dalla Tabella 1 allegata
alla legge stessa.
Nella citata Tabella 1 vengono fissati i nuovi limiti di reddito
familiare in base al numero dei componenti il nucleo; vengono
altresì indicati i relativi importi annuali
dell’assegno ed i criteri in base ai quali gli importi
stessi, per i redditi superiori a 12.500 euro annui, decrescono per
ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
La stessa Tabella 1 ha anche previsto un assegno aggiuntivo, di importo
variabile secondo il reddito familiare ed il numero dei componenti, a
favore dei nuclei con un solo genitore, con 3, 4 o 5 componenti oltre
il genitore, con almeno un figlio minore e in cui non siano presenti
componenti inabili. L’importo massimo del citato assegno
aggiuntivo è di 1.000 euro annui per i nuclei con 3 o 4
componenti oltre il genitore e di 1.550 euro annui per i nuclei con 5
componenti oltre il genitore (vedi tabella n.2 allegata alla presente
circolare).
Inoltre per i nuclei con più di 5 componenti oltre
il genitore o i genitori è stata introdotta una
maggiorazione del 15% (in sostituzione di quella preesistente del 10%)
dell’importo dell’assegno ed un incremento pari a
660 euro annui per ogni componente oltre il quinto (vedi tabelle nn.1 e
2 allegate alla presente circolare).
L’art. 1, comma 11, assegna all’INPS il compito di
aggiornare le preesistenti tabelle nn. 1 e 2 secondo le indicazioni ivi
riportate. Le nuove tabelle
nn.1 e 2 - che vengono allegate alla
presente circolare e che sostituiscono dal 1° gennaio 2007
quelle allegate alla circolare dello scrivente n. 17 del 7.6.2006 -
contengono gli importi complessivi mensili dell’assegno
per il nucleo familiare rideterminati per ogni 100 euro di
reddito familiare.
Si segnala che la tabella n. 2 risulta riferita a 6 componenti
anziché a 7 in conseguenza delle modifiche apportate dalla
nuova normativa.
Sono state inoltre aggiornate le decurtazioni che operano nel caso di
nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del
genitore; pertanto l’importo annuale dell’assegno
va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello,
sorella o nipote e di 650 euro per ciascuno degli eventuali altri
fratelli, sorelle o nipoti presenti nel nucleo;
- in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello,
sorella o nipote presenti nel nucleo.
Le suindicate maggiorazioni e decurtazioni sono riportate in calce alle
tabelle nn. 1 e 2.
Altre tipologie di nuclei
familiari con figli
Il più volte citato art. 1, comma 11, alla lett.
b)
ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la rivalutazione
del 15% degli importi dell’assegno per tutte le altre
tipologie di nuclei con figli, fermi restando i livelli di reddito
familiare che non sono stati oggetto di modifica.
Nuclei con più
di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
L’art. 1, comma 11, lett. d), ha stabilito che nel caso di
nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di
età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della
determinazione dell’assegno, è consentita
l’inclusione dei figli di età superiore a 18 anni
e inferiore a 21 anni purchè studenti o apprendisti.
La norma trova applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano
presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a
prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di
tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno,
nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche
i figli fino a 21 anni di età se studenti o
apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore.
Al riguardo si considera, ad esempio, il caso di un dipendente
coniugato con 4 figli aventi, rispettivamente, anni 24, 20,
16 e 12, tutti studenti. In tale fattispecie è soddisfatta
la condizione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto al
beneficio di cui trattasi in quanto il nucleo risulta composto, oltre
che dai genitori, da 4 figli di età inferiore a 26 anni;
l’importo dell’assegno, però, va
determinato con riferimento al nucleo composto da 5 persone e
cioè i 2 genitori e i soli 3 figli studenti di
età inferiore a 21 anni.
Giova rammentare che per “equiparati” ai
sensi dell’art.
38 del DPR 26.4.1957, n. 818, si
intendono i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti
o giudizialmente dichiarati, quelli nati dal precedente
matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi
competenti a norma di legge nonché i nipoti viventi a carico
degli ascendenti anche se non formalmente affidati (sentenza Corte
Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999).
Si ribadisce il principio secondo il quale esiste coincidenza tra i
componenti il nucleo familiare e i soggetti di cui considerare il
relativo reddito; pertanto vanno computati nel reddito familiare anche
gli eventuali redditi dei figli di età compresa tra i 18 e
21 anni (studenti o apprendisti) inclusi nel nucleo.
Adempimenti
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i dipendenti finora esclusi
dalla corresponsione dell’assegno o che ritengano di aver
diritto a maggiori importi per motivi inerenti al reddito e/o
alla composizione del nucleo dovranno produrre apposita istanza
indicando il proprio nucleo familiare individuato sulla base delle
modifiche introdotte dalla citata legge
n. 296/2006 ed il relativo
reddito.
Per quanto concerne la composizione del nucleo i dipendenti dovranno
indicare oltre gli altri componenti sia i figli di età
compresa tra i 18 e 21 anni, specificandone l’eventuale
posizione di studente o apprendista, sia quelli di età
compresa tra i 21 e i 26 anni.
La posizione di studente o apprendista deve risultare da apposita
autocertificazione effettuata tramite la compilazione dello spazio a
tal fine predisposto nel nuovo modello di domanda.
Si precisa che il reddito familiare da indicare nella domanda
è ancora quello percepito nell’anno 2005.
Per quanto riguarda tutti gli altri casi, ai fini della eventuale
rideterminazione del trattamento di famiglia, il CNR
procederà d’ufficio sulla base delle informazioni
risultanti dalle istanze già in suo possesso.
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Le modifiche fin qui illustrate, come già chiarito,
riguardano soltanto i nuclei con figli minori o maggiorenni inabili;
pertanto i livelli di reddito e gli importi dell’assegno per
il nucleo familiare delle tabelle
nn. 1/A, 2/A, 3/A, 5/A e 6/A (nuclei
senza figli) trasmesse con circolare
n. 17 del 7.6.2006, non hanno
subito variazioni.
Secondo quanto stabilito dalla lettera e) dell’art. 1, comma
11, della ripetuta legge
n. 296/2006, i livelli di reddito relativi a
tutte le tabelle non saranno oggetto di rivalutazione annuale
dall’1.7.2007 ma saranno aggiornati
dall’1.7.2008, secondo i criteri fissati dalla
legge
n. 153/1988.
Analogamente a quanto previsto dalla normativa fiscale, ai sensi
dell’art.
25, comma 4, della legge 27.12.2002, n. 289, non
verranno corrisposti importi mensili inferiori ad 1 euro.
Per quanto espressamente non previsto dalla nuova normativa continua ad
applicarsi la disciplina introdotta dalla legge
n. 153/1988.
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Le SS.LL. dovranno dare la massima diffusione alla presente circolare.
Per eventuali chiarimenti le
Segreterie sono pregate di rivolgersi alla Sig.ra
Brigazzi e
alla Sig.ra Arcioni (e-mail: mariateresa.brigazzi@cnr.it; tel.
06.4993.3305 e 06.4993.3033).
La presente circolare sarà pubblicata sul website della
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
(www.dcp.cnr.it)
e sul
website del C.N.R. (www.cnr.it).
Il Dirigente a.i.
(Dott.ssa Novella Coppa)