Oggetto: Agevolazioni Fiscali
per ricercatori italiani e stranieri rientrati
dall'estero - art. 3 del D.L. 269/2003 c.d. "Rientro dei cervelli".
A seguito di alcuni quesiti pervenuti sull’argomento in
oggetto, lo scrivente ha ritenuto necessario fornire gli opportuni
chiarimenti concernenti le agevolazioni fiscali per
ricercatori italiani e stranieri rientrati
dall’estero, sia dal punto di vista normativo sia
con riferimento all’operatività in SIGLA.
L’
art. 3 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (
All. A) convertito, con
modificazioni, dalla
Legge 24 novembre 2003 n. 326, contiene
le disposizioni in materia di interesse anche per il CNR.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 8 giugno
2004 (in
All. B) ha
espresso i primi chiarimenti concernenti la normativa in oggetto.
In particolare, la disposizione agevolativa, tesa a favorire
l’ingresso in Italia di ricercatori residenti
all’estero, prevede che:
- il reddito di lavoro dipendente, assimilato al lavoro
dipendente (comprese le collaborazioni coordinate e continuative) e di
lavoro autonomo, prodotto in Italia, per lo svolgimento
dell’attività di ricerca, concorra alla formazione del
reddito complessivo (ai fini IRE ed addizionali all’IRE)
soltanto nei limiti del 10%;
- i
suddetti redditi siano esclusi dall’IRAP.
Si trasmette, con la presente, una apposita direttiva (in
All. C) elaborata dalla
Ragioneria della Sac, con esempi pratici e schede operative, nella
quale si illustrano in dettaglio le predette novità fiscali,
di immediata operatività per le Strutture in indirizzo.
IL DIRETTORE GENERALE
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Allegati:
A.
L’art. 3 del D.L. 30
settembre 2003 n. 269;
B.
circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 8 giugno 2004;
C.
direttiva della Ragioneria
della SAC N.Reg RagSac 244/2006 del 27 ottobre 2006.