Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Nazionale livelli IV-IX – Avvio del procedimento per l’attribuzione dell’Indennità di Responsabilità relativa all’anno 2002.
Si informano le SS.LL. che è stata sottoscritta un’intesa CNR/OO.SS. che prevede l’attribuzione dell’indennità di responsabilità al personale dei livelli dal IV al IX per l’anno 2002 con i medesimi criteri previsti per l’anno 2001.
Tale indennità, pertanto, sarà attribuita al personale cui sia stata conferita la responsabilità di settori operativi, previsti dall’organizzazione del lavoro, derivante:
1 – personale cui sia affidata la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale e vicari dei Dirigenti/Direttori, formalizzata con provvedimento del Direttore Generale, e personale di cui all’art. 15 della legge n. 88/89 cui sia affidata la responsabilità di amministrazione di Istituti con provvedimento del Direttore;
2 – personale di cui all’art. 15 della legge n. 88/89 cui sia affidato incarico di studio e/o ispettivo, formalizzato con provvedimento del Direttore Generale, e personale assegnato a tempo pieno a Gruppi operativi, istituiti con provvedimento del Direttore Generale, incaricati di attuare progetti speciali e prioritari, di interesse generale per l’Ente, in base ad obiettivi determinati dagli Organi di vertice;
3 – personale cui sia affidata la responsabilità esclusiva di grandi apparecchiature complesse con provvedimento del Direttore dell’Istituto o del Centro (ciclotrone, grande spettrometro di massa, ecc.);
4 – responsabilità esclusiva di servizi o settori costituiti per fornire rilevante supporto tecnico e/o amministrativo a più Unità organiche o strutture, che siano riconosciute, nel quadro organizzativo in atto, determinanti per il corretto funzionamento di tali Unità Organiche o strutture, in base alle attività istituzionali, formalizzati con provvedimento del Direttore/Dirigente;
5 – personale che sia preposto a servizi, settori, sezioni o presidi, sia tecnici che amministrativi, che comportino il coordinamento continuativo di almeno 3 unità di personale.
Per quanto riguarda il personale di cui all’art. 15 della legge n. 88/89 l’indennità di responsabilità non è cumulabile con l’indennità di funzione.
In relazione a quanto sopra sono stati concordemente istituiti tre livelli di graduazione dell’indennità, rispettivamente del valore:
coefficiente 3,5 per i compiti di cui alla precedente lettera a);
coefficiente 1,75 per i
compiti di cui
alla precedente lettera b).1;
coefficiente 1 per i compiti di cui
alla precedente lettera b).2, b).3, b).4
e b).5.
Fermo restando quanto sopra, è opportuno fornire alcuni chiarimenti per rendere le operazioni da parte delle SS.LL. il più possibile precise e celeri.
In primo luogo, và evidenziato che saranno prese in considerazione solamente le richieste che perverranno da parte dei direttori delle strutture di appartenenza dei dipendenti interessati; in caso di dipendenti in possesso dei relativi titoli ed attualmente collocati in una struttura diversa da quella in cui operavano nel 2002 potranno chiedere ai nuovi direttori di supportare il loro diritto attraverso una particolare richiesta, che dovrà riportare il parere del precedente direttore ovvero l’impossibilità da parte del medesimo ad effettuare l’adempimento richiesto.
In secondo luogo, và chiarito che i criteri sopra elencati non sono estendibili in via integrativa e, comunque, ogni direttore rimane competente e responsabile delle richieste che avanzerà; fermo restando che sarà requisito indispensabile per l’accoglimento della richiesta da parte dello scrivente Ufficio l’atto formale fonte dell’incarico, che dovrà essere allegato in copia alla documentazione.
A tal proposito, si ricorda che può considerarsi atto formale quello del competente direttore che conferisce l’incarico, datato, protocollato e reso noto ad ogni interessato, da cui si evincano tutti gli elementi richiesti per l’attivazione dell’indennità. Resta inteso che l’indennità stessa potrà essere attribuita a decorrere dalla data indicata nell’atto di cui sopra.
Per quanto riguarda, in particolare, il personale avente titolo transitato ad altro Ente saranno interessate le attuali Amministrazioni al fine di raccogliere le richieste dei dipendenti aventi titolo e trasmetterle al CNR, con la relativa documentazione; le medesime saranno oggetto di valutazione unitamente alle OO.SS. a livello nazionale.
Per quanto riguarda, inoltre, le proposte di attribuzione dell’indennità di cui ai punti b)3, b)4 e b)5 esse dovranno essere precedute da un confronto obbligatorio, effettuato con esito positivo, da parte dei direttori con le OO.SS. locali e la RSU.
Si evidenzia che il confronto di cui sopra costituisce un obbligo del Direttore e requisito essenziale del procedimento e, quindi, non saranno prese in considerazione proposte delle due citate tipologie cui non sia allegato il verbale dell’incontro effettuato; si specifica, inoltre, che detto confronto con le OO.SS. locali ed RSU deve essere effettuato, con esito positivo, entro il 10 luglio 2006 per consentire il rispetto del termine di presentazione delle richieste.
Le richieste dovranno essere inoltrate alla Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse – P.le Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, entro e non oltre il 31 luglio 2006, utilizzando, per ciascun dipendente proposto, l’allegata scheda, corredata da tutti gli elementi indicati nella presente circolare; si precisa che le richieste inoltrate oltre la data indicata, ovvero inoltrate con diversa procedura, non potranno essere prese in considerazione e che in materia non sarà ammesso alcun ricorso interno presso lo scrivente Ufficio, salvo errori materiali.
Si fa presente che, al termine della raccolta e dell’esame da parte del competente ufficio, si procederà ad una verifica finale delle richieste pervenute con le OO.SS. a livello nazionale.
Si fa presente, infine, che l’indennità in questione non può essere attribuita qualora l’incarico sia stato revocato per demerito.