Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
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Circolare n. 7/2006

Prot. n. 0014373 in data 16/02/2006

Ai Direttori degli Istituti CNR

LORO SEDI

Oggetto: Associazione ad Istituti CNR.

Nel sito albo.cnr.it è pubblicata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 150/2005 in data 9 novembre 2005 relativa ai criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del personale. Tali criteri sono contenuti nel disciplinare allegato alla delibera stessa, costituendone parte integrante.

L’associazione costituisce un significativo strumento per l’ interazione tra il CNR, le Università e gli altri Enti di ricerca.

Possono infatti essere associati i professori e ricercatori universitari di ruolo, i ricercatori e i tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, ivi inclusi gli IRCCS, o che siano stati dipendenti del CNR o di altri enti pubblici di ricerca.

Il conferimento dell’associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell’interessato, sentito il Consiglio di Istituto, ovvero, qualora non costituito, il Comitato di Istituto che, allo stato, a termine dell’art. 53, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, svolge le funzioni del Consiglio di Istituto fino alla costituzione dello stesso.

L’Associato partecipa, presso la sede dell’Istituto o di una sua articolazione, a programmi specifici, con riferimento a una commessa o modulo di attività, ovvero ad attività approvate di ricerca spontanea a tema libero.

La durata dell’associatura è per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche per le quali è stata conferita.

I Direttori concorderanno con l’Associato l’impegno di tempo che lo stesso dedicherà all’attività da svolgere.

L’Associato redige annualmente una breve Relazione sulle attività svolte anche ai fini delle relazioni di consuntivo dell’Istituto.

L’Associato avrà accesso all’uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle apparecchiature dell’Istituto, secondo le modalità stabilite dal Direttore, che terrà conto che la partecipazione nell’ambito e per le finalità delle commesse e delle attività di ricerca spontanea a tema libero approvate, alle quali l’associato stesso collabora, deve essere coerente con i seguenti principi: a) il più efficace svolgimento delle attività dell’Istituto; b) il pieno titolo dell’associato a partecipare alle attività in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all’esecuzione delle ricerche.

L’Associato, per quanto applicabili, conforma la sua condotta, al pari dei dipendenti CNR, ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed alle disposizioni contenute nei contratti collettivi.

I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno che dovessero realizzarsi nell’espletamento delle attività cui partecipa l’Associato, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

L’attività dell’Associato è a titolo gratuito e lo stesso ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora la trasferta sia effettuata per finalità connesse allo svolgimento del programma, su ordine del Direttore.(1)

Spetta all’Associato l’uso della mensa secondo quanto previsto per i dipendenti, restandone comunque il costo a suo carico.

L’Associato beneficia della copertura assicurativa di cui alla vigente assicurazione CNR di tipo generale per responsabilità civile verso terzi (o altra polizza di tipo concorrente della struttura di appartenenza).

Si richiama la particolare attenzione dei Direttori sul comma 2 dell’art. 5 del disciplinare, laddove è previsto che i Direttori stessi possano confermare per una sola volta i rapporti di associatura in atto - alla data del 09/11/2005 e comunque in scadenza al 31/12/2005 - per la durata massima di sei mesi.

La disposizione ora richiamata è tesa a consentire la possibilità di conferma dei predetti rapporti, per un coerente e stabile svolgimento delle attività dell’Ente in linea con il vigente Piano Triennale di attività 2005-2007, costituendo la pregressa associatura il requisito soggettivo per la conferma della stessa.

Resta salvo che i soggetti in associatura, una volta scaduto il rapporto confermato, possono essere nuovamente associati all’Istituto, ivi incluse le sue articolazioni previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Nel caso di conferma di associatura non occorre sentire il Consiglio di istituto.

Si allega schema di provvedimento di conferma (All.1) e di conferimento di associatura (All.2), cui le SS.LL. vorranno attenersi per un criterio generale di omogeneità.

Si invitano inoltre i Direttori ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 17, comma 3 del Regolamento del personale in merito ai termini di comunicazione dei provvedimenti di cui trattasi, nonché a trasmettere, all’Ufficio Organi di Ricerca e Attività di Agenzia della D.C.S.P.I., gli estremi dei provvedimenti stessi, con l’indicazione nominativa dell’associato (qualifica, struttura di appartenenza, Istituto CNR, articolazione Istituto CNR, oggetto associatura, durata: decorrenza – scadenza) per l’inserimento in Banca dati.

Si fa presente infine che il disciplinare in argomento annulla e sostituisce quello sugli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica approvato dall’allora Consiglio Direttivo del CNR con deliberazione n. 295 in data 15 - 16 settembre 1999, in quanto anch’ esso relativo alla materia dell’associazione.

Pertanto gli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica non sono più conferibili ai sensi di tale disciplinare.

S’intende che gli incarichi di cui trattasi in corso di svolgimento avranno la naturale scadenza prevista dall’atto di conferimento.

IL DIRETTORE GENERALE

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(1) Ai soli fini del trattamento fiscale, all’Associato, se dipendente pubblico o privato, si applica quanto previsto dall’art. 50 del Testo unico delle imposte sui redditi (TIUR), lett. b), se pensionato sia del CNR che di altri Enti pubblici di ricerca, si applica quanto previsto dal medesimo articolo, lett. c bis).