Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale
Ufficio Contabilità fiscale
Circolare n. 3/2006
PROT. N. 0003364 DEL 17.1.2006
A tutti i Dirigenti/Direttori
delle Unità organiche e strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Gestione assicurativa INAIL - Parasubordinati.
Considerato il riferimento dell’art. 5 del D.Lgs 38/2000 ai lavoratori parasubordinati come sopra indicati, restano esclusi dall’obbligo assicurativo i soggetti percettori di redditi disciplinati dalle lettere b) e c) del ricordato ex art. 47 (ora 50) del DPR 917/86 con particolare riferimento, per quanto riguarda il C.N.R., a:
a) borse di studio assegnate dal C.N.R; (non quelle assegnate
da altri Enti od organismi al personale che collabora con il CNR ad altro
titolo).
b) assegni di ricerca attribuiti dall’Ente;
c) incarichi non retribuiti assegnati a personale dipendente
da P.A.;
d) personale associato ai sensi dell’art. 17 del
regolamento del personale del CNR.
Corre l’obbligo di segnalare che l’eventuale assicurazione
INAIL effettuata impropriamente a favore del personale sopra elencato, oltre
a gravare per l’intero importo sull’unità organizzativa
che l’ha disposta, potrebbe non essere riconosciuta dall’Inail
ai fini della corresponsione delle prestazioni dedotte nel rapporto assicurativo.
Per completezza di informazione si fa presente che restano del pari esclusi
dall’obbligo assicurativo INAIL anche i redditi derivanti da collaborazioni
occasionali (attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
o assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) attualmente ricompresse
nell’art. 67 (ex art. 81), comma 1°, lettera l) del “Testo
Unico delle Imposte sui Redditi”.
Con nota 11/1/2002 l’INAIL ha inoltre precisato che, per gli esercenti
attività professionale di lavoro autonomo (con partita Iva) che svolgono
collaborazioni riconducibili all’oggetto della professione di appartenenza
(nella forma di collaborazione coordinata e continuativa), non si configura
l’obbligo di corrispondere i premi assicurativi nella forma e con
le modalità previste per i lavoratori subordinati dall’art.
5 del ricordato D.Lgs.
38/2000 (principio di attrazione nel lavoro autonomo). Al fine di stabilire
se sussiste o meno una connessione tra l’attività di collaborazione
e quella di lavoro autonomo esercitata occorre, in via prioritaria riferirsi
a quanto previsto dagli ordinamenti professionali e, in difetto, valutare
se l’attività di collaborazione, svolta dal professionista
sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione.
La denuncia di attività soggetta ad assicurazione deve essere
effettuata da parte dell’Ufficio Contabilità Fiscale, contestualmente
all’inizio dei lavori.
Solo eccezionalmente, ove sia impossibile denunciare l’inizio
della attività in modo contestuale, per la particolare natura dei
lavori o per la necessità del loro inizio, la denuncia di attività
potrà essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio
dei lavori.
Le unità organizzative dovranno, pertanto, trasmettere alla Amministrazione
Centrale, la modulistica necessaria prima dell’inizio della attività
da parte del collaboratore in modo da consentire la trasmissione cartacea
(a breve telematica) della documentazione necessaria all’apertura
della PAT, alla copertura assicurativa dei nuovi iscritti o alla gestione
secondo le nuove modalità.
Eventuali ritardi si tradurranno in sanzioni da pagare di cui, in futuro,
verrà dato debito alle singole unità organizzative inadempienti.
Da ultimo, si rammenta che dovranno essere compilati tanti Quadri C e C1
per ogni codice rischio e le retribuzioni dovranno essere indicate nel modello
C1 per anno di competenza (es. per un contratto pluriennale a cavallo tra
due esercizi compilare due riquadri del mod. C1).
Codice rischio base imponibile e premio da pagare
In relazione alla denuncia di attività svolta, l’INAIL attribuisce
un codice rischio che può essere diversificato all’interno
della stessa unità organizzativa. E’, pertanto necessario provvedere
a definire il più correttamente possibile la tipologia di attività
lavorativa a cui viene destinato ogni singolo lavoratore parasubordinato
presentando, se del caso, più di un modello C –L.O.- premi.
La base imponibile a cui fare riferimento (base di calcolo) è costituita
dai corrispettivi erogati al collaboratore (somma dei compensi lordi
soggetti ad Ire) nel rispetto dei minimali e massimali stabiliti dall’art.
5 del D.Lgs. 38/2000, che per l’anno 2005 sono rispettivamente
pari ad € 12.608,40 e 23.415,60 corrispondenti ad importi mensili di
€ 1.050,70 e 1.951,30.
Il premio da pagare viene determinato applicando alla base imponibile il
tasso riferito alla attività svolta, comunicato dall’Inail
all’atto dell’iscrizione.
Tale premio deve essere calcolato considerando tutti i corrispettivi effettivamente
erogati al prestatore nell’anno di riferimento ed è ripartito
nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico
del committente.
Si ricorda che, indipendentemente dalla remunerazione contrattualmente definita,
ove nell’anno siano stati erogati compensi inferiori al minimale dell’anno,
il premio dovrà essere calcolato sulla base di detto minimale. Viceversa
ove gli importi corrisposti siano superiori al massimale dell’anno,
sulla parte eccedente non dovrà essere calcolato alcun premio.
Per rapporti di collaborazione inferiori all’anno, i parametri di
calcolo del premio ed i relativi minimali e massimali devono essere frazionati
in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazione degli stessi previsti
dal contratto. Non essendo prevista la possibilità di frazionamento
in giorni si applica il principio dell’arrotondamento fino a 14 giorni
per difetto, oltre per eccesso.
Ai fini della determinazione del raggiungimento del massimale annuo o del
superamento del minimale deve farsi riferimento a tutti i compensi percepiti
dal lavoratore parasubordinato per l’attività di collaborazione
svolta nel corso dell’intero anno, derivante anche da più rapporti,
siano essi contemporanei o susseguenti con il CNR o con diversi committenti
(circolare Inail 32 dell’11/4/2000).
Il premio viene pagato, di norma, secondo il principio dell’autoliquidazione.
Al riguardo devono essere osservate le seguenti istruzioni:
a) anno di apertura di nuova PAT (inizio attività)
il premio relativo al periodo intercorrene tra l’inizio della attività
ed il 31 dicembre dello stesso anno, non è soggetto ad autoliquidazione
ma viene direttamente richiesto dall’INAIL
ed è escluso dalla procedura unificata che prevede il pagamento a
mezzo mod. F24;
b) primo anno solare successivo a quello di apertura di una PAT
il premio viene calcolato sulla base delle retribuzioni presunte
per l’intero anno comunicate nella denuncia di iscrizione o apertura
della PAT e versato entro il 16 febbraio di ogni anno (rata anticipata)
con utilizzazione del mod. F24 sommando allo stesso la regolazione della
residua somma, eventualmente dovuta o a credito relativa al periodo assicurativo
precedente (regolamento del premio).
Contemporaneamente dovrà essere inviato all’Istituto assicurativo
il prospetto dell’autoliquidazione (denuncia delle retribuzioni);
c) anni successivi al primo anno solare intero
il premio viene calcolato sulla base delle retribuzioni effettivamente
corrisposte nell’anno precedente (rata anticipate) con contestuale
regolazione della residua somma a credito o a debito relativa al periodo
assicurativo dell’anno precedente (regolamento o saldo del premio).
Valgono le stesse norme per il pagamento a mezzo F24 con il quale potranno
compensarsi eventuali crediti a partire da quello relativo alla regolazione
del premio corrente.
Tutti gli adempimenti nei confronti dell’INAIL di cui al presente
paragrafo sono completamente a carico dall’Ufficio Contabilità
Fiscale della Ragioneria della SAC.
Le unità organizzative in indirizzo dovranno, pertanto, comunicare
esclusivamente all’Ufficio contabilità fiscale e con la massima
tempestività tutti i dati che possano consentire una corretta gestione
del rapporto con l’Istituto assicurativo.
Stante la formulazione della disposizione di cui al D.Lgs. 38/2000, art
5, comma 2, si deve ritenere che sussista l’obbligo di tenuta dei
libri Matricola e Paga per i collaboratori coordinati e continuativi ai
sensi delle disposizioni di cui al Testo Unico 1124/65.
In tal senso, si è espresso anche il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale con nota del 2 gennaio 2001, nella quale, peraltro è
indicata la possibilità di semplificare la tenuta degli stessi anche
mediante la tenuta di distinti libri per i lavoratori parasubordinati, considerata
la particolarità della prestazione, non sempre compiutamente riconducibile
a quella del lavoro dipendente.
L’INAIL, ferma restando l’autorizzazione alla tenuta di distinti
libri e la loro vidimazione, ha ritenuto opportuno accettare la semplificazione
delle scritture ed ha indicato i contenuti minimi delle relative registrazioni.
7.1. Libri paga e matricola
Al riguardo si segnala che a decorrere dal 1 gennaio 2006 tutte
le unità organizzative titolari di propria PAT non dovranno più
tenere libri paga e libri matricola manuali in quanto la procedura informatica
SIGLA, consentirà la stampa di “fogli paga “ contenenti
tutte le informazioni anagrafiche, retributive, fiscali, previdenziali ed
assicurative richieste dall’Inail ed atte a realizzare gli adempimenti
minimi richiesti. La stampa annuale dei “fogli paga”, da conservare
per 10 anni, dalla data dell’ultima registrazione, a cura delle singole
unità organizzative e da non vidimare, sostituisce la tenuta delle
scritture manuali e dovrà essere resa disponibile a richiesta degli
organi vigilanti dell’Inail.
Quanto sopra in relazione al disposto del D.P.R.
20 aprile 1994 n. 350 che pone i requisiti della inalterabilità
del dato, della consultabilità dello stesso e della stampa con cadenza
mensile ed annuale riepilogativa e del D.M. 30 ottobre 2002 che conferma
la possibilità di tenere e conservare i libri paga e matricola mediante
l’uso di supporti magnetici e per fogli mobili.
Considerata l’innovazione sopraesposta, quindi, tutte le strutture
organizzative dell’Ente che alla data del 31/12/2005 avessero utilizzato
libri Matricola e Paga dovranno cessare di utilizzarli provvedendo solo
alla loro conservazione per gli anni indicati.
7.2. Libro infortuni
Tutte le unità organizzative restano comunque obbligate
alla tenuta del libro infortuni sul quale devono essere annotati cronologicamente
tutti gli infortuni sul lavoro che comportino una assenza di almeno un
giorno escludendo quello nel quale si è verificato l’evento
infortunistico.
Il registro, debitamente vidimato dalla ASL di competenza, deve essere
conservato,obbligatoriamente, sul luogo del lavoro a disposizione degli
organi di vigilanza INAIL.
Tutte le prescrizioni previste dal presente paragrafo sono interamente
a carico e sotto la responsabilità delle singole unità organizzative.
Nel registro devono essere indicati:
- nome, cognome e qualifica del lavoratore infortunato;
- causa e circostanze dell’infortunio;
- data di abbandono e ripresa del lavoro;
- natura e sede della lesione;
- conseguenze dell’infortunio (inabilitazione temporanea e giorni
di assenza, inabilitazione permanente e percentuale, morte).
Il registro va conservato per almeno 4 anni dall’ultima registrazione
o in caso di mancato uso dalla data di vidimazione. E’ prevista la
sanzione amministrativa nel caso di mancato rispetto delle norme relative
alla tenuta del registro in questione.
Si fa presente, inoltre, che le unità organizzative, in caso di infortunio
sul lavoro, devono denunciare l’evento con prognosi superiore a 3
giorni all’Inail e all’autorità di P.S.:
- entro 2 giorni dalla data in cui ha avuto la notizia dell’infortunio
(data di ricezione del certificato medico);
- entro 2 giorni a partire dal quarto giorno per quelli prognosticati guaribili
in tre giorni e non guariti.
La denuncia deve essere effettuata sull’apposito modulo di denuncia
infortunio eventualmente anticipandola via fax. Di norma la denuncia va
inoltrata alla sede Inail nel cui ambito territoriale rientra il domicilio
dell’assicurato. La stessa può, comunque, continuare ad essere
inviata alla sede Inail che gestisce il rapporto assicurativo (sede dei
lavori).
L’art.
12 del D.Lgs. 38/2000, inoltre, regolamenta anche la copertura assicurativa
per gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso
di andata e ritorno dal luogo dell’abitazione a quello di lavoro e
viceversa. E’ inoltre prevista analoga copertura per lo stesso percorso
di andata e ritorno per la consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale
(infortuni in itinere).
Gestione attività pregresse
8.1. Attività 2005
Le attività effettuate nel corso del 2005 necessarie ad
avviare la nuova gestione accentrata INAIL hanno fatto emergere alcune disfunzioni
che possono rallentare la piena attuazione delle nuove disposizioni.
Si fa particolare riferimento a:
8.2. Attività antecedenti il 2005
Ove l’Inail richieda il pagamento di premi pregressi e ne
venga accertata l’esattezza, le Unità organizzative interessate
dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto direttamente a mezzo
degli appositi bollettini di c/c/p (in tali casi non è ammesso
il pagamento a mezzo mod. F24).
Continuano, inoltre, a pervenire all’Ufficio Contabilità Fiscale
numerose cartelle esattoriali spesso comprendenti iscrizioni a ruolo di
debiti INAIL relativi ad anni dal 1999 al 2002 per le quali risulta sovente
difficile identificare l’Istituto debitore. Per le cartelle già
acquisite, l’Ufficio Contabilità Fiscale provvederà
ad effettuare gli opportuni controlli ed il relativo eventuale pagamento
addebitando, successivamente, alle singole unità organizzative, l’importo
pagato.
Le unità organizzative dovranno provvedere, per le cartelle esattoriali
acquisite direttamente, all’effettuazione dei relativi controlli ed
al pagamento diretto.
8.3. “Enti accorpati”
Gli “Enti accorpati” al CNR con decorrenza 1 giugno
2005 in forza delle disposizioni di cui al D.Lgs.
127/2003, dovranno provvedere alla autoliquidazione del periodo 1/1/2005
– 31/5/2005 relativo alla gestione della propria PAT e versare, se
a debito, il relativo importo del solo regolamento del premio. Non
dovrà essere effettuato il pagamento della rata anticipata 2006 a
cui provvederà l’Ufficio Contabilità Fiscale del CNR
sulla base dei dati già comunicati dagli stessi e all’apertura
della nuova PAT sulla nuova “ditta CNR”.
Ove la liquidazione dovesse evidenziare un credito, sulla base degli accordi
che verranno raggiunti con l’Inail, saranno comunicate le modalità
di recupero dello stesso (compensazione possibile con la “ditta CNR”
o obbligo di richiesta di rimborso all’Istituto assicurativo da parte
della vecchia PAT).
Per il periodo assicurativo decorrente dal 1 gennaio 2006 si applicheranno
agli “Enti accorpati” le stesse disposizioni operative di cui
alla presente nota.
Gestione degli impegni
Gli impegni di spesa concernenti l’acquisizione di collaborazioni
soggette ad assicurazione obbligatoria Inail, continueranno ad essere assunti
dalle singole unità organizzative.
Gli stessi dovranno tenere conto del costo a carico “Ente” corrispondente
ai 2/3 dell’Inail e provvedere all’accantonamento dello stesso
unitamente all’importo prelevato dal compenso al collaboratore (1/3).
L’Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della SAC provvederà
all’atto del pagamento generalizzato a favore dell’Inail ad
utilizzare le somme accantonate.
Come già segnalato, sarà cura dell’Ufficio Contabilità
Fiscale provvedere a fornire tutte le notizie relative alle singole posizioni
individuali ed alla gestione del rapporto al fine di consentire a tutte
le unità organizzative la possibilità di effettuare gli adempimenti
di propria competenza (cfr. denuncia infortunio e gestione delle relative
scritture).
Le unità organizzative in indirizzo terranno buon conto di quanto
sopra espresso nella stipulazione/cessazioni di contratti di collaborazione,
al fine di comunicare, se del caso, i dati degli stessi con tempestività
all’Ufficio Contabilità Fiscale, secondo quanto segnalato nel
seguito, onde evitare sanzioni amministrative e penalità per ritardi
nelle denunce di esercizio(inizio attività) e delle retribuzioni.
Per ogni chiarimento od ulteriori informazioni potranno essere contattate
le sottoelencate unità di personale dell’Ufficio Contabilità
Fiscale della Ragioneria della S.A.C.:
Il Dirigente della |
Il Responsabile dell’U.C.F. |
|
Ragioneria della S.A.C. |
Massimo Saporiti |
|
Dott. Alessandro Preti |
Allegati:
1) nota prot. UCF 10/05 del 24 gennaio 2005;
2) Quadro B-L.O. Premi – Sede lavoro; (prima iscrizione
ed attribuzione PAT);
3) Quadro C-L.O. Premi - descrizione attività;
(prima iscrizione ed attribuzione PAT);
4) Quadro C1-L.O. premi – dati retributivi (prima
iscrizione ed attribuzione PAT);
5) Denuncia nominativa parasubordinati – iscrizione
(prima iscrizione ed attribuzione PAT);
6) Denuncia nominativa parasubordinati – variazioni
, chiusura e rinnovi su PAT già aperte.