Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale
Ufficio Contabilità fiscale

Circolare n. 3/2006

PROT. N. 0003364 DEL 17.1.2006

A tutti i Dirigenti/Direttori
delle Unità organiche e strutture del CNR

Loro Sedi

Oggetto: Gestione assicurativa INAIL - Parasubordinati.

  1. Premessa

    Si fa riferimento alla nota prot. UCF 10/05 del 24 gennaio 2005 (Allegato 1) con la quale veniva comunicato l’accentramento di tutta la gestione INAIL, presso l’Amministrazione Centrale – Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della S.A.C., a partire dal 1 gennaio 2005.

    Con il 31/12/2005 si è ormai praticamente concluso l’iter procedurale di chiusura di tutte le posizioni assicurative territoriali preesistenti che sono confluite, sia pure con propria specifica posizione assicurativa territoriale (PAT), nell’unica posizione accesa al C.N.R. , presso la Sede dell’Ente.

    Si segnala che, con nota a parte, per comprensibili motivi di riservatezza dei dati, verranno forniti a ciascuna unità organizzativa interessata i dati relativi alla propria PAT, al codice rischio attribuito, al corrispondente tasso di riferimento applicato, all’importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno di riferimento ed al relativo premio pagato.

    La presente circolare viene pertanto diramata al fine di riepilogare le necessarie direttive relative al nuovo sistema gestionale ed alla interazione tra la Sede e le unità organizzative, anche in relazione alla prossima scadenza annuale del pagamento dei relativi premi assicurativi INAIL.

    Verranno inoltre fornite istruzioni specifiche sul contenzioso pregresso e sui rapporti da intrattenere con le Sedi Inail territoriali, sia per la gestione 2005/2006, che per quelle precedenti.

    La presente circolare si riferisce esclusivamente all’insieme dei rapporti istaurati dal C.N.R. con il “cosiddetto personale Parasubordinato” (collaborazioni coordinate e continuative). La stessa, pertanto, non trova, in nessun caso, applicazione nei confronti del rapporto di lavoro dipendente sia a tempo indeterminato che determinato.
  2. Riferimenti normativi

    Le principali fonti normative che regolano il sistema delle assicurazioni obbligatorie INAIL sono:
    Deve, inoltre, essere tenuto presente il D.P.R. 917/86 “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” e sue successive integrazioni e modificazioni, da ultimo introdotte con il D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, al fine della individuazione dei lavoratori parasubordinati.
  3. Soggetti interessati

    L’entrata in vigore dell’art. 34 del la Legge 21 novembre 2000 (collegato fiscale) ha determinato rilevanti innovazioni concernenti anche i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

    In particolare è stata attuata la trasformazione del regime fiscale di tali redditi che, a decorrere dal gennaio 2001, vengono “assimilati a quelli di lavoro dipendente” e previsti esplicitamente nell’ex art. 47 (attuale 50) lettera c-bis, previa abrogazione della lettera a), comma 2 dell’art. 49 (attuale 53) “redditi di lavoro autonomo”.

    Restano invece tipicamente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni quelli previsti al 1° comma dell’art. 49 (attuale 53) del ricordato “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”.

    Per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2000, a decorrere dal 16 marzo 2000 devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali, qualora svolgano una delle attività previste dall’art. 1 del citato Testo Unico del 1965 o si avvalgano per l’esercizio delle proprie mansioni, in via non occasionale, di veicoli a motore, personalmente condotti, i percettori di redditi derivanti da :
    Come più volte segnalato si fa presente che le norme di cui al Dlgs 276/2003, c.d. “Legge Biagi”, non si applicano alle Pubbliche Amministrazioni in virtù di una esplicita esclusione contenuta nella norma medesima.

    Nella esperienza CNR devono essere, tra l’altro, ricompresi nell’obbligo assicurativo i redditi derivanti dalla attività di direzione degli Istituti CNR svolta da non dipendenti dell’Ente, la partecipazione di non dipendenti agli Organismi istituzionali e commissioni di diversa natura, laddove siano svolte al di fuori della previsione dell’art. 47 lettera b) (attuale 50) del TUIR.

    Da ultimo, sembra opportuno segnalare che lo svolgimento di una attività di formazione rientra nell’obbligo assicurativo in capo al proponente della stessa.

    Ne consegue che ove le unità organizzative dell’Ente provvedano, in proprio o per conto di altri Enti e Istituzioni (es. Regioni), alla tenuta di corsi di formazione, dovranno espletare tutte le attività previste nella presente nota, assicurando il personale oggetto della formazione ove sussistano i requisiti dell’attività potenzialmente rischiosa di cui al DPR 1124/65.
  4. Soggetti esclusi

    Considerato il riferimento dell’art. 5 del D.Lgs 38/2000 ai lavoratori parasubordinati come sopra indicati, restano esclusi dall’obbligo assicurativo i soggetti percettori di redditi disciplinati dalle lettere b) e c) del ricordato ex art. 47 (ora 50) del DPR 917/86 con particolare riferimento, per quanto riguarda il C.N.R., a:

    a) borse di studio assegnate dal C.N.R; (non quelle assegnate da altri Enti od organismi al personale che collabora con il CNR ad altro titolo).
    b) assegni di ricerca attribuiti dall’Ente;
    c) incarichi non retribuiti assegnati a personale dipendente da P.A.;
    d) personale associato ai sensi dell’art. 17 del regolamento del personale del CNR.

    Corre l’obbligo di segnalare che l’eventuale assicurazione INAIL effettuata impropriamente a favore del personale sopra elencato, oltre a gravare per l’intero importo sull’unità organizzativa che l’ha disposta, potrebbe non essere riconosciuta dall’Inail ai fini della corresponsione delle prestazioni dedotte nel rapporto assicurativo.

    Per completezza di informazione si fa presente che restano del pari esclusi dall’obbligo assicurativo INAIL anche i redditi derivanti da collaborazioni occasionali (attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) attualmente ricompresse nell’art. 67 (ex art. 81), comma 1°, lettera l) del “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”.

    Con nota 11/1/2002 l’INAIL ha inoltre precisato che, per gli esercenti attività professionale di lavoro autonomo (con partita Iva) che svolgono collaborazioni riconducibili all’oggetto della professione di appartenenza (nella forma di collaborazione coordinata e continuativa), non si configura l’obbligo di corrispondere i premi assicurativi nella forma e con le modalità previste per i lavoratori subordinati dall’art. 5 del ricordato D.Lgs. 38/2000 (principio di attrazione nel lavoro autonomo). Al fine di stabilire se sussiste o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre, in via prioritaria riferirsi a quanto previsto dagli ordinamenti professionali e, in difetto, valutare se l’attività di collaborazione, svolta dal professionista sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione.

  5. Denunce di esercizio/variazione/cessazione

    A partire dal 1 gennaio 2005 il CNR – Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della SAC è tenuto a presentare le denunce di esercizio e le denunce di cessazione del rapporto di lavoro predisposte dalle singole unità organizzative, mediante l’utilizzo dei sottoelencati modelli (in allegato alla presente) da inviare all’Ufficio medesimo a mezzo fax (06/4993-2973/2026) o e-mail:

    La denuncia di attività soggetta ad assicurazione deve essere effettuata da parte dell’Ufficio Contabilità Fiscale, contestualmente all’inizio dei lavori.

    Solo eccezionalmente, ove sia impossibile denunciare l’inizio della attività in modo contestuale, per la particolare natura dei lavori o per la necessità del loro inizio, la denuncia di attività potrà essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio dei lavori.

    Le unità organizzative dovranno, pertanto, trasmettere alla Amministrazione Centrale, la modulistica necessaria prima dell’inizio della attività da parte del collaboratore in modo da consentire la trasmissione cartacea (a breve telematica) della documentazione necessaria all’apertura della PAT, alla copertura assicurativa dei nuovi iscritti o alla gestione secondo le nuove modalità.

    Eventuali ritardi si tradurranno in sanzioni da pagare di cui, in futuro, verrà dato debito alle singole unità organizzative inadempienti.

    Da ultimo, si rammenta che dovranno essere compilati tanti Quadri C e C1 per ogni codice rischio e le retribuzioni dovranno essere indicate nel modello C1 per anno di competenza (es. per un contratto pluriennale a cavallo tra due esercizi compilare due riquadri del mod. C1).

  6. Codice rischio base imponibile e premio da pagare

    In relazione alla denuncia di attività svolta, l’INAIL attribuisce un codice rischio che può essere diversificato all’interno della stessa unità organizzativa. E’, pertanto necessario provvedere a definire il più correttamente possibile la tipologia di attività lavorativa a cui viene destinato ogni singolo lavoratore parasubordinato presentando, se del caso, più di un modello C –L.O.- premi.

    La base imponibile a cui fare riferimento (base di calcolo) è costituita dai corrispettivi erogati al collaboratore (somma dei compensi lordi soggetti ad Ire) nel rispetto dei minimali e massimali stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2000, che per l’anno 2005 sono rispettivamente pari ad € 12.608,40 e 23.415,60 corrispondenti ad importi mensili di € 1.050,70 e 1.951,30.

    Il premio da pagare viene determinato applicando alla base imponibile il tasso riferito alla attività svolta, comunicato dall’Inail all’atto dell’iscrizione.

    Tale premio deve essere calcolato considerando tutti i corrispettivi effettivamente erogati al prestatore nell’anno di riferimento ed è ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente.

    Si ricorda che, indipendentemente dalla remunerazione contrattualmente definita, ove nell’anno siano stati erogati compensi inferiori al minimale dell’anno, il premio dovrà essere calcolato sulla base di detto minimale. Viceversa ove gli importi corrisposti siano superiori al massimale dell’anno, sulla parte eccedente non dovrà essere calcolato alcun premio.

    Per rapporti di collaborazione inferiori all’anno, i parametri di calcolo del premio ed i relativi minimali e massimali devono essere frazionati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazione degli stessi previsti dal contratto. Non essendo prevista la possibilità di frazionamento in giorni si applica il principio dell’arrotondamento fino a 14 giorni per difetto, oltre per eccesso.

    Ai fini della determinazione del raggiungimento del massimale annuo o del superamento del minimale deve farsi riferimento a tutti i compensi percepiti dal lavoratore parasubordinato per l’attività di collaborazione svolta nel corso dell’intero anno, derivante anche da più rapporti, siano essi contemporanei o susseguenti con il CNR o con diversi committenti (circolare Inail 32 dell’11/4/2000).

    Il premio viene pagato, di norma, secondo il principio dell’autoliquidazione. Al riguardo devono essere osservate le seguenti istruzioni:

    a) anno di apertura di nuova PAT (inizio attività)
    il premio relativo al periodo intercorrene tra l’inizio della attività ed il 31 dicembre dello stesso anno, non è soggetto ad autoliquidazione ma viene direttamente richiesto dall’INAIL
    ed è escluso dalla procedura unificata che prevede il pagamento a mezzo mod. F24;

    b) primo anno solare successivo a quello di apertura di una PAT
    il premio viene calcolato sulla base delle retribuzioni presunte per l’intero anno comunicate nella denuncia di iscrizione o apertura della PAT e versato entro il 16 febbraio di ogni anno (rata anticipata) con utilizzazione del mod. F24 sommando allo stesso la regolazione della residua somma, eventualmente dovuta o a credito relativa al periodo assicurativo precedente (regolamento del premio).
    Contemporaneamente dovrà essere inviato all’Istituto assicurativo il prospetto dell’autoliquidazione (denuncia delle retribuzioni);

    c) anni successivi al primo anno solare intero
    il premio viene calcolato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente (rata anticipate) con contestuale regolazione della residua somma a credito o a debito relativa al periodo assicurativo dell’anno precedente (regolamento o saldo del premio).
    Valgono le stesse norme per il pagamento a mezzo F24 con il quale potranno compensarsi eventuali crediti a partire da quello relativo alla regolazione del premio corrente.

    Tutti gli adempimenti nei confronti dell’INAIL di cui al presente paragrafo sono completamente a carico dall’Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della SAC.

    Le unità organizzative in indirizzo dovranno, pertanto, comunicare esclusivamente all’Ufficio contabilità fiscale e con la massima tempestività tutti i dati che possano consentire una corretta gestione del rapporto con l’Istituto assicurativo.

  7. Libri obbligatori

    Stante la formulazione della disposizione di cui al D.Lgs. 38/2000, art 5, comma 2, si deve ritenere che sussista l’obbligo di tenuta dei libri Matricola e Paga per i collaboratori coordinati e continuativi ai sensi delle disposizioni di cui al Testo Unico 1124/65.

    In tal senso, si è espresso anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del 2 gennaio 2001, nella quale, peraltro è indicata la possibilità di semplificare la tenuta degli stessi anche mediante la tenuta di distinti libri per i lavoratori parasubordinati, considerata la particolarità della prestazione, non sempre compiutamente riconducibile a quella del lavoro dipendente.

    L’INAIL, ferma restando l’autorizzazione alla tenuta di distinti libri e la loro vidimazione, ha ritenuto opportuno accettare la semplificazione delle scritture ed ha indicato i contenuti minimi delle relative registrazioni.

    7.1. Libri paga e matricola
    Al riguardo si segnala che a decorrere dal 1 gennaio 2006 tutte le unità organizzative titolari di propria PAT non dovranno più tenere libri paga e libri matricola manuali in quanto la procedura informatica SIGLA, consentirà la stampa di “fogli paga “ contenenti tutte le informazioni anagrafiche, retributive, fiscali, previdenziali ed assicurative richieste dall’Inail ed atte a realizzare gli adempimenti minimi richiesti. La stampa annuale dei “fogli paga”, da conservare per 10 anni, dalla data dell’ultima registrazione, a cura delle singole unità organizzative e da non vidimare, sostituisce la tenuta delle scritture manuali e dovrà essere resa disponibile a richiesta degli organi vigilanti dell’Inail.

    Quanto sopra in relazione al disposto del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 350 che pone i requisiti della inalterabilità del dato, della consultabilità dello stesso e della stampa con cadenza mensile ed annuale riepilogativa e del D.M. 30 ottobre 2002 che conferma la possibilità di tenere e conservare i libri paga e matricola mediante l’uso di supporti magnetici e per fogli mobili.

    Considerata l’innovazione sopraesposta, quindi, tutte le strutture organizzative dell’Ente che alla data del 31/12/2005 avessero utilizzato libri Matricola e Paga dovranno cessare di utilizzarli provvedendo solo alla loro conservazione per gli anni indicati.

    7.2. Libro infortuni
    Tutte le unità organizzative restano comunque obbligate alla tenuta del libro infortuni sul quale devono essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro che comportino una assenza di almeno un giorno escludendo quello nel quale si è verificato l’evento infortunistico.

    Il registro, debitamente vidimato dalla ASL di competenza, deve essere conservato,obbligatoriamente, sul luogo del lavoro a disposizione degli organi di vigilanza INAIL.

    Tutte le prescrizioni previste dal presente paragrafo sono interamente a carico e sotto la responsabilità delle singole unità organizzative.

    Nel registro devono essere indicati:
    - nome, cognome e qualifica del lavoratore infortunato;
    - causa e circostanze dell’infortunio;
    - data di abbandono e ripresa del lavoro;
    - natura e sede della lesione;
    - conseguenze dell’infortunio (inabilitazione temporanea e giorni di assenza, inabilitazione permanente e percentuale, morte).

    Il registro va conservato per almeno 4 anni dall’ultima registrazione o in caso di mancato uso dalla data di vidimazione. E’ prevista la sanzione amministrativa nel caso di mancato rispetto delle norme relative alla tenuta del registro in questione.

    Si fa presente, inoltre, che le unità organizzative, in caso di infortunio sul lavoro, devono denunciare l’evento con prognosi superiore a 3 giorni all’Inail e all’autorità di P.S.:

    - entro 2 giorni dalla data in cui ha avuto la notizia dell’infortunio (data di ricezione del certificato medico);
    - entro 2 giorni a partire dal quarto giorno per quelli prognosticati guaribili in tre giorni e non guariti.

    La denuncia deve essere effettuata sull’apposito modulo di denuncia infortunio eventualmente anticipandola via fax. Di norma la denuncia va inoltrata alla sede Inail nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato. La stessa può, comunque, continuare ad essere inviata alla sede Inail che gestisce il rapporto assicurativo (sede dei lavori).

    L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, inoltre, regolamenta anche la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell’abitazione a quello di lavoro e viceversa. E’ inoltre prevista analoga copertura per lo stesso percorso di andata e ritorno per la consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale (infortuni in itinere).

  8. Gestione attività pregresse

    8.1. Attività 2005
    Le attività effettuate nel corso del 2005 necessarie ad avviare la nuova gestione accentrata INAIL hanno fatto emergere alcune disfunzioni che possono rallentare la piena attuazione delle nuove disposizioni.
    Si fa particolare riferimento a:

    Al riguardo si rammenta che tutte le operazioni sopra indicate devono essere svolte dall’Amministrazione Centrale – Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della SAC e pertanto, fermo restando quanto sia stato eventualmente già fatto, si prega di inviare la documentazione relativa al predetto Ufficio, che provvederà a regolarizzare l’adempimento impropriamente effettuato.

    Da parte delle unità territoriali Inail, per problemi connessi alla propria organizzazione e a disfunzioni nella stessa, sono in corso di invio, alle unità organizzative del CNR, le basi dati e i modelli di autoliquidazione.

    Le Unità in indirizzo, sono pregate di trasmettere, con cortese urgenza le richieste ricevute, all’Ufficio contabilità fiscale, astenendosi dal pagamento di quanto richiesto e/o dovuto.

    8.2. Attività antecedenti il 2005
    Ove l’Inail richieda il pagamento di premi pregressi e ne venga accertata l’esattezza, le Unità organizzative interessate dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto direttamente a mezzo degli appositi bollettini di c/c/p (in tali casi non è ammesso il pagamento a mezzo mod. F24).

    Continuano, inoltre, a pervenire all’Ufficio Contabilità Fiscale numerose cartelle esattoriali spesso comprendenti iscrizioni a ruolo di debiti INAIL relativi ad anni dal 1999 al 2002 per le quali risulta sovente difficile identificare l’Istituto debitore. Per le cartelle già acquisite, l’Ufficio Contabilità Fiscale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli ed il relativo eventuale pagamento addebitando, successivamente, alle singole unità organizzative, l’importo pagato.

    Le unità organizzative dovranno provvedere, per le cartelle esattoriali acquisite direttamente, all’effettuazione dei relativi controlli ed al pagamento diretto.

    8.3. “Enti accorpati”
    Gli “Enti accorpati” al CNR con decorrenza 1 giugno 2005 in forza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 127/2003, dovranno provvedere alla autoliquidazione del periodo 1/1/2005 – 31/5/2005 relativo alla gestione della propria PAT e versare, se a debito, il relativo importo del solo regolamento del premio. Non dovrà essere effettuato il pagamento della rata anticipata 2006 a cui provvederà l’Ufficio Contabilità Fiscale del CNR sulla base dei dati già comunicati dagli stessi e all’apertura della nuova PAT sulla nuova “ditta CNR”.

    Ove la liquidazione dovesse evidenziare un credito, sulla base degli accordi che verranno raggiunti con l’Inail, saranno comunicate le modalità di recupero dello stesso (compensazione possibile con la “ditta CNR” o obbligo di richiesta di rimborso all’Istituto assicurativo da parte della vecchia PAT).

    Per il periodo assicurativo decorrente dal 1 gennaio 2006 si applicheranno agli “Enti accorpati” le stesse disposizioni operative di cui alla presente nota.

  9. Gestione degli impegni

    Gli impegni di spesa concernenti l’acquisizione di collaborazioni soggette ad assicurazione obbligatoria Inail, continueranno ad essere assunti dalle singole unità organizzative.

    Gli stessi dovranno tenere conto del costo a carico “Ente” corrispondente ai 2/3 dell’Inail e provvedere all’accantonamento dello stesso unitamente all’importo prelevato dal compenso al collaboratore (1/3).

    L’Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della SAC provvederà all’atto del pagamento generalizzato a favore dell’Inail ad utilizzare le somme accantonate.

    Come già segnalato, sarà cura dell’Ufficio Contabilità Fiscale provvedere a fornire tutte le notizie relative alle singole posizioni individuali ed alla gestione del rapporto al fine di consentire a tutte le unità organizzative la possibilità di effettuare gli adempimenti di propria competenza (cfr. denuncia infortunio e gestione delle relative scritture).

    Le unità organizzative in indirizzo terranno buon conto di quanto sopra espresso nella stipulazione/cessazioni di contratti di collaborazione, al fine di comunicare, se del caso, i dati degli stessi con tempestività all’Ufficio Contabilità Fiscale, secondo quanto segnalato nel seguito, onde evitare sanzioni amministrative e penalità per ritardi nelle denunce di esercizio(inizio attività) e delle retribuzioni.

    Per ogni chiarimento od ulteriori informazioni potranno essere contattate le sottoelencate unità di personale dell’Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della S.A.C.:

Il Dirigente della
 
Il Responsabile dell’U.C.F.
Ragioneria della S.A.C.
 
Massimo Saporiti
Dott. Alessandro Preti
 


Allegati:

1) nota prot. UCF 10/05 del 24 gennaio 2005;
2) Quadro B-L.O. Premi – Sede lavoro; (prima iscrizione ed attribuzione PAT);
3) Quadro C-L.O. Premi - descrizione attività; (prima iscrizione ed attribuzione PAT);
4) Quadro C1-L.O. premi – dati retributivi (prima iscrizione ed attribuzione PAT);
5) Denuncia nominativa parasubordinati – iscrizione (prima iscrizione ed attribuzione PAT);
6) Denuncia nominativa parasubordinati – variazioni , chiusura e rinnovi su PAT già aperte.