Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio VII - Ragioneria della SAC
Ufficio Contabilità Fiscale
Circolare n. 16/2003
Pos. 125.5 Prot. n. 030219
Roma, 6 novembre 2003
Ai
Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di
Ricerca
Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell’Amministrazione Centrale
LORO SEDI
Oggetto: Operazioni di conguaglio con la procedura CIR
Premessa
Il DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come successivamente integrato e modificato, detta precise disposizioni in materia di conguaglio di imposta da effettuarsi a cura dei sostituti.
L’art. 23, comma 3° e 4° del richiamato decreto, stabilisce che per i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 48 del DPR 917/86, nonché per i compensi e le indennità di cui all’art. 47, comma 1° lettera b) c) f) del DPR stesso, i sostituti d’imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e comunque, in caso di fine rapporto, alla data di cessazione dello stesso, le operazioni di conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta complessivamente dovuta sull’ammontare degli emolumenti, compensi ed indennità percepite nell’anno di riferimento.
Anche i redditi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, previsti dall’articolo 47 lettera c) bis, devono essere assoggettati a conguaglio con le stesse modalità previste nel ricordato art. 23, comma 3° e 4° del DPR 600/73, per effetto del rinvio allo stesso decreto del successivo art. 24.
Tali articoli definiscono anche le linee generali sulle modalità di effettuazione del conguaglio (detrazioni ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR 917/86 se spettanti e richieste, le eventuali certificazioni dei redditi percepiti da altri soggetti terzi etc.).
In sede di conguaglio, inoltre, dovranno essere calcolate e successivamente versate le addizionali regionali e comunali all’Irpef, istituite rispettivamente con D.Lgs. 447/97 e D.Lgs. 360/98, secondo le disposizioni di seguito impartite.
Le operazioni di conguaglio con la procedura di contabilità CIR
Quanto sopra premesso, con la presente si forniscono le istruzioni affinché le singole unità organizzative (U.O.) possano effettuare, con la procedura CIR, le operazioni di conguaglio sui compensi corrisposti a favore di terzi persone fisiche nell’anno d’imposta 2003.
L’effettuazione del conguaglio con la procedura CIR presuppone che in anagrafica siano già stati definiti i "codici tipo rapporto" che consentono, unitamente al "tipo di trattamento del compenso" , una corretta effettuazione, in automatico, di ogni singolo conguaglio.
Per le U.O. della Struttura Amministrativa Centrale (Sac) le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dal Servizio VII del DSTS "Ragioneria della SAC".
Si fa presente che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate contestualmente all’emissione dell’ultimo mandato di pagamento a favore del beneficiario per l’anno 2003.
Sarà pertanto necessario emettere e tenere in sospeso il mandato di pagamento, contabilizzato e numerato (con il comando "contabilizza Co.Fi"). Tale mandato, pertanto, non dovrà essere inserito in distinta, nè inviato al Cassiere prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio. (Le U.O. che hanno già inserito in distinta ed inviato al cassiere l’ultimo mandato di pagamento del compenso, potranno, comunque, effettuare il conguaglio seguendo le istruzioni di cui al punto C)).
Si precisa che tale mandato dovrà, comunque, essere trasmesso in banca in tempo utile per la sua esecuzione entro il 31/12/2003, come già specificato anche nella nota del Servizio VII "Ragioneria della SAC" del 3/11/2003 prot. 244/2003.
Con riferimento agli emolumenti erogati dalle singole U.O., sono da conguagliare tutti i redditi di cui al DPR 917/86, corrisposti nell’anno 2003, inquadrati in anagrafica CIR con i seguenti codici "tipo rapporto":
A. Collaborazioni coordinate e continuative e Borse di studio
Come sopra specificato, il conguaglio deve essere effettuato contestualmente all’emissione dell’ultimo mandato relativo all’anno di imposta ovvero alla data di cessazione del rapporto.
Modalità operative
Per la gestione del conguaglio è necessario accedere al folder Documenti Amministrativi - conguaglio - gestione.
La maschera presenta 4 tabelle:
1. testata;
2. terzo;
3. dati esterni;
4. conguaglio.
Successivamente sarà necessario accedere al folder:
5. documenti contabili – mandati –associazione manuale mandati reversali – gestione
1.2 i campi "escludi quota
variabile deduzione irpef intera" e "quota
fissa deduzione irpef intera" si riferiscono
alla applicazione della "no tax area" rispettivamente di euro 4.500,00
ed euro 3.000,00.
Tali campi devono essere fleggati solo ed esclusivamente dietro
richiesta scritta del beneficiario, al fine di:
- escludere nella procedura di conguaglio la quota
variabile della deduzione irpef;
- attribuire l’intera deduzione fissa.
Diversamente, la procedura, automaticamente, calcolerà
entrambe le deduzioni in funzione della durata del rapporto nel corso
dell’anno di riferimento.
Dalle operazioni di conguaglio possono derivare le seguenti situazioni:
4.1 Debito Irpef, debito Addizionale Regionale, debito Addizionale Comunale.
Contabilizzando il compenso generato dal conguaglio con la funzione "contabilizza Co.Fi.", viene a prodursi una reversale per ciascun debito d’imposta (Irpef, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale). Nel folder "documenti associati" sotto la tabella compenso e’ possibile visualizzare tale operazione.
La modalità sopra descritta, limitatamente alle addizionali, opera esclusivamente alle seguenti condizioni:
- esistenza di una specifica richiesta da parte del beneficiario di effettuare in unica soluzione l’intero addebito delle addizionali dovute;
- mancanza di emolumenti e/o compensi da corrispondere nell’esercizio successivo.
Ove non venga specificatamente richiesto il versamento in unica soluzione, e ricorrano le condizioni per pagamenti nell’anno successivo, è necessario provvedere a fleggare la apposita casella "rateizzo".
Conseguentemente, la procedura provvederà a generare una reversale per il debito Irpef dovuto e memorizzerà il debito per addizionali, che sarà automaticamente ripartito in 11 rate, da prelevare a partire dai compensi erogati nel mese di gennaio 2004, con emissione delle relative reversali pro quota.
Resta inteso che qualora la durata del rapporto, nell’anno successivo, sia inferiore ad 11 mesi la procedura provvederà a trattenere sull’ultimo compenso le somme residue dovute.
Si ricorda che tutte le fasi sopra descritte vengono automaticamente generate dal sistema.
4.2 Credito Irpef, debito Addizionale Regionale e debito Addizionale Comunale.
Contabilizzando il compenso generato dal conguaglio con la funzione "contabilizza Co.Fi.", la procedura genera un mandato di pagamento per il totale del credito Irpef, una reversale per il debito da Addizionale Regionale e una reversale per il debito da Addizionale Comunale. Nel folder "documenti associati" sotto la tabella compenso e’ possibile visualizzare tale operazione.
La modalità sopra descritta, limitatamente alle addizionali, opera esclusivamente alle seguenti condizioni:
- esistenza di una specifica richiesta da parte del beneficiario di effettuare in unica soluzione l’intero addebito delle addizionali dovute;
- mancanza di emolumenti e/o compensi da corrispondere nell’esercizio successivo.
Ove non venga specificatamente richiesto il versamento in unica soluzione, e ricorrano le condizioni per pagamenti nell’anno successivo, è necessario provvedere a fleggare la apposita casella "rateizzo".
Conseguentemente la procedura provvederà a generare un mandato di pagamento per il credito Irpef maturato e memorizzerà il debito per addizionali, che sarà automaticamente ripartito in 11 rate, da prelevare a partire dai compensi erogati nel mese di gennaio 2004, con emissione delle relative reversali pro quota.
Resta inteso che qualora la durata del rapporto, nell’anno successivo, sia inferiore ad 11 mesi la procedura provvederà a trattenere sull’ultimo compenso le rate residue dovute.
Anche in questo caso le fasi sopra descritte vengono automaticamente generate dal sistema.
4.3 Credito Irpef, credito Addizionale Regionale, credito Addizionale Comunale.
Contabilizzando il compenso generato dal conguaglio con la funzione "contabilizza Co.Fi.", viene generato un mandato di pagamento per il totale del credito Irpef e delle due addizionali regionali e comunali.
I due mandati, uno relativo all’ultima rata del compenso pagato nel 2003, l’altro relativo al credito scaturito dalle operazioni di conguaglio, dovranno essere inseriti in distinta ed inviati all’Istituto cassiere.
Come precedentemente segnalato tale mandato dovrà essere stato già contabilizzato, aver ricevuto dalla procedura il relativo numero e non essere stato inserito in distinta con conseguente invio al cassiere.
L’associazione manuale mandati/reversali, avviene attraverso l’attivazione delle seguenti fasi della procedura:
Si fa presente che la procedura di rateizzazione delle addizionali non è al momento disponibile e sarà rilasciata per la sua operatività entro la prima decade di dicembre c.a..
Conseguentemente, le operazioni di conguaglio con rateizzazione delle addizionali, potranno essere effettuate solo a partire dal 9 dicembre, salvo diversa comunicazione.
Prima di tale data si potrà procedere esclusivamente a quei conguagli per i quali le addizionali regionali e comunali vengano prelevate per intero.
B. Altri redditi assimilatiCome tali devono intendersi tutti quei compensi e trattamenti accessori corrisposti a soggetti terzi nel periodo d’imposta 2003 (gettoni di presenza e relative missioni a componenti di commissione di concorso, compensi e/o missioni corrisposti a dipendenti di altre amministrazioni in base a convenzioni, missioni per incarichi di ricerca gratuiti svolti da dipendenti di P.A.).
Si fa presente che limitatamente all’esercizio 2003, i compensi e relativi trattamenti accessori qualificati come redditi assimilati, non saranno assoggettati a conguaglio da parte delle unità organizzative.
A decorrere dal 1/1/2004, la procedura CIR effettuerà il calcolo delle relative addizionali regionali e comunali, su ogni singolo pagamento delle competenze spettanti.
Dalla procedura scaturirà, pertanto, un mandato a favore del beneficiario e tre reversali, rispettivamente per l’Irpef e le due Addizionali Regionali e Comunali, per il loro successivo versamento.
Per quanto concerne l’imposizione fiscale dei redditi assimilati come sopra descritti, si fa presente che verrà utilizzato il sistema del montante, nel senso che successivi pagamenti si sommeranno tra loro, al fine di determinare, ogni volta, l’aliquota progressiva di assoggettamento fiscale.
Resta immutata la facoltà da parte del beneficiario di richiedere per scritto la tassazione dei propri compensi sulla base dell’aliquota marginale che dovrà provvedere ad indicare.
C. Rapporti conclusi nell’anno con compensi interamente corrisposti prima del conguaglio
Alcune U.O. potrebbero aver già provveduto al
pagamento dell’ultimo compenso per l’anno 2003, senza aver effettuato
le operazioni di conguaglio. Tali U.O. dovranno, comunque, provvedere
al conguaglio, con le modalità precedentemente descritte nei
punti 1, 2,
3 e 4,
anche in assenza del mandato di pagamento relativo all’ultimo compenso.
Altre U.O. potrebbero aver già effettuato il conguaglio (a
seguito della conclusione, nell’anno, dei rapporti di lavoro) senza
però aver effettuato l’associazione manuale
mandato/reversale. Ciò rende impossibile il versamento delle
ritenute agli Enti creditori da parte dello scrivente ufficio.
In entrambi i casi dovranno essere eseguite le procedure di seguito
elencate in relazione ai diversi risultati del conguaglio.
C.1 Debito Irpef, debito Addizionale Regionale, debito Addizionale Comunale
C.2 Credito Irpef, debito Addizionale Regionale e debito Addizionale Comunale
C.2.1 Credito Irpef di importo superiore alle due addizionali
C.2.2. Credito Irpef inferiore alla somma delle due Addizionali ma superiore ad una di esse.
C.2.3 Credito Irpef inferiore a ciascun debito per Addizionali.
Con riferimento a quanto sopra esposto, anche se in procedura CIR i mandati e le reversali dovranno tutti essere inseriti in "distinta" ed "inviati al cassiere", si fa presente che dovranno fisicamente essere consegnati in banca solo i mandati che abbiano un importo "netto" da pagare superiore a zero.
Si precisa che le differenze derivanti dai documenti generici predisposti, saranno anticipate dalle singole U.O. al fine di consentire, allo scrivente Ufficio, il relativo versamento all’erario. Successivamente sarà cura delle singole U.O. provvedere a recuperare, dai diversi beneficiari, l’importo anticipato.
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IL RESPONSABILE
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IL DIRIGENTE
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(Massimo Saporiti)
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(Alessandro Preti)
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