Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio XIII - Reti e Telecomunicazioni

Circolare n. 15/2003

Pos. 125.12 Prot. n. 029159

Roma, 27 ottobre 2003

Ai
Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca
Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell’Amministrazione Centrale

e p.c. Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico
Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Rete telematica del CNR: regole di corretto utilizzo e comportamento sulla rete

La rete telematica del CNR è disegnata come un sistema distribuito integrato nella rete GARR (Gruppo per l'armonizzazione delle reti di ricerca). Nata nel 1989 su iniziativa dell'allora Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la rete GARR interconnette attualmente tutte le Università (statali e non), tutte le sedi degli enti di ricerca scientifica (Cnr, Enea, Infn, eccetera), nonché istituzioni culturali o di ricerca a carattere accademico, scientifico o tecnologico. Costituiscono parte integrante della rete GARR anche i collegamenti e servizi telematici che permettono la interconnessione tra la rete GARR nazionale e le altre reti Internet nel mondo.

Poco più di un centinaio di apparati (router) interconnettono, attraverso centri servizio distribuiti sul territorio, le reti locali delle strutture di ricerca e amministrative del CNR ai punti di accesso alla rete GARR. L'utilizzo della rete GARR è soggetto al rispetto, da parte di tutti gli utenti, delle norme contenute nella Acceptable Use Policy (AUP), che si trasmette in allegato e che è comunque consultabile alla pagina web http://www.garr.it/docs/garr-b-aup.shtml.

I Direttori e Dirigenti delle strutture CNR connesse alla rete GARR sono pertanto invitati ad adottare misure idonee ad assicurare la conformità delle norme di utilizzo delle loro reti con quelle contenute nel documento allegato ed a evitare utilizzi non ammessi della rete GARR. Si richiede, inoltre, di portare a conoscenza di tutto il personale la presente circolare, richiamando formalmente l’attenzione sulle regole di corretto utilizzo e comportamento sulla rete contenute nell’allegato.

IL DIRIGENTE a.i.
(Dott.ssa Lucia CAPOCECERA)


ALLEGATO

Regole di corretto utilizzo e comportamento sulla rete

Acceptable Use Policy della rete GARR
(http://www.garr.it/docs/garr-b-aup.shtml)

  1. La Rete Italiana dell'Università e della Ricerca Scientifica, denominata comunemente "la rete del GARR", si fonda su progetti di collaborazione scientifica ed accademica tra le Università e gli Enti di Ricerca pubblici italiani. Di conseguenza il servizio di rete GARR è destinato principalmente alla comunità che afferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). Esiste tuttavia la possibilità di estensione del servizio stesso anche ad altre realtà che svolgono attività di ricerca in Italia, specialmente ma non esclusivamente in caso di organismi "no-profit" impegnati in collaborazioni con la comunità afferente al MURST. L'utilizzo della rete è comunque soggetto al rispetto delle Acceptable Use Policy (AUP) da parte di tutti gli utenti GARR.
  2. Il "Servizio di rete GARR", definito brevemente in seguito come "Rete GARR", è costituito dall'insieme dei servizi di collegamento telematico, dei servizi di gestione della rete, dei servizi applicativi e di tutti quelli strumenti di interoperabilità (operati direttamente o per conto del GARR) che permettono ai soggetti autorizzati ad accedere alla rete di comunicare tra di loro (rete GARR nazionale).

    Costituiscono parte integrante della rete GARR anche i collegamenti e servizi telematici che permettono la interconnessione tra la rete GARR nazionale e le altre reti.

  3. Sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti attività:
  1. La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la rete è delle persone che li producono e diffondono.
  2. I soggetti autorizzati (S.A.) all'accesso alla rete GARR, definititi nel documento "Regole approvate dalla CRCS", possono utilizzare la rete per tutte le proprie attività istituzionali. Si intendono come attività istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le attività all'interno di convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purchè l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, la attività di ricerca, la didattica, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto terzi, con esclusione di tutti i casi esplicitamente non ammessi dal presente documento.

    Altri soggetti, autorizzati ad un accesso temporaneo alla rete (S.A.T.) potranno svolgere solo l'insieme delle attività indicate nell'autorizzazione.

    Il giudizio finale sulla ammissibilità di una attività sulla rete GARR resta prerogativa degli Organismi Direttivi del GARR.

  3. Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla rete GARR devono essere riconosciuti ed identificabili. Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l'accesso a utenti non identificati. Di norma gli utenti devono essere dipendenti del soggetto autorizzato, anche temporaneamente, all'accesso alla rete GARR.

    Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all'accesso alla rete GARR (S.A.) gli utenti possono essere anche persone temporaneamente autorizzati da questi in virtù di un rapporto di lavoro a fini istituzionali. Sono utenti ammessi gli studenti regolarmente iscritti ad un corso presso un soggetto autorizzato con accesso alla rete GARR.

  4. E' responsabilità dei soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla rete GARR di adottare tutte le azioni ragionevoli per assicurare la conformità delle proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non avvengano utilizzi non ammessi della rete GARR. Ogni soggetto con accesso alla rete GARR deve inoltre portare a conoscenza dei propri utenti (con i mezzi che riterrà opportuni) le norme contenute in questo documento.
  5. I soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla rete GARR accettano esplicitamente che i loro nominativi (nome dell'Ente, Ragione Sociale o equivalente) vengano inseriti in un annuario elettronico mantenuto a cura degli Organismi Direttivi GARR.
  6. In caso di accertata inosservanza di queste norme di utilizzo della rete, gli Organismi Direttivi GARR prenderanno le opportune misure, necessarie al ripristino del corretto funzionamento della rete, compresa la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso alla rete GARR stessa.
  7. L'accesso alla rete GARR è condizionato all'accettazione integrale delle norme contenute in questo documento.