Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio VII - Ragioneria della S.A.C.
Ufficio Contabilità Fiscale

Circolare n. 9/2003

Pos. 125.5
Prot. 017155

Roma, 4 giugno 2003

Ai Direttori degli Istituti, dei Programmi Nazionali di Ricerca,
dei Dipartimenti ed ai
Dirigenti dell'Amministrazione Centrale
LORO SEDI

e p.c.
Dott. Romolo GHI
Coordinatore del Nucleo di
Valutazione e Controllo Strategico del CNR
CNR - SEDE

Oggetto: Modalità gestionali dei salariati agricoli - contratti stagionali.

Con la presente circolare si forniscono alle Strutture scientifiche dell’Ente specifiche istruzioni concernenti:

  1. il trattamento economico e fiscale dei salariati agricoli;
  2. le attività amministrativo/contabili che ogni Unità Organizzativa (U.O.) dovrà svolgere nei confronti:

2a) degli enti previdenziali, assicurativi ed erariali ai fini del versamento dei relativi contributi ed imposte;
2b) dei prestatori di lavoro titolari di contratto stagionale in qualità di salariato agricolo;
2c) della Struttura Amministrativa Centrale (S.A.C.) con riferimento anche all’utilizzo della nuova procedura informatica di contabilità CIR.

Come è noto, la gestione dei contratti in argomento è di competenza delle singole U.O. che, ad oggi, svolgono le relative attività seguendo le istruzioni fornite dalla Struttura Amministrativa Centrale (S.A.C.) e facendo ricorso ai patronati, alle associazioni di categoria ed alle consulenze esterne. Tale scelta, considerata la peculiarità della materia in oggetto, ha consentito di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse tecniche ed umane e la realizzazione dei risultati connessi allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo/contabile.

1) Il trattamento economico e fiscale dei salariati agricoli

Le U.O. che gestiscono contratti di lavoro a tempo determinato di personale con la qualifica di lavoratore stagionale devono retribuire le attività svolte, connesse alla sperimentazione scientifica, mediante il rilascio di una busta paga nella quale, partendo dall’importo lordo contrattuale dovranno essere applicate le ritenute per la contribuzione sociale ed assicurativa a carico del prestatore. Il risultato differenziale che ne deriva al netto della nuova deduzione introdotta dalla Finanziaria 2003, c.d. no tax area, costituisce l’imponibile fiscale sul quale applicare le ritenute fiscali IRPEF e le detrazioni di imposta eventualmente spettanti ai fini della determinazione del netto da erogare al prestatore e dell’imposta netta da versare all’erario.

Fatto salvo il ricorso alle collaborazioni esterne suddette per l’elaborazione della busta paga, lo scrivente Ufficio illustra le regole comuni contabili/amministrative, fiscali, previdenziali ed assicurative stabilite dalla normativa in materia per tutte le fattispecie poste in essere nella gestione dei rapporti in argomento.

2) Gli adempimenti amministrativo/contabili a carico di ogni U.O.

Ogni U.O. che gestisce contratti di lavoro stagionale dovrà svolgere i seguenti adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed erariali per il versamento di contributi ed imposte; dei salariati agricoli per il rilascio della certificazione fiscale e contributiva dei redditi corrisposti (CUD) e per le attività relative ai conguagli delle imposte risultanti dal modello 730; della S.A.C. per consentire una corretta elaborazione delle denuncie riepilogative annuali (fiscali e previdenziali) ed una opportuna contabilizzazione dei dati amministrativi e contabili nella nuova procedura informatica di contabilità integrata CIR.

2a) I versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali ed assicurativi

Anche l’intera fase dei versamenti è totalmente demandata alla gestione ed alla responsabilità delle singole Unità Organizzative.

Tali versamenti devono obbligatoriamente essere effettuati entro il giorno 15 del mesesuccessivo a quello di erogazione della retribuzione periodica mediante apposito modello 124T con imputazione del versamento al Capo VI° - capitolo 1023 – articolo 3.

Al fine di evitare difformi interpretazioni in ordine alla compilazione dei modelli e all’uso dei codici tributo, si allega alla presente nota un fac-simile di compilazione del modello 124T con gli attuali codici (All. A).

2b) Gli adempimenti verso i titolari dei contratti di lavoro stagionale

2c) I rapporti con la S.A.C. e l’uso della procedura CIR

L’intero iter amministrativo contabile, come in precedenza evidenziato, è da considerarsi a carico delle singole U.O. che saranno tenute a fornire alla SAC, nei tempi e con le modalità sotto specificate i dati necessari alla corretta elaborazione delle denunce riepilogative annuali (fiscali e previdenziali) ed alle opportune contabilizzazioni nella procedura CIR.

- "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" comprendente i dati relativi al percettore delle somme, i dati fiscali, del Trattamento di fine rapporto e dell’assistenza fiscale.
- Il "prospetto ST" comprendente i dati relativi alle ritenute alla fonte operate ed alle addizionali trattenute e per assistenza fiscale.

Come già detto la gestione del rapporto di lavoro con il salariato o lavoratore stagionale non è effettuata direttamente con l’uso della procedura CIR. Peraltro, è necessario che tutti i dati riepilogativi derivanti da detta gestione siano registrati nel sistema generale di contabilità a garanzia della trasparenza del sistema amministrativo/contabile e per consentire una corretta formulazione dei bilanci sia dei singoli C.d.S. sia dell’Ente.

a) La registrazione delle obbligazioni

a. 1) Obbligazione per le retribuzioni ai salariati
Le U.O. interessate dovranno, a seguito della stipula di uno o più contratti della fattispecie in argomento, assumere una obbligazione sulla voce del piano 1.01.060 per l’importo netto a favore del beneficiario risultante dalla busta paga del primo periodo di retribuzione moltiplicato per il numero di periodi risultanti dal contratto; per ogni obbligazione nominativa (una per ciascun salariato) dovranno essere create tante scadenze quante sono i periodi di pagamento delle retribuzioni.

a. 2) Obbligazione per il versamento delle ritenute
Inoltre le U.O. dovranno registrare una obbligazione cumulativa per tutti i salariati o stagionali assunti, per ciascun Ente creditore in relazione alle ritenute effettuate sulle retribuzioni periodiche (INPS, Inal, Agenzia delle Entrate per Irpef ed addizionali all’Irpef) e degli oneri a carico del datore di lavoro, da imputatare sul capitolo 1.01.060. Ovviamente, anche in questo caso dovranno essere create tante scadenze quanti sono i periodi di riferimento del versamento.

b) I documenti generici ed i mandati di pagamento

b. 1) Documento generico/Mandato di pagamento (Salariato)
Definito fuori procedura il netto della busta paga del salariato, occorrerà registrare in ambiente CIR un documento generico passivo di spesa. A fronte della registrazione del documento generico potrà essere emesso il mandato di pagamento a favore del singolo beneficiario.

b. 2) Documento generico/Mandato di pagamento (Versamento delle ritenute)
Mensilmente dovrà essere registrato un documento generico di spesa per ciascun Ente creditore, cumulativo per tutti i salariati o stagionali a cui è stata corrisposta le retribuzione nel mese precedente. A fronte della registrazione del documento generico potrà essere emesso il mandato di pagamento a favore del singolo Ente.

c) le registrazioni in CIR relative all’INAIL

Limitatamente all’Inail, non dovranno essere effettuati pagamenti mensili anche in presenza di ritenute periodicamente operate (cfr. punto 1 – 2a della presente circolare).
Per tale contributo assicurativo solo a giugno dell’anno successivo al pagamento delle retribuzioni, a seguito di autoliquidazione del premio e della rata anticipata potranno essere registrati in CIR due documenti generici passivi corrispondenti uno alla regolazione del premio dell’anno precedente e l’altro al pagamento della rata anticipata dell’anno in corso.
Conseguentemente verranno emessi i mandati a chiusura delle scadenze delle obbligazioni precedentemente assunte.
Si ricorda infatti che l’obbligazione per l’Inail deve essere presa, al momento della denuncia delle retribuzioni presunte sulla base del tasso di riferimento comunicato dall’Inail stessa. Eventuali variazioni derivanti dalla modifica dei tassi o delle retribuzioni comporteranno la modifica dell’importo dei dettagli delle obbligazioni da gestire con le stesse modalità di tutti gli altri documenti generici.

Il Responsabile
dell’Ufficio Contabilità Fiscale
(Massimo Saporiti)
Il Dirigente
(Alessandro Preti)

Allegati:
Allegato A – mod. 124T - Irpef
Allegato B – mod. 124T - Irpef add. regionale
Allegato C – mod. 124T - Irpef add. comunale
Allegato D – elenco contabilità speciali girofondi per addizionali all’Irpef
Allegato E – tabella aliquote differenziate per Regione delle addizionali
Allegato F – mod. 124T - Irpef su TFR
Allegato G – mod. 124T - IRAP
Allegato H – elenco contabilità speciali girofondi per IRAP
Allegato I – scheda Irap