All. 1 - Circolare CNR n. 15/2002

CRITERI GENERALI PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ("LAVORO INTERINALE")

Titolo I
Principi Generali

Art. 1

Il lavoro temporaneo deve essere improntato all’esigenza di contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione.
In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche.

Art. 2

I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo impiegati contemporaneamente presso il CNR non possono superare il limite percentuale del 7% dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio, calcolato su base mensile, arrotondato, in caso di frazioni, all’unità superiore.

Titolo II
Ambito di ammissibilità

Art. 3

Non è consentita la fornitura di lavoro temporaneo per i profili di ricercatore e tecnologo nonché per prestazioni lavorative riconducibili ai profili di ausiliario e per quelle mansioni il cui svolgimento può rappresentare maggior pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi.

Art. 4

Il ricorso al lavoro temporaneo è consentito:

  1. per la sostituzione di personale assente per un minimo di trenta giorni (maternità, servizio militare, malattia, infortunio);
  2. per temporanea utilizzazione di personale avente professionalità differenti da quelle in possesso di dipendenti già facenti stabilmente parte della dotazione delle Strutture CNR;
  3. per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e collegate a situazioni d’urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso modalità di reclutamento ordinario previste dal D.Lgs.n. 165/2001.

Art. 5

Nei casi di sostituzione di personale assente, il ricorso al lavoro temporaneo può coprire anche i periodi immediatamente antecedenti e successivi al periodo di assenza del lavoratore, strettamente funzionali al trasferimento delle conoscenze e istruzioni necessarie all’espletamento della prestazione.
Detti periodi non possono superare il limite massimo di 10 giorni antecedenti e una settimana successiva e dovranno essere espressamente indicati nel contratto di fornitura.

Titolo III
Oneri e procedura

Art. 6

Gli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono a carico dei fondi di bilancio delle Strutture ed è, pertanto, responsabilità del Direttore/Dirigente l’accertamento della copertura finanziaria.

Art. 7

I Direttori/Dirigenti delle Strutture interessate, dopo aver provveduto alla preventiva informazione e consultazione a livello locale delle RSU e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL, dovranno presentare, al Servizio III – Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale - del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto, la proposta di ricorso al lavoro temporaneo contenente i seguenti elementi:

Non potranno essere prese in considerazione le proposte che manchino di uno o più degli elementi sopraindicati.

Art. 8

Il responsabile del Servizio III del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto, dopo aver verificato il rispetto del limite del contingente previsto dal precedente art. 2, dei criteri generali indicati nel presente disciplinare, provvederà a darne comunicazione, con atto scritto, al Direttore/Dirigente della Struttura richiedente che attiverà le procedure di competenza.

Art. 9

Il Direttore/Dirigente della Struttura interessata provvederà ad attivare le procedure amministrative per addivenire alla stipula del contratto alla luce delle norme regolamentari in vigore presso il CNR in materia.

Art. 10

Il contratto di fornitura di prestazione di lavoro potrà essere stipulato, esclusivamente, con le Società iscritte in apposito albo istituito, ai sensi dell’art. 2 della legge 196/97, presso il Ministero del lavoro, previamente autorizzate da quest'ultimo.

Art. 11

Il contratto di fornitura deve essere redatto in forma scritta, a pena di invalidità, e deve contenere i seguenti elementi:

La Struttura CNR assume l’obbligo di comunicare alla Società i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili e di rimborsare alla Società stessa, successivamente, gli oneri sostenuti in favore del lavoratore temporaneo.
In caso di inadempimento da parte della Società, il CNR è tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore la retribuzione e gli oneri contributivi fatto salvo comunque il diritto di recuperare tali somme nei confronti della Società stessa.
Copia del contratto dovrà essere trasmessa al competente Servizio del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto per il necessario monitoraggio.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Servizio III del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto fornisce ai soggetti sindacali nazionali di cui all’art. 40, comma 2, lett. a) e all’ARAN informazioni sull’andamento a consuntivo, nell’anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 12

Il periodo di assegnazione del lavoratore presso la Struttura utilizzatrice può essere prorogato fino alla permanenza delle causali che hanno posto in essere il contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo e comunque per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del CCNL "per la categoria delle imprese di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo".
Alla scadenza del periodo di validità del contratto con la Società il rapporto tra il lavoratore ed il CNR deve cessare d’ufficio, senza che il Direttore/Dirigente della Struttura utilizzatrice possa proporre, ad alcun titolo, la prosecuzione del medesimo.

Titolo IV
Il rapporto di lavoro

Art. 13

Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività sulla base delle istruzioni impartite dal Direttore/Dirigente della Struttura utilizzatrice ed è tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti per il personale del CNR.

Art. 14

Il Direttore/Dirigente non è titolare del potere disciplinare. Ai fini dell’esercizio di detto potere da parte della Società fornitrice, il Dirigente/Direttore della Struttura utilizzatrice deve dare comunicazione della eventuale violazione di norme disciplinari da parte del prestatore di lavoro alla Società, al fine di fornire gli elementi necessari per la contestazione.

Art. 15

Il trattamento economico erogato dalla Società fornitrice al lavoratore temporaneo è determinato sulla base della retribuzione che compete ai dipendenti del CNR di pari livello inclusa la parte accessoria riguardante emolumenti fissi e continuativi, lavoro straordinario o lavoro in turni.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa determinerà specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di ogni altra forma di trattamento accessorio.

Titolo V
Norme finali e transitorie

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente testo normativo, si applica la normativa di legge e contrattuale attualmente vigente ed il contratto collettivo per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per le parti di interesse.