Allegato - Circolare CNR n. 13/2001
Regolamento per la partecipazione del personale dipendente del CNR a società di cui allart. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ed allart. 11 del decreto del Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell8 agosto 2000 n. 593.
Art. 1
Principi generali
Nel rispetto dei propri fini istituzionali, sanciti nellart. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato CNR, persegue gli obiettivi di promozione e sostegno della ricerca scientifica segnalati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dora in avanti citato come decreto 297, prendendo atto della loro realizzabilità anche a mezzo della partecipazione diretta di proprio personale di ricerca (ricercatori e tecnologi) a società di alta tecnologia, costituite o da costituire, previste dallart. 2, comma 1, lett. e, del decreto 297 e dallart. 11 del decreto del Ministero 8 agosto 2000, n. 593, di seguito citato come decreto 593.
La presenza di personale di ricerca dipendente del CNR alle società di alta tecnologia richiamate nel comma precedente è improntata, nel rispetto dei principi e degli obiettivi fissati dallarticolo 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, a criteri di elasticità nellalternativa tra le forme giuridiche previste dai citati decreti n. 297 e n. 593; essa si attua garantendo la tutela dei dipendenti interessati nella massima misura compatibile con l' affermazione degli interessi del CNR medesimo e con i principi di parità di trattamento, trasparenza e correttezza delle procedure.
Art. 2
Modalità di partecipazione del personale di ricerca dipendente alle società di alta tecnologia
Previa autorizzazione ai sensi dei successivi articoli 5 e 6 potrà svolgere la propria attività a favore di società di alta tecnologia costituite o da costituire previste dai decreti 297 e 593, , il personale di ricerca dipendente del CNR:
Lautorizzazione potrà avere, in relazione alle esigenze delle situazioni in concreto interessate, durata determinata non superiore a due anni, con possibilità di rinnovo, nei limiti posti dalla legge; il rientro in servizio anticipato del dipendente nelle condizioni originarie sarà oggetto di valutazione entro tre mesi dalla richiesta del dipendente medesimo, tenuto conto della eventualità di permanenza di suoi rapporti, anche di mera partecipazione, con la società di alta tecnologia interessata. La revoca dellautorizzazione potrebbe essere disposta, entro tre mesi dalla comunicazione dei motivi alla società interessata ed al dipendente, per giustificati motivi, oltre che nei casi di sussistenza di conflitti di interessi lesivi degli interessi del CNR e di violazione dellobbligo di relazione periodica di cui al successivo articolo 4.
Art. 3
Attribuzione dei risultati delle ricerche svolte e partecipazione ai risultati del CNR e/o del suo personale
Nei casi di autorizzazione di cui al precedente articolo 2, al CNR comunque competerà il corrispettivo dellapporto fornito, valutato con stima accettata dalla società partecipata dal dipendente, e da regolarsi in termini di partecipazione periodica ai risultati della ricerca ovvero di liquidazione forfetaria in unica soluzione.
La materia, come quella di cui al successivo articolo 7 della tutela del nome e dellimmagine del CNR, sarà comunque oggetto di regolamentazione, nel rispetto anche delle indicazioni fornite dallart. 3, comma 2, del decreto 297, in sede di accordi del CNR con la società di alta tecnologia interessata, ovvero con i partecipanti alla medesima nel momento della costituzione, i quali si impegneranno a garantire con regole societarie e con comportamenti conseguenti lapplicazione della disciplina da parte della società e di eventuali futuri altri soci. Qualora gli accordi diano origine a successivi regolamenti della società sullattività di ricerca, tali regolamenti dovranno rispettarne le indicazioni e comunque essere tempestivamente comunicati al CNR.
Gli accordi di cui al comma precedente potranno fra laltro riguardare, secondo principi di tutela dellinteresse scientifico del CNR e di economicità per il medesimo e nel rispetto di trasparenza e correttezza contrattuale:
- lutilizzazione delle strutture del CNR a mezzo di conferimento diretto o di ricorso a contratti di scambio a titolo gratuito o verso equo corrispettivo;
- il trasferimento del know how, reso o meno oggetto di tutela brevettuale o analoga, a mezzo di contratti di cessione o di licenza, a titolo esclusivo o non esclusivo, senza o dietro corrispettivo;
- lutilizzazione di personale di qualunque livello e profilo e nelle forme giudicate piú adeguate, anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione diretta del personale medesimo alla società ai sensi del precedente articolo 2, sempre con il consenso del personale medesimo e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente;
- nelle ipotesi di spin-off, la durata dellintervento del CNR o del suo personale, nonché leventuale effettuazione di azioni di tutoraggio ed assistenza;
- la dismissione della partecipazione del CNR o del suo personale, e la regolamentazione dei rapporti economici relativi ai beni e valori conferiti in caso di non restituzione dei medesimi o di variazione del loro valore rispetto allinizio del rapporto;
- i criteri di trasferimento dei risultati di know how e di innovazione da parte della societá a terzi, con preferenza per enti o imprese che hanno condiviso liniziativa.
Art. 4
Regolamentazione delle ipotesi di conflitto di interessi
Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi del personale di ricerca del CNR interessato alla partecipazione a società di alta tecnologia con autorizzazione concessa ai sensi del presente regolamento, il personale in questione dovrà presentare, nella fase di istruzione del procedimento, una dichiarazione dalla quale emergano, con la massima trasparenza e senza dichiarazioni inesatte o reticenti, gli interessi del dipendente medesimo nella iniziativa e il livello dei dati dal medesimo posseduti sul valore e sulla potenzialità delle tecnologie suscettibili di trasferimento.
In pendenza dellautorizzazione, il personale sarà impegnato ad informare il CNR di ogni nuova circostanza che possa risultare significativa ai fini della possibile lesione di interessi del CNR per conflitto con i propri interessi.
Nel momento della cessazione degli effetti dellautorizzazione, il personale, sia nel caso nel quale intenda richiedere il reinserimento nella condizione originaria, sia nel caso in cui intenda risolvere il rapporto di lavoro con il CNR, dovrà informare il CNR di ogni circostanza di potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli del CNR connessa alla persistenza di rapporti, anche di mera partecipazione, con la società di alta tecnologia interessata, o a prospettive di ulteriori sviluppi delle ricerche effettuate.
In ogni caso, il dipendente autorizzato ad operare in società di alta tecnologia ai sensi del presente regolamento sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti del CNR e delle attività da questo gestite, con lobbligo di inviare annualmente una dettagliata relazione in merito allattività svolta presso la società ed ai risultati del lavoro svolto.
Art. 5
Procedure di valutazione e decisioni connesse
Il Consiglio Direttivo autorizza la partecipazione del proprio personale dipendente a società di alta tecnologia, tenendo conto anche dellalternativa della partecipazione diretta del CNR ai sensi del Regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri (decreto 14 gennaio 2000, n. 015451).
La presenza del personale del CNR in società di alta tecnologia è approvata dal Consiglio o comunque, per iniziative che a giudizio del Consiglio consentano procedure semplificate e deleghe della competenza o richiedano la collaborazione di esperti interni od esterni al CNR, nel rispetto dei principi dal medesimo fissati, sulla base di una istruttoria effettuata, a seguito di iniziativa del personale interessato o della struttura presso la quale il medesimo opera, dalla struttura di cui allart 8 del presente regolamento, tenendo conto delladeguatezza della partecipazione del personale dipendente a realizzare gli interessi del CNR, in relazione ai seguenti elementi:
1) di carattere generale, relativi alloggetto della società presso la quale il personale del CNR svolgerà la propria attività e alla sua capacità di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali del CNR;
2) relativi alla specifica iniziativa, attinenti la natura della società alla quale il dipendente parteciperà e le sue caratteristiche significative, quali tra laltro:
3) ulteriori, miranti a chiarire linteresse del CNR, come:
Listruttoria di cui al presente articolo dovrà altresì verificare se sussistano, tenuto conto della rilevanza scientifica ed economica delliniziativa, esigenze di scelta a mezzo di avviso pubblico degli altri soggetti partecipanti alle iniziative di costituzione di società di alta tecnologia partecipate da personale autorizzato del CNR ai sensi dellultimo comma dellarticolo 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; in caso affermativo degli elementi di valutazione di cui al comma precedente dovrà tenersi evidente conto nelle procedure di individuazione dei potenziali partecipanti alla gara.
Art. 6
Coinvolgimento delle strutture di ricerca del CNR
Nel caso, di cui al precedente art 5, punto 3 lett. a), linteresse alla partecipazione diretta è espresso tramite pareri degli organi di gestione della struttura, relativamente alla convenienza, per tale struttura, delladesione, sulla base del rapporto tra prevedibile impegno e prevedibili benefici. Tali pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso di cui al comma 1, il CNR, nellautorizzare la presenza di proprio personale di ricerca nelliniziativa, può, con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla gestione dei rapporti con la società in questione, ferma restando la possibilità di emanare direttive generali da parte del Consiglio Direttivo del CNR, relativamente agli obblighi di comunicazione periodica e di segnalazione di questioni urgenti di particolare rilevanza.
Art. 7
Tutela del nome e dellimmagine del CNR e del suo personale ricercatore
Negli accordi collegati alla costituzione di società di alta tecnologia con la partecipazione di personale di ricerca del CNR autorizzato ai sensi del presente regolamento dovranno essere previste regole circa la spendita e la utilizzazione del nome e dellimmagine del CNR, anche nel riferimento alle strutture di ricerca del medesimo interessate.
In particolare, dovranno evitarsi comportamenti che possano ledere nome ed immagine del CNR e dovrà garantirsi lattribuzione al CNR, in caso di risultati della ricerca, del giusto riconoscimento dellapporto anche in termini di nome ed immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto.
Art. 8
Referenti del CNR per le iniziative partecipate
Per ogni iniziativa di cui al presente regolamento, il Presidente del CNR, nel rispetto dei principi fissati nellart. 5, comma 1, ferme restando le competenze delle strutture di ricerca eventualmente coinvolte nelliniziativa, impegna il dipendente del CNR operante nella società in questione, ovvero altro soggetto appartenente allorganizzazione di cui al successivo articolo 10, a verificare, nella gestione della partecipazione, il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, ed in particolare ad operare perché il Consiglio Direttivo e la struttura competente del CNR di cui al successivo articolo 10 dispongano di adeguata informazione sullo stato delliniziativa partecipata e sullinsorgenza di questioni di particolare rilievo.
Art 9
Informazione sui servizi prestati dal CNR
La struttura di cui al successivo articolo 10 fornirà periodica informazione sui servizi prestati ai sensi del presente regolamento e sui tempi previsti per la istruzione delle azioni da svolgere. I tempi di prestazione di servizi previsti dal presente regolamento nei rapporti con le strutture di ricerca del CNR e con le società di alta tecnologia dovranno risultare quanto più possibile ridotti e comunque compatibili con gli obiettivi di efficienza adeguati alla partecipazione del CNR o di proprio personale di ricerca a società di alta tecnologia.
La predetta struttura provvederà in particolare ad assicurare ladempimento da parte del CNR, e per quanto di competenza del CNR, degli obblighi di informazione al MURST sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dal decreto MURST 8 agosto 2000, n. 593, fornendo ove richiesto assistenza in merito anche al personale partecipante a società di alta tecnologia ed alle società medesime.
Art. 10
Organizzazione dellAmministrazione centrale preposta
Il CNR individua una struttura, costituita o da costituire, che svolge lattività istruttoria e ogni altra attività prevista dalle disposizioni che precedono, curando il monitoraggio degli effetti della eventuale partecipazione del personale dipendente alle iniziative disciplinate dal presente regolamento.
La struttura di cui al comma 1 è dotata di adeguate risorse operative e di personale, ai fini di una gestione complessiva, organica ed organizzata, di tutte le iniziative e della predisposizione di una informazione adeguata anche alle esigenze di conoscenza e valutazione del Consiglio direttivo; essa fornisce alle strutture scientifiche direttamente coinvolte lassistenza, giuridica e tecnica, necessaria per la migliore gestione della partecipazione nelle società di alta tecnologia.