Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 7/2001
Posiz. 300.22 - Prot. N. 1798123
Roma, 9 febbraio 2001
Ai Dirigenti e Direttori e
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Trattamento di missione per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La legge 21/11/2000 n. 342 recante "misure in materia fiscale", all'art. 34 ha introdotto, con decorrenza 1/1/2001, radicali modifiche al regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
In virtù dell'inserimento dei predetti rapporti nell'art. 47, lett. c) bis del TUIR, operato dalla norma citata, i corrispettivi erogati in relazione ai rapporti stessi si qualificano "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", fatte salve le eccezioni previste dalla norma medesima.
Tale nuova configurazione ha comportato un necessario riesame del trattamento in oggetto da attribuire ai titolari dei rapporti di cui sopra, finora costituito, nell'ambito del regime di lavoro autonomo, dal solo rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Al riguardo, occorre rammentare che ai soggetti dipendenti dalla P.A. che già si trovano in posizione di "assimilati", ai sensi della lett. b) del richiamato art. 47 del TUIR, in quanto espletano incarichi in funzione della qualifica rivestita o in rappresentanza dell'ente di appartenenza, viene attribuito, come è noto, il trattamento economico di missione dei pubblici dipendenti in virtù del terzo comma dell'art. 26 della legge 18/12/73 n. 836.
Attesa la nuova qualificazione di "assimilati" dei titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si ritiene di poter estendere, per analogia, l'applicazione del predetto trattamento ai titolari stessi che siano dipendenti della P.A.
Inoltre, al fine di addivenire ad una disciplina uniforme per tutta la categoria dei collaboratori di cui trattasi, si ravvisa l'opportunità di applicare il menzionato trattamento di missione anche ai soggetti che non rivestono la posizione di pubblici dipendenti. Di tale applicazione è necessario, tuttavia, fare esplicito richiamo in via convenzionale, all'atto dell'affidamento dell'incarico, prefissando, contestualmente, l'equiparazione dei collaboratori alle qualifiche del personale dell'Ente.
Ai fini dell'anzidetta equiparazione dovrà farsi riferimento alla tabella allegata alla presente (All. A), nella quale sono state previste delle professionalità tipo alle quali ricondurre, eventualmente con criterio di assimilazione, le qualifiche o le posizioni rivestite dai singoli collaboratori.
In relazione a quanto precede, si dispone che per le missioni effettuate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 debba procedersi alla liquidazione del relativo trattamento economico, secondo la normativa di missione e sulla base della documentazione e modulistica previste per il personale dipendente.
Sotto il profilo fiscale e contributivo, è necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. su un particolare aspetto che ha dato luogo ad interventi interpretativi da parte dell'amministrazione finanziaria, nel corso di una recente videoconferenza.
La questione si incentra sulla non assoggettabilità ad imposizione delle spese e sull'applicazione delle soglie di non imponibilità delle diarie, ai sensi dell'art. 48, 5° comma del TUIR, prevedendo il comma stesso che non danno luogo a reddito imponibile, entro i menzionati limiti, i rimborsi e le indennità relative alle missioni effettuate fuori dal territorio comunale.
In proposito, è stato chiarito che, ai fini della predetta non assoggettabilità, occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore ovvero al comune sede di lavoro, se quest'ultimo risulta prefissato nell'atto di incarico.
Pertanto, qualora l'atto d'incarico contempli la sede di lavoro, la norma dianzi citata trova applicazione per le missioni effettuate al di fuori del comune ove trovasi tale sede, mentre non è applicabile alle missioni compiute per raggiungere la sede stessa, con conseguente imposizione, in tal caso, sia delle spese che dell'intero importo delle diarie.
Se, invece, l'atto d'incarico non individua la sede di lavoro, in virtù delle particolari caratteristiche di alcune attività, si applicheranno i criteri di non imponibilità di cui al richiamato art. 48, 5° comma del TUIR a tutte le missioni effettuate dai collaboratori al di fuori del proprio domicilio fiscale, comprese, naturalmente, quelle necessarie a raggiungere la sede di lavoro.
Si riassume con il seguente schema:
| a) | l'atto di incarico prevede la sede di lavoro | |
| - missioni effettuate al di fuori del comune in cui si trova la sede di lavoro | non imponibilità delle spese | |
| non imponibilità delle diarie entro i limiti di cui all'art. 48 5° comma del TUIR | ||
| - missioni effettuate per raggiungere la sede di lavoro | imponibilità delle spese | |
| imponibilità dell'intero importo delle diarie | ||
| b) | l'atto di incarico non prevede la sede di lavoro | |
| - missioni effettuate al di fuori del comune di domicilio fiscale | non imponibilità delle spese | |
| non imponibilità delle diarie entro i limiti di cui all'art. 48 5° comma del TUIR | ||
Per quanto attiene all'iter procedurale concernente la liquidazione delle spese riguardanti le missioni effettuate dai collaboratori afferenti alle strutture dell'Amministrazione Centrale, si precisa che le relative richieste, corredate di copia dell'atto di incarico, dovranno essere inoltrate dalle strutture stesse al Dipartimento Bilancio e Ragioneria - Ufficio Pagamenti diversi Amministrazione Centrale.
Eventuali chiarimenti in merito alla presente circolare potranno essere richiesti, anche telefonicamente, al predetto Ufficio (tel. int. 3311/3292/3354)
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. PIERO MARINI