Allegato 1 - Circolare CNR n. 21/2000

VISITE MEDICO FISCALI - DECENTRAMENTO DEL PROCEDIMENTO NEL CASO DI ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 5, comma 14 della L. n. 638/1983 di conversione del D.L. 463/1983 stabilisce che, qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.

I contratti collettivi attualmente in vigore per il personale degli enti di ricerca hanno ribadito che l'Ente "può disporre il controllo della malattia nei modi previsti dalle vigenti " disposizioni di legge" (l'art. 11 e 42, comma 8, del CCNL del 5.3.1998 I - III livello) e che l'Ente "dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti" (art. 12 comma 9, del CCNL del 7.10.1996 IV - X livello).

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO

Quanto sopra premesso, si forniscono le seguenti precisazioni:

  1. La L. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ha attribuito alle Unità Sanitarie Locali (ora ASL) la competenza esclusiva in materia di accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia.
  2. La visita medico fiscale verrà richiesta alla ASL di appartenenza del dipendente dal Direttore/Dirigente della struttura presso la quale il dipendente medesimo presta servizio, telefonicamente, via fax oppure telegraficamente e sarà poi confermata con apposita lettera.
  3. La visita medico domiciliare di controllo sarà effettuata a cura della ASL nelle fasce orarie di reperibilità che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali.
  4. Il dipendente, nel caso in cui si trovi nella urgente necessità di assentarsi dal proprio domicilio nel corso della giornata, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Struttura di afferenza, precisando l'orario in cui non sarà reperibile ed esibire, poi, al rientro in servizio, idonea documentazione della assenza effettuata; ciò anche al fine di evitare l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto al trattamento economico.
  5. Nel concetto di "assenza" previsto dalla legge deve intendersi compresa non solo l'assenza dell'interessato dal proprio domicilio ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

EFFETTI DEL MANCATO ACCERTAMENTO

In ordine agli effetti del mancato accertamento dovuto ad assenza del dipendente, si forniscono i seguenti principi cui dovranno attenersi i Direttori/Dirigenti delle Unità Organiche e Strutture di questo Consiglio:

a) - in assenza di idonea giustificazione richiesta al dipendente dal Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza, rispetto alla comunicazione degli Uffici sanitari della A.S.L., l'assenza per malattia sarà considerata assenza ingiustificata con relativa ritenuta del trattamento economico nella misura del 100%, a decorrere dal primo giorno di malattia e per il periodo massimo di 10 giorni. Ovviamente la trattenuta sarà commisurata alle effettive giornate di assenza, qualora queste siano inferiori al predetto numero di 10;

b) - qualora nel corso del periodo di infermità siano stati effettuati precedenti controlli sanitari regolarmente eseguiti, la decorrenza della predetta sanzione, in caso di assenza ingiustificata ad ulteriore controllo, sarà calcolata dal giorno successivo all'ultimo accertamento sanitario regolarmente eseguito;

c) - per l'eventuale successivo periodo di assenza, e cioè a decorrere dall'11° giorno dall'inizio della malattia (ovvero dalla diversa decorrenza di cui al punto precedente), potrà essere operata l'ulteriore trattenuta del trattamento economico nella misura del 50%, esclusivamente nel caso in cui il dipendente si sia sottratto a successiva visita negli Uffici del S.S.N.

d) - ai fini della trattenuta saranno presi in considerazione tutti i giorni del calendario e verranno considerati tutti gli elementi della retribuzione fissa e ricorrente con effetto dal 1° giorno di malattia;

e) - la sanzione dispiega efficacia soltanto nell'ambito dello stesso episodio morboso; pertanto, gli effetti della sanzione per assenza ingiustificata riscontrata durante la prima malattia non hanno rilievo in relazione al secondo episodio morboso costituente ricaduta del precedente.

f) - la variazione della diagnosi intervenuta durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia non produce effetti interruttivi ai fini della operatività della sanzione;

g) - la sanzione cessa con il termine dell'evento morboso ovvero con la ripresa del servizio, ovvero con l'accertamento dell'inidoneità temporanea al servizio tramite controllo sanitario regolarmente eseguito;

h) - l'applicazione della sanzione è esclusa esplicitamente dalla legge per i periodi di ricovero ospedaliero nonché per i periodi già accertati di precedente visita di controllo.

MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA

Al fine di una corretta applicazione dei citati principi, si evidenzia che l'assenza per malattia è sottratta alla sanzione della decadenza dal trattamento economico solo in presenza delle concomitanti condizioni: giustificabilità della mancata presenza alla visita di controllo e successivo accertamento sanitario in ordine alla inabilità temporanea al lavoro. Il dipendente quindi avrà cura di sottoporsi tempestivamente a visita presso gli Uffici del S.S.N.

Il dipendente, inoltre, dovrà fornire nel contesto di un procedimento disciplinare aperto dal Dirigente/Direttore della struttura, entro dieci giorni dalla data dell'invito, i motivi giustificativi dell'assenza dal domicilio. Si ritiene utile segnalare al riguardo che non sono tali le situazioni di fatto, quali il mancato funzionamento di campanelli, errata segnalazione dell'indirizzo, ecc., che abbiano ostacolato l'accesso del sanitario, essendo comunque obbligo del dipendente rendere possibile l'accertamento del proprio stato di infermità da parte del sanitario incaricato.

L'assenza dal domicilio, ovvero la mancata presentazione alla visita di controllo ambulatoriale, è da considerare giustificata, purchè debitamente documentata, oltre che nei casi di forza maggiore:

  1. In caso di concomitanza di visite mediche, prestazioni e accertamenti specialistici, semprechè il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
  2. Nel caso di provata situazione che abbia reso necessaria ed indifferibile la presenza del dipendente stesso altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare.

Qualora la motivazione sia nulla o ritenuta insufficiente, o ancora non pervenga trascorsi 10 giorni dalla contestazione dell'infrazione, sarà cura del Direttore/Dirigente della struttura segnalare sull'attestato mensile di presenza i giorni per i quali dovrà essere applicata la sanzione (cod. 980 = assenza non retribuita; cod. 985 = assenza retribuita nella misura del 50%).

IL DIRIGENTE
(Dr. G. Schettini)