Allegato 1 - Circolare CNR n. 21/2000
VISITE MEDICO FISCALI - DECENTRAMENTO DEL PROCEDIMENTO NEL CASO DI ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L'art. 5, comma 14 della L. n. 638/1983 di conversione del D.L. 463/1983 stabilisce che, qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
I contratti collettivi attualmente in vigore per il personale degli enti di ricerca hanno ribadito che l'Ente "può disporre il controllo della malattia nei modi previsti dalle vigenti " disposizioni di legge" (l'art. 11 e 42, comma 8, del CCNL del 5.3.1998 I - III livello) e che l'Ente "dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti" (art. 12 comma 9, del CCNL del 7.10.1996 IV - X livello).
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO
Quanto sopra premesso, si forniscono le seguenti precisazioni:
EFFETTI DEL MANCATO ACCERTAMENTO
In ordine agli effetti del mancato accertamento dovuto ad assenza del dipendente, si forniscono i seguenti principi cui dovranno attenersi i Direttori/Dirigenti delle Unità Organiche e Strutture di questo Consiglio:
a) - in assenza di idonea giustificazione richiesta al dipendente dal Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza, rispetto alla comunicazione degli Uffici sanitari della A.S.L., l'assenza per malattia sarà considerata assenza ingiustificata con relativa ritenuta del trattamento economico nella misura del 100%, a decorrere dal primo giorno di malattia e per il periodo massimo di 10 giorni. Ovviamente la trattenuta sarà commisurata alle effettive giornate di assenza, qualora queste siano inferiori al predetto numero di 10;
b) - qualora nel corso del periodo di infermità siano stati effettuati precedenti controlli sanitari regolarmente eseguiti, la decorrenza della predetta sanzione, in caso di assenza ingiustificata ad ulteriore controllo, sarà calcolata dal giorno successivo all'ultimo accertamento sanitario regolarmente eseguito;
c) - per l'eventuale successivo periodo di assenza, e cioè a decorrere dall'11° giorno dall'inizio della malattia (ovvero dalla diversa decorrenza di cui al punto precedente), potrà essere operata l'ulteriore trattenuta del trattamento economico nella misura del 50%, esclusivamente nel caso in cui il dipendente si sia sottratto a successiva visita negli Uffici del S.S.N.
d) - ai fini della trattenuta saranno presi in considerazione tutti i giorni del calendario e verranno considerati tutti gli elementi della retribuzione fissa e ricorrente con effetto dal 1° giorno di malattia;
e) - la sanzione dispiega efficacia soltanto nell'ambito dello stesso episodio morboso; pertanto, gli effetti della sanzione per assenza ingiustificata riscontrata durante la prima malattia non hanno rilievo in relazione al secondo episodio morboso costituente ricaduta del precedente.
f) - la variazione della diagnosi intervenuta durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia non produce effetti interruttivi ai fini della operatività della sanzione;
g) - la sanzione cessa con il termine dell'evento morboso ovvero con la ripresa del servizio, ovvero con l'accertamento dell'inidoneità temporanea al servizio tramite controllo sanitario regolarmente eseguito;
h) - l'applicazione della sanzione è esclusa esplicitamente dalla legge per i periodi di ricovero ospedaliero nonché per i periodi già accertati di precedente visita di controllo.
MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA
Al fine di una corretta applicazione dei citati principi, si evidenzia che l'assenza per malattia è sottratta alla sanzione della decadenza dal trattamento economico solo in presenza delle concomitanti condizioni: giustificabilità della mancata presenza alla visita di controllo e successivo accertamento sanitario in ordine alla inabilità temporanea al lavoro. Il dipendente quindi avrà cura di sottoporsi tempestivamente a visita presso gli Uffici del S.S.N.
Il dipendente, inoltre, dovrà fornire nel contesto di un procedimento disciplinare aperto dal Dirigente/Direttore della struttura, entro dieci giorni dalla data dell'invito, i motivi giustificativi dell'assenza dal domicilio. Si ritiene utile segnalare al riguardo che non sono tali le situazioni di fatto, quali il mancato funzionamento di campanelli, errata segnalazione dell'indirizzo, ecc., che abbiano ostacolato l'accesso del sanitario, essendo comunque obbligo del dipendente rendere possibile l'accertamento del proprio stato di infermità da parte del sanitario incaricato.
L'assenza dal domicilio, ovvero la mancata presentazione alla visita di controllo ambulatoriale, è da considerare giustificata, purchè debitamente documentata, oltre che nei casi di forza maggiore:
Qualora la motivazione sia nulla o ritenuta insufficiente, o ancora non pervenga trascorsi 10 giorni dalla contestazione dell'infrazione, sarà cura del Direttore/Dirigente della struttura segnalare sull'attestato mensile di presenza i giorni per i quali dovrà essere applicata la sanzione (cod. 980 = assenza non retribuita; cod. 985 = assenza retribuita nella misura del 50%).
IL DIRIGENTE
(Dr. G. Schettini)