Allegato 2 - Circolare n. 18/2000
DISCIPLINARE CONCERNENTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DOPERA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER SPECIFICHE PRESTAZIONI PREVISTE DA PROGRAMMI DI RICERCA (ARTICOLO 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, n. 449) CON ONERI A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI.
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente atto regola il conferimento di contratti dopera, previsti dallart. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per lesecuzione di specifiche prestazioni purchè previste da programmi di ricerca del CNR i cui oneri sono a carico di finanziamenti esterni, ivi compresi quelli svolti in regime di compartecipazione.
2. Non può formare oggetto dei contratti dopera di cui al precedente comma 1 laffidamento di prestazioni di natura amministrativa.
3. Ai sensi del presente atto, si intendono:
a) per "Organo", uno degli Istituti o Centri di ricerca del
CNR;
b) per "contratti dopera", i contratti aventi natura di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati ai sensi del precedente comma 1;
c) per "responsabile della ricerca", il ricercatore CNR al quale è affidata la
gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge la specifica prestazione
oggetto del contratto;
d) per "contraente", il titolare dei contratti di cui allart. 1.
Articolo 2
Criteri Generali
1. La selezione dei contraenti e la stipulazione dei contratti dopera rispondono a criteri di efficienza, pubblicità e speditezza.
2. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa del merito dei candidati.
3. Il CNR si avvale di tecnologie informatiche, in modo da assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
Articolo 3
Requisiti relativi ai contraenti
1. I contratti dopera possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario ovvero a coloro che siano in possesso di un titolo di studio coerente con la natura delle prestazioni da svolgere. I titoli di studio conseguiti allestero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I contratti dopera sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso Amministrazioni pubbliche od Enti pubblici o privati, previa autorizzazione del datore di lavoro. In tal caso, il Direttore dellOrgano interessato è obbligato a comunicare alle predette Amministrazioni od Enti, entro il 30 aprile dellanno solare successivo, limporto lordo e netto, nonché lammontare delle trattenute, erogato al contraente nellanno precedente.
3. I contratti dopera non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri Enti e istituzioni di ricerca.
4. Non possono essere titolari di contratti dopera i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato.
5. I contratti dopera non possono avere durata superiore a quella prevista per lattività oggetto dei finanziamenti esterni.
Articolo 4
Selezione dei contraenti
1. I contratti dopera sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. Lavviso di selezione è reso pubblico, a cura del direttore dellOrgano, mediante affissione nellalbo della propria sede nonchè mediante pubblicazione nel proprio sito Internet ed altre modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. Lavviso contiene le seguenti indicazioni:
a) oggetto della specifica prestazione richiesta;
b) Organo CNR interessato;
c) importo del compenso e delle modalità di erogazione dello stesso;
d) termine entro il quale il contraente dovrà effettuare la prestazione.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice allOrgano indicato dal bando. Alla domanda va allegato un curriculum vitae e professionale ed eventualmente un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti.
5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dallavviso. Esso sarà di norma di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore dellOrgano può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, lesclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dellOrgano interessato ed è composta dal direttore medesimo, in qualità di presidente, dal responsabile della ricerca e da un ricercatore. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche delle prestazioni richieste. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione delleventuale svolgimento di una documentata attività, coerente con le prestazioni richieste, presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, in Italia e allestero.
3. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, mediante lesame dei titoli ed un colloquio. Il colloquio è pubblico.
4. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo lordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
5. La Commissione conclude la propria attività entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato ed è indicato il vincitore ovvero i vincitori se lavviso prevede il conferimento di più contratti.
6. La graduatoria di merito con lindicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del direttore, mediante affissione allalbo dellOrgano interessato.
7. Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il direttore, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino al contratto prima di usufruirne, con i candidati collocati utilmente in graduatoria.
Articolo 6
Stipulazione ed esecuzione del contratto
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il direttore dellOrgano stipula con il contraente il contratto dopera, previa presentazione, da parte del contraente medesimo, di copia di una polizza assicurativa, stipulata a proprio carico, per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Il contraente adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, entro il termine indicato nel contratto.
3. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile della ricerca giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto nel contratto stesso, ne informa il direttore dellOrgano, che richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di inadempienza, il direttore dellOrgano può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto.
Articolo 7
Trattamento economico
1. Il corrispettivo da versare al contraente è determinato dal direttore dellOrgano, sentito il responsabile della ricerca, tenendo conto della specificità e della complessità della prestazione richiesta nonché del termine entro il quale la prestazione stessa dovrà essere svolta. Il corrispettivo è comprensivo anche di eventuali rimborsi spese.
Articolo 8
Valutazione dei risultati conseguiti
1. Il contraente trasmette al direttore dellOrgano, alla scadenza del contratto, una relazione in cui sono illustrati i risultati conseguiti.
2. Il direttore, sentito il responsabile della ricerca, valuta la
relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, il
direttore dispone la liquidazione del corrispettivo.
2. In caso di controversie, il Foro competente è quello in cui ha sede lOrgano.
Articolo 9
Documentazione
1. Il contraente dovrà presentare al direttore dellOrgano, entro
trenta giorni dalla data di accettazione del contratto, autocertificazione concernente: a)
possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato; b) il titolo di studio
con le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea; c) numero
del codice fiscale; d) eventuali carichi pendenti; e) eventuali condanne penali.
Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne penali nè abbia carichi
pendenti deve dichiararlo esplicitamente.
2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
3. Lautocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dellufficio postale accettante. Detta autocertificazione può essere trasmessa anche via fax.
4. I contraenti saranno invitati a regolarizzare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dellinvito, pena la risoluzione del contratto, lautocertificazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
5. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dallespletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione di cui al precedente articolo 4. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine il CNR disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.
Articolo 10
Norme sulla privacy
1. Ai sensi dellart. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso lOrgano per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena lesclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. Linteressato gode dei diritti di cui allart. 13 della citata legge.
5. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore dellOrgano.
Articolo 11
Aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi
1. Il corrispettivo da versare al contraente residente in Italia è assoggettato:
2. Il corrispettivo da versare al contraente non residente in Italia è assoggettato:
3. I titolari di contratto dopera, purchè lattività svolta dal prestatore risulti essere potenzialmente rischiosa, sono soggetti allobbligo assicurativo ed infortunistico INAIL (attraverso la presentazione della denuncia di cui allart. 12 del Testo Unico DPR n. 1124/65), ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". La tipologia delle attività potenzialmente rischiose è contenuta nellart. 1 del T.U. 1124/65.