Allegato 1 - Circolare n. 18/2000
DISCIPLINARE CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, CON ONERI A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI, AGGIORNATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 143 IN DATA 27 APRILE 2000
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente atto regola il conferimento di assegni, previsti dallart. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la collaborazione ad attività di ricerca del CNR nellambito di programmi i cui oneri sono a carico di finanziamenti esterni, ivi compresi quelli svolti in regime di compartecipazione.
2. Lattività di ricerca, a cui correlare il conferimento degli assegni, deve:
a) avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale, e durata temporalmente definita;
b) essere coerente con lattività istituzionale dellOrgano di ricerca;
3. Lattività di collaborazione oggetto degli assegni deve essere strettamente collegata con lattività di ricerca di cui al precedente comma 2 o con una fase dellattività medesima.
4. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1 laffidamento di prestazioni di natura amministrativa.
5. Ai sensi del presente atto si intendono:
a) per "Organo", uno degli Istituti o Centri di studio del CNR;
b) per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1;
c) per "responsabile della ricerca", il ricercatore CNR al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge lattività di collaborazione oggetto degli assegni;
d) per "contraente" il titolare degli assegni di cui al precedente comma 1.
Articolo 2
Criteri Generali
1. La selezione dei contraenti ed il conferimento degli assegni rispondono a criteri di efficienza, pubblicità e speditezza.
2. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
3. Il CNR si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
Articolo 3
Requisiti relativi ai contraenti
1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a coloro che abbiano una specifica e documentata esperienza in attività di ricerca e che siano in possesso del diploma di laurea o del titolo di dottore di ricerca, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto in Italia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse dal CNR o da istituzioni nazionali o straniere, né con assegni e sovvenzioni di analoga natura. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
3. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, della citata legge n. 449/97, nonchè coloro che sono iscritti a corsi universitari post-laurea.
4. Ai sensi dellart. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, il contraente in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
5. Il rapporto di collaborazione avrà durata non superiore a quattro anni e potrà, tramite rinnovi, avere una durata complessiva non superiore a otto anni. Il rapporto di collaborazione avrà invece una durata massima di quattro anni, nel caso in cui il titolare sia in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Articolo 4
Selezione dei contraenti
1. Gli assegni sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. Lavviso di selezione è reso pubblico, a cura del direttore dellOrgano, mediante affissione nellalbo della propria sede, nonchè mediante pubblicazione nel proprio sito Internet ed altre modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. Lavviso contiene le seguenti indicazioni:
a) tema della ricerca;
b) Organo CNR interessato;
c) importo del compenso e delle modalità di erogazione dello stesso;
d) durata dell'assegno.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice allOrgano indicato dal bando. Alla domanda va allegato un curriculum dellattività scientifica e un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti. Chi intenda partecipare a più selezioni, è tenuto a presentare distinte domande.
5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso. Esso di norma sarà di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore dellOrgano può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, lesclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dellOrgano interessato ed è composta dal direttore medesimo, in qualità di presidente, dal responsabile della ricerca e da un ricercatore. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e allestero, nonchè dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che allestero.
3. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, mediante l'esame dei titoli e un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico.
4. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo lordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
5. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo lordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con losservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.
6. La Commissione conclude la propria attività entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato ed è indicato il vincitore ovvero i vincitori se lavviso prevede il conferimento di più assegni.
7. La graduatoria di merito con lindicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del direttore, mediante affissione all'albo dellOrgano interessato.
8. Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il direttore, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino allassegno prima di usufruirne, con i candidati collocati utilmente in graduatoria.
Art. 6
Conferimento degli assegni di ricerca
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il direttore dellOrgano, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista nellavviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo. Questultimo, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui allart.3, comma 2, del presente disciplinare e fornendo copia di una polizza assicurativa, stipulata a proprio carico, per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Il contraente svolge lattività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.
3. Eventuali differimenti della data di inizio dellattività prevista nellambito dellassegno di ricerca, o eventuali interruzioni dellattività medesima, verranno consentiti in caso di maternità, di assolvimento degli obblighi militari o di malattia superiore a trenta giorni.
L interruzione dellattività prevista nellambito del conferimento dellassegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell importo dellassegno per il periodo in cui si verifica linterruzione stessa. Il termine finale di scadenza dellassegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dellinterruzione.
Art. 7
Trattamento economico
1. Limporto lordo annuo dellassegno di ricerca è determinato in una somma compresa tra 25 e 30 milioni di lire, comprensiva di tutti gli oneri a carico del CNR. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.
Art. 8
Valutazione dellattività svolta e dei risultati
1. Il responsabile della ricerca ed il contraente trasmettono al direttore dellOrgano, prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
2. Il direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, il direttore, sentito il responsabile della ricerca, si esprime sulla rinnovabilità dell'assegno.
Art. 9
Documentazione
1. Il contraente dovrà presentare al direttore dellOrgano, entro trenta giorni dalla data di accettazione dellassegno, autocertificazione concernente: a) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato; b) il titolo di studio con le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea; c) numero del codice fiscale; d) eventuali carichi pendenti; e) eventuali condanne penali. Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne penali nè abbia carichi pendenti, deve dichiararlo esplicitamente.
2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
3. Lautocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dellufficio postale accettante. Detta autocertificazione può essere trasmessa anche via fax.
4. I contraenti saranno invitati a regolarizzare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dellinvito, pena la risoluzione del rapporto, lautocertificazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
5. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dallespletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione di cui al precedente articolo 4. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine il CNR disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.
Art. 10
Norme sulla privacy
1. Ai sensi dellart. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso lOrgano per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena lesclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. Linteressato gode dei diritti di cui allart. 13 della citata legge.
5. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore dellOrgano.
Art. 11
Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali
1. Il corrispettivo da versare al contraente residente in Italia:
2. Il corrispettivo da versare al contraente non residente in Italia:
3. I titolari di assegni, purchè lattività svolta dal prestatore risulti essere potenzialmente rischiosa, sono soggetti allobbligo assicurativo ed infortunistico INAIL (attraverso la presentazione della denuncia di cui allart. 12 del Testo Unico DPR n. 1124/65). La tipologia delle attività potenzialmente rischiose è contenuta nellart. 1 del T.U. 1124/65.