Allegato - Circolare n. 17/2000
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 giugno 2000.
Determinazione del calendario delle festivitą ebraiche.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione della Comunitą ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;
Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
1) La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole dei venerdģ ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
2) Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attivitą autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto, di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto č esercitato nel quadro della flessibilitą del dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso. le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3) Nel fissare il diario di prove di concorso le autoritą competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autoritą scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
4) Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se, maggiorenne.
Visto il successivo art. 5 che elenca le festivitą religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni
relative ai riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festivitą č comunicato dall'unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la comunicazione dell'Unione;
Decreta:
Il calendario delle festivitą religiose ebraiche č determinato, per il 2001, come segue,
tutti i sabati,
7, 8 e 9 aprile - vigilia, 1 e 2 giorno di Pesach (Pasqua);
14 e 15 aprile - 7 e 8 giorno di Pesach (Pasqua);
28 e 29 maggio - 1 e 2 giorno di Shavuot (Pentecoste);
29 luglio - digiuno del 9 di Av;
18 e 19 settembre - 1 e 2 giorno di Rosh Ha Shanį (Capodanno);
26 e 27 settembre - vigilia -e giorno di Kippur (Digiuno.di Espiazione);
2 e 3 Ottobre - 1 e 2 giorno di Succoth (Festa delle Capanne);
9 ottobre - Sheminģ Azzeret;
10 ottobre - Simchat Torą (Festa della Legge).
Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2000
Il Ministro : BIANCO