Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento Affari Patrimoniali
Reparto II - Patrimonio Immobiliare

Circolare n. 4/2000

Posiz. 53.0.3 - Prot. N. 006027

Roma, 8 febbraio 2000

Ai Direttori e Dirigenti
delle Unità organiche e Strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

Si rende noto che la legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge n. 109/94, il cui testo aggiornato è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 234 del 5.10.1999 della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale) è entrata in vigore ad esclusione di alcuni articoli, che fanno esplicito riferimento al Regolamento o ad atti normativi in corso di emanazione.

Lo scrivente Consiglio, è tenuto ad applicare detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a).

L'art. 4, comma 1, di detta legge concerne la costituzione di un'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, mentre il successivo comma 10, lettera c), concerne la costituzione di un "OSSERVATORIO" sui lavori pubblici alle dipendenze dell'Autorità di cui sopra, Osservatorio che è stato costituito con delibera dell'Autorità stessa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2.11.1999 - Serie Generale.

Si comunica, ora, che, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15.12.1999 - Serie Generale, l'Autorità ha dato comunicazione della costituzione di detto Osservatorio e dato altresì comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici.

In merito si fa presente che dal 1 marzo 2000 sarà fatto obbligo alle strutture del CNR che procedono all'affidamento a terzi di lavori, di inviare all'Osservatorio:

  1. le comunicazioni previste dall'art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 109/94, per quanto attiene agli appalti di lavori di importo superiore ad Euro 150.000 (controvalore in £. 290.440.500) aggiudicati a seguito di gara o affidati a trattativa privata successivamente alla data del 1 gennaio 2000;
  2. le comunicazioni previste dall'art. 24, comma 2, legge n. 109/94, per quanto attiene agli appalti di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000 affidati a trattativa privata successivamente alla data del 1 gennaio 2000.

L'inoltro delle comunicazioni di cui al punto 1) deve avvenire entro 15 o 30 giorni come specificato al comma 17 dell'art. 4, mentre i dati di cui al punto 2) devono essere inviati, in forma riassuntiva relativamente ai lavori affidati nell'anno precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'invio delle comunicazioni dovrà avvenire esclusivamente utilizzando le schede pubblicate sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale, n. 293 del 15.12.1999 alla cui lettura si rimanda per l'esame approfondito delle specifiche modalità e tempistiche regolamentate.

Nelle more della costituzione delle sezioni regionali dell'Osservatorio, tutte le comunicazioni devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Via Virgilio Talli, 141
00139 ROMA

In ordine al tempestivo invio di dette comunicazioni, si fa presente che, il comma 4, dell'art 17, precisa che "il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri".

In considerazione della rilevante attività che sarà necessario porre in essere per la piena attuazione dei suddetti obblighi, soprattutto in sede di prima applicazione, nonché delle sanzioni pecuniarie previste per l'ipotesi di mancata o ritardata ottemperanza, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione dei contenuti della presente tra gli operatori interessati.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Loreta Santucci)