Raffaello Belli
Con la sentenza n. 215 del 3 giugno 1987(1) la Corte costituzionale ha segnato un punto importante per quanto riguarda le esigenze dei disabili.
1.
In via preliminare, come rileva la stessa Corte al termine della
motivazione
nel
sottolineare
l'importanza
e
l'urgenza
di
un
intervento
del
legislatore
in
materia,
va
notato
che
si
tratta
di
una
sentenza
sostitutiva
o
paralegislativa (2).
Questo
perché
è
stata
eliminata
una
norma
che,
in
luogo
del
comportamento
pieno
costituzionalmente
dovuto,
imponeva
solo
un
limitato
comportamento
attivo
alla
pubblica
amministrazione.
Quindi
per
i
disabili,
o
meglio
per
la
generalità
dei
cittadini,
non
ne
deriva
nessuna
conseguenza
diretta (3).
Così
in
questa
sentenza
l'effetto
di
precedente
è
nettamente
prevalente
rispetto
a
quello
di
giudicato (4).
In
altre
parole
vi
troviamo
una
serie
di
affermazioni
molto
autorevoli
che
il
parlamento
dovrebbe
prendere
in
considerazione (5)
e
dovrebbero
influenzare
tutti
i
giudici,
comuni
e
costituzionali,
per
altri
casi
in
cui
si
dovessero
trovare
ad
applicare
norme
analoghe (6).
E,
se
è
indubbiamente
esatto
che
spetta
al
legislatore
ordinario
regolamentare
la
materia (7),
non
è
però
meno
vero
che
in
un
sistema
basato
sulle
garanzie
di
libertà,
com'è
il
nostro,
l'intervento
del
giudice
(costituzionale)
a
tutela
dei
diritti
inviolabili
è
insostituibile.
Va poi detto che l'art. 28 della
legge 30 marzo 1971 n. 118 al co. 2 assicura, almeno in buona misura,
ai disabili la possibilità di frequentare la scuola
dell'obbligo, mentre al co. 3 per le medie superiori e le scuole
universitarie dispone soltanto che "sarà facilitata"
tale frequenza. Ebbene la Corte rileva questa differenza fino al
punto di costruirci sopra una sentenza di illegittimità,
mentre i difensori della ricorrente considerano il "sarà
facilitata" come se significasse "è assicurata".
In altre parole, nel tutelare i diritti degli handicappati nei
confronti delle inadempienze del legislatore, la Corte si è
mostrata molto più attenta di chi era preposto alla difesa
delle esigenze di detta parte.
Ma
soprattutto
va
osservata
sulla
materia
disabili
la
scarsa
informazione
dei
difensori
e,
seppur
"meno
inequivocabilmente",
del
giudice
a
quo (8),
i
quali
avevano
sollevato
la
questione
sostenendo
l'esistenza
di
una
differenza
fra
invalidi
civili
e
handicappati.
Oltre
alle
fondate
argomentazioni
addotte
dalla
Corte,
viene
da
notare
che
i
ricorrenti
e
dottrina
recente (9),
mostrano
di
non
sapere
che,
pure
a
seguito
della
rigorosa
definizione
stabilita
dall'Organizzazione
Mondiale
della
Sanità (10),
i
due
termini
non
sono
sullo
stesso
piano
e
non
si
escludono
a
vicenda,
ma
il
primo
definisce
genericamente
la
tipologia
di
una
delle
possibili
cause
della
disabilità,
mentre
il
secondo
viene
successivamente
a
delimitarne
le
conseguenze
sociali.
Più
avvedutamente
il
giudice
a
quo
lamenta
inoltre
le
carenze
delle
disposizioni
in
materia.
Però
poi
impugna
non
esclusiva
mente
il
co.
3
art.
28
l.
118/71
(cioè
l'unica
disposizione
di
tale
legge
che
si
riferisce
alla
scuola
media
superiore,
ovvero
quella
rispetto
a
cui
si
ipotizza
la
diversità
e
illegittimità
ì
di
trattamento),
bensì
l'intero
citato
art.
28
(che
dispone
anche
per
la
scuola
dell'obbligo).
Il
ragionamento
che
sta
dietro
a
questa
differenza
potrebbe
aver
avuto
una
sua
logica,
nel
senso
che,
se
fosse
stata
fondata
l'asserita
diversità
fra
invalidi
civili
e
handicappati,
è
evidente
che
tutto
il
citato
articolo
avrebbe
potuto
risultare
illegittimo,
dato
che
si
occupa
"solo"
di
invalidi
civili.
Tuttavia
detto
articolo
dispone
anche,
e
soprattutto,
per
la
scuola
dell'obbligo,
il
che
era
irrilevante
per
il
processo
davanti
al
giudice
amministrativo,
mentre
soltanto
il
co.
3
era
pertinente
riguardando
la
scuola
media
superiore,
cioè
quella
su
cui
verteva
la
discussione
davanti
al
giudice
a
quo.
In
altre
parole
la
questione
è
stata
posta
in
maniera
talmente
imprecisa
da
far
sussistere
una
parziale
irrilevanza.
E quindi non è privo di
significato notare che la Corte ha deciso di entrare nel merito,
mentre avrebbe potuto facilmente trovare un'agevole via per evitare
di affrontare la questione.
2. Per comodità espositiva
possiamo riunire le molte e rilevanti affermazioni presenti nella
sentenza che stiamo esaminando in due gruppi.
Il primo riguarda più
direttamente l'inserimento scolastico dei giovani disabili.
La Corte sostiene che, in quanto
strumento fondamentale per il "pieno sviluppo della persona
umana", il diritto tutelato dal l'art. 34 della Costituzione è
qualificato dall'inviolabilità che caratterizza i diritti
fondamentali riconducibili all'art. 2 della medesima. E quindi
l'esigenza di integrare il disabile nella scuola, ricollegabile pure
alle "formazioni sociali" di cui all'art. 2 appena citato,
va salvaguardata avendo come parametro non gli interessi della
scuola, o comunque le maggiori difficoltà che ad essa ne
derivano, bensì esclusivamente i vantaggi che possono venirne
alla persona menomata.
Questo
significa
pure
rilevare
l'infondatezza
di
quella
non
con
divisibile
e
poco
diffusa
tesi
giurisprudenziale (11)
e
dottrinale (12)
secondo
cui
le
esigenze
dello
studente
handicappato
dovrebbero
essere
subordinate
agli
interessi
della
comunità
scolastica;
infondatezza
dovuta
pure
al
fatto
che
a
parere
della
Corte
costituzionale
l'istruzione
va
garantita
nonostante
ogni
possibile
ostacolo
che
impedisca
non
solo
l'apprendimento,
bensì
anche
il
pieno
sviluppo
della
persona
umana.
Inoltre,
sempre
ad
avviso
della
Corte,
il
co.
3
art.
38
della
Costituzione,
prima
ancora
che
a
tutela
della
formazione
professionale
dei
disabili,
è
rafforzativo
e
specificativo
di
quanto
disposto
dall'art.
34
della
Costituzione.
Per
cui
la
disuguaglianza
di
fatto
derivante
dalla
disabilità
non
dev'essere
considerata
insormontabile;
al
contrario
la
necessità
di
comporre
le
esigenze
della
scuola
con
il
diritto
degli
handicappati
all'educazione
dev'essere
realizzata
non
sacrificando
i
diritti
di
alcuno
(disabili
inclusi),
bensì
mediante
l'istituzione
da
parte
dello
stato
di
idonei
servizi (13).
Di altrettanto notevole importanza è
l'affermazione, poc'anzi accennata, secondo cui tali vantaggi sono
rilevanti anche se quantificabili non come capacità di
apprendimento, bensì esclusivamente in termini di possibilità
di socializzazione. Infatti da una tesi di tale rilievo deriva che
l'inserimento del disabile ì nella scuola è doveroso
pure nel caso in cui il soggetto possa trarne dei vantaggi anche solo
come rapporti interpersonali con i coetanei.
Ovvero
alle
autorità
scolastiche
non
è
consentito
di
rilevare
la
"non
scolarizzabilità"
del
disabile
basandosi
esclusivamente
sull'incapacità
di
apprendimento
nelle
materie
"curriculari",
e
quindi
esse
non
possono
escludere
il
soggetto
quando
l'unità
sanitaria
locale
accerta
che
per
lui
l'inserimento
scolastico
è
possibile
e
positivo (14).
In
altre
parole,
il
successo
o
meno
dell'approccio
scolastico
del
disabile
va
valutato
non
solo
in
termini
di
apprendimento,
ma
anche
di
inserimento (15),
e
quindi
l'handicappato
può
essere
rifiutato
solo
nel
caso
in
cui
sia
impossibile
raggiungere
ambe
due
questi
obiettivi (16).
Dalla
motivazione
stabilita
dalla
Corte
costituzionale
deriva
pure
che,
a
proposito
del
co.
2
art.
28
L.
118/71,
relativo
alla
scuola
dell'obbligo,
"l'apprendimento"
e
"l'inserimento"
sono
da
intendere
come
"sommatoria" (17),
e
perciò
fra
tali
due
termini
non
va
presa
alla
lettera
l'attuale
"o"
(la
qual
cosa
comporterebbe
interpretazione
nel
senso
di
alternatività),
bensì
va
intesa,
correttivamente,
come
se
fosse
una
"e"
congiunzione.
Inoltre
è
da
osservare
che
dalla
sentenza
in
esame
deriva
con
ferma
di
quella
dottrina (18)
e
giurisprudenza (19)
concordi
secondo
cui
il
limite
all'inserimento
scolastico
degli
handicappati
fissato
nel
comma
appena
citato,
è
stabilito
nell'interesse
di
questi
soggetti,
e
non
della
scuola.
Di
conseguenza
la
capacità
e
il
merito
dei
disabili
non
vanno
valutati
allo
stesso
modo
degli
altri
studenti,
bensì
con
criteri
particolari
adeguati
alle
loro
minorazioni.
Il
che
ovviamente
va
interpretato
non
come
invito
a
chiudere
un
occhio
nei
confronti
dei
disabili,
bensì
nel
senso
di
privilegiare,
anziché
il
competitivismo,
il
contributo
che
la
scuola
può
e
deve
portare
al
pieno
sviluppo
della
personalità
di
tutti (20).
Dunque
non
può
essere
condivisa
la
dottrina
secondo
la
quale
nella
sentenza
in
esame
sarebbe
presente
il
desiderio
della
Corte
di
far
sì
che
per
i
disabili
l'istruzione
sia
meno
impegnativa
che
per
gli
altri
studenti (21)
con
il
conseguente
obbligo
per
i
docenti
di
promuovere
gli
alunni
handicappati
anche
se
privi
dei
necessari
requisiti (22).
In
realtà
i
propositi
della
Corte
paio
no
essere
ben
diversi.
Il
punto
è
che,
alla
luce
dei
"diritti
inviolabili"..."come
singolo"
di
cui
all'art.
2
della
Costituzione,
il
"pieno
sviluppo
della
persona
umana"
tutelato
dal
co.
2
art.
3
della
medesima
può
avvenire
solo
secondo
le
peculiari
caratteristiche
e
potenzialità
insite
diversamente
in
ogni
essere
umano.
E
quindi
i
"capaci
e
meritevoli"
del
co.
3
art.
34
della
Costituzione
va
inteso
non
nel
senso
di
dover
raggiungere
degli
impossibili
standards (23),
bensì
finalizzato
alla
crescita
di
ogni
individuo,
per
la
quale,
pure
per
i
disabili,
la
socializzazione
è
indispensabile.
Del
resto,
come
osserva
molto
giustamente
la
Corte,
poiché
siamo
in
tema
di
diritti
inviolabili,
non
è
certo
legittimo
appellarsi
a
presunti
interessi
della
comunità
per
stroncare
i
non
pochi
handicappati,
che,
pure
a
seguito
di
un
notevole
impegno
personale,
riescono
a
sviluppare
enormemente
le
proprie
capacità
soltanto
nella
scuola
di
tutti.
Tanto
più
considerando
l'importanza
della
presenza
nella
comunità
scolastica
di
chi
ha
delle
minorazioni
per
far
assimilare,
non
solo
agli
studenti,
quello
spirito
di
solidarietà
sempre
più
raro,
ma
posto
ai
vertici
dell'ordinamento
dall'art.
2
della
Costituzione.
Altra
essenziale
affermazione
della
Corte
(favorita
pure
dal
fatto
che
il
giudice
a
quo
ha
sollevato
la
questione
esclusiva
mente
in
relazione
a
norme
costituzionali
diverse
dal
co.
3
art.
38)
è
che
tutti
i
diritti
dei
disabili
nei
confronti
dello
stato
per
quanto
riguarda
la
scuola
dell'obbligo
valgono
anche
per
le
medie
superiori
perché
il
processo
di
apprendimento
e
di
socializzazione
non
si
esaurisce
con
il
primo
tipo
di
scuola.
E
quindi,
da
un
lato
non
paiono
fondati
i
dubbi
avanzati
dalla
dottrina
a
proposito
dell'estensione
alla
scuola
superiore
delle
facilitazioni
necessarie
ai
disabili (24).
Mentre,
dall'altra,
il
rilievo
dell'asserzione
in
esame
sta
nel
fatto
che,
viceversa,
il
più
volte
citato
art.
28
e
la
legge
4
agosto
1977
n.
517
danno
garanzie
solo
per
la
scuola
dell'obbligo.
La
sentenza
in
esame
fa
sorgere
poi
un
altro
problema
e
cioè
che
detto
art.
28
al
co.
3
allo
stesso
modo
che
per
le
medie
superiori
dispone
pure
per
le
scuole
universitarie,
mentre
la
Corte
non
poteva
trattare
questo
aspetto
perché
non
sollevato
dal
giudice
a
quo.
I
punti
sono:
a)
la
tutela
dell'art.
34
della
Costituzione
è
la
stessa
sia
per
le
medie
superiori
che
per
le
scuole
universitarie;
b)
quindi,
se
la
formula
"i
capaci
e
meritevoli"
deve
avere
un
valore
relativo
(personalizzato)
per
le
medie
superiori,
dovrebbe
essere
interpretata
allo
stesso
modo
per
le
scuole
universitarie;
c)
indubbiamente
pure
dalla
frequenza
di
queste
ultime
deriva
un
miglioramento
delle
capacità
di
socializzazione
dell'individuo;
d)
la
Corte
sostiene
(per
la
verità
un
concetto
davvero
molto
avanzato)
che
lo
svolgimento
di
attività
professionali
più
qualificate
può
avvicinare
il
disabile
alla
piena
integrazione
sociale
(e
a
tal
fine
si
può
sostenere
che,
in
linea
di
massima,
il
raggiungimento
dei
"gradi
più
alti
degli
studi",
come
la
laurea,
consente
di
accedere
ad
attività
lavorative
più
qualificate
rispetto
al
diploma
di
scuola
media
superiore).
E
allora,
nel
caso
venisse
sollevata
questione
di
costituzionalità
del
citato
co.
3
art.
28
a
proposito
del
"sarà
facilitata"
in
relazione
alle
scuole
universitarie,
sembra
che
molto
difficilmente
potrebbe
essere
dichiarata
la
manifesta
infondatezza (25).
La Corte sostiene pure che per i
disabili vi è la tutela, oltre che del co. 1 art. 31 della
Costituzione, anche del co. 2 art. 30 della medesima: da ciò
deriva il ribaltamento della prassi diffusa per affermare che quanto
più sono gli ostacoli da superare tanto più è
necessario l'intervento dello stato e tanto meno si può
pensare di scaricare tutte le difficoltà sulla famiglia. Se
non altro perché è proprio quando queste sono davvero
grosse che i familiari non possono proprio farcela da soli, mentre
l'intervento pubblico è più che mai necessario e
doveroso potendo ben ottenere vittorie altrimenti irraggiungibili dal
singolo.
3. Il secondo gruppo di affermazioni
fatte dalla Corte in questa sentenza riguarda sì l'inserimento
scolastico, ma ha innanzitutto un significato ed una portata talmente
più vasti da interessare molto da vicino, come precedente,
anche tutta la "restante" vita del disabile, e ciò
pure a conferma dell'esattezza della tesi della Corte secondo cui
l'integrazione scolastica è funzionale all'inserimento
dell'handicappato nella società e nel lavoro.
In
primo
luogo
la
Corte,
ribadendo
la
propria
precedente
giurisprudenza (26),
sostiene
che
sulle
possibilità
di
vivere
consentite
ai
disabili
(cioè
ben
oltre
il
citato
loro
inserimento
scolastico)
confluiscono
i
valori
fondamentali
della
Costituzione
riconducibili
all'art.
2
della
medesima
e
che
l'integrazione
sociale
di
queste
persone
è
tutelata
innanzitutto
da
tale
arti
colo
con
la
dizione
"nelle
formazioni
sociali" (27).
E
quindi
non
può
evidentemente
essere
fatta
valere
alcuna
asserita
programmaticità
anche
perché,
fa
giustamente
notare
la
Corte,
le
disposizioni
puramente
programmatiche
non
sono
idonee
a
garantire
i
diritti.
A
ciò
va
aggiunto
il
fatto
che
l'art.
2
della
Costituzione
si
raccorda
e
si
integra
con
il
co.
2
art.
3
della
stessa,
per
cui
in
realtà
anche
quest'ultima
norma
è
a
garanzia
dei
diritti
fondamentali,
com'era
stato
osservato (28).
Da
tali
asserzioni
risulta
evidente
che
la
tutela
delle
menzionate
esigenze
non
è
la
naturale
conseguenza
del
funzionamento
della
pubblica
amministrazione
secondo
criteri
di
legittimità:
al
contrario,
l'attività
di
questa
dev'essere
specificamente
indirizzata
pure
verso
il
raggiungimento
dei
suddetti
fini.
Per
cui
troviamo
confermato
che
l'assistenza
sociale
non
è
un
interesse
legittimo,
bensì
un
diritto
soggettivo (29).
Il
tutto
è
ulteriormente
rafforzato
dalla
notevole
affermazione
della
Corte
secondo
cui
non
esistono
handicappati
radicalmente
irrecuperabili
(il
che
è
talmente
avanzato
da
essere
di
rilievo
anche
rispetto
alla
realtà
di
paesi
più
evoluti
in
materia
e
da
non
risultare
facilmente
compatibile
con
l'erronea
tesi
secondo
cui
per
i
disabili
sarebbe
impossibile
il
pieno
sviluppo
della
loro
persona
umana
vista
l'insuperabilità
di
certi
deficits
naturali (30)).
La
logica
conseguenza
di
questa
tesi
è
che
qualunque
aprioristica
inattività
della
pubblica
amministrazione
è
ingiustificata,
dato
che,
all'opposto
di
una
prassi
troppo
diffusa,
ogni
asserita
inutilità
di
qualsiasi
trattamento
va
dimostrata
caso
per
caso
a posteriori,
e
mai
data
per
presunta.
Ciò
perché
il
contrario
significa
assumere
come
insuperabili
ostacoli,
che
invece
è
doveroso
tentare
di
eliminare,
e
dare
per
dimostrato
quel
che
viceversa
va
concretamente
verificato
e
sperimentato.
E
quindi,
a
proposito
dell'eccezione
di
cui
al
co.
2
del
più
volte
citato
art.
28,
troviamo
ulteriore
confutazione
della
giurisprudenza (31)
e
della
dottrina (32)
favorevoli
ad
una
verifica
prima
dell'integrazione
nella
scuola
e
conferma
della
dottrina
schieratasi
per
l'accertamento
attraverso
un
adeguato
periodo
di
inserimento
scolastico 33).
Infine,
quasi
di
sfuggita,
la
Corte
costituzionale
fa
un'affermazione
che
può
essere
importantissima,
e
cioè
sostiene
che
tutto
il
necessario
per
"il
superamento
o
l'attenuazione
dell'handicap"
è
riconducibile
all'art.
32
della
Costituzione.
In
via
preliminare
va
chiarito
che
quest'ultimo
richiamo
ha
un
rilievo
solo
parziale
nel
caso
in
cui
la
Corte
abbia
inteso
adoperare
la
parola
"handicap"
nell'uso
corrente,
cioè
quale
sinonimo
di
disabilità,
menomazione
e
di
circa
un
migliaio
di
ì
altri
termini.
Tuttavia,
nel
motivare
la
propria
decisione,
la
Corte
ritorna
spesso
sulla
necessità
e
l'importanza
di
salva
guardare
le
esigenze
di
socializzazione
del
disabile.
Questo
induce
a
pensare
che
il
termine
"handicap"
venga
usato
secondo
la
rigorosa
definizione
datane
dall'Organizzazione
Mondiale
della
Sanità (34).
Se ciò è esatto, le
conseguenze sono cospicue perché allora l'handicappato ha
diritto ad avere dalla repubblica non solo, come avviene da tempo, le
protesi che compensano in varia misura la menomazione o la
disabilità, ma anche tutti quegli ausili tecnici utili a
diminuire le difficoltà che portano alla sua emarginazione (ad
esempio il telefono senza fili nell'abitazione è una mera
comodità per la persona normodotata pigra, mentre è un
essenziale strumento contro l'eccessivo isolamento dell'handicappato
che incontra notevoli problemi per spostarsi anche solo di qualche
metro). Si tratta dunque di una quantità virtualmente molto
vasta di ausili, la cui fornitura oggi è a carico del c.d.
"fondo sociale", ossia è rimessa alla
discrezionalità dell'ente erogante, al reddito ragguagliato
allo stato di povertà del destinatario, agli scarsi fondi
utilizzati per lo scopo ecc., per cui in pratica chi può
ricevere una qualche utilità dai citati ausili se li deve
pagare di tasca propria.
Viceversa dalla sentenza in esame
scaturisce che tali forniture devono essere a carico della
repubblica. Del resto, tanto per fare un esempio, se, come afferma la
Corte, è un diritto invio labile del disabile che sia fatto
ogni possibile sforzo per il suo inserimento scolastico, non si vede
come ci possa non essere il diritto ad avere la macchina da scrivere
elettrica indispensabile a stendere i propri compiti, o il computer
senza il quale taluni handicappati non riescono purtroppo a
comunicare con gli altri, o la motocarrozzetta coperta (per i
minorenni, e l'automobile per gli altri) che consenta di raggiungere
autonomamente la scuola durante l'intero anno (e non solo nella bella
stagione com'è consentito dai motocicli scoperti attualmente
forniti ai minorati) e così via.
E quindi il richiamo alle regioni da
parte della Corte costituzionale (che certo non è sempre ben
disposta ad ampliarne le attribuzioni) affinché queste
intervengano per assicurare l'inserimento dei disabili nella scuola,
è molto significativo del ruolo del tutto subordinato che esse
vogliono svolgere in materia.
4.
A
questo
punto
abbiamo
riscontrato
che
talune
esigenze
(esigenze,
in
definitiva,
della
vita)
vengono
tutelate
dalla
Costituzione
come
diritti
inviolabili
o
fondamentali,
e
che,
come
sembra
di
capire
dalla
sentenza
in
esame,
il
diritto
degli
handicappati
di
frequentare
la
scuola
è
della
stessa
natura
e
struttura
del
diritto
alla
salute.
Rimane
allora
da
risolvere
una
questione
cruciale,
ossia
vedere
a
livello
di
legislazione
ordinaria
in
che
misura
la
sicurezza
sociale
è
garantita,
o,
più
precisamente,
se
il
pieno
soddisfacimento
di
dette
esigenze
(de
gli
handicappati)
è
tutelato
come
diritto
assoluto
della
personalità (35).
Si
tratta
di
un
punto
essenziale
perché
le
esigenze
fondamentali
della
vita
non
possono
costituire
una
variabile
dipendente
delle
scelte
organizzative,
bensì
queste
devono
essere
in
funzione
di
tali
necessità (36),
con
la
conseguenza
che
prima
ì
è
determinato
il
bisogno,
e
poi
il
bilancio
va
adeguato
ad
esso (37).
Al
contrario
attualmente
la
possibilità
di
godere
dei
citati
diritti
fondamentali
viene
fatta
dipendere
dal
contenuto
e
dalle
caratteristiche
degli
atti
legislativi
e
amministrativi (38),
o
dai
livelli
stabiliti
periodicamente
dallo
stato (39),
il
che
è
come
dire
"nei
limiti
delle
relative
disponibilità
di
bilancio
e
sulla
base
dei
programmi
predisposti" (40)
o
tener
conto
degli
impegni
finanziari (41).
Più
esattamente
va
stabilito
se,
per
essere
conforme
alla
Costituzione,
l'appena
citato
"nei
limiti"
deve
valere
nei
confronti
di
un
determinato
capitolo
del
bilancio
o,
viceversa,
delle
possibilità
complessive
dell'intera
comunità
nazionale.
In
altre
parole,
dal
momento
che
la
tutela
della
salute
è
"fonda
mentale
diritto
dell'individuo
e
interesse
della
collettività" (42),
e
posto
che
quest'ultimo
è
quello
espresso
dalla
maggioranza,
il
problema
è
fino
a
che
punto
questo
(l'interesse
della
collettività)
debba
essere
subordinato
a
quello
(il
fonda
mentale
diritto
dell'individuo).
Si
tratta
di
una
questione
decisiva
nel
caso,
tutt'altro
che
infrequente,
in
cui
le
esigenze
di
detto
diritto
e
di
tale
interesse
non
coincidano
(appunto
perché,
ad
esempio,
assicurare
certe
condizioni
d'esistenza
a
chi
ha
talune
malattie
o
menomazioni
può
richiedere
costi
sproporzionati
rispetto
ai
vantaggi
che
possono
venirne
alla
maggioranza
dei
cittadini,
come
è
stato
pure
sostenuto
da
una
recente
dottrina (43)).
Indubbiamente l'importante tesi della
Corte, secondo cui gli impedimenti all'integrazione del disabile
nella scuola "vanno valutati esclusivamente in riferimento
all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente
contrapposto della comunità scolastica", induce a
ritenere che l'interesse della collettività dev'essere
subordinato ai diritti fondamentali dell'individuo, se non altro,
evidentemente, per la nota gerarchia nei valori costituzionali.
Tuttavia
pare
una
notevole
affermazione
su
cui
continuare
a
lavorare,
anziché
tale
da
indurre
a
negare
che
non
è
stata
ancora
del
tutto
chiarita
la
struttura
del
diritto
alla
salute (44),
o,
più
esattamente
che,
in
materia
di
libertà,
mentre
ne
sono
stati
definiti
con
una
certa
precisione
i
limiti
per
quanto
riguarda
la
loro
versione
"negativa",
altrettanto
non
è
ancora
stato
fatto
per
quanto
riguarda
la
concezione
"positiva"
delle
medesime.
E
questo
è
di
rilievo
anche
in
considerazione
del
fatto
che
nella
società
contemporanea
soprattutto
per
il
diritto
di
vivere
tali
due
concezioni
si
intrecciano
sempre
di
più.
Indice
significativo
di
tale
mancanza
di
chiarezza
è
che,
ad
esempio,
per
la
giurisprudenza
c'è
il
diritto
al
rimborso
dei
medicinali
indispensabili
non
contemplati
nel
prontuario
terapeutico (45)
(e
pare
difficilmente
conciliabile
con
ciò
il
fatto
che
lo
stesso
diritto
non
sussiste
per
le
protesi),
mentre
per
il
resto
la
tutela
del
diritto
alla
salute
"va
assicurata
soltanto
nei
limiti
oggettivi
dell'organizzazione
dei
servizi
sanitari" (46)
per
cui
le
prestazioni
specialistiche
e
diagnostico-strumentali
sono
dovute
soltanto
nei
limiti
stabiliti
periodica
mente
dal
piano
sanitario
nazionale
e
regionale
e
dalle
convenzioni.
E
il
problema
non
è
certo
l'eventualità
di
norme
che
contrastino
con
disposizioni
costituzionali,
quali
il
principio
d'eguaglianza (47)
oppure
specifici
obiettivi
stabiliti
dalla
Costituzione (48),
quanto
piuttosto
il
caso
(tutt'altro
che
infrequente)
in
cui
il
legislatore
o
l'esecutivo
rimangano
inerti
(o
non
agiscano
sufficientemente)
sui
fini
indicati
come
prioritari
dalla
Carta
fondamentale
della
repubblica.
Inoltre,
tornando
alla
sentenza
in
esame,
va
in
primo
luogo
rilevato
che
la
questione
di
costituzionalità
relativa
a
"nei
limiti",
per
rispetto
del
principio
"di
corrispondenza
fra
il
chiesto
e
il
pronunciato" (49),
non
poteva
essere
affrontata
dalla
Corte
in
mancanza
dell'impugnazione
da
parte
del
giudice
a
quo,
e
neppure
poteva
essere
sollevata
dalla
Corte
medesima
davanti
a
se
stessa
non
essendo
pregiudiziale
alla
definizione
del
giudizio
in
corso (50).
Tuttavia
il
giudice
a
quo,
nel
motivare
la
propria
ordinanza
di
remissione
aveva
menzionato
la
citata
legge
517
del
1977,
per
cui
la
Corte,
almeno
per
l'efficacia
del
precedente,
avrebbe
potuto
farvi
riferimento.
E
tale
omissione
farebbe
pensare
che
la
Corte
continui
a
ritenere
legittima
l'esistenza
di
"limiti".
Viceversa il fatto che la motivazione
della Corte faccia pernio principalmente sull'art. 34 della
Costituzione, anziché sul l'art. 38, potrebbe far supporre
l'intenzione di propendere per l'assolutezza del diritto. Ma non pare
che si tratti di un'argomentazione convincente. Infatti il diritto
all'istruzione se, forse, può essere considerato assoluto per
quel che riguarda l'iscrizione a scuola e l'avere un insegnante, è
attualmente assai relativo per quanto riguarda tutti gli aspetti
"logistici" che poi incidono in maniera rilevante
sull'effettiva possibilità di godere pienamente del diritto in
questione (tant'è che i citati articoli della legge 517 del
1977 demandano alla normativa successiva la fissazione dei "limiti"
non per gli insegnanti specializzati, bensì per tutto il
resto).
Parimenti non sembra sufficiente a
convincere per l'assolutezza del diritto il fatto che la motivazione
della sentenza induce a propendere per la fondatezza della questione
di legittimità costituzionale della dizione "o rendere
molto difficoltoso" contenuta nel più volte citato co. 2
art. 28 legge 118 del 1971: cioè a dire che l'handicappato può
essere escluso dalla scuola solo qualora sia impossibile fare
diversamente, mentre va comunque accettato quando l'inserimento è
"molto difficoltoso". In sintesi davvero estrema si possono
accennare un paio di questioni.
La
prima
è
che
l'inviolabilità
caratterizzante
le
esigenze
riconducibili
all'art.
2
della
Costituzione
serve
a
sottrarre
tali
diritti
ai
tentativi
parlamentari
di
ridurli
o
eliminarli (51).
Mentre,
almeno
per
quel
che
concerne
la
loro
versione
"positiva",
se
ne
viene
sostenuta
la
subordinazione
all'ammontare
dei
capitoli
di
bilancio
e
ai
piani
o
programmi,
si
verifica
la
conseguenza
per
cui
assai
di
frequente
il
parlamento,
e
pure
le
regioni
e
gli
enti
locali,
possono
stravolgere,
in
un
senso
o
nell'altro,
l'effettiva
possibilità
di
godere
di
tali
diritti
"inviolabili".
L'altra questione è che il
cittadino non ha praticamente nessuno strumento di tutela
giurisdizionale nei confronti dell'ammontare ì dei capitoli di
bilancio: infatti si tratta di una questione non di legittimità,
bensì di merito e tale da essere perciò esclusa dalle
competenze della Corte costituzionale e della giurisdizione ordinaria
e amministrativa. (E del resto, anche se l'insufficienza dei fondi
costituisse un problema di legittimità, l'eventuale
dichiarazione di illegittimità non sarebbe comunque un
rimedio.)
Di conseguenza, se si sostiene che
l'effettiva possibilità di non dover sacrificare talune
esigenze fondamentali della vita deve dipendere dall'ammontare delle
cifre iscritte nei relativi capitoli dei vari bilanci pubblici, ne
deriva che il cittadino viene privato di qualsiasi tutela
giurisdizionale dei propri diritti "inviolabili".
E
allora
si
arriva
alla
non
esaltante
constatazione
per
cui
determinate
esigenze
essenziali
della
vita,
garantite
dall'invio
labilità
costituzionale,
a
livello
di
legislazione
ordinaria
vengono
tutelate
come
interessi
diffusi.
Ovvero,
se
si
sostiene
che
le
esigenze
tutelate
dagli
artt.
32
e
34
della
Costituzione
valgono
solo
come
diritti
ad
essere
utenti
dei
relativi
pubblici
servizi (52),
ne
consegue
un
rovesciamento
della
inviolabilità
garantita
dall'art.
2
della
Costituzione
perché
viene
intaccata
non
solo
dall'azione
illegittima
del
legislatore,
e
della
pubblica
amministrazione,
ma
perfino,
più
semplicemente,
dalla
loro
inerzia.
Per
quanto
concerne
i
disabili
pare
indubbiamente
esatto
che
la
via
d'uscita
va
trovata
guardando
alla
natura
giuridica
dell'attività
di
assistenza (53).
E
allora
in
via
preliminare
va
rilevato
che
non
pare
fondata
la
dottrina
secondo
la
quale
le
"libertà
positive"
non
sono
diritti
soggettivi (54):
infatti
il
costituente,
nell'usare
l'aggettivo
"inviolabili"
a
proposito
di
determinati
diritti,
ha
voluto
certamente
sottrarli
alla
completa
disponibilità
delle
maggioranze
politiche.
Preferibile,
ma
non
convincente,
è
l'autorevole
tesi
secondo
cui
quello
degli
handicappati
(e
più
in
generale
la
pretesa
del
privato
di
prestazioni
da
parte
di
enti
pubblici)
sarebbe
un
diritto
di
credito (55)
e
quindi
patrimoniale
e
relativo.
Il
punto
è
che
i
diritti
patrimoniali
si
fondano
su
caratteri
in
cui
non
può
risiedere
il
valore
fondamentale
della
persona (56),
che
non
dev'essere
ridotto
ad
essi (57).
Inoltre
per
la
stragrande
maggioranza
dei
disabili
il
problema
non
è
il
risarcimento
del
danno,
bensì
vivere
pienamente
nonostante
la
minorazione (58);
questo
non
pare
però
molto
compatibile
con
il
credito,
il
cui
significato
economico
è
"scambio
di
beni
separato
nel
tempo" (59);
senza
considerare
poi
il
fatto
che
i
crediti
prescindono
dallo
stato
di
bisogno
e
dalla
permanenza
in
vita
del
beneficiario,
mentre
questi
due
elementi
sono
essenziali
per
quanto
riguarda
le
prestazioni
da
parte
di
enti
pubblici.
Il
pregio
non
indifferente
della
dottrina
in
esame
sta
nel
fatto
che
i
diritti
(di
credito)
sono
comunque
inviolabili (60),
il
che,
però,
è
sufficiente
nel
caso
di
debitori
privati,
ma
lo
è
assai
meno
verso
gli
enti
pubblici,
nei
confronti
dei
quali
tale
inviolabilità
vale
solo
entro
i
limiti
dei
fondi
destinati
al
relativo
capitolo
di
bilancio.
Si tratta in un problema non
trascurabile in quanto pare incontestabile: che i fondi pubblici
devono essere destinati prioritariamente alla tutela dei diritti che
la Costituzione qualifica come inviolabili, e solo dopo al resto
(così come i vizi e i lussi dell'obbligato agli alimenti
possono essere lecitamente soddisfatti solo dopo aver fatto fronte ai
bisogni dell'alimentando); e che il livello e la qualità della
pressione fiscale devono essere variabili dipendenti di detta tutela.
Con questo si vuol sostenere non
certo che gli enti pubblici debbano far fronte ad una serie pressoché
infinita di obblighi e doveri, bensì l'inammissibilità
(vista l'estrema ragionevolezza con cui ciò è fattibile
grazie all'abbondanza di risorse con sentita dall'attuale sviluppo
economico) di non assicurare a tutti i cittadini l'effettiva
possibilità di godere almeno dei diritti espressamente
qualificati dalla Costituzione come invio labili o fondamentali.
Più
convincente
appare
allora
la
citata
tesi
giurisprudenziale
secondo
cui
si
tratterebbe
di
diritti
assoluti
della
personalità (61).
Va
infatti
rilevato
che
in
questa
eventualità
vi
è
tutela
diretta
degli
artt.
2
e
3
co.
2
della
Costituzione (62).
E
il
punto
è
che
tali
diritti
sono
inerenti
alla
"individualità
fisica"
della
persona
"oppure
alla
sua
esperienza
di
vita
morale
e
sociale" (63)
per
garantire
"la
signoria
su
una
parte
essenziale
della
propria
personalità" (64)
avendo
come
confini
spaziali
e
temporali
solo
quelli
della
persona
stessa (65)
al
fine
di
assicurare
"le
ragioni
fondamentali
della
vita
e
dello
sviluppo,
fisico
e
morale,
della
propria
esistenza" (66)
perché
senza
di
essi
"non
sorgerebbero
o
non
vivrebbero
i
rimanenti" (67)
diritti.
Per
di
più
i
diritti
della
personalità
sono
caratterizzati
da
peculiarità
di
importanza
non
trascurabile
per
le
esigenze
di
cui
stiamo
discutendo,
e
cioè
l'imprescrittibilità,
l'irrinunciabilità,
l'indisponibilità
e
l'intrasmissibilità (68).
Tuttavia
neppure
questa
importante
teoria
può
essere
sostenuta
in
maniera
decisiva
perché
ci
si
imbatte
in
una
enorme
difficoltà,
che,
al
momento,
pare
insuperabile,
e
cioè
i
diritti
assoluti
(della
personalità)
valgono
erga
omnes,
mentre
è
stato
molto
giusta
mente
osservato
che
i
diritti
alle
prestazioni
di
cui
stiamo
discutendo
rilevano
giuridicamente
solo
verso
il
pubblico
potere (69).
E
allora,
in
via
del
tutto
provvisoria,
e
con
non
poche
cautele,
si
potrebbe
dare
una
prima
e
precaria
definizione
alla
materia
pensando
alla
teoria
degli
alimenti,
e
iniziando
con
il
notare
che
la
natura
privatistica
della
medesima
non
è
del
tutto
pacifica (70).
Inoltre,
se
nel
diritto
medioevale
veniva
sostenuto
che
"negare
gli
alimenti
a
colui
al
quale
sono
dovuti
vuol
dire
ucciderlo" (71),
non
è
meno
vero
che
oggi,
a
differenza
del
passato,
talune
prestazioni
pubbliche
sono
talmente
essenziali
che
il
loro
venir
meno
lascia
insoddisfatte
esigenze
primarie
della
vita
nient'affatto
diverse
da
quelle
che
si
intendono
tutelare
con
il
diritto
agli
alimenti (72).
A
questo
va
aggiunto
che
gli
obblighi
alimentari
si
basano
sulla
solidarietà (73)
(invece
della
cooperazione
che
caratterizza
i
diritti
di
credito (74)),
c'è
un
interesse
collettivo
alla
loro
tutela (75),
sono
intrasmissibili,
incedibili,
inopponibili
e
individuali (76),
il
diritto
non
sussiste
per
la
parte
in
cui
si
mira
al
lusso
e
allo
sciupo (77)
insomma
elementi
indispensabili
pure
per
cercare
di
dare
una
definizione
giuridica
alle
più
volte
menzionate
prestazioni
pubbliche.
Tuttavia,
volendo
soffermarci
momentaneamente
sulla
teoria
degli
alimenti
da
applicarsi
alle
pretesa
di
prestazioni
nei
confronti
degli
enti
pubblici,
sono
indispensabili
alcune
precisazioni:
il
diritto
deriverebbe
non
dal
legame
familiare (78),
ma
dall'appartenenza
ad
una
comunità
(più
vasta);
si
tratterebbe
comunque
di
un
diritto
patrimoniale
e
relativo (79)
con
tutti
i
notevoli
inconvenienti
visti
sopra;
le
prestazioni
pubbliche
di
cui
stiamo
discutendo
sono
necessarie
non
solo
a
chi
è
sprovvisto
di
altri
redditi
significativi 80),
ma
anche,
e
talvolta
soprattutto,
a
chi
lavora,
per
cui
è
essenziale
riconoscere
il
menzionato
diritto
non
esclusivamente
a
chi
si
trova
in
stato
di
bisogno (81),
bensì
seguendo
un
diverso
criterio.
E allora è assai probabile che
il punto centrale della questione sia di carattere molto più
generale, tanto da richiedere un riesame dei diritti della
personalità alla luce della concezione "positiva"
delle libertà introdotta dalla Costituzione repubblicana.
Ed
esula
evidentemente
da
quanto
possibile
nella
presente
nota,
dato
che,
prima
ancora
di
guardare
agli
studi
di
diritto
amministrativo
da
un
punto
di
vista
critico (82),
si
tratta
di
riscrivere
una
pagina
fondamentale
del
diritto
pubblico.