Raffaello Belli
1.
La
Corte
costituzionale
con
la
sent.
n.
470
del
19-31
luglio
1989
nell'accogliere
in
parte
la
questione
di
legittimità
costituzionale
sollevata
con
quattro
ordinanze (1) ha
segnato
un
punto
importante
a
favore
dell'obiezione
di
coscienza,
fermandosi
tuttavia
al
tempo
stesso
di
fronte
a
non
indifferenti
limiti
alle
possibilità
di
godere
pienamente
questa
libertà
fondamentale.
Dalla
sentenza
emerge
innanzitutto
che
fra
i
giudici
a
quo
non
era
ancora
chiaro
come
l'obiezione
di
coscienza
si
inquadra
nell'ambito
dei
doveri
stabiliti
dalla
Costituzione.
Infatti
in
precedenti
ordinanze
di
remissione (2) i
giudici
militari
avevano
affermato
che
gli
obiettori
di
coscienza
non
sono
preposti
alla
difesa
della
patria,
mentre
la
Corte
costituzionale
aveva
già
stabilito
che
il
servizio
civile
è
riconducibile
al
comma
1
dell'art.
52
Cost. (3).
Nonostante
ciò
in
questa
occasione
tre
dei
quattro
giudici
a
quo (4)
affermano
che
il
servizio
civile
è
un
modo
per
soddisfare
l'obbligo
del
servizio
militare
e
la
Corte,
come
pure
la
dottrina
aveva
già
ampiamente
rilevato (5),
ribadisce
che
viceversa
il
servizio
civile
è
un
limite
al
servizio
militare (6).
Cioè
a
dire
che
ambedue
questi
servizi
sono
modi
per
adempiere
al
“sacro
dovere”
di
difendere
la
patria
stabilito
dal
comma
1
dell'art.
52
Cost.
Perciò
questo
“sacro
dovere”
può
essere
soddisfatto
o
con
il
servizio
militare,
oppure
(anche
a
seguito
dei
“limiti”
di
cui
al
comma
2
dell'art.
52
Cost.)
con
il
servizio
civile.
Inoltre,
come
la
Corte
fa
notare,
secondo
le
ordinanze
di
remissione
e
le
memorie
difensive,
la
l.
15
dicembre
1972
n.
772
porrebbe
“su
un
piano
di
pari
dignità
il
servizio
militare
armato,
il
servizio
militare
non
armato
e
il
servizio
civile”.
In
proposito
non
si
può
evitare
di
condividere
tesi
assai
diverse (7) e
di
notare
quindi
un'altra
volta
la
pochezza
di
certe
strategie
difensive (8).
Semmai
si
può
convenire
che
alcuni
dei
più
gravi
difetti
della
1.
n.
772
citata
sono
stati
corretti
dalla
giurisprudenza.
2.
In
primo
luogo
la
Corte
osserva
che,
per
stabilire
se
la
questione
di
legittimità
costituzionale
sollevata
nelle
ordinanze
di
remissione
è
fondata,
il
servizio
militare
non
armato
e
il
servizio
civile
vanno
esaminati
separatamente
in
quanto
il
secondo
ha
una
natura
profondamente
diversa
dal
primo (9).
Nel
servizio
militare
non
armato,
rileva
la
Corte,
la
sola
caratteristica
che
lo
distingue
dal
servizio
militare
armato
è
il
non
uso
delle
armi,
mentre
in
ambedue
vi
sono
la
stessa
“ferrea
disciplina”
e
gli
stessi
“ferrei
ordinamenti”.
Per
cui,
una
volta
stabilito,
dalla
stessa
Corte (10),
che
tutti
e
due
questi
servizi
sono
riconducibili
al
comma
1
dell'art.
52
Cost.,
dal
principio
di
eguaglianza
scaturisce
come
logica
conseguenza
che
il
servizio
militare
non
armato
non
può
avere
una
durata
superiore
a
quella
del
servizio
militare
armato.
Va
comunque
evidenziata
la
scarsa
perspicuità
del
dispositivo
della
sentenza
in
quanto,
sia
per
il
servizio
militare
non
armato
che
p0er
il
servizio
civile,
viene
fatto
riferimento
“alla
durata
del
servizio
di
leva
cui
sarebbero
tenuti”,
laddove
i
giovani
in
questione
sono
comunque
tenuti
al
servizio
di
leva
e
il
“sarebbero”
avrebbe
dovuto
essere
riferito
al
servizio
militare
armato.
Va
inoltre
osservato
che,
sia
per
questo
punto
che
per
il
successivo
riguardante
il
servizio
civile,
la
Corte,
per
dichiarare
l'incostituzionalità,
ha
utilizzato
il
comma
1
dell'art.
3
Cost.
senza
coinvolgere
anche
il
comma
2
del
medesimo
articolo (11).
Nella
sentenza
viene
poi
rilevato
che
nel
servizio
militare
ci
sono
“ferrea
disciplina”
e
“ferrei
ordinamenti”,
ma
a
questo
proposito
la
Corte
non
solleva
davanti
a
sé
questione
incidentale
di
costituzionalità (12)
in
merito
alla
legittimità
o
meno
della
speciale
disciplina
esistente
per
il
servizio
militare,
pur
essendovi
pregiudizialità
dato
che
l'eventuale
accoglimento
della
medesima
avrebbe
evitato
la
differenza
di
durata
fra
servizio
militare
non
armato
e
servizio
civile
che
è
stata
considerata
ammissibile
nella
sentenza
in
esame.
E
quindi
viene
da
chiedersi
se
in
ciò
si
debba
ravvisare
una
smentita
di
quella
dottrina
che
aveva
sollevato
il
problema (13) e,
nel
contempo,
una
conferma
dell'altra
secondo
la
quale
ai
fini
del
servizio
militare
sarebbero
inevitabili
talune
limitazioni
a
certe
libertà
fondamentali (14),
o
se
invece
ci
sia
solo
il
più
semplice
intento
di
evitare
una
questione
complessa,
magari
riproponibile.
Su
questo
punto
va
infine
osservato
che
non
è
il
non
uso
delle
armi
in
sé
a
rendere
eventualmente
meno
impegnativi
i
servizi
a
cui
sono
tenuti
gli
obiettori
di
coscienza,
con
conseguente
confutazione
della
dottrina
contraria (15).
Per
il
resto
non
sembra
vi
sia
nulla
di
specifico
da
rilevare
sul
ragionamento
seguito
dalla
Corte
a
proposito
del
servizio
militare
non
armato,
se
non
il
fatto
di
avere
un'importanza
solo
teorica
dato
che
i
giovani
non
paiono
interessati
a
detto
modo
di
difendere
la
patria (16).
3.
In
merito
alla
questione
della
durata
del
servizio
civile
la
Corte
fa
notare
che
il
punto
centrale
è
verificare
se
le
prestazioni
realmente
richieste
da
detto
servizio
e
da
quello
militare
non
armato
abbiano
portata
“effettivamente
equivalente”.
Dalla
sentenza
in
esame
sembra
infatti
di
capire
che,
nell'eventualità
in
cui,
di
fronte
ad
un
servizio
civile
avente
durata
più
lunga
di
quello
militare,
si
riscontrasse
che
l'adempimento
dei
due
servizi
richiede
prestazioni
effettivamente
equivalenti,
allora,
in
base
all'art.
3
Cost.,
sarebbe
agevole
pronunziare
l'illegittimità
di
tale
diversa
durata.
In
primo
luogo
nella
sentenza
viene
ribadito
il
rifiuto
della
disciplina
militare
come
una
delle
caratteristiche
fondamentali
dell'obiezione
di
coscienza,
che
opta
per
il
servizio
civile,
secondo
la
notevole
innovazione
rispetto
allo
spirito
originario
della
l.
n.
772
citata (17)
introdotta
con
la
“smilitarizzazione”
degli
obiettori
di
coscienza
voluta
dalla
Corte (18).
Per
cui,
e
non
è
secondario,
quel
“si
accompagna
e
si
sovrappone
al
rifiuto...
della
disciplina
militare”
affermato
dalla
Corte
nella
sentenza
in
esame
non
fa
che
rendere
certa
l'illegittimità
costituzionale
della
disciplina
militare
tuttora
vigente
per
il
servizio
civile (19).
Il
secondo
problema
è
che
fra
il
servizio
civile
e
quello
militare
(non
armato)
non
può
esservi
comparazione
omogenea
perché
non
è
stato
ancora
istituito
il
Servizio
civile
nazionale
per
cui
gli
obiettori
di
coscienza
vengono
distaccati
fra
un
miriade
di
enti
in
condizioni
d'impiego
estremamente
diversificate
fra
loro.
Con
la
precisazione
della
Corte
che
l'enorme
ritardo (20) del
legislatore
nell'istituire
il
Servizio
civile
nazionale
non
può
essere
“impedimento
preclusivo”
all'emissione
del
giudizio
richiesto,
così
come
quest'ultimo
non
può
essere
omesso
per
via
dello
“sfascio
generale
del
servizio
militare
e
di
quello
civile” (21).
E
un
importante
accenno
della
Corte
che
pare
suonare
come
critica
nei
confronti
del
diffuso
utilizzo
degli
obiettori
di
coscienza
in
funzioni
proprie
dei
dipendenti
pubblici.
In
definitiva,
a
proposito
della
durata
del
servizio
civile,
il
ragionamento
della
Corte
è
meno
semplice
che
per
il
servizio
militare
non
armato:
essendo
impossibili
confronti
con
il
servizio
militare,
e
poiché
è
doveroso
rispettare
il
disposto
del
comma
1
dell'art.
3
Cost.,
si
può
solo
dichiarare
che
una
durata
più
lunga
di
8
mesi
è
inammissibile,
mentre
una
differenziazione
“sostanzialmente
contenuta
e
non
irrazionale”
nella
durata
del
servizio
civile
può
essere
giustificata
solo
nell'eventualità
in
cui
per
lo
svolgimento
di
questo
il
legislatore
valuti
necessaria
una
preparazione
più
lunga
che
per
il
servizio
militare.
4.
In
prima
approssimazione
si
può
osservare
che,
per
pronunciarsi
sulla
durata
del
servizio
militare
non
armato,
alla
Corte
è
sufficiente
il
comma
1
dell'art.
3
Cost.,
sicché
l'argomento
non
è
stato
considerato
sotto
il
profilo
del
comma
1
dell'art.
21
della
medesima.
Invece
la
questione
viene
esaminata
sotto
entrambi
i
profili
con
riguardo
alla
durata
del
servizio
civile
perché,
non
essendo
possibili
confronti
omogenei,
diviene
essenziale
perlomeno
evitare
eccessi.
Per
esigenze
strettamente
procedurali,
poiché
il
giudice
a
quo
aveva
sollevato
la
questione
non
rispetto
al
solo
comma
1
dell'art.
21
Cost.,
ma
in
relazione
a
tutto
tale
articolo,
la
Corte,
anziché
rilevare
l'errore,
ha
cercato
di
utilizzare
comunque
la
speciale
tutela
che
la
Costituzione
riserva
ai
diritti
di
libertà.
Tuttavia
va
notato
che
l'obiezione
di
coscienza,
in
quanto
“diritto...
ad
agire
in
modo
conforme
agli
imperativi”
della
propria
coscienza (22)
solo
parzialmente
si
può
ricondurre
al
“diritto
di
manifestare
liberamente
il
proprio
pensiero”
(il
quale
del
resto
ha
pure
una
portata
più
ampia
del
manifestare
ciò
che
impone
la
propria
coscienza (23)).
In
realtà
si.
tratta
di
una
libertà
che
ha
la
sua
autonomia
concettuale
in
quanto
non
comprende
solo
il
“dire”,
ma
anche,
o
forse
sopratutto,
il
“fare”,
e
si
può
considerare
probabilmente
la
più
importante
esplicazione
del
principio
personalistico
tutelato
dall'art.
2
Cost. (24).
Tornando
alla
pronunzia
della
Corte,
notiamo
che
si
tratta
di
una
sentenza
di
illegittimità
parziale (25)
dato
che
non
viene
minimamente
intaccato
il
dovere
di
“prestare
servizio
militare
non
armato
o
servizio
sostitutivo
civile”,
bensì
il
comma
1
dell'art.
5
l.
n.
772
citata
viene
dichiarato
illegittimo
“nella
parte
in
cui”
riguarda
gli
otto
mesi
in
più.
Tuttavia,
sia
nel
dispositivo
che
nella
motivazione,
implicitamente
vi
sono
pure
aspetti
paralegislativi (26)
perché
viene
introdotta
una
possibile
diversificazione
(fra
servizio
militare
non
armato
e
servizio
civile)
prima
inesistente
e
vengono
date
talune
indicazioni
al
legislatore.
Seguendo
certa
dottrina (27),
nulla
vieterebbe
al
legislatore
di
stabilire
una
durata
del
servizio
civile
sostanzialmente
più
lunga
di
quello
militare
dato
che
il
dispositivo
della
sentenza
in
esame,
per
quanto
riguarda
il
servizio
civile,
si
limita
a
dichiarare
l'incostituzionalità
degli
otto
mesi
aggiunti
al
normale
periodo
di
leva.
Tanto
più
che
su
una
durata
del
servizio
civile
ragionevolmente
più
lunga
di
quello
militare
sono
d'accordo,
oltre
a
dottrina
non
trascurabile (28),
anche
un'ordinanza
di
remissione
e
una
memoria
difensiva.
Tuttavia,
in
primo
luogo,
la
Corte
ritiene
giustificabile
un
servizio
civile
più
lungo
di
quello
militare
soltanto
per
acquisire
una
formazione
più
personalizzata
che
non
quella
richiesta
per
il
servizio
di
truppa.
Per
cui
al
testo
che
il
legislatore
sta
preparando (29)
nella
frase
“non
inferiore
ai
dodici
mesi,
di
attività
operativa”
come
minimo
andrebbe
tolto
il
“non”
dato
che
il
periodo
superiore
ai
dodici
mesi
dovrebbe
servire
per
della
formazione
in
più,
e
quindi
pure
una
parte
dei
dodici
mesi
dovrebbe
essere
destinata
alla
preparazione
come
avviene
per
i
militari.
A
questo
va
aggiunto
che
i
tre
mesi
di
maggiore
durata
del
servizio
civile,
che
il
legislatore
sembra
orientato
a
stabilire (30),
non
paiono
“sostanzialmente
contenuti
e
non
irrazionali”,
secondo
quanto
richiesto
dalla
motivazione
della
sentenza
in
esame,
ma
al
contrario
sono
tanto
poco
“contenuti”
e
tanto
“irrazionali”
da
costituire
disparità
di
trattamento
e
freno
al
libero
esplicarsi
della
personalità.
Anzi,
poiché
il
dispositivo
di
detta
sentenza
non
dice
affatto
che
una
durata
del
servizio
civile
più
lunga
di
quello
militare
è
in
ogni
caso
legittima,
e
tantomeno
un'affermazione
del
genere
è
rintracciabile
nella
motivazione,
ne
consegue
che
un'eventuale
e
prevedibile
norma,
che
stabilisse
tale
ipotetica
maggiore
durata,
sarebbe
conforme
all'indirizzo
stabilito
nella
sentenza
in
esame
solo
nel
caso
in
cui
si
trattasse
di
una
disposizione
particolarmente
ben
congegnata
per
lo
scopo
indicato
dalla
Corte
stessa.
Senza
contare
che
altre,
e
più
sostanziali
ragioni,
fanno
ritenere
indubbiamente
illegittima
una
durata
del
servizio
civile
comunque
più
lunga
di
quello
militare.
5.
In
proposito
non
pare
affatto
pacifica
l'ammissibilità
di
una
durata
più
lunga
del
servizio
civile
per
via
della
maggiore
preparazione
eventualmente
necessaria
per
gli
obiettori
di
coscienza.
Al
punto
da
doversi
notare
subito
che
la
Corte
non
è
certo
molto
precisa
nel
confrontare
la
lunghezza
della
preparazione
necessaria
per
il
servizio
militare
(armato
e
non),
per
cui
non
può
non
richiamare
l'attenzione
un
eventuale
particolare
“fiscalismo”
esercitato
per
quanto
riguarda
la
formazione
richiesta
per
il
servizio
civile.
Ma
se
analizziamo
la
preparazione
necessaria
a
chi
fa
il
servizio
militare
armato
troviamo
argomentazioni
ben
più
convincenti.
Innanzitutto
appare
difficilmente
sostenibile
che,
ad
esempio,
per
aiutare
un
disabile
a
condurre
una
vita
meno
segregata
sia
necessaria
una
preparazione
significativamente
più
lunga
di
quella
richiesta
per
l'uso
dei
moderni
e
sofisticati
sistemi
di
difesa.
Inoltre
il
comma
2
dell'art.
1
della
l.
11
luglio
1978
n.
382
stabilisce
fra
i
compiti
delle
forze
armate
“concorrere
.....
al
bene
della
collettività,
nazionale
nei
casi
dì
pubbliche
calamità”.
Per
cui
viene
da
chiedersi
come
sia
sostenibile
che
per
lo
stesso
compito,
cioè
la
protezione
civile,
chi
fa
il
servizio
civile
necessiti
di
una
preparazione
significativamente
più
lunga
di
chi
fa
il
servizio
militare (31).
Tanto
più
considerando
che
questi
ultimi
vengono
contemporaneamente
preparati
pure
all'uso
delle
armi,
mentre
i
primi,
quando
destinati
alla
protezione
civile,
non
hanno
altro
di
cui
occuparsi.
Quindi,
poiché è più agevole applicare gli artt. 3 e 21
Cost. quando, come nel caso in esame, si tratta di una stessa
prestazione, rimarrebbe la possibilità di correre ai ripari
sostenendo che la preparazione più personalizzata per il
servizio civile ipotizzata dalla Corte riguarda non la protezione
civile, bensì altri servizi più personalizzati che gli
obiettori di coscienza possono venir chiamati a prestare. Senonché
proprio dalle regole esistenti per il servizio militare armato viene
un'argomentazione ancor più decisiva a favore di un'eguale
durata fra questo e quello civile.
Il
fatto è che i giovani che optano per il servizio militare
armato, dopo la visita fisico-psico-attitudinale, indipendentemente
dalla loro volontà vengono destinati ai servizi generali, per
i quali è sufficiente il normale corso addestramento reclute,
oppure a corpi specializzati in cui, oltre a tale preparazione
generale e uguale per tutti, il giovane non può sottrarsi ad
un'ulteriore preparazione più specialistica. Quindi,
all'interno delle forze armate, a tipi di preparazione di ben diversa
durata corrisponde che si è obbligati a difendere la patria
per un periodo complessivo egualmente lungo per tutti. Evidentemente
ai fini dell'eguaglianza conta la lunghezza non dell'attività
operativa prestata, bensì del periodo complessivo che il
giovane è tenuto a sottrarre alla propria libera disponibilità
per dedicarlo alla difesa della patria.
E
allora
pare
illegittimo
che
questo
valga
per
chi
si
adegua
al
servizio
militare
e
non
per
chi
opta
per
il
servizio
civile,
visto
che
si
tratta
di
un'opzione
finalizzata
alla
tutela
di
una
libertà
inviolabile
da
esercitarsi
in
condizioni
di
piena
eguaglianza.
Tanto
più
poi
considerando
la
risoluzione
del
Parlamento
europeo (32),
ben
nota
alla
Corte (33),
secondo
la
quale
la
durata
del
servizio
civile
“non
deve
eccedere
quella
del
servizio
militare
ordinario” (34).
Dunque
viene
da
pensare
che
la
motivazione
addotta
dalla
Corte
per
giustificare
(e
limitare)
una
durata
del
servizio
civile
comunque
più
lunga
di
quello
militare
in
realtà
non
sia
altro
che
una
scusa
per
non
incidere
su
accordi
politici
già
raggiunti (35).
Oppure,
come
potrebbe
essere
in
questo
caso,
per
evitare
problemi
assai
più
complessi;
e
ciò
non
significa
condividere
l'operazione
svolta,
anche
se
va
notato
che
in
questi
ultimi
anni
il
legislatore
ha
interamente
delegato
alla
Corte
la
regolamentazione
dell'obiezione
di
coscienza
al
servizio
militare.
Ineluttabile
è
poi
il
dissenso
sul
fatto
che
nel
caso
specifico
la
Corte
abbia
indicato
al
legislatore
dei
margini
difficilmente
compatibili
con
i
princìpi
fondamentali
della
Costituzione.
6.
Non
pare
poi
esatto
che
il
Ministero
della
Difesa
abbia
discrezionalità
amministrativa
nel
decidere
sulla
domanda
di
obiezione
di
coscienza (36),
mentre
è
condivisibile
che
per
il
Ministero
si
tratta
di
un
atto
vincolato (37).
Per
cui
da
un
lato
il
cosiddetto
“riconoscimento
automatico”
dell'obiezione
di
coscienza (38) è
ormai
giustamente
inevitabile,
ma,
dall'altro,
nella
sentenza
in
esame
resta
irrisolto
il
problema
che
ne
deriva,
e
cioè
quello
dei
troppi
giovani
che
fanno
l'obiezione
solo
per
convenienza.
A
prima
vista,
potrebbe
sembrare
poi
corretta
l'opinione
di
chi
sostiene
che
costringere
un
obiettore
di
coscienza
a
fare
cose
diverse
da
quelle
da
lui
desiderate
significa
svuotare
l'obiezione
di
coscienza (39).
Tuttavia,
esaminando
attentamente
la
questione,
risulta
chiaro
che
si
tratta
di
una
tesi
idonea
a
far
degradare
molto
la
portata
del
principio
costituzionale
di
“solidarietà”
per
diversi
motivi,
fra
i
quali
il
fatto
che
gli
obiettori
non
si
limitano
a
proclamare
di
voler
agire
secondo
coscienza,
ma
fanno
pure
domanda
per
prestare
il
servizio
civile.
Cioè
non
contestano
che
la
loro
personalità
si
sviluppi
pienamente
ponendosi
al
servizio
di
chi
ha
particolari
necessità.
E
chi
sostiene
la
tesi
appena
menzionata
vorrebbe
solo
far
fare
il
servizio
civile
agli
obiettori
di
coscienza
come
meglio
a
loro
piace,
anziché
secondo
le
esigenze
di
chi
deve
usufruire.
Ma
si
tratterebbe
allora
di
tutto
fuorché
di
un
servizio.
Di
conseguenza,
la
soluzione
che
sta
maturando
il
legislatore
di
garantire
la
libertà
di
scelta
agli
obiettori
di
coscienza
compatibilmente
con
le
esigenze
di
servizio (40) è
condivisibile
solo
nel
senso
che,
una
volta
esercitato
il
diritto
all'obiezione
di
coscienza,
ed
esclusivamente
nell'ambito
del
servizio
sostitutivo,
talune
libertà
vengono
in
subordine
rispetto
al
più
che
mai
inderogabile
dovere
di
solidarietà.
In
aggiunta
a
questo
va
poi
rilevata
l'infondatezza
della
tesi,
peraltro
troppo
diffusa
anche
fra
gli
stessi
obiettori
di
coscienza,
secondo
cui
questi
giovani
sarebbero
volontari (41).
Infatti
il
vigente
ordinamento
giuridico
non
riconosce
qualsiasi
obiezione
di
coscienza,
bensì
solo
quella
dei
giovani
che
optano
per
il
servizio
militare
non
armato
o
per
il
servizio
civile,
e
prevede
sanzioni
per
chi,
nell'agire
in
conformità
alla
propria
coscienza,
si
trova
ad
ubbidire
a
valori
che
fanno
ritenere
inaccettabili
i
menzionati
servizi.
Al
termine
di
queste
puntualizzazioni
pare
necessario
soffermarsi
sull'infondatezza
della
tesi
secondo
cui
impiegare
gli
obiettori
di
coscienza
in
attività
di
assistenza
(a
disabili,
anziani
ecc.)
violerebbe
il
sacro
dovere
di
difesa
della
patria (42).
Infatti
da
un
lato
la
Corte
costituzionale
ha
stabilito
che
la
difesa
della
patria
è
riconducibile
ai
“doveri
inderogabili
di
solidarietà”
di
cui
all'art.
2
Cost. (43),
mentre
dall'altro
difesa
della
patria
significa
pure
difendere
la
libertà
di
tutti
i
cittadini,
e
aiutare
correttamente
ad
esempio
taluni
disabili
e
anziani
vuol
dire
consentire
loro
innanzitutto
di
godere
delle
libertà
garantite
come
inviolabili
della
Costituzione.
Ma
questo
è
un
punto
meritevole
di
ben
altra
trattazione.
7.
Pare
perciò
che
la
Corte
sia
ricorsa
all'espediente
della
preparazione
personalizzata
più
lunga
necessaria
per
gli
obiettori
di
coscienza
perché
(onde
evitare
simulazioni)
la
loro
“smilitarizzazione” (44),
accompagnata
dal
“riconoscimento
automatico”
dell'obiezione
di
coscienza,
dev'essere
parallela
all'istituzione
di
un
servizio
civile
più
intenso
di
quello
attuale (a class="sdfootnoteanc" name="sdfootnote45anc"
href="#sdfootnote45sym">45) (come
pure
la
dottrina
vede
in
alternativa
ad
una
maggiore
durata (46)),
e
non
si
vuole
(o
non
si
sa
come)
risolvere
il
problema.
Ovvero
la
Corte
si
rende
conto
dell'esattezza
dell'affermazione,
del
giudice
a
quo
secondo
cui
durante
il
servizio
civile
c'è
“l'obbligo
della
totale
destinazione
delle
proprie
energie
lavorative
.....
non
diversamente
da
quanto
accade
per
il
servizio
militare” (47),
come
pure
della
tesi
dell'Avvocatura
dello
Stato
secondo
cui
attualmente
il
contenuto
del
servizio
civile
dipende
da
quanto
l'obiettore
di
coscienza
decide
di
impegnarsi,
per
cui
un'identica
durata
dei
due
tipi
di
servizi
finirebbe
per
favorire
la
simulazione
dell'obiezione
di
coscienza.
Però,
anziché
affrontare
il
problema,
lo
evita
con
un
espediente.
Il
che è grave perché significa voler ignorare la realtà
per cui lo scarso impegno, sufficiente in molti casi per adempiere
alle prestazioni richieste per l'espletamento del servizio civile, è
tale da far sì che una durata leggermente più lunga del
medesimo non sia idonea ad evitare il ricorso all'obiezione di
coscienza per motivi che nulla hanno a che fare con la solidarietà
come valore primario. Questo vuol dire infatti rendere la solidarietà
derogabile proprio ad opera di quell'organo che dovrebbe essere
strenuo difensore di un valore che la Costituzione pone tanto in
alto.
Del
resto la Corte, rispetto ai giovani che si adeguano al servizio
militare armato, ben considera la parificazione, disposta dall'art.
10 del D.P.R. 28 novembre 1977 n. 1139, per gli obiettori di
coscienza che optassero per il servizio militare non armato, ma
sorvola sull'equiparazione, disposta dal sovrastante art. 111. n. 772
citata, anche per chi si dedica al servizio civile. Come pure la
Corte, se avesse inteso iniziare a percorrere la strada del servizio
civile parimenti intenso rispetto a quello militare, laddove nella
sentenza lamenta l'impossibilità di comparazioni omogenee,
avrebbe potuto benissimo far cenno al fatto che il problema di una
diversa valutazione fra servizio militare (non armato) e servizio
civile si pone soltanto fino a che non verrà istituito il
Servizio civile nazionale perché da tale momento i servizi
dovranno essere equivalenti. Al contrario nella sentenza è
scritto molto di meno, e cioè che (com'è ovvio) solo se
vi sarà equivalenza nei servizi potrà esservi anche
pari durata.
Dunque
la
Corte
finisce
per
acconsentire
ad
un
servizio
civile
più
lungo
di
quello
militare
semplicemente
per
non
renderlo
altrettanto
intenso,
come
prevede
l'art.
11
l.
n.
772
citata.
La
Corte
certamente
non
poteva
conciliare
i
due
valori
che
la
Costituzione
pone
ai
vertici
dell'ordinamento
(e
che
secondo
taluno
non
sono
simmetrici,
bensì
capaci
di
non
pregiudicarsi
a
vicenda (48)),
e
cioè
le
libertà
inviolabili
(a
tutela
del
diritto
degli
obiettori
a
non
subire
imposizioni,
e
che
è
troppo
semplicistico
considerare
prevalente
nella
1.
n.
772
citata (49)),
e
la
solidarietà.
Conciliare
questi
due
valori
è
infatti
compito
del
Parlamento (50).
Ma
comunque,
dando
evidentemente
per
scontato
che
gli
obiettori
s'impegnino
poco,
la
Corte
ha
rinunciato
a
creare
le
premesse
affinché
il
legislatore
vi
provveda.
Il
problema
centrale
pare
essere
l'insostenibilità
dell'ipotesi
che
l'“inderogabili”
(con
cui
l'art.
2
Cost.
vincola
la
“solidarietà”)
sia
tale
da
limitare
il
libero
sviluppo
della
persona
umana;
tanto
più
nel
caso
di
giovani
che,
facendo
obiezione
di
coscienza,
si
appellano
liberamente
a
superiori
valori
morali.
A
ciò
va
aggiunto
il
fatto
che
nel
mondo
contemporaneo,
pure
considerando
il
giustamente
inevitabile
“riconoscimento
automatico”
dell'obiezione
di
coscienza
in
atto,
senza
che
vi
sia
alcuna
forma
di
costrizione
finalizzata
allo
scopo
non
pare
ragionevole
attendersi
dalla
generalità
dei
giovani
chiamati
alla
leva
la
“totale
destinazione
delle
proprie
energie
lavorative”
alla
solidarietà
nei
confronti
di
chi
è
in
difficoltà.
Con
questo
non
si
sostiene
certo
la
rimilitarizzazione
degli
obiettori
di
coscienza (51):
semmai
favorevole
a
ciò
è
proprio
chi
afferma
che
i
regolamenti
degli
enti
presso
cui
gli
obiettori
di
coscienza
sono
distaccati
dovrebbero
stabilire
l'orario
di
sveglia,
dei
pasti,
della
libera
uscita
ecc. (52) (e
perché
non
anche,
si
aggiunge,
avere
celle
di
rigore
per
chi
rientra
in
ritardo?).
Il
problema,
purtroppo
non
solo
teorico,
è
cosa
fare
nei
confronti
di
quei
cosiddetti
obiettori
di
coscienza
talmente
poco
ispirati
a
valori
morali
da
non
essere
capaci
di
uscire
dal
proprio
individualismo,
ma
sufficientemente
abili
da
evitare
i
blandi
rigori
previsti
nei
loro
confronti
della
normativa
vigente.
Quindi,
se
per
l'espletamento
del
servizio
militare
è
legittimo
restringere
le
libertà
fondamentali (53)
nella
misura
in
cui
ciò
è
strumentale
a
tale
servizio (54) e
indispensabile
alla
difesa
della
patria (55),
non
si
capisce
perché
una
disciplina
altrettanto
limitata e
parimenti finalizzata non dovrebbe esserci pure per chi difende la
patria facendo il servizio civile. Cioè a dire che
un'eventuale speciale disciplina potrebbe essere ammissibile solo per
quanto è strettamente indispensabile ad evitare che
l'individualismo faccia svanire la solidarietà.
Questo
non
vuol
poi
minimamente
sminuire
la
constatazione
che,
se
è
illegittimo
il
ricorso
ad
un
atto
amministrativo
per
quanto
riguarda
la
disciplina
militare,
l'art.
9
del
Progetto
di
legge
per
la
tutela
dell'obiezione
di
coscienza
risulta;
altrettanto
viziato
nel
punto
in
cui
prevede
un
atto
amministrativo
analogo
per
la
disciplina
nel
servizio
civile.
E
con
ciò,
se
è
possibile
difendere
militarmente,
e
male,
la
patria
di
controvoglia
perché
costretti
dai
rigori
del
sistema
sanzionatorio,
non
si
vuol
affatto
sottovalutare
quant'è
disperante
la
situazione
del
terremotato,
dell'anziano,
del
disabile
ecc.
“aiutati”
da
obiettori
di
coscienza
che
lo
facessero
di
controvoglia
solo
per
evitare
sanzioni.
Certo
è
che
l'espediente
a
cui
si
è
fatto
ricorso
nella
sentenza
in
esame
va
a
scapito
sia
di
chi
ha
necessità
e
diritto
di
essere
aiutato
(e
che,
per
non
soccombere,
è
costretto
a
rifarsi
a
valori
diversi
da
quelli
stabiliti
dalla
Corte),
sia
dei
veri
obiettori
di
coscienza
(che
potrebbero
così
trovarsi
a
dover
fare
un
servizio
civile
-
talvolta
estremamente
pesante
-
più
lungo
del
legittimo
per
via
dell'impotenza
sociale
nei
confronti
dell'egoismo).