Raffaello Belli
In questo scritto
spero risulti indubbio che
non si vogliono
assolutamente coprire i c.d. "falsi invalidi". Il punto è che la
comprensibile
esigenza di eliminare i consistenti abusi verificatisi diventa
illegittima se finisce per
colpire anche le persone che hanno davvero disabilità consistente.
E' ben lungi da chi
scrive la convinzione che
l'attuale
indennità di accompagnamento sia idonea a risolvere la maggior parte
delle necessità di
assistenza personale di chi ha notevoli disabilità. Il fatto è che essa
è l'unico
strumento che, una volta ottenuto, costituisce un diritto soggettivo
perfetto (tanto da
essere guardato con interesse da persone con disabilità del
Nord-Europa), nel senso che,
quando una persona con disabilità ha conseguito l'indennità di
accompagnamento, se, per
un qualsiasi motivo illegittimo il Ministero competente decide di
sospendere o revocare
tale indennità, il titolare può ricorrere direttamente al giudice
ordinario e
costringere il Ministero a riprendere l'erogazione, che poi egli può
utilizzare per
retribuire i propri assistenti personali. E poter avere la possibilità
di ricorrere al
giudice nel caso che i pagamenti non vengano effettuati, ossia essere
titolari di un
diritto soggettivo perfetto, da un lato rappresenta una significativa
sicurezza per le
persone con disabilità e dall'altro consente una gestione migliore
delle risorse
destinate a questo scopo. Infatti avendo una ragionevole sicurezza
nell'erogazione, è
possibile organizzarsi a medio-lungo termine, e quindi in maniera più
economica.
Viceversa, a proposito
del servizio di aiuto
personale erogato
dai comuni, il comma 1 dell'art. 9 della legge legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (1) stabilisce che il servizio di aiuto
personale "può", anziché "deve",
essere istituito dai comuni nei limiti delle risorse ordinarie di
bilancio. Per cui se una
persona con disabilità inizia a ricevere tale servizio dal comune, e
poi esso viene
sospeso, può essere molto difficile, o impossibile, ricorrere a
qualsiasi tutela
giurisdizionale. Questo genera non poca insicurezza nella vita
peggiorandone la qualità e
costringendo ad un utilizzo meno efficiente delle risorse destinate a
questo scopo per via
dell'impossibilità di dare assicurazioni a lungo termine alle persone
che prestano la
propria attività lavorativa nei confronti di chi ha disabilità.
Di conseguenza può
essere di rilievo il fatto
che l'indennità
di accompagnamento, fra gli strumenti che le persone con disabilità
hanno per ottenere la
necessaria assistenza personale, è l'unica capace di fornire talune
garanzie. E questo
anche in riferimento ad altri paesi europei. Sarebbe troppo lungo fare
confronti precisi,
anche perché taluni sistemi giuridici sono molto diversi dal nostro.
Per di più in altri
paesi, alche laddove l'assistenza personale non costituisce un diritto
soggettivo perfetto
per le persone con disabilità, talvolta ci sono comunque dei precisi
doveri giuridici per
le autorità pubbliche di fornire tale servizio, doveri invece
inesistenti o molto più
attenuati in Italia. Tuttavia in diversi paesi europei, nel caso in cui
l'erogazione di
tale servizio venga ridotta o cessa, non sempre il ricorso al giudice è
così efficace
come lo è in Italia nel caso dell'indennità di accompagnamento. E
questo la rende
pregevole.
In via preliminare
pare necessario chiarire
che il fatto di
percepire l'indennità di accompagnamento non implica assolutamente che
si può uscire di
casa soltanto se si è insieme ad un accompagnatore. Un obbligo del
genere costituirebbe
senz'altro un limite alla libertà personale, e, almeno per certi
aspetti, avvicinerebbe
la condizione di chi è titolare dell'indennità di accompagnamento a
quella di chi è
agli "arresti domiciliari". Il che è ampiamente inammissibile anche
sotto il
profilo giuridico.
Indubbiamente,
rispetto alla situazione di
chi è agli arresti
domiciliari in base a quanto previsto dal codice penale, nella
condizione delle persone
con disabilità, che sono agli "arresti domiciliari" per via della
mancanza di
una adeguata assistenza personale, ci sono delle differenze
migliorative e peggiorative.
Peggiorative nel senso che per le persone con disabilità la situazione
reclusiva può
durare tutta la vita (anziché un limitato periodo di tempo), non deriva
da un atto di un
giudice, ma da un comportamento della pubblica amministrazione; infine
non è necessario
alcun provvedimento (quindi anche impugnabile) di un'autorità pubblica,
bensì è
sufficiente un comportamento omissivo dell'ente pubblico preposto. E
differenze
migliorative nel senso che, diversamente da chi è confinato agli
arresti domiciliari dal
giudice, le persone con disabilità prive di assistenza personale, se
trovano una persona
disposta ad aiutarle, possono uscire senza dover chiedere permesso a
nessuno. Però in
ambedue i casi, cioè sia per chi è costretto dal giudice agli arresti
domiciliari che
per le persone con disabilità prive di adeguata assistenza personale,
c'è un fatto
comune di rilievo, e cioè la limitazione della libertà personale
dell'individuo, con
confinamento presso il proprio domicilio, deriva comunque da un
comportamento di
un'autorità pubblica.
L'inammissibilità di
non poter uscire di casa
liberamente
emerge pure dal fatto che l'indennità di accompagnamento può spettare
anche a chi non ha
bisogno dell'accompagnatore, ma questo lo vedremo meglio più avanti.
In primo luogo qui va
invece esaminato il
fatto che in base ai
commi 2 e 3 dell'art. 13 Cost. la libertà personale può essere limitata
soltanto nei
casi stabiliti esplicitamente dalla legge e con adeguata motivazione.
La legislazione
vigente non pone però alcuna limitazione alla libertà personale di chi
percepisce
l'indennità di accompagnamento. Più semplicemente viene prevista la
possibilità di
accertare quali persone con disabilità "abbisognano" di un
accompagnatore (2),
ma senza che ne consegua alcun obbligo negli spostamenti. Oltretutto
fra
"abbisognano" e "obbligo" c'è un abisso, per colmare il quale non si
vede come possa sussistere adeguata motivazione.
Anche perché (se si
eccettua chi è privo
della piena capacità
di intendere e di volere) è inviolabile la libertà ("negativa") di
ognuno di
impegnare le proprie capacità psico-fisiche (residue) al di là di ogni
ragionevole
sforzo (fatti salvi i limiti posti dal comma 1 dell'art. 54 del Codice
Penale (3), nel
qual caso, però, la decisione su ogni eventuale contestazione spetta al
giudice penale).
Mentre l'"inderogabilità della solidarietà" (4)
e il "diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale" (5)
(e quindi anche
all'indennità di
accompagnamento) devono scattare quando il singolo (con disabilità) si
trova nella
ragionevole impossibilità di provvedere autonomamente alla situazione
tutelata dalla
norma applicata.
Ovvero in questa
differenza, fra la facoltà
del singolo di
pretendere da se stesso sforzi al di là del ragionevole, e il dovere
della Repubblica di
non costringere di fatto il singolo a sacrifici irragionevoli, sta un
motivo (solo
ulteriore) per cui è inammissibile far scaturire dall'indennità di
accompagnamento
l'obbligo dell'accompagnatore. In altre parole è inviolabile la libertà
del singolo di
cercare di ricorrere a sforzi sovraumani pur di rendere le proprie
condizioni di vita meno
inaccettabili, ma quando la Repubblica costringe il cittadino a fare
questo, allora vi è
sicuramente contrasto con l'articolo 2 della Cost.
In base a quanto
stabilito dal comma 2
dell'art. 13 Cost. spetta
poi soltanto al giudice il compito di adottare provvedimenti
definitivi, che limitano la
libertà personale. E il punto è imprescindibile, se non si vuol
rinunciare ad ogni
parvenza di libertà. Ma la decisione di assegnare l'indennità di
accompagnamento non
viene affatto presa dal giudice, e quindi, anche sotto questo
fondamentale profilo, dal
provvedimento di attribuzione di tale indennità non può scaturire
alcuna limitazione
della libertà personale.
Inoltre, se non altro
dalla lettura
coordinata degli artt. 2, 3
e 38 Cost., emerge inequivocabilmente che gli interventi assistenziali
della Repubblica
devono mirare ad aumentare l'eguaglianza, la libertà, l'integrazione
sociale di chi
riceve tali interventi. Di conseguenza, pure da questa prospettiva, è
sicuramente
illegittimo far scaturire dall'indennità di accompagnamento conseguenze
limitative della
libertà personale.
Più in particolare, e
senza entrare nella
discussione se il
comma 2 dell'art. 3 Costituzione abbia o meno un contenuto
esclusivamente programmatico,
è certo che tale comma ha forza cogente immediata laddove si tratta di
invalidare
eventuali norme sopravvenute che perseguano fini contrastanti con
quelli stabiliti in
esso. Nel senso che forse possono essere anche discutibili i tempi
entro cui la Repubblica
deve dare piena attuazione a quanto previsto da tale comma. Ma
sicuramente la Repubblica
non può mai legittimamente sottrarsi ai doveri imposti da esso. Ebbene,
nel caso di
approvazione di provvedimenti in contrasto con detti doveri, l'autorità
che agisce (in
questo caso il Parlamento) si muove in senso opposto a quello a cui è
vincolata dal comma
2 cit. e questo è inammissibile. Perciò, anche sotto questo profilo,
pare ampiamente
illegittimo far scaturire dall'indennità di accompagnamento conseguenze
limitatrici della
libertà personale.
L'inammissibilità del
punto qui in
discussione può risultare
ancor più evidente se si considera che basta poco realismo per capire
come, per poter
avere sempre un accompagnatore al proprio fianco, l'importo
dell'indennità di
accompagnamento andrebbe almeno decuplicato. Infatti, ad esempio,
supponendo che una
persona con disabilità, per svolgere tutte le proprie attività (lavoro,
scuola,
acquisti, vita sociale) abbia necessità di stare fuori di casa
mediamente soltanto dieci
ore al giorno e la retribuzione dell'accompagnatore sia così bassa da
ammontare a L.
15.000 all'ora, in un mese viene un totale di L. 4.500.000 (ma si sale
a L. 9.000.000
mensili nel caso di necessità dell'accompagnatore per 12 ore al giorno
e la retribuzione
lorda sia più realisticamente di L. 25.000 orarie, e a L. 11.250.000 se
le ore quotidiane
diventano 15), mentre attualmente l'importo dell'idennità di
accompagnamento è circa L.
750.000 al mese.
Quindi, se si facesse
scaturire
dall'indennità di
accompagnamento l'obbligo dell'accompagnatore, in realtà ne
conseguirebbe una massiccia
riduzione della libertà personale di chi la percepisce e un notevole
incremento della
spesa pubblica, ambedue illegittimi sia per la loro evitabilità che per
la recente e
cospicua normativa sull'efficienza della finanza pubblica (6).
Infatti un buon numero
di persone con
disabilità, pienamente in
possesso dei requisiti per ricevere l'indennità di accompagnamento, può
usufruire di una
notevole libertà guidando perfettamente l'auto in totale autonomia, e
quindi senza dover
decuplicare l'importo dell'indennità di accompagnamento.
In conclusione
dev'essere dunque molto chiara
l'inesistenza di
alcuna norma giuridica che proibisce alle persone con disabilità
titolari dell'indennità
di accompagnamento, ma capaci di raggiungere un'autonomia più o meno
elevata (magari
ricorrendo ad ausili meccanici), di uscire di casa senza
l'accompagnatore.
Un'altra questione da
chiarire subito è
quella riguardante il
fatto che ricevere l'indennità di accompagnamento non implica affatto
essere totalmente
incapaci di svolgere qualsiasi lavoro.
Il Pretore di Roma,
con sentenza del 20
ottobre 1984, stabilì
che non osta all'accoglimento della richiesta di concessione
dell'indennità di
accompagnamento la circostanza che la ricorrente svolga attività
lavorativa retribuita.
Successivamente, a
seguito del parere (7)
dell'Avvocatura dello
Stato e dell'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(8),
il Ministero
dell'Interno, con Circolare n. 47 del 17 dicembre 1986, escluse "che la
locuzione totale
inabilità, che si rinviene nel testo dell'articolo 1 della legge
n.
18/80, coincida
con la totale inabilità
lavorativa richiesta dell'articolo 12
della legge 118/71,
ai fini della concessione della pensione di inabilità". A tale
interpretazione il
Ministero della Sanità si è adeguato con Circolare n. 3 dell'11
febbraio 1987, nella
quale è scritto, fra l'altro, che le persone di cui all'art. 1 della
legge n. 18 cit. in
nota, vanno individuate "non necessariamente in coloro cui è del tutto
precluso lo
svolgimento di un'attività lavorativa" ed è "compatibile la concessione
dell'indennità di accompagnamento con la prestazione lavorativa degli invalidi
civili,
dichiarati invalidi al 100%".
Ad ulteriore, e
determinante, chiarimento va
evidenziato che il
punto è stato successivamente accolto nel comma 3 dell'art. 1 della
legge 21 novembre
1988, n. 508 (9) quando stabilisce che
"l'indennità di accompagnamento
non è
incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa".
Tant'è che, dopo
l'entrata in vigore di
questa legge n. 508, la
Sezione Lavoro della Corte di cassazione, con sentenza n. 4498 del 24
aprile 1991 (10), ha
stabilito che l'inabilità lavorativa, quale presupposto della indennità
di
accompagnamento prevista dall'art. 1 della legge n. 18 cit. in nota, va
intesa in senso
meno restrittivo rispetto alla totale inabilità lavorativa, richiesta
dalla legge 30
marzo 1971, n. 118 (11), ai fini della
concessione della pensione ai
mutilati ed invalidi
civili.
La questione è ormai
così chiara da spingere
il Ministero del
Tesoro a scrivere che l'indennità di accompagnamento può spettare
"indipendentemente da quelli che sono i requisiti necessari per lo
svolgimento
dell'attività lavorativa" (12). E nella
dottrina giuridica viene
sostenuto che chi
riscuote l'indennità di accompagnamento può lavorare (13).
Alla medesima
conclusione si può arrivare del
resto pure
attraverso un altro ragionamento.
Comparando i requisiti
necessari per ricevere
l'indennità di
accompagnamento (14) con quelli
richiesti per essere dichiarati "gravi"
ai sensi
della legge-quadro sull'handicap (15)
risulta evidente che nel primo
caso è
indispensabile un grado di disabilità decisamente inferiore a quello
richiesto dalla
seconda disposizione.
Innanzitutto è da
premettere che pure per chi
è riconosciuto
"grave" ai sensi della disposizione appena cit. non si può affatto
escludere
l'esistenza di capacità psico-fisiche sufficienti a guidare un'auto con
la normale
sicurezza. In proposito pare da osservare che anche alle persone con
disabilità, per
consentire loro di guidare l'auto, non può essere richiesta una
sicurezza assoluta in
quanto, pure in base alla normativa vigente, tale attività è comunque
pericolosa per
chiunque, tant'è vero che, ad esempio l'assicurazione di responsabilità
civile è
obbligatoria per tutti, per cui puntare alla sicurezza assoluta per le
persone con
disabilità rappresenterebbe una discriminazione.
Va poi evidenziato
che, a seguito delle
agevolazioni previste
dai commi 6 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104 cit. in nota, risulta
chiaro che le
persone con disabilità riconosciute "gravi" (16)
possono avere capacità
lavorativa. Ma allora, a maggior ragione, l'esistenza di quest'ultima
capacità non si
può affatto escludere aprioristicamente per le persone con disabilità
titolari soltanto
dell'indennità di accompagnamento, che presuppone come indispensabile
un livello
inferiore di disabilità.
Inoltre, per far
scomparire qualche dubbio,
che potrebbe
insorgere a seguito di una prima lettura della sentenza della Corte
costituzionale del 18
marzo 1992 n. 106 (17), può essere visto
quanto già scritto (18) e che
è estensibile
alle analoghe affermazioni contenute in due sentenze della Corte di
cassazione (19).
Quindi, in primo luogo
mi pare emerga in
maniera indubbia che le
persone con disabilità titolari di indennità di accompagnamento possono
avere capacità
lavorativa, nel senso che un conto sono i requisiti necessari per
essere dichiarati
totalmente invalidi al lavoro, e ben altra cosa sono le incapacità
funzionali che devono
essere riscontrate per far scattare il diritto all'indennità di
accompagnamento. A tutto
ciò va aggiunto che comunque, anche se per ricevere l'indennità di
accompagnamento fosse
necessaria l'invalidità del 100%, il Ministero del Lavoro scrive che
"non si può in
via assoluta escludere che, anche in presenza di certificazioni
sanitarie che riconoscano
una percentuale di invalidità del 100% non possono rimanere in capo
all'invalido
effettive residue capacità lavorative anche consistenti relativamente
ad attività in cui
la minorazione incide in misura modesta" (20).
Per cui, almeno per
tale aspetto della
questione, non rimane che
da evidenziare come fra le attività lavorative ce ne siano anche di
quelle che richiedono
la guida di autoveicoli, la quale non può perciò essere presunta come
impossibile per
chi riceve l'indennità di accompagnamento. Infatti constatiamo che: a)
l'essere titolari
d'indennità di accompagnamento non può essere preclusivo dello
svolgimento di attività
lavorative; b) ad una persona con disabilità non può essere vietato
aprioristicamente lo
svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, bensì questo
impedimento può
scaturire soltanto da una concreta impossibilità di svolgere l'attività
richiesta. Di
conseguenza dobbiamo dedurne che: I) lo svolgimento di un'attività
lavorativa, che
richiede la guida dell'auto, può essere vietato alle persone con
disabilità solo nei
casi di concreta impossibilità di guidare l'auto; II) può esservi
incompatibilità fra
indennità di accompagnamento e guida dell'auto solo quando ci siano le
concrete
condizioni per tale situazione.
Quando si tratta di
togliere l'indennità di
accompagnamento e/o
la patente di guida (specialmente se riguardante le persone con
disabilità) una notevole
cautela deve essere d'obbligo. Infatti sono strumenti finalizzati a
consentire alle
persone con disabilità di vivere pienamente libertà che la Costituzione
qualifica come
fondamentali e inviolabili.
Innanzitutto (21)
è
indubbio che, fra i
diritti tutelati come
inviolabili dell'art. 2 Cost., c'è anche il diritto ad organizzare
liberamente la propria
giornata, cioè decidere liberamente quando alzarsi da letto, se e
quando uscire di casa,
quando nutrirsi, quando coricarsi ecc. E il fatto è che togliere
l'indennità di
accompagnamento significa restringere, od eliminare del tutto, la
possibilità di fare
queste cose per chi non ci riesce da solo/a, ovvero significa incidere
sulla libertà
personale in maniera per certi versi perfino più grave di quanto accade
per chi è in
carcere (22).
L'art. 2 Cost. implica
poi il diritto di
ognuno a muoversi
liberamente e vivere una vita indipendente e il dovere di tutti, e
quindi anche dello
Stato, di rispettare la vita (23). Ma
non si può trattare certo di vita
indipendente e di
rispetto della vita altrui se viene negato l'utilizzo di uno strumento
meccanico ormai
comunissimo, qual è appunto l'automobile, a persone con disabilità che
possono
utilizzarlo perfettamente per esigenze primarie altrimenti non
soddisfacibili. Tanto più
che, con le possibilità attualmente disponibili, oggigiorno sono
sufficienti capacità
residue davvero minime per riuscire a guidare un'auto con sicurezza. In
proposito pare
importante osservare che al giorno d'oggi l'automobile può essere
guidata anche senza
l'uso degli arti superiori, oppure soltanto con il palmo di una mano,
mentre siamo
prossimi alla situazione in cui ciò potrà essere effettuato anche
soltanto con la voce;
viceversa per provvedere ad attività essenziali della sopravvivenza,
quali, ad esempio,
l'igiene personale, la preparazione dei pasti ecc. sono tuttora
necessarie funzionalità
fisiche indubbiamente maggiori.
Inoltre sia la Corte
costituzionale (24) che
condivisibile
dottrina giuridica (25) hanno ritenuto
che il diritto inviolabile
all'integrazione sociale
delle persone con disabilità è tutelato dell'art. 2 Cost. con la frase
"nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Ma negare
l'indennità di
accompagnamento a chi non riesce a fare certe cose da sé, oppure negare
la patente di
guida a chi riesce ad uscire di casa autonomamente soltanto se può
guidare l'auto,
significa incidere pesantemente sul diritto di queste persone
all'integrazione sociale.
E quindi sia
l'indennità di accompagnamento
che la patente (26)
spettano indubbiamente a quelle persone che senza l'aiuto di altri, o
di mezzi meccanici,
non possono esercitare i diritti inviolabili. Altrimenti tali persone
si troverebbero
nella stessa situazione di coloro a cui viene negata la possibilità di
esercitare questi
ultimi diritti (27). E quindi per le
persone con disabilità sia tale
indennità che la
patente sono diritti funzionali (28)
finalizzati al godimento di
libertà fondamentali.
Ad ulteriore conferma
dell'importanza della
questione sta il
fatto che sia la Corte costituzionale (29)
che le Sezioni Unite della
Corte di cassazione
(30)
hanno chiarito come l'indennità di
accompagnamento sia
riconducibile
all'inderogabile dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2 Cost.
Venendo poi al supremo
principio di
eguaglianza, tutelato
dall'art. 3 comma 1 Cost., va preliminarmente rilevato che può esserci
pieno rispetto di
tale principio soltanto se tutti hanno pari opportunità di esercitare i
diritti
inviolabili. Per cui, pur senza dimenticare che le disposizioni
costituzionali da sole non
sono sufficienti ad assicurare i supporti che in taluni casi possono
essere indispensabili
a tal fine (31), va evidenziata la
consapevolezza che quando il
legislatore (o un
qualsiasi altro organo della Repubblica) prende provvedimenti in
proposito non può fare
discriminazioni (32) ed è tenuto ad
agire in modo da dare a tali
diritti "la più
ampia, completa e generalizzata attuazione" (33).
Per cui, in merito a
qualsiasi provvedimento
di revoca
dell'indennità di accompagnamento o della patente di guida, si può
chiederne
l'annullamento al giudice qualora ponga le persone con disabilità in
situazione di
ulteriore svantaggio senza un'adeguata motivazione.
Acquista poi enorme
importanza anche un'altra
norma contenuta
nell'art. 3 comma 1 Cost., e largamente utilizzata dalla
giurisprudenza, e cioè il fatto
che il supremo principio di eguaglianza contenuto in tale comma impone
di regolare in
maniera ragionevolmente diversa situazioni oggettivamente differenti.
Il punto è che non
esistono due menomazioni identiche e da due menomazioni analoghe
conseguono disabilità
diversissime. Per cui, anche sotto questo decisivo profilo,
approfondito più oltre, non
può essere stabilita alcuna presunzione di incompatibilità fra
indennità di
accompagnamento e patente di guida.
Ovvero, per quanto
riguarda l'indennità di
accompagnamento, va
preso atto che, per una serie di motivi concreti, ossia di carattere
fisico e/o biologico,
è pressoché impossibile incontrare due minorazioni identiche o con
conseguenze uguali,
per cui trattandosi per ogni persona di una situazione differente, va
fatta una verifica
individuale caso per caso per vedere quali funzioni non possono essere
esercitate
autonomamente. E, per quanto riguarda l'automobile, qualsiasi
menomazione diventa quindi
rilevante non in astratto, o in se stessa, bensì solo se effettivamente
pericolosa per la
guida (34) al punto da impedire in
concreto (35) di svolgere con
sicurezza tale attività
(36)
(con conseguente illegittimità
della tesi (37) secondo la quale,
di fronte a talune
diagnosi, l'inidoneità alla guida si può dare per scontata ed è inutile
qualsiasi
ulteriore accertamento).
Del resto, trattando
di invalidità e
menomazioni più in
generale, che la questione riguardi non il fenomeno in astratto, bensì
le sue conseguenze
concrete in ciascun caso specifico, risulta evidente anche quando il
Ministero del Lavoro
scrive, fra l'altro, che "possono rimanere in capo all'invalido
effettive residue
capacità lavorative anche consistenti relativamente ad attività in cui
la minorazione
incide in misura modesta" (38).
Stando così le cose a
questo punto vale anche
il comma 2
dell'art. 3 Cost. con la forza immediatamente cogente a cui si è
accennato in precedenza.
Nel senso che questo comma pone dei fini molto precisi verso cui
l'attività della
Repubblica deve necessariamente convergere e, di sicuro, la Repubblica
non può agire in
modo contrastante con il raggiungimento di quei fini.
Poiché l'indennità di
accompagnamento è
sicuramente uno di
quei provvedimenti finalizzati anche al raggiungimento degli obiettivi
indicati dal comma
2 dell'art. 3 cit., ne consegue che ogni provvedimento di revoca (o
diniego) di tale
indennità, che non sia motivato in maniera costituzionalmente
ineccepibile, cozza con i
precetti indicati dal comma appena citato e perciò è illegittimo. E
negare l'indennità
di accompagnamento per il semplice fatto che c'è anche la patente di
guida urta senza
dubbio frontalmente con quanto deve essere perseguito in base al comma
2 dell'art. 3 Cost.
Parimenti far sì che
le persone con
disabilità riescano a
conseguire la patente di guida fa sicuramente parte del dovere di
"rimuovere gli
ostacoli" stabilito dal comma 2 dell'art. 3 Cost., per cui l'idoneità
alla guida
può essere negata alle persone con disabilità solo quando è davvero
impossibile fare
diversamente (39). Poiché non esiste
alcun motivo concreto per supporre
che chi
percepisce l'indennità di accompagnamento sia inidoneo alla guida, ne
consegue
l'illegittimità di qualunque presunzione di inidoneità alla guida
scaturiente
dall'indennità di accompagnamento. Infatti, se così non fosse, tale
indennità finirebbe
per svolgere una funzione diversa da quella imposta dal comma 2
dell'art. 3 Cost.
Un'autorevole e
condivisibile dottrina
giuridica sostiene che
"la carenza delle potenzialità fisiche o l'esistenza di barriere
architettoniche o
tecnologiche" si risolve "in una concreta menomazione della libertà
personale e
di circolazione" (40). Poiché sia
l'indennità di accompagnamento che la
patente di
guida servono anche ad agevolare le persone con disabilità nel
superamento delle carenze
e delle barriere appena menzionate, già questo può essere sufficiente
per rendersi conto
di quanto, sia per l'indennità che per la patente esaminate in questo
scritto, vi è la
tutela pure degli artt. 13 e 16 Cost.
Per quanto riguarda
l'art. 13 Cost. il fatto
è che in presenza
di talune disabilità, con la patente di guida e/o con un'adeguata
assistenza personale,
è possibile uscire di casa quasi come se la disabilità o le barriere
non ci fossero,
mentre senza la patente o l'indennità di accompagnamento dette
possibilità si riducono
quasi sempre ai rari casi in cui è disponibile un idoneo aiuto altrui
non retribuito.
A chi scrive risultano
condivisibili quelle
dottrine giuridiche
secondo cui, quando c'è l'obbligo positivo di circolare e soggiornare
solo entro un dato
territorio, allora è incisa la libertà personale (41)
ed è
"inconfutabile che non
può dirsi veramente libero nella persona un soggetto che non possa
esplicare la propria
facoltà di muoversi liberamente da una città all'altra" (42)
come pure
che "la
restrizione progressiva dell'area nella quale un cittadino può
circolare e soggiornare
liberamente possa condurre a situazioni di fatto non difformi da alcune
forme di vera e
propria detenzione" (43).
Per cui (44),
dato il
ruolo svolto
concretamente da questi due
strumenti, anche in caso di illegittimo diniego dell'indennità di
accompagnamento o
dell'idoneità psico-fisica alla guida alle persone con disabilità,
secondo me vi è una
vera e propria limitazione della libertà personale (45).
Certo, non è
esattamente come
essere agli "arresti domiciliari", però, per aspetti non secondari, la
situazione è identica, e per di più senza che sia necessario accertare
l'esistenza di
alcun reato.
Una volta riscontrata
la stretta connessione
con la libertà
personale, poiché questa è la più importante delle libertà, di sicuro
diventa
ampiamente illegittimo qualunque diniego dell'indennità di
accompagnamento o della
patente di guida alle persone con disabilità, a meno che esso non sia
giuridicamente
ineccepibile. Inoltre, vista l'enormità della posta in gioco, nel senso
che la libertà
personale comprende tutte le altre libertà, può apparire secondario
indagare su altre
libertà. Comunque, nello specifico, pare da osservare che senza libertà
personale è
impossibile esercitare la libertà di circolazione.
E parimenti (46)
è
pure vero che, senza poter
guidare l'auto,
per molte persone con disabilità può essere molto difficile o
impossibile usufruire
pienamente della libertà di circolazione (47).
Per cui va rilevato che,
in base al comma
1 dell'art. 16 Cost., tale libertà non può essere limitata per ragioni
qualsiasi, bensì
possono essere soltanto "motivi di sanità o sicurezza". A sottolineare
l'importanza del fatto che può trattarsi soltanto di questi due motivi,
va evidenziato
che siamo in presenza di una riserva di legge rinforzata (48);
e una
delle conseguenze è
che il legislatore, nello stabilire i "motivi di sanità o di
sicurezza", non
può essere generico (49), nemmeno
demandando le specificazioni alla
pubblica
amministrazione (50).
Per cui si può subito
rilevare che non
risulta da nessuna norma
di legge alcuna presunzione (nemmeno implicita) di incompatibilità fra
indennità di
accompagnamento e patente. E quindi l'inidoneità alla guida non si può
dare per
scontata, bensì dev'esserci una verifica specifica. Anche perché, a
proposito dei limiti
consentiti dal primo comma dell'art. 16 della Costituzione, quand'è
inevitabile ammettere
l'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione (51),
questo può avvenire
solo per ragioni obiettive (52),
esclusivamente secondo criteri
stabiliti per legge (53) e
senza illegittime discriminazioni (54).
Inoltre sia
l'indennità di accompagnamento
(55)
che ogni misura
atta a far conseguire la patente di guida alle persone con disabilità
sono riconducibili
al diritto all'assistenza sociale stabilito dal comma 1 dell'art. 38
Cost. Da ciò
consegue però che ambedue questi strumenti non possono essere
utilizzati in maniera
confliggente fra loro e devono essere univocamente indirizzati a far sì
che le persone
con disabilità possano vivere al massimo possibile perlomeno tutti i
diritti che la
Costituzione qualifica come fondamentali e inviolabili.
Infine, essendo la
materia qui in discussione
strettamente
connessa con l'effettiva possibilità che molte persone con disabilità
hanno di
esercitare le libertà poste dalla Costituzione al suo apice come
inviolabili, allora ne
consegue che le possibilità di ricevere l'indennità di accompagnamento
e di essere
titolari della patente di guida, nonostante disabilità superabili, non
possono in alcun
modo essere sacrificate alle esigenze di bilancio. Infatti queste
ultime nella gerarchia
dei valori costituzionali sono sicuramente meno importanti dei diritti
inviolabili, come
è stato già visto (56).
In base alla legge
istitutiva l'indennità di
accompagnamento
spetta a quelle persone con disabilità "che si trovano
nell'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo
in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza
continua" (57).
Ed è evidente che, se non altro al fine di non rendere illegittima
questa disposizione,
l'accompagnatore o l'assistenza ivi previsti non possono che mirare al
raggiungimento
degli obiettivi a cui la Costituzione (e in particolare gli artt. 2 e
3) vincola
l'attività della Repubblica, e soprattutto il godimento delle libertà
inviolabili,
l'eguaglianza, l'integrazione sociale delle persone con disabilità.
Tant'è che secondo la
Corte costituzionale
l'indennità di
accompagnamento per gli invalidi civili è creata "al fine di porli in
grado di far
fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza ....
consentendo loro condizioni
esistenziali compatibili con la dignità della persona umana" (58).
E
per la Corte di
cassazione l'indennità di accompagnamento mira ad evitare la
ghettizzazione (59) e
l'emarginazione (60) delle persone con
disabilità, mentre per
l'Avvocatura dello Stato
l'indennità di accompagnamento serve a consentire un'assistenza
"prolungata
nell'arco della giornata, che gli consenta una vita ........ sociale,
culturale il più
possibile vicina a quella normale" (61)
e per la dottrina giuridica
tale indennità
vuol fornire un aiuto a star fuori dall'istituto (62).
In altre parole si può
dire che l'indennità
di accompagnamento
è finalizzata a retribuire le persone che aiutano, chi non riesce a
farlo da solo per via
della disabilità, ad alzarsi la mattina, a coricarsi la sera, a
svolgere le attività che
normalmente avvengono nella propria abitazione, a frequentare la scuola
o il lavoro, ad
incontrare altre persone, a fare compere, a manifestare liberamente il
proprio pensiero, a
partecipare a riunioni o associazioni, ad essere elettore attivo o
passivo ecc. Ovvero si
tratta di un'agevolazione stabilita per consentire alle persone con
disabilità di essere
più libere e vivere in condizioni di maggiore eguaglianza con gli
altri.
Inoltre, constatato
che anche per gli
invalidi civili molto
spesso la menomazione è diretta conseguenza di attività non colposa
dello Stato (63) e
che quasi tutti gli handicaps (64) sono
dovuti all'attività non
colposa, cioè ad
omissioni, dello Stato (65), o comunque
della collettività, si può
rilevare come
nell'espressione "indennità di accompagnamento" il soggetto sia
l'"indennità", mentre l'"accompagnamento" è solo un complemento.
Allora è sì vero che l'"indennità" è diversa dal risarcimento (che deve
invece mirare a reintegrare totalmente il valore del bene colpito
(66)),
e quindi può non
coincidere con il valore venale del bene danneggiato, ma è altrettanto
corretto sostenere
che essa deve rappresentare comunque un serio ristoro (67).
Per di più
quando vengono
compromessi certi diritti il ristoro dev'essere totale perché essi non
sono suscettibili
di sacrificio per pubblico interesse e perché per la Costituzione essi
sono più
importanti dei diritti patrimoniali (68).
Il fatto è comunque
che, se si tratta di un
ristoro, tale
indennità si configura, anche sotto questo profilo, come diritto, il
quale può quindi
essere validamente limitato da altri diritti di pari importanza (qual è
appunto la
possibilità di usufruire delle libertà personale e di circolazione
attraverso l'utilizzo
della patente di guida), o limitare questi, soltanto per motivi davvero
imprescindibili.
Nel senso che l'indennità di accompagnamento in sé non può
legittimamente essere
utilizzata per limitare la libertà di movimento di quelle persone con
disabilità, che
possono spostarsi con facilità soltanto al volante della propria auto.
E quindi, in aggiunta
alle precedenti
osservazioni per cui la
patente di guida consente, a costi insignificanti (69),
a molte persone
con disabilità di
usufruire delle libertà personale e di circolazione in maniera
incomparabilmente
superiore ai casi in cui vi è il diniego di tale licenza, acquista
particolare rilievo
constatare che la possibilità di guidare l'auto ha "fondamentale
importanza al fine
di favorire il recupero" (70) di tali
persone al punto che risultano
coinvolte
garanzie costituzionali primarie.
Tant'è vero che (71)
pure nella legge delega
per l'emanazione
del "Nuovo codice della strada" è prevista l'"introduzione di norme e
dispositivi che facilitino la mobilità dei non vedenti e dei portatori
di handicap"
(72)
e la giurisprudenza ha prestato
attenzione alle esigenze di queste
persone di poter
guidare l'auto (73).
Va poi osservato che
nei "motivi di
sicurezza", che
l'art. 16 Cost. pone a limite della libertà di circolazione, è
contenuto anche il
diritto, proprio e altrui, alla sopravvivenza fisica, che è il primo e
più importante
dei diritti perché la morte fa venir meno la possibilità di esercitare
qualsiasi altro
diritto. Ciò pare consenta di valutare con la dovuta attenzione il
fatto che, a proposito
dell'idoneità psico-fisica alla guida delle persone con disabilità, il
T.a.r. del Lazio
ha chiarito l'esistenza dell'obbligo "di valutare adeguatamente la
possibilità di
contemperamento fra il valore essenziale della sicurezza della
circolazione ... e quello
di libertà di cui è portatore il singolo handicappato" (74).
Cioè a dire che
l'esigenza delle persone con
disabilità a
guidare l'auto è così importante che va contemperata con l'altrui
diritto, assoluto e
inviolabile, alla sopravvivenza fisica. Nel senso che è evidente che
l'esigenza
dell'altrui sopravvivenza fisica viene comunque prima della necessità
delle persone con
disabilità a guidare l'auto, ma questo non legittima la soppressione di
quest'ultima
necessità per garantire un'assoluta salvaguardia di tale esigenza.
Tant'è vero che, se
si volesse davvero garantire la sopravvivenza fisica in un modo
assoluto, la guida
dell'auto dovrebbe essere vietata a tutti, visto l'alto numero di
incidenti che accadono
quotidianamente. Questo per evidenziare che, laddove si tratta di
patente di guida alle
persone con disabilità, viene consentita, o impedita, la possibilità di
usufruire di
libertà così importanti da avvicinarsi moltissimo al valore della
sopravvivenza fisica.
Ovvero, anche sotto
questo profilo pare
emergere chiaramente che
negare la patente di guida alle persone con disabilità, senza il
supporto di
imprescindibili motivi, significa incidere su valori che l'ordinamento
giuridico pone al
suo apice.
Prima di passare ad
altri punti rimane da
rilevare che, se non
è adeguatamente motivata, la certificazione di inidoneità alla guida
per le persone con
disabilità è senz'altro un ostacolo alla loro libertà di circolazione
fra gli stati
dell'Unione Europea, mentre secondo la Corte di Giustizia delle
Comunità europee per
esserci una qualsiasi limitazione a tale libertà è necessario che la
minaccia alla
sicurezza sia effettiva e sufficientemente grave (75).
Per cui, a
seguito di tutte le
considerazioni esposte in questo lavoro, chi conosce il diritto
comunitario può dire se e
quando ci sono gli estremi per ricorrere a detta Corte di Giustizia.
Innanzitutto
va subito
rilevato che per aver
diritto
all'indennità di accompagnamento non è indispensabile trovarsi
"nell'impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" e, al
tempo stesso, non
essere "in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Viceversa, in base
all'art. 1 della legge n.
18 cit. in nota,
l'indennità di accompagnamento spetta ai "mutilati ed invalidi civili
....... che si
trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o,
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ....".
Parimenti il
comma 2 lett. b) dell'art. 1 della legge n. 508 cit. stabilisce che
l'indennità di
accompagnamento spetta alle persone con disabilità "che si trovino
nella
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ...".
Cioè a dire che, per
possedere i requisiti
indispensabili a
ricevere l'indennità di accompagnamento è sufficiente l'incapacità a
deambulare OPPURE
l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita. E non è
quindi indispensabile
la coesistenza dei due requisiti.
Questo fatto, del
resto previsto anche per
l'assegno mensile di
assistenza (76), recepito dal Ministero
della Sanità (77) e in merito
al quale non
risulta nulla in contrario dalla lettura della Circolare del Ministero
del Tesoro n. 14
cit. in nota, è stato ripetutamente ribadito dalla Corte di cassazione
(78)
e reso ancor
più esplicito in un'occasione (79). Per
cui, tornando per un attimo a
quanto esposto in
precedenza, si può rilevare anche sotto questo profilo come l'indennità
di
accompagnamento in sé non può implicare necessariamente la totale
incapacità di
lavorare, dal momento che un minimo di buon senso (80)
è sufficiente
per rendersi conto
di come l'aver bisogno in permanenza di un aiuto umano per deambulare
non impedisce certo
di svolgere un gran numero di attività lavorative (81).
Ma l'impossibilità di
deambulare come
requisito sufficiente per
percepire l'indennità di accompagnamento interessa qui soprattutto per
un altro motivo.
Il punto è che basta
la "diligenza del buon
padre di
famiglia" (82) per capire che per
guidare l'auto sono necessarie
funzionalità
diverse da quelle indispensabili per deambulare. Ovvero persone con
disabilità, che non
riescono a deambulare, neppure con gli ausili, possono riuscire
benissimo a guidare
l'auto. E il supremo principio di eguaglianza vincola il legislatore e
la pubblica
amministrazione a tener ben presente questo fatto.
In pratica le
conseguenze sono: accettando
questa tesi le
persone con disabilità, incapaci a deambulare, ma idonee a guidare,
necessitano
dell'accompagnatore solo alla partenza e all'arrivo; rifiutando questa
tesi, ossia
sostenendo che chi riceve l'indennità di accompagnamento non può
guidare, tali persone
con disabilità necessiterebbero dell'accompagnatore anche durante il
tragitto (per fargli
guidare l'auto) e quindi vi sarebbe una gravissima (perché tanto
notevole quanto
evitabile) restrizione della libertà personale di chi ha disabilità
(83)
oppure notevole
incremento della spesa assistenziale (84).
Restrizione della libertà e
incremento della
spesa, che sarebbero ambedue illegittimi appunto perché evitabili.
La seconda
fondamentale conseguenza, che
scaturisce da quanto
esposto sopra, è che, per aver diritto all'indennità di
accompagnamento, si può anche
riuscire a deambulare autonomamente, purché, però, ci sia l'incapacità
a compiere gli
atti quotidiani della vita (85).
Nella realtà ciò mi
pare comprensibilissimo.
Ci sono infatti
molte persone con disabilità che riescono a deambulare autonomamente
(86),
ma sono
incapaci di compiere atti quotidiani della vita essenziali per la
sopravvivenza quali
alzarsi dal letto, fare il bagno, cucinare, alimentarsi, pulire la
casa, ecc. Il punto è
che vi sarebbe sicuramente illegittimità, almeno per violazione del
comma 1 dell'art. 3
Cost., se ricevesse sì l'indennità di accompagnamento chi, pur
riuscendo a fare tutto da
sé in casa, non è invece capace a deambulare fuori di essa senza
l'aiuto di un
accompagnatore, ma venisse lasciato senza tale indennità, e quindi
senza mangiare, senza
coricarsi, senza igiene personale ecc., chi, pur riuscendo a muoversi
all'esterno (87),
non fosse invece capace di fare niente o quasi in casa.
Infatti in questa
seconda situazione la
disabilità potrebbe
essere anche superiore al primo caso, ma, se venisse negata l'indennità
di
accompagnamento, vi sarebbe una tutela assistenziale nettamente
inferiore all'esempio
precedente, al punto da compromettere perfino la sopravvivenza. Il che
sarebbe sicuramente
illegittimo. Quindi l'indennità di accompagnamento spetta sicuramente
anche a chi riesce
a deambulare, ma non a compiere gli "atti quotidiani della vita".
Di conseguenza,
spettando l'indennità di
accompagnamento anche
a chi è incapace di svolgere una serie di atti quotidiani della vita,
ma non necessita
dell'accompagnatore, ne consegue un motivo in più, come accennato in
precedenza, per cui
dal percepire tale indennità non può scaturirne l'obbligo di uscire
solo con
l'accompagnatore.
Ebbene allora acquista
particolare rilievo il
fatto che nella
Circolare del Ministero del Tesoro n. 14 cit. in nota al punto 8.1d)
vengono elencati
quali sono gli "atti quotidiani della vita", che bisogna non essere in
grado di
fare per aver diritto all'indennità di accompagnamento, e fra questi è
elencata la guida
dell'automobile. Tuttavia al successivo punto 8.2d) viene chiarito che,
per aver diritto
all'indennità di accompagnamento, non è indispensabile l'incapacità a
svolgere tutti
gli atti quotidiani della vita ivi elencati, bensì deve mancare
l'autonomia "nel
compiere un complesso significativo ed esistenziale di tali atti". E
più avanti è
scritto che "più funzioni sono cointeressate", ovvero non è
indispensabile che
vi sia l'incapacità per tutte le funzioni, e quindi può esserci
capacità di guidare; lo
stesso discorso vale per l'ulteriore frase per cui "la mancanza deve
esercitarsi su
un insieme di funzioni e di attività".
Questa tesi sostenuta
dal Ministero del
Tesoro pare pienamente
condivisibile dal momento che sia nella vita reale, e sia nella
normativa italiana (88)
che nella giurisprudenza della Corte costituzionale (89)
non è previsto
che delle persone
possano avere disabilità così totalizzanti da essere incapaci di far
qualsiasi cosa. Il
che è tanto più vero con i mezzi oggi consentiti dall'elettronica per
cui, ad es., il
palmo di una mano può essere sufficiente a guidare un pulmino, come
accennato in
precedenza. E quindi risulta giuridicamente ancor più tutelata
l'esistenza di persone con
disabilità perfettamente abili al volante, ma incapaci di compiere
altri essenziali atti
della vita quotidiana.
In proposito rimane un
ultimo nodo da
sciogliere. Nella
Circolare n. 14 cit. in nota non importa che vi sia l'incapacità a
compiere tutti gli
atti quotidiani della vita, ma più avanti viene chiarito che deve
comunque risultare
"alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana".
Allora sorge un altro
quesito: in presenza di
incapacità di
compiere molti degli atti quotidiani della vita abbinata alla perfetta
idoneità alla
guida dell'auto, il rapporto fra il guidatore con disabilità e la sua
autovettura
(normale o adattata) risulta concretamente alterato? A mio parere sì.
Secondo me tale
rapporto concreto risulta
alterato almeno sotto
quattro profili. In primo luogo per le persone con disabilità sono
spesso necessari
speciali adattamenti dell'auto. In secondo luogo in caso di disabilità
può essere più
importante che per le persone normodotate avere l'auto giusta, in
termini di spazi,
dimensioni, accessori ecc., e quindi con molta probabilità l'acquisto
risulterà più
dispendioso in termini sia di tempo che di denaro. In terzo luogo molti
guidatori con
disabilità hanno necessità di un utilizzo più intensivo dell'auto,
rispetto alle
persone normodotate (che possono fare piccoli tragitti a piedi): cioè
anche per
moltissimi microspostamenti, che, oltre ad essere più stressanti per
chi guida, sono
estremamente logoranti per il veicolo e richiedono maggiori costi e
tempi di manutenzione;
e anche per viaggi lunghi, per i quali le persone normodotate ricorrono
spesso a mezzi di
trasporto collettivi quali l'aereo o il treno abbinati agli autobus
locali, mentre le
persone con disabilità sono spesso costrette ad usufruire della propria
automobile a
causa del fatto che detti mezzi di trasporto sono generalmente pregni
di barriere.
In quarto luogo vi è
la necessità che l'auto
di chi ha
disabilità venga tenuta in efficienza con maggiore attenzione che per
tutti gli altri usi
sia non professionali (90) che
professionali (91). Infatti molte
persone con disabilità
quando la loro auto si guasta non possono uscire di casa per niente, e
quindi ne consegue
una sospensione, totale o estremamente sostanziale, della loro attività
professionale e
della loro vita di relazione.
Dunque risulta non
esistano dubbi sul fatto
che alle persone con
disabilità incapaci di compiere una serie di atti quotidiani della
vita, ma perfettamente
abili nel condurre un'auto, spetta sia l'indennità di accompagnamento
che la patente di
guida. E questo risulta confermato anche da un altro ragionamento.
Con il precedente
Codice della Strada, mentre
il decreto del
Ministro dei Trasporti 27 settembre 1988, n. 419 (92)
riguardava le
patenti speciali,
viceversa il decreto del Ministro dei Trasporti 23 giugno 1988, n. 263
(93)
elencava le
menomazioni che potevano consentire di ottenere la normale patente di
guida; tant'è che
nella Circolare del Ministero dei trasporti n. 148, cit. in nota,
all'All. 1 par. 2 è
scritto che "per minorazioni invalidanti deve intendersi qualsiasi
alterazione
anatomica e/o funzionale ....... la quale non consente il rilascio o la
conferma di
validità della normale patente di guida".
E nella Circolare del
Ministero dei
Trasporti, Direzione
Centrale IV, Divisione 46, del 15 settembre 1990 è scritto che "2-
Qualora invece,
la Commissione dovesse ritenere non necessaria l'adozione di alcuna
protesi, di alcun
adattamento e di alcuna particolare disposizione dei comandi, le
minorazioni riscontrate,
ancorché menzionate e descritte nel certificato medico, dovranno essere
giudicate non
invalidanti". E quindi "2- Nel caso sopraindicato come 2 .... patente A
o B
normale".
La distinzione fra
menomazioni invalidanti o
meno è rimasta nel
comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 285 cit. in nota. Per cui nel
d.p.r. n. 495 cit. in
nota gli artt. 321-323, e in parte l'art. 324 e l'Appendice II,
riguardano le menomazioni
che consentono il rilascio della normale patente di guida, mentre gli
artt. 325-329, e in
parte l'art. 324 e l'Appendice II, riguardano le menomazioni che
consentono il rilascio
della patente di guida speciale. Cioè a dire che nel codice della
strada, anche ai fini
del rilascio della patente normale o speciale alle persone con
disabilità, la menomazione
conta non in sé, ossia in quanto esistente, ma soltanto se, e nella
misura in cui,
produce consequenze invalidanti per la guida dell'auto.
Il che è condivisibile
di fronte alla
constatazione che nella
realtà concreta è possibile riscontrare l'esistenza di disabilità che
consentono di
guidare l'auto normale, ma non permettono di deambulare autonomamente,
e/o di compiere
altri atti quotidiani della vita. Basti pensare, ad es., a certi
disturbi dell'equilibrio,
o della motricità. Per cui, anche sotto questo profilo, il
conseguimento della patente di
guida normale di per sé non può essere preclusivo dell'indennità di
accompagnamento.
Altrimenti vi sarebbe violazione del supremo principio di eguaglianza,
e del conseguente e
inderogabile dovere di valutare in concreto, e senza pregiudizi, le
singole situazioni. E
quindi appare illegittimo anche il riferimento fatto dal Ministero
dell'Interno (94) alla
patente speciale. Questo perché tale riferimento pare voler
sottointendere una
presunzione di incompatibilità fra indennità di accompagnamento e
normale patente di
guida, che risulta essere illegittimo.
E di consequenza, pure
sotto questo profilo,
emerge che, per
quando riguarda la guida dell'auto, le minorazioni contano non in sè,
bensì soltanto se,
e nella misura in cui, sono invalidanti ai fini della guida, al punto
che può essere
conseguita la normale patente di guida a prescindere dall'incapacità di
svolgere altri
atti quotidiani della vita.
Tant'è vero che alla
lett. q) del comma 1
dell'art. 2 della
legge n. 190 cit. in nota c'è scritto che il certificato anamnestico
deve limitarsi
"alla sola attestazione di malattie o infermità pregiudizievoli al
conseguimento
della patente". Ossia l'incapacità di svolgere altri atti quotidiani è
irrilevante
ai fini della guida. Ciò pare confermato dalla doverosità di "esaminare
caso per
caso" senza astratte preclusioni classificatorie stabilite dal
Ministero dei
Trasporti (95). E dalla giurisprudenza
secondo la quale per gli
automezzi l'inidoneità va
verificata caso per caso (96): infatti,
se questo è doveroso per gli
automezzi, a maggior
ragione deve esserlo per le persone, fra le quali le peculiarità sono
ben più numerose
che fra i mezzi meccanici.
Inoltre, nella lett.
c) co. 8 dell'art. 81
del vecchio codice
della strada c'era la delega al Ministro dei trasporti di stabilire per
decreto le
minorazioni che non impediscono la guida. E nell'art. 11 del d.p.r. 23
settembre 1976, n.
995 (97) veniva stabilita l'inidoneità
alla guida in caso di due
minorazioni invalidanti.
Questa delega non è più presente nel d.p.r. n. 495 cit. in nota, tanto
da potersi
tranquillamente sostenere l'ammissibilità della guida anche con più
minorazioni
invalidanti (98). Al punto che il
Ministero dei trasporti, all'art.
320, e all'Appendice
II al medesimo art., del d.p.r. appena citato, deve tener conto del
fatto che la delega in
proposito, presente nel vecchio codice della strada, è assente in
quello nuovo. E il
problema viene affrontato in tale Appendice, ad es. a proposito delle
"Malattie del
sistema nervoso", stabilendo che, qualora il candidato sia affetto
dalle malattie ivi
elencate, se esse sono in una fase tale da non pregiudicare la
sicurezza della guida, la
Commissione locale può certificare l'idoneità. Infine (99)
viene
specificato che la
casistica di minorazioni plurime ivi elencata non è comunque preclusiva
del conseguimento
dell'idoneità alla guida.
Del resto si tratta di
un principio
consolidato tant'è vero che
anche nella circolare del Ministero del Lavoro 14 dicembre 1989 cit. in
nota, per quanto
riguarda la capacità lavorativa, contano soltanto le menomazioni che
incidono
nell'attività specifica.
Dunque, siccome
contano solo le minorazioni
invalidanti per la
guida, è ammessa la coesistenza di più minorazioni invalidanti ed è
vietata qualunque
classificazione preclusiva, anche persone con notevoli disabilità, che
non riusciranno
verosimilmente a compiere atti essenziali della vita, possono aspirare
alla patente di
guida. E quindi, anche sotto questo profilo, non può esservi alcuna
presunzione di
incompatibilità fra patente di guida e indennità di accompagnamento.
D'altronde per
l'accertamento dei requisiti
psico-fisici per la
guida da un lato, e per l'indennità di accompagnamento dall'altro, pur
essendo previsti
in ambedue i casi controlli a livello locale, questi devono essere
effettuati da
Commissioni diverse (100) e con metodi
differenti (101). E ciò mentre
sarebbe stato
indubbiamente più comodo e meno dispendioso prevedere un'unica
Commissione e lo stesso
accertamento per ambedue le finalità.
Insomma per il
legislatore è chiaro che non
può esserci
legittimamente alcun collegamento automatico fra le incapacità, che
possono rendere
necessaria l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, e le
abilità, che possono
consentire la guida dell'auto, appunto perché sono necessari requisiti
diversi.
Inoltre, in
considerazione dello stretto
collegamento che vi è
anche a questo proposito con i diritti inviolabili, non si vede alcun
motivo valido per
cui sarebbe inapplicabile all'indennità di accompagnamento
l'affermazione fatta, a
proposito della patente, dal T.a.r. del Lazio, secondo cui qualunque
sia la menomazione la
commissione deve sempre valutare "le concrete possibilità di guida del
soggetto pur
menomato, non esistendo, secondo il dettato normativo, affezioni che
per evidenza,
gravità o topologia, sottraggono automaticamente alla commissione ....
le sue competenze
come tracciate dal legislatore" (102).
Quindi, pure sotto il
profilo degli organi
preposti
all'accertamento, l'esistenza di menomazioni anche notevoli, che
possono impedire il
compimento di altri atti quotidiani della vita, di per sé non può
vietare il
conseguimento della patente di guida (normale o speciale) qualora ve ne
siano le
specifiche capacità. Tanto più considerando che il conseguimento della
patente di guida
anche normale, di per sé non può costituire una preclusione nei
confronti di
provvedimenti assistenziali.
Innanzitutto va
rilevato con chiarezza che la
sospensione o la
revoca, quindi in ogni caso la privazione, della patente di guida a chi
ne ha i requisiti
psico-fisici e l'idoneità tecnica, è una sanzione (103),
tanto che può
essere adottata
solo con adeguata motivazione (104) e
soltanto dopo i necessari
accertamenti (105), e la
patente va restituita al titolare appena è possibile farlo senza
pregiudicare la pubblica
incolumità (106).
E' poi sì previsto che
gli Uffici Provinciali
della
Motorizzazione Civile nonché il Prefetto possono far sottoporre a
visita medica o ad
esame di idoneità "i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi
sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell'idoneità
tecnica" (107).
Tuttavia questo potere
non può essere
esercitato in piena
libertà da chi ne è titolare, ossia non ne può essere fatto un
esercizio arbitrario.
Infatti per la giurisprudenza la revisione della patente di guida può
essere disposta
soltanto in presenza di validi motivi (108)
e per la dottrina giuridica
tale provvedimento
dev'essere motivato dettagliatamente (109).
Il punto di
particolare interesse a questo
proposito pare essere
che, se queste garanzie devono essere adottate a tutela delle persone
normodotate, le
quali possono spostarsi liberamente anche senza l'automobile (110),
a
ben maggior ragione,
in ossequio al supremo principio di eguaglianza, sono doverose nei
confronti di quelle
persone con disabilità, che, senza la patente di guida, si trovano in
una situazione non
troppo dissimile da quella di chi è agli "arresti domiciliari".
Per cui va rilevato
come alla luce della
normativa vigente
l'unico elemento, che possa far seriamente sospettare una qualche
incompatibilità nella
materia qui esaminata, pare essere l'eventuale coesistenza
dell'indennità di
accompagnamento (111) e/o della
situazione di "gravità" (112) da un
lato e,
dall'altro, del certificato di idoneità psico-fisica alla guida
rilasciato da uno degli
organi che l'art. 119 comma 2 del d.lgs n. 285 cit. in nota prevede
solo per le persone
normodotate. Questo perché per essere titolari dell'indennità di
accompagnamento e/o
della situazione di "gravità" è necessario avere una qualche disabilità
e in
questi casi, anche se non vi è nulla di invalidante ai fini della
patente, l'idoneità
psico-fisica alla guida dev'essere certificata dalla Commissione di cui
al comma 4
dell'art. 119 appena cit., tant'è vero che questa commissione deve
comunque descrivere la
menomazione, anche se non è rilevante per la guida (113).
Con la consequenza che
se al titolare
dell'indennità di
accompagnamento e/o della situazione di "gravità" è stata rilasciata
l'idoneità psico-fisica alla guida da un organo diverso da detta
Commissione, potrebbe
anche trattarsi di una persona senza disabilità. E questa affermazione,
ovviamente, non
implica necessariamente alcuna condivisione da parte di chi scrive del
ruolo che la
normativa vigente assegna alla Commissione appena menzionata.
Viceversa, se la
persona titolare di
indennità di
accompagnamento, ha ottenuto l'idoneità psico-fisica alla guida da
parte della
Commissione locale di cui al comma 4 dell'art. 119 appena citato,
allora qualsiasi
presunzione di incompatibilità pare più azzardata. Infatti, in assenza
di altri e
specifici motivi (114), la Commissione
appena menzionata è autorizzata
a certificare
l'idoneità psico-fisica alla guida soltanto a persone con disabilità, e
quest'ultima
(anche se non invalidante per la guida) dev'essere comunque
diagnosticata nel certificato,
come è stato appena visto.
Quindi, per le persone
titolari sia di
indennità di
accompagnamento che di idoneità psico-fisica alla guida rilasciata ai
sensi del comma 4
dell'art. 119 cit., la situazione di disabilità del soggetto è
attestata da due diversi
organi dello Stato: la Commissione per l'indennità di accompagnamento e
la Commissione
per l'idoneità psico-fisica alla guida. Ovvero, in tal caso, peraltro
comune, pare più
che mai ragionevole l'adozione di una notevole prudenza prima di
avanzare dubbi circa
l'effettiva esistenza di una qualche disabilità significativa.
Inoltre a chi scrive
pare che le Prefetture
debbano procedere
con estrema cautela prima di disporre un'eventuale sospensione
dell'indennità di
accompagnamento anche perché tale sospensione può essere disposta
soltanto "nel
caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti" (115).
Quindi
viene
ulteriormente chiarito che non può essere dato niente per presunto.
Anche perché,
qualora l'indennità di accompagnamento venga sospesa o revocata a
seguito di un
accertamento effettuato senza la dovuta diligenza, è verosimile che la
persona con
disabilità vittima di tale decisione si troverebbe costretta a provare
a svolgere
autonomamente dei compiti indispensabili per vivere, che non può
ragionevolmente
eseguire. E, se da questo dovesse derivarne un danno (116),
può essere
richiesto il
risarcimento, talvolta perfino alle persone fisiche che avevano
accertato l'insussistenza
dei requisiti.
E questo senza neanche
dilungarsi ad
approfondire la marcia
indietro, che sembra trasparire dal comma 5 dell'art. 5 del d.p.r. n.
698 appena cit. in
nota, a proposito dell'inammissibile meccanismo della "ripetizione"
(117), che
comunque ha spinto i Pretori di Vigevano (118)
e di Fermo (119) a
sollevare una questione
di costituzionalità, sulla quale resta pertanto da vedere cosa deciderà
la Suprema
Corte.
Per di più, qualora
l'analisi qui effettuata
delle
disposizioni vigenti non appaia sufficientemente esplicativa, può
essere opportuno
osservare che il T.a.r. del Lazio (120)
è stato così chiaro
sull'importanza della
patente di guida per le persone con disabilità che il Ministero dei
Trasporti ha perfino
rinunciato a fare ricorso al Consiglio di Stato.
Infine, se le
argomentazioni sopra esposte
sono giuridicamente
fondate, poiché azioni come quella qui discussa finiscono per creare
alle persone con
disabilità difficoltà maggiori di quelle che conseguono dalla
menomazione, resta
l'interrogativo su come la presunzione di incompatibilità fra indennità
di
accompagnamento e patente di guida possa essere conforme ai divieti di
"aggravare il
procedimento" (121), di effettuare
discriminazioni (122) e di
intraprendere
iniziative in contrasto con il comma 2 dell'art. 3 Cost.
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