Raffaello Belli
1. Il giudizio sottostante. - 2. Il quesito. - 3. L'indennità di accompagnamento. - 4. I riferimenti. - 5. Alcune questioni preliminari. - 6. L'assegno di accompagnamento. - 7. La realizzazione progressiva. - 8. Il dispositivo.
Dalla sentenza della Corte costituzionale del 18 marzo 1992 n. 106 (1) discendono immediate e positive conseguenze per molti giovani con disabilità. Ma perfino più importanti ne sono le asserzioni riguardo al contenimento della spesa pubblica, che a volte viene perseguito anche a scapito delle persone con disabilità (2).
Il giudice a quo (3),
a seguito del ricorso dei rappresentanti legali di taluni minori con
disabilità (4),
solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 21 ottobre 1989 n. 508 (5).
Questa disposizione, abrogando l'art. 17 della legge 30 marzo 1971,
n. 118 (6),
aveva soppresso l'assegno di accompagnamento per i minori non
deambulanti non completamente invalidi.
Prima ancora di sollevare la
questione di illegittimità costituzionale, avendo maturato il
diritto a percepire l'assegno di accompagnamento in data anteriore
all'entrata in vigore della legge n. 508 citata, i ricorrenti
ipotizzavano che la decisione del Ministero dell'interno di togliere
loro tale assegno derivasse da un'errata interpretazione da parte
ministeriale dell'art. 6 della legge n. 508 citata. Essi sostenevano
che la domanda menzionata nel comma 2 di questo articolo (7)
era quella iniziale volta al conseguimento del diritto all'assegno di
accompagnamento. In altre parole secondo i ricorrenti il certificato
di frequenza della scuola o del centro di riabilitazione, che loro
dovevano presentare annualmente per continuare a percepire l'assegno,
non era una nuova domanda, bensì un'integrazione dell'istanza
iniziale. Sostenevano quindi di rientrare nei casi fatti salvi dal
comma 2 appena citato avendo presentato la domanda (iniziale), volta
ad ottenere l'assegno di accompagnamento, in data anteriore
all'entrata in vigore della legge in questione.
Inoltre, ma solo per l'eventualità
che il giudice a quo non avesse accolto questa
tesi, i ricorrenti eccepivano l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6 in questione per contrasto con gli artt. 3 e 38 comma 3
della Costituzione, essendo l'assegno di accompagnamento l'unico
beneficio previsto a favore dei minori in persistenti difficoltà
a causa di disabilità, ma non totalmente invalidi.
Nelle proprie ordinanze di remissione
il giudice a quo puntualizza innanzitutto la
necessità di chiarire la fondatezza o meno
dell'interpretazione del comma 2 dell'art. 6 avanzata dai ricorrenti.
Infatti, se la loro tesi fosse stata ritenuta fondata, ne sarebbe
scaturita l'irrilevanza della questione di illegittimità
costituzionale. Ovvero, se il Pretore avesse stabilito che, a seguito
della disposizione appena citata, il Ministero dell'interno non
poteva togliere l'assegno di accompagnamento, ne sarebbe scaturita
l'irrilevanza (per quel procedimento) di un eventuale accoglimento da
parte della Corte costituzionale della questione di illegittimità
costituzionale sollevata dai ricorrenti.
Pertanto va notato che il giudice a
quo respinge preliminarmente la prima delle richieste
avanzate ritenendo corretta l'interpretazione data dal Ministero
dell'interno al comma 2 dell'art. 6 in questione (8).
Ed è solo a questo punto che egli avanza il dubbio di
fondatezza della questione di illegittimità costituzionale.
Secondo il giudice a quo
il fatto è che l'art. 38 comma 3 della Costituzione è
sì una norma programmatica, nel senso che, prima della sua
attuazione, non consente agli interessati di vantare una pretesa dal
contenuto precisamente determinato, spettando alla discrezionalità
del legislatore stabilire il contenuto dei provvedimenti da adottare.
Tuttavia, una volta che a tale norma è stata data concreta
attuazione, il legislatore non può semplicemente abrogare i
provvedimenti già adottati senza disporre interventi
sostitutivi. Questo perché, in un caso del genere, la
disposizione legislativa di mera abrogazione di benefici esistenti
contrasta con il disposto costituzionale.
E per il giudice a quo
il legislatore, nell'abrogare l'art. 17 della legge n. 118 citata,
non ha previsto alcun intervento sostitutivo, dato che l'indennità
di accompagnamento (9) (fatta salva, con modifiche, dalla
legge n. 508 citata) è
riconosciuta solo ai non deambulanti colpiti da inabilità
assoluta, lasciando quindi privi di tutela i giovani con disabilità
parziali. Inoltre, sempre a parere del giudice a quo,
tale indennità persegue finalità riconducibili non al
comma 3, ma al comma 1 dell'art. 38 della Costituzione, ossia diverse
da quelle a cui risponde l'assegno d'accompagnamento. Differenza che
va rilevata fra il comma 1 (necessità per le persone con
disabilità di essere mantenute dalla collettività) e
comma 3 (capacità delle persone con disabilità di
guadagnarsi da vivere) dell'art. 38 della Costituzione.
Salvo dover subito osservare che
questa distinzione risulta in larga misura superata
dall'avanzatissima affermazione della Corte costituzionale secondo
cui non esistono handicappati radicalmente irrecuperabili (10).
Infatti, una volta affermato questo, non si può evitare di
rilevare che, se la riabilitazione, l'educazione e l'avviamento
professionale vengono effettuati correttamente, si potrebbe arrivare
quasi ad escludere l'esistenza di persone che necessitano di essere
mantenute totalmente, e per l'intera esistenza, dalla collettività.
L'appena menzionata affermazione
della Corte costituzionale sull'inesistenza di handicappati
radicalmente irrecuperabili fa poi apparire ancor più inesatta
l'affermazione del giudice a quo secondo cui
l'indennità di accompagnamento è riconducibile al
mantenimento totale. Il fatto è che, a seguito di una certa
giurisprudenza (11) e di una circolare del Ministero
dell'interno (12),
si è stabilito nel comma 3 dell'art. 1 della legge n. 508
citata che "l'indennità di accompagnamento non è
incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa".
A questo proposito lascia inoltre
perplessi anche l'affermazione che la Corte fa nella sentenza in
esame secondo cui l'indennità di accompagnamento riguarda
"un'area .. di maggiore .. gravità ("totale"
inabilità ..) al di fuori di qualsiasi finalità
educativa." Si tratta infatti di parole che, pur non costituendo
"giudicato" in materia, si pongono comunque in contrasto
con il menzionato orientamento della giurisprudenza e del governo,
che ha indotto il legislatore ad approvare il comma citato poc'anzi.
In via preliminare va rilevato che,
nella frase menzionata poco sopra, l'aver posto da parte della Corte
il "totale" di inabilità fra virgolette di per sé
non pare sufficiente a far ritenere che essa lo intenda nel senso
accolto nella circolare del Ministero dell'interno n. 47 citata (13).
Ovvero non ci si può basare esclusivamente sul fatto che,
nella sentenza in esame, la parola "totale" sia fra
virgolette per sostenere la tesi secondo cui con queste la Corte
vorrebbe dire che la "totale inabilità" (di cui
all'art. 1 della legge n. 18/80) è cosa diversa dalla "totale
inabilità lavorativa" (prevista nell'art. 12 della legge
n. 118 citata).
Interpretazione confermata in primo
luogo dalle parole "al di fuori di qualsiasi finalità
educativa", che la Corte ha aggiunto dopo la chiusura della
parentesi. E poi anche dalla constatazione secondo cui, seppur nel
contesto di una motivazione assai carente in quanto a logicità,
in una precedente sentenza la Corte aveva affermato che l'indennità
di accompagnamento "è ulteriore ed aggiuntiva rispetto
allo stato di totale inabilità al lavoro" (14).
Cioè a dire che queste ultime affermazioni della Corte
costringerebbero ancor più ad interpretare la frase menzionata
sopra nel senso di attribuire tale indennità solo a chi è
totalmente inabile al lavoro.
Innanzitutto le parole della Corte
qui in discussione non si possono condividere neppure nell'ipotesi
che, almeno nella sentenza in esame, la Corte sia stata "costretta"
ad affermare che l'indennità di accompagnamento spetta solo a
chi è totalmente inabile al lavoro onde evitare di dover
condividere la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui l'assegno
di accompagnamento è sostituito dall'indennità di
accompagnamento in quanto "per un minore la frequenza della
scuola dovrebbe considerarsi atto quotidiano della vita" (15).
In altre parole, una volta stabilito che l'indennità di
accompagnamento spetta pure a chi non è totalmente inabile (al
lavoro) e che la frequenza della scuola dell'obbligo è atto
quotidiano della vita, in apparenza si potrebbe "temere" di
dover affermare che, chi prima percepiva l'assegno di
accompagnamento, avrebbe ora diritto a tale indennità (il cui
importo è oltretutto maggiore di quello dell'assegno). In
realtà invece sarebbe inesatto sostenere che tutti i giovani
con disabilità, che percepivano l'assegno di accompagnamento,
potrebbero rientrare nell'indennità di accompagnamento (intesa
correttamente). Infatti, pur rimanendo nell'ambito dei giovani con
disabilità in qualche modo recuperabili, esistono livelli ben
diversi di gravità della menomazione, con conseguenti
necessità assistenziali assai differenti (16).
Ovvero, seguendo la tesi
dell'Avvocatura dello Stato, sarebbe stato possibile tutelare con
l'indennità di accompagnamento tutti i giovani con disabilità,
che prima percepivano l'assegno di accompagnamento, solo trattando
allo stesso modo giovani che, ad esempio, possono frequentare la
scuola esclusivamente con una continua assistenza personale, e
giovani che necessitano semplicemente di essere accompagnati dalla
porta di casa a quella della scuola. Ma attribuire l'indennità
di accompagnamento ad ambedue queste situazioni così
differenti significherebbe diseguaglianza. Dunque la Corte non può
essere stata in alcun modo "costretta" dalla tesi
dell'Avvocatura dello Stato a stabilire che l'indennità di
accompagnamento spetta solo a chi è totalmente inabile.
E allora, affermando che l'indennità
di accompagnamento spetterebbe soltanto a chi è totalmente
inabile (al lavoro), la Corte si porrebbe di sicuro in contrasto con
la sua precedente giurisprudenza sotto un duplice profilo. Da un
lato, diversamente dalla tendenza prevalente, e oltretutto su una
questione tanto fondamentale, la Corte prenderebbe una posizione meno
favorevole alle persone con disabilità di quella sostenuta dal
Ministero dell'interno (17).
Dall'altro, alla luce
dell'affermazione contenuta nella sentenza in esame e menzionata
sopra (18),
per ritenere l'indennità di accompagnamento applicabile ai
giovani con disabilità in età scolare, si dovrebbero
acquisire come smentite le precedenti affermazioni della Corte
secondo cui non esistono handicappati radicalmente irrecuperabili (19)
e "l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a loro
volta, funzionali ad un più pieno inserimento
dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro" (20).
Infatti, se l'indennità di accompagnamento spetta soltanto a
quei giovani con disabilità così totalmente inabili da
collocarsi "al di fuori di qualsiasi finalità educativa",
ne consegue che esisterebbero giovani radicalmente irrecuperabili, i
quali frequenterebbero sì la scuola normale, ma non per un più
pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro.
Tuttavia tesi di questa portata, e
così profondamente diverse da tutta la precedente
giurisprudenza della Corte, non si possono certamente dare come
contenute implicitamente in una singola frase, bensì possono
essere imputabili alla Corte solo a seguito di affermazioni esplicite
della medesima.
Tanto più se si considera che
la Corte nella decisione in esame fa esplicito riferimento alla
sentenza n. 215 del 1987 citata, e non mostra davvero intenzioni
tanto restrittive nei confronti delle persone con disabilità.
Al punto che, volendosi limitare ad profili "secondari"
rispetto a quelli principali esaminati in seguito, si può
rilevare come, nel ritenere l'assegno di accompagnamento sostituito
dall'indennità di frequenza, introdotta dall'art. 1 della
legge 11 ottobre 1990, n. 289, la Corte non faccia minimamente cenno
al fatto che per quest'ultima indennità non è più
previsto il requisito della non deambulazione (21),
ma è sufficiente che vi siano "difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".
Ovvero, a conferma delle proprie aperture in materia, la Corte non
censura minimamente il fatto che, nel sostituire la prima provvidenza
con la seconda, il legislatore abbia ampliato la sfera di tutela.
Né, d'altra parte, nelle
decisioni di questi ultimi anni sulle persone con disabilità (22)
la Corte sembra voler mutare la propria precedente giurisprudenza
secondo cui "non sono costituzionalmente, oltre che moralmente,
ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare su un piano
di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che,
particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno
invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro" (23).
Tanto che l'importanza di valorizzare capacità residue delle
persone con disabilità (24),
affermata nella sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987
più volte citata, è stata perfino ripresa da
legislazione recente (25).
E questo mentre l'erogazione
dell'indennità di accompagnamento esclusivamente a chi è
totalmente inabile al lavoro (26) comporterebbe
invece la conseguenza di costringere molte persone con
disabilità, onde non perdere tale provvidenza, a farsi
dichiarare totalmente inabili al lavoro (con ulteriore
emarginazione), a seguito della modestia del reddito spesso
conseguibile lavorando con la propria menomazione. Oltre al fatto che
il lavoratore con notevoli disabilità si trova a dover
sostenere spese assistenziali talmente diverse (e superiori) da
quelle affrontate dal collega normodotato da porlo indubbiamente in
una situazione così diversa da configurare di sicuro una di
quelle condizioni tanto differenti per le quali la Costituzione
impone un trattamento particolare.
Infine va ricordata la condivisibile
giurisprudenza della Corte di cassazione (27) secondo la
quale, per aver diritto all'indennità di
accompagnamento, non è indispensabile essere al tempo stesso
incapaci a deambulare e non "in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita". Ovvero, in base a questa giurisprudenza,
ad esempio, si può essere titolari di tale indennità
"semplicemente" a seguito dell'incapacità a
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. E, anche
volendo evitare situazioni di più difficile comprensione, un
minimo di buon senso è sufficiente (28) per rendersi
conto che quest'ultima disabilità da sola non
implica necessariamente la totale inabilità al lavoro.
Non resta dunque che ricondurre le
menzionate affermazioni della Corte sull'indennità di
accompagnamento al mancato approfondimento della questione.
Tornando ai giudizi davanti al
Pretore di Bologna, nel corso dei quali è stata sollevata la
questione di illegittimità costituzionale che ha dato origine
alla sentenza in esame, va ricordato che secondo il giudice a
quo lo stesso legislatore si è reso conto della
lacuna venutasi a creare a seguito dell'abrogazione che qui si
discute, e, con la legge n. 289 citata, ha istituito l'indennità
di frequenza, molto simile all'assegno di accompagnamento.
Similitudine che verrà poi implicitamente condivisa anche
dalla Corte costituzionale, come già accennato.
Inoltre è condivisibile
l'opinione del Pretore che la questione di illegittimità
costituzionale sollevata dai ricorrenti non sia manifestamente
infondata in relazione all'art. 38 comma 3 della Costituzione. Lascia
invece assai perplessi l'altra sua opinione secondo cui la stessa
questione sarebbe manifestamente infondata in relazione all'art. 3
della Costituzione. Questa esclusione, che è contraddetta
dalla precedente giurisprudenza della Corte, ha, fra l'altro, un
grave inconveniente: per via del principio "di corrispondenza
fra il chiesto e il pronunciato", ha impedito una pronuncia in
relazione a tale articolo, mentre tutto faceva pensare che altrimenti
sarebbe stato affermato un principio di particolare rilievo al
riguardo. Infatti la Corte costituzionale, a proposito delle persone
con disabilità, aveva scritto che "l'art. 3 Cost.
attribuisce ad ogni cittadino il diritto fondamentale di realizzare
lo sviluppo della sua personalità" (29),
e che la frequenza della scuola (30) è strumento fondamentale31
per il "pieno sviluppo della persona umana" (32).
Per cui un nesso fra assegno di accompagnamento e art. 3 della
Costituzione sarebbe dovuto risultare evidente. Tanto più se
si considera che (33) il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (34) viene "interpretato in stretto collegamento con l'art. 3"
della Costituzione pure secondo dottrina (35).
E tutto ciò anche se è
vero che il giudice a quo menziona la frequenza
della scuola per uno solo dei ricorrenti (36).
Infatti questo sarebbe stato di per sé sufficiente ad
escludere l'irrilevanza della questione. Per di più anche la
frequenza di centri ambulatoriali, menzionata per gli altri
ricorrenti, poiché non esistono handicappati radicalmente
irrecuperabili (37),
se attuata correttamente, favorisce, anche se non pienamente, lo
"sviluppo della persona umana".
E' poi da rilevare che, seppure
soltanto nella motivazione, la Corte non ha rispettato pienamente il
principio "di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato"
denunciando l'illegittimità costituzionale anche in
riferimento al comma 4 dell'art. 38 della Costituzione, mentre la
questione sollevata dal giudice a quo non aveva
preso in considerazione tale parametro.
Innanzitutto in questo giudizio
davanti alla Corte costituzionale stupisce che le parti private
ribadiscano la loro tesi secondo cui l'attestato di frequenza da
presentare annualmente è un semplice rinnovo meramente
ripetitivo della domanda iniziale, e insistano sull'istanza
d'illegittimità costituzionale solo per l'eventualità
in cui la Corte non condivida l'appena menzionata interpretazione che
loro danno al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 508 citata. E questo
sebbene il giudice a quo abbia respinto la loro
tesi in proposito (38)
e abbia accolto solo la questione di illegittimità
costituzionale. Tale comportamento delle parti private, se era
comprensibilissimo davanti al Pretore, non lo è invece di
fronte alla Corte costituzionale.
Infatti, se avesse accolto la tesi
preferita dalle parti private, la Corte avrebbe dovuto pronunciare
una sentenza non di illegittimità costituzionale, bensì
interpretativa di rigetto. Ossia la Corte non avrebbe dovuto
dichiarare che è illegittimo eliminare completamente l'assegno
di accompagnamento. Al contrario, secondo i ricorrenti, la Corte
avrebbe dovuto stabilire che tale abrogazione è legittima a
patto di far salvo il diritto di chi aveva presentato la domanda
iniziale prima dell'entrata in vigore della legge n. 508 citata.
E qui colpisce che i difensori di
persone con disabilità portino avanti di nuovo (39)
una tesi più restrittiva di quella sostenuta dalla Corte. Ciò
perché, secondo quest'ultima, il comma 2 dell'art. 6 della
legge n. 508 citata vale per un periodo limitato e solo per alcuni
beneficiari, con la conseguenza che il suo utilizzo eventualmente più
ampio non eliminerebbe il problema.
Innanzitutto il punto è che,
diversamente da quelle di illegittimità, dalle sentenze
interpretative di rigetto conseguono effetti assai più
circoscritti. Infatti, secondo una dottrina delle più
autorevoli, queste sentenze "dispiegano efficacia limitata anche
in confronto allo stesso giudice che ha sollevato la questione" (40)
e "nessuna efficacia esercitano di fronte agli altri giudici" (41).
Mentre più di recente, fatto salvo il vincolo che ne consegue
per il giudice a quo in quel processo specifico,
ci si orienta sulla tesi per cui, nei confronti degli altri giudici o
per ulteriori giudizi, le sentenze interpretative di rigetto
rimangono nell'ambito del mero precedente, seppur autorevolissimo (42),
comunque dotato non di efficacia vincolante, ma soltanto di forza
persuasiva (43).
E ciò sebbene questa sia notevole perché tali sentenze
"sono espressione del principio dell'unità sistematica
dell'ordinamento" (44).
Ma soprattutto un'eventuale sentenza
interpretativa di rigetto avrebbe escluso comunque dalla tutela le
persone con disabilità (tramite i loro rappresentanti legali)
che avrebbero potuto presentare la domanda iniziale in una data
successiva a quella in cui è invece entrata in vigore della
legge n. 508 citata. Per cui va rilevato che la Corte, peraltro in
conformità alla richiesta del giudice a quo,
ha emesso una sentenza che non si limita a risolvere il problema dei
ricorrenti, bensì da un lato tutela un maggior numero di
persone con disabilità, e dall'altro ribadisce un'importante
affermazione di principio efficace per tutti i potenziali
interessati.
Un diverso aspetto della sentenza in
esame è che questa è stata emessa in relazione all'art.
38 comma 3 della Costituzione, nel quale la stessa Corte ravvisa un
programma solidaristico, cioè a dire che la decisione di
illegittimità qui in esame è stata presa avendo come
parametro una disposizione "programmatica" della
Costituzione. Ciò ad ulteriore conferma del fatto che questo
tipo di disposizioni, "lungi dall'essere puramente"
programmatiche (45),
sono anche precettive (46)
e obbligano la repubblica (47)
ad agire tramite i suoi organi (48),
soprattutto legislativi (49),
"in un dato modo e entro certi limiti" (50)
per "il conseguimento di
determinati fini" (51).
Inoltre l'aver dichiarato
l'illegittimità costituzionale in relazione all'art. 38 della
Costituzione, anziché rispetto all'art. 34 (52),
non sminuisce affatto la constatazione che la Corte ha riaffermato
ancora una volta l'esigenza di tutelare il diritto delle persone con
disabilità a frequentare la scuola. Ciò perché
la frequenza della scuola è un requisito, che può
essere indispensabile per riscuotere l'assegno di accompagnamento.
Per di più, come già osservato, al termine della
sentenza in esame la Corte rinvia esplicitamente alla sentenza n. 215
del 1987. Infine, sempre ad avviso della Corte (53),
prima ancora che a tutela della formazione professionale delle
persone con disabilità, il comma 3 dell'art. 38 della
Costituzione, è rafforzativo e specificativo di quanto
disposto dall'art. 34 della medesima (54).
Nella parte centrale della
motivazione la Corte constata che, con la soppressione dell'assegno
di accompagnamento disposta dall'art. 6 della legge n. 508 citata,
restano "prive di un beneficio concesso da ben oltre un decennio
una serie di situazioni, che, seppure di gravità non tale da
giustificare l'indennità di accompagnamento, erano tuttavia
meritevoli di tutela". E ne conclude che tale perdita,
verificatasi nel periodo intercorso fra l'entrata in vigore delle
leggi n. 508 e n. 289 citate, "poiché la provvidenza in
questione era ormai elemento intrinseco della complessa disciplina
dell'invalidità civile", contrasta con il comma 3
dell'art. 38 della Costituzione, nonché con il comma
successivo dello stesso articolo.
Siffatte conclusioni non sono per
niente sorprendenti, se non altro perché, in base alla
giurisprudenza della Corte costituzionale, le possibilità di
vivere consentite alle persone con disabilità (cioè ben
oltre il citato loro inserimento scolastico) sono riconducibili ai
valori fondamentali tutelati dall'art. 2 della Costituzione (55)
e "sul tema della condizione giuridica del portatore di
handicaps confluiscono un
complesso di valori che attingono ai
fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale" (56).
Oltre al rilievo della dottrina secondo cui l'integrazione sociale di
queste persone è tutelata innanzitutto da tale articolo con la
dizione "nelle formazioni sociali" (57).
Per di più, dopo la sentenza
della Corte costituzionale n. 215 del 1987 (alla quale, peraltro,
quella in esame fa esplicito riferimento (58) l'accoglimento della questione di illegittimità costituzionale
qui in discussione era "scontato" (59)).
Infatti l'esigenza di integrare le persone con disabilità
nella scuola va salvaguardata avendo come parametro non gli interessi
della scuola, o comunque le maggiori difficoltà che ad essa ne
derivano, bensì esclusivamente i vantaggi che possono venirne
alla persona menomata (60);
e una tale garanzia deve sussistere nonostante ogni possibile
ostacolo che impedisca non solo l'apprendimento, bensì anche
il pieno sviluppo della persona umana (61).
Inoltre non è certo legittimo appellarsi a presunti interessi
della comunità per arrecare danni enormi ai non pochi
handicappati, che, pure a seguito di un notevole impegno personale,
riescono a sviluppare enormemente le proprie capacità soltanto
nella scuola di tutti (62).
Per cui è evidente che anche uno strumento essenziale per
consentire a molte persone con disabilità di frequentare la
scuola, qual'è appunto l'assegno di accompagnamento, va
garantito in relazione ai vantaggi che possono derivarne ai
destinatari del medesimo, e non certo badando, ad esempio, ad
esigenze di contenimento della spesa pubblica.
E, condividendo l'affermazione
secondo cui la giurisprudenza si orienta su valori di libertà
e democrazia soltanto se la vita politica e sociale è aperta a
tali valori (63),
ne consegue che la sentenza in esame non sorprende pure perché
anche nel nostro paese "la società mostra sempre maggiore
attenzione per le istanze" degli handicappati (64).
Con la certezza (65)
che questo è dovuto per lo più alle persone con
disabilità stesse che riescono a dimostrare agli altri di
essere capaci di vivere pienamente la vita (66)
nonostante le innumerevoli difficoltà. In proposito è
infatti interessante notare che la giurisprudenza della Corte
costituzionale favorevole alle persone con disabilità è
di gran lunga più avanzata per quel che riguarda l'inserimento
scolastico, cioè proprio laddove, pur tra risorse largamente
insufficienti, i progressi sono stati tanto notevoli da porre
l'Italia in una posizione di rilievo.
Inoltre, poiché il diritto
alla tutela giurisdizionale è ben più di un diritto
civile perché senza di esso viene meno ogni garanzia per
diritti soggettivi e interessi legittimi (67),
un tipo di giurisprudenza come quella qui in esame è
importante per l'avvenire. Il fatto è che con gli attuali
progressi della medicina è possibile far vivere bambini
altrimenti senza speranza. Con la conseguenza di un aumento dei
giovani con disabilità, e fra questi di quelli con gravi
handicaps multipli (68),
per cui nel futuro prevedibile il mondo ogni anno avrà più
persone con disabilità dell'anno precedente (69).
E ciò indurrà a tenere in considerazione sempre
maggiore il fatto che l'essere costretti (70)
a contare su amici non pagati o su parenti, anche se fa risparmiare
sui fondi pubblici, ha costi sociali altrettanto reali (71).
Ma soprattutto questa giurisprudenza è
importante perché pure la Carta dei diritti dell'uomo dell'Onu
pone il diritto di stare al riparo dal bisogno sullo stesso piano dei
diritti di libertà (72).
Infatti anche i diritti sociali sono diritti di libertà sia
perché liberano il singolo da ciò che impedisce la
partecipazione (73),
e sia per il fatto che senza i diritti sociali le tradizionali
libertà politiche possono diventare strumento di oppressione
di una minoranza sulla maggioranza (74),
ovvero, guardando al fine, i diritti sociali sono diritti di
libertà (75).
E, nel richiamare queste affermazioni
risalenti alle teorie sul welfare
state del
secondo dopoguerra, è ben lungi l'intenzione di sminuire i
fallimenti succedutisi e di sorvolare su ciò che si è
rivelato irrealizzabile. Più semplicemente si vuol
sottolineare che nell'art. 2 della Costituzione il dovere di
solidarietà è tuttora inderogabile, e che può
esserci vera libertà soltanto nella misura in cui tutti hanno
pari opportunità di goderne realmente (76).
Ma l'aspetto più notevole
della sentenza in esame è che non si limita a ribadire il
rilievo che va doverosamente attribuito a talune esigenze delle
persone con disabilità, ma affronta anche un'altra questione
della stessa importanza.
Il punto è che verso gli
handicappati non basta la compensazione negativa, ma ci vuole anche
la compensazione positiva (77)
tanto da attribuire a quei cittadini, che si trovano nelle situazioni
tutelate dell'art. 38 della Costituzione, una posizione di
vantaggio (78),
sebbene solo come interesse costituzionalmente protetto (79).
Nel senso che spetta poi alla maggioranza politica stabilire il
contenuto della compensazione positiva (80)
in quanto le "situazioni raccomandate" dal Costituente non
si qualificano come diritti di credito immediatamente esigibili,
bensì si trasformano in "situazioni garantite" solo
quando e nella misura in cui sono tutelate dalla legge ordinaria (81).
E allora diventa rilevante che nella
sentenza in esame la Corte si basa fondamentalmente su un preciso
aspetto che vincola il legislatore nell'attuare le norme
"programmatiche" della Costituzione. Il problema è
che, finché non è emanata la legislazione d'attuazione,
dall'art. 38 della Costituzione non scaturiscono direttamente diritti
soggettivi per i cittadini (82),
per cui, ma solo a prima vista, si potrebbe pensare che il livello
delle prestazioni è fissato di volta in volta con legge dello
Stato, in modo da poter variare a seconda della situazione
economica (83).
Invece nella sentenza in esame la
Corte costituzionale dichiara illegittimo proprio quest'ultimo punto
sulla possibilità di variare le prestazioni. E ciò è
importante. Il fatto è che, secondo dottrina ormai comunemente
accolta (84),
con le disposizioni costituzionali "programmatiche" viene
assegnato allo Stato e ai suoi organi l'obbligo di attuare un certo
programma (85),
di non agire in senso contrario ad esso, e, una volta attuato, di
mantenerne comunque i risultati.
In altre parole, poiché talune
esigenze delle persone con disabilità sono riconducibili
direttamente a quei principi costituzionali che stabiliscono le
scelte politiche di fondo (86)
formando l'intelaiatura del sistema giuridico, il rilievo sta nel
fatto che essi da un lato significano direttive, ma dall'altro
rappresentano limiti sindacabili dalla Corte costituzionale. Ovvero
questi principi, finché non sono svolti in leggi che
stabiliscono una disciplina precisa, non consentono l'esercizio
concreto di diritti e di poteri. Una volta però che queste
leggi sono attuate, l'abrogazione delle medesime è illegittima
se non è accompagnate da norme che, seppur attraverso una
differente disciplina, consentano di raggiungere lo stesso obiettivo.
Cioè a dire che le disposizioni costituzionali
"programmatiche" vincolano gli organi statali
"nell'esercizio di ogni potestà discrezionale, a
cominciare dalla potestà legislativa: nel senso che questa
deve svolgersi in modo da attuare il programma costituzionalmente
adottato, e non può svolgersi contro di esso; con la
conseguenza che gli atti di esercizio della potestà
legislativa con i quali siasi contravvenuto alla norma programmatica
saranno viziati di illegittimità e annullabili ad opera della
Corte costituzionale" (87).
Ebbene nella sentenza in esame la
Corte afferma proprio questo, e cioè che, quando ha dato
attuazione ad una norma costituzionale "programmatica", il
legislatore può successivamente decidere di regolare
diversamente la materia, mantenendo però il risultato
raggiunto, ma non può tornare indietro, perché questo
si porrebbe in contrasto insanabile con i programmi fissati dalla
Costituzione. Ovvero, nel caso della disposizione qui contestata, pur
avendo come riferimento norme costituzionali, che determinano i fini,
ma non i mezzi, e cioè che "prescrivono valori, programmi
e obiettivi da perseguirsi" (88),
vi è la dichiarazione di illegittimità costituzionale
poiché si configura una di quelle situazioni in cui "in
ogni modo, da ogni punto di vista, alla stregua di tutte le scelte
politiche possibili, la legge e i mezzi da essa previsti appaiono
inconciliabili con le finalità costituzionalmente previste" (89).
L'importanza di questa affermazione è
ben più vasta della portata della sentenza in esame, perché
nel caso specifico la Corte ha voluto sì affermare che la
disposizione "programmatica" contenuta nel comma 3
dell'art. 38 della Costituzione, pur vincolando il legislatore ad
adempiere, non pone alcun termine specifico. Tuttavia, dopo
l'intervento del parlamento, ad esempio sostenendo l'inserimento
scolastico dei bambini con disabilità medie attraverso
l'assegno di accompagnamento, può essere deciso di provvedere
diversamente a tale sostegno, ma questo non può essere
semplicemente abolito senza violare i vincoli posti dalla
Costituzione, proprio perché essa obbliga la pubblica
amministrazione a perseguire determinati obiettivi concreti (90).
Evidentemente la norma qui dichiarata
illegittima era finalizzata sicuramente non ad una diversa tutela
delle esigenze dei giovani con disabilità, bensì al
contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, e a maggior
ragione per quei casi in cui esiste già una precisa
disposizione di legge, dalla sentenza in esame scaturisce una
importante conferma dell'esattezza della tesi secondo cui in tema di
esigenze fondamentali della vita prima si determina il bisogno, e poi
il bilancio va adeguato ad esso (91).
E' inoltre chiaro che a monte di
questo c'è un problema ben più grosso, e cioè
l'essenzialità di sottrarre la possibilità di godere
dei diritti fondamentali alla libera disponibilità delle
maggioranze politiche, mentre si è ben lungi dal realizzare
tale inviolabilità, almeno per quanto riguarda la concezione
"positiva" delle libertà.
In altre parole è noto che le
esigenze riconducibili all'art. 2 della Costituzione sono state
definite dalla medesima come "diritti inviolabili" onde
togliere al legislatore ordinario qualsivoglia potere di interventi
restrittivi (92).
Cosicché, tanto per fare un esempio, secondario solo a prima
vista, ad una persona maggiorenne e normodotata soltanto nei casi
previsti tassativamente dalla Costituzione può essere impedito
di uscire di casa per andare a fare una passeggiata, ad una riunione,
ad impostare una lettera ecc. Viceversa molte persone con disabilità
possono svolgere queste attività solo se hanno a disposizione
gli opportuni ausili tecnici (93)
e/o adeguata assistenza personale. Però, per la stragrande
maggioranza delle persone con disabilità, tutto ciò può
essere ottenuto soltanto se una norma di legge vincola la pubblica
amministrazione a fornire comunque le prestazioni menzionate poco
sopra, oppure solo se il parlamento, il consiglio regionale,
provinciale e comunale dotano di adeguati fondi determinati capitoli
dei rispettivi bilanci. Ovvero le persone normodotate possono godere
dei diritti inviolabili, "salvo" i limiti espressamente
previsti dalla Costituzione; al contrario molte persone con
disabilità possono godere davvero di molti degli stessi
diritti "inviolabili" "soltanto se" le
maggioranze politiche presenti in parlamento, o negli organismi
elettivi altrimenti competenti, decidono che questo debba accadere.
Il punto è importante perché
far dipendere la possibilità di godere effettivamente di
taluni diritti dall'utilità complessiva che ne viene alla
collettività significa subordinare il diritto all'economia (94),
mentre diritto vuol dire tutela delle minoranze contro la
maggioranza (95.
Con la conseguenza secondo cui i diritti non possono essere limitati
per ragioni utilitaristiche o per star dietro a quel che pensa la
maggioranza (96).
Ovvero, sebbene da un'angolatura un po' diversa, il welfare
state deve puntare non alla governabilità a tutti i
costi, bensì a renderla funzionale al benessere e alla
felicità della popolazione (97).
Perché, tornando allo specifico della sentenza in esame, il
nocciolo del problema non è certamente nuovo, ed è
riconducibile alla questione se le persone con disabilità
hanno diritto di vivere anche se questo costa molto (98).
Con il risultato preliminare di rendere doveroso il consenso con
l'affermazione secondo cui non si possono subordinare i diritti
(degli handicappati) alle preferenze della maggioranza (99).
A questo proposito è
fondamentale in primo luogo tentare di chiarire la natura giuridica
delle esigenze delle persone con disabilità. E non si può
prescindere dalla consapevolezza che essa va determinata basandosi
innanzitutto sul fatto che la Costituzione pone talune esigenze
essenziali della vita in cima alle proprie disposizioni tutelandole
nell'art. 2 come diritti inviolabili o fondamentali; e, sempre nel
medesimo articolo, viene aggiunto che i doveri di solidarietà
sono inderogabili. Ovvero, nell'esaminare le richieste provenienti
dalle persone con disabilità va innanzitutto tenuto ben
presente che l'inviolabilità dei diritti e l'inderogabilità
della solidarietà sono le norme cardine della Costituzione.
Ed è per questo che, nel
determinare la natura giuridica delle esigenze menzionate poco sopra,
è sicuramente impossibile prescindere dalla tesi
giurisprudenziale secondo cui quelli delle persone con disabilità
sarebbero diritti assoluti della personalità (100).
Va infatti rilevato che in questo caso si rientra nella tutela
diretta degli artt. 2 e 3 comma 2 della Costituzione (101)
trattandosi di diritti inerenti alla "individualità
fisica" della persona onde garantire "la signoria su una
parte essenziale della propria personalità" (102)
allo scopo di assicurare "le ragioni fondamentali della vita e
dello sviluppo, fisico e morale, della propria esistenza" (103)
perché senza di essi "non sorgerebbero o non vivrebbero i
rimanenti" (104
diritti. Per di più si ha a che fare con diritti
caratterizzati da peculiarità importanti ai fini di cui stiamo
discutendo, e cioè l'imprescrittibilità,
l'irrinunciabilità, l'indisponibilità e
l'intrasmissibilità (105).
Il problema è però che,
facendo rientrare talune esigenze delle persone con disabilità
fra i diritti della personalità, resta sempre un'enorme
difficoltà, attualmente insuperata, e cioè i diritti
assoluti (della personalità) valgono erga
omnes,
mentre i diritti alle prestazioni da parte delle persone con
disabilità rilevano giuridicamente solo verso il pubblico
potere (106).
Ed è per tale motivo che questa importante teoria non può
essere sostenuta in maniera decisiva per quanto riguarda le esigenze
di chi non è normodotato.
E allora si potrebbe tentare di dare
una prima e precaria definizione alla natura giuridica delle pretese
delle persone con disabilità pensando alla teoria degli
alimenti. A favore di questa impostazione si può notare che la
natura privatistica di tale teoria non è del tutto pacifica (107).
Inoltre, se nel diritto medioevale veniva sostenuto che "negare
gli alimenti a colui al quale sono dovuti vuol dire ucciderlo" (108),
è altrettanto vero che oggi, a differenza del passato, talune
prestazioni pubbliche sono così essenziali che il loro venir
meno lascia insoddisfatte esigenze primarie della vita nient'affatto
diverse da quelle che si intendono tutelare con il diritto agli
alimenti (109).
A questo va aggiunto che gli obblighi alimentari si fondano sulla
solidarietà (110)
(invece della cooperazione che caratterizza ad esempio i diritti di
credito (111)),
c'è un interesse collettivo alla loro tutela (112),
sono intrasmissibili, incedibili, inopponibili e individuali (113),
il diritto non sussiste per la parte in cui si mira al lusso e allo
sciupo (114):
insomma tutte caratteristiche indispensabili per cercare di dare una
definizione giuridica alle pretese delle persone con disabilità
nei confronti della pubblica amministrazione.
D'altra parte è sì vero
che il diritto agli alimenti deriva dal legame familiare (115),
mentre non è di questo tipo il rapporto che obbliga la
pubblica amministrazione, o comunque la collettività, nei
confronti delle persone con disabilità. Ma non può
trattarsi di un'obiezione decisiva in quanto è altresì
noto che nelle società contemporanee va diminuendo il supporto
della famiglia (più piccola d'un tempo e con i suoi componenti
maggiormente impegnati al suo esterno) e, a prescindere dalla
disabilità, aumenta l'interdipendenza degli individui (116)
al di fuori dell'ambito familiare.
Va pure constatato che, volendo
ricondurre momentaneamente la materia in esame alla teoria degli
alimenti, sono indispensabili alcune precisazioni: si tratterebbe
comunque di un diritto patrimoniale e relativo (117),
mentre talune pretese delle persone con disabilità non hanno
alcun contenuto patrimoniale (118);
le prestazioni pubbliche di cui stiamo discutendo sono necessarie non
solo a chi è sprovvisto di altri redditi significativi, come
avviene per gli alimenti (119),
ma anche a quelle persone con disabilità che lavorano. Per cui
è essenziale riconoscere il menzionato diritto non
esclusivamente a chi si trova in stato di bisogno (120),
bensì seguendo un diverso criterio. Tuttavia, in attesa di una
più precisa definizioni della materia, perfino quelle appena
esposte non paiono obiezioni sufficienti ad abbandonare la teoria
degli alimenti.
E allora è importante
osservare che, anche dal punto di vista di questa teoria (e pur con i
molti aspetti fondamentali che essa lascia irrisolti), su un tema
così rilevante, come la possibilità per lo Stato di
eliminare prestazioni indispensabili già assicurate alle
persone con disabilità, nella sentenza in esame è
affrontata in maniera ineccepibile una questione essenziale. E cioè
abbiamo già visto che, per tutto quanto è riconducibile
alle disposizioni "programmatiche" della Costituzione, una
volta realizzata, e nella misura in cui lo è, la tutela delle
libertà (nella loro concezione "positiva") è
sottratta alla libera disponibilità del legislatore ordinario.
Ma qui va aggiunta l'osservazione
secondo cui la questione è rilevante anche dal punto di vista
della teoria degli alimenti. Infatti il comma 1 dell'art. 440 del
Codice civile (121)
viene interpretato nel senso che, una volta determinata,
l'obbligazione alimentare può estinguersi a causa del
deterioramento delle condizioni economiche dell'obbligato solo quando
queste "diventino talmente misere da non essere nemmeno
sufficienti o appena sufficienti al proprio mantenimento" (122).
E non pare proprio che questo sia in Italia il livello di degrado
della collettività nel suo complesso.
Sotto un diverso, ma sempre
specifico, profilo va poi rilevato che la doverosità di
assicurare la frequenza della scuola superiore agli handicappati
trova giustificazione anche nell'art. 32 della Costituzione (123)
dato che per queste persone "la scuola ... adempie ... anche ad
una funzione che si potrebbe definire "terapeutica"" (124).
Tant'è che la stessa Corte costituzionale (125),
a proposito dell'inserimento scolastico delle persone con disabilità,
si è rifatta anche all'art. 32 della Costituzione.
In proposito è essenziale
puntualizzare preliminarmente la piena consapevolezza in chi scrive
che, ai fini del pieno godimento delle libertà, non tutte le
persone con disabilità devono necessariamente curare la
propria menomazione. Volendo accennare in estrema sintesi (126)
alla questione si può osservare che molte disabilità
sono la conseguenza di malattie incurabili o di lesioni
irrimediabili. Per cui in questi casi "curare" la
menomazione significherebbe soltanto sottrarre (infruttuosamente) (127)
energie al "pieno sviluppo della persona". Così (128)
a Beethoven l'impossibilità di curare la sopravvenuta sordità
non impedì certamente di sviluppare pienamente le proprie
capacità ("residue") (129)
continuando a scrivere musica, che non poteva più né
ascoltare né eseguire; oppure la cecità, pur rilevatasi
incurabile e difficilmente compatibile ad esempio con la pittura, non
impedì a Francesco Landino di sviluppare pienamente le proprie
capacità ("residue") (130)
facendo il musicista; e ancora la disabilità, conseguente a
malattia mentale, non impedì a Tasso, a Stindberg, a
Hölderling e a Van Gog di sviluppare le proprie capacità
("residue") (131),
come letterati gli uni e pittore l'altro.
Fermo restando quindi che le persone
con disabilità non hanno necessariamente bisogno di cure
specifiche, poco sopra si è tuttavia fatto riferimento al
diritto alla salute perché fra questo e gli altri diritti
delle persone con disabilità ci sono almeno tre punti in
comune. Innanzitutto ambedue sono riconducibili direttamente
all'inderogabilità del dovere di solidarietà, e quindi
anche alla teoria degli alimenti, seppure con i limiti e le
perplessità accennate sopra. Inoltre, sia per il diritto alla
salute che per gli altri diritti delle persone con disabilità,
non è stata ancora del tutto chiarita la loro natura. Infine
in tutti e due i casi l'effettiva possibilità di veder
tutelati valori, che la Costituzione riconduce ai suoi principi
fondamentali, dipende in larga misura dall'intervento attivo della
pubblica amministrazione.
Ma, se è legittimo un
parallelismo fra i diritti delle persone con disabilità e il
diritto alla salute, si addiviene allora ad una constatazione di
rilievo.
Il punto è che, per quanto
riguarda la salute, mentre la Corte di cassazione ha stabilito il
diritto al rimborso dei medicinali indispensabili non contemplati nel
prontuario terapeutico (132),
viceversa la giurisprudenza della Corte costituzionale è
sempre stata alquanto prudente. Così questa ha stabilito che
la tutela del diritto alla salute "va assicurata soltanto nei
limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari" (133).
Oppure, pur ribadendo che quello alla salute è un "diritto
primario", la Corte costituzionale ha deciso che questo va
perseguito trovando "un equilibrato contemperamento" con le
esigenze dell'imprenditore e con gli obiettivi di ridimensionamento
della spesa sanitaria (134).
E ancora, a proposito del mancato rimborso da parte del Servizio
Sanitario Nazionale del costo di un determinato esame clinico, la
Corte, nel convenire sull'illegittimità in proposito, censura
non il mancato rimborso totale (o comunque significativo), bensì
l'assenza di un "qualsivoglia ristoro" (135).
Al contrario, per quanto riguarda i
diritti delle persone con disabilità, oltre alla
favorevolissima giurisprudenza vista sopra, la Corte ha stabilito con
molta fermezza che l'integrazione scolastica di queste persone va
salvaguardata avendo come parametro non gli interessi della scuola, o
comunque le maggiori difficoltà che ad essa ne derivano, bensì
esclusivamente i vantaggi che possono venirne alla persona menomata (136),
e nonostante ogni possibile ostacolo che impedisca non solo
l'apprendimento, bensì anche il pieno sviluppo della persona
umana (137).
Aggiungendo che non è certo legittimo appellarsi a presunti
interessi della comunità per stroncare i non pochi
handicappati, che, pure a seguito di un notevole impegno personale,
riescono a sviluppare enormemente le proprie capacità soltanto
nella scuola di tutti (138).
Dunque, in tema di benefici necessari
alle persone con disabilità, la Corte ha una posizione assai
più precisa e garantista che non per quanto riguarda il
diritto alla salute.
E' indubbiamente vero che questa
differenza potrebbe discendere dal fatto che la tutela di certe
esigenze delle persone con disabilità è riconducibile
ai diritti di libertà. Infatti, tanto per limitarsi a qualche
esempio, senza l'eliminazione delle barriere architettoniche le
persone con disabilità non possono partecipare a riunioni e
manifestazioni, senza taluni ausili per la comunicazione queste
persone non possono manifestare liberamente il proprio pensiero,
senza idonea socializzazione non possono (al pari di qualsiasi altro
individuo) realizzare pienamente la propria personalità, e
così via. Ed è noto, se non altro per lo stretto
collegamento esistente fra gli artt. 2 e 3 comma 2 della Costituzione
nonché per altre fondamentali considerazioni viste sopra, che
il Costituente, nell'occuparsi dei diritti di libertà, non si
è limitato ad affrontarne la versione "negativa",
bensì ha voluto tutelare anche la versione "positiva"
delle medesime, badando all'effettiva possibilità per tutti i
cittadini di godere davvero di tali libertà.
Sarebbe però assai debole
imputare la differenza, riscontrabile nella giurisprudenza
costituzionale, fra il trattamento riservato a talune esigenze delle
persone con disabilità e il diritto alla salute, al fatto che
quest'ultimo non rientra fra i diritti di libertà: infatti la
salute è bene primario, e, se questa manca, i diritti di
libertà non possono essere goduti pienamente.
Il punto è che la
giurisprudenza della Corte costituzionale è maggiormente
"favorevole" alle persone con disabilità per quel
che riguarda la scuola e la riabilitazione. Cioè in quei campi
dove sono più rilevanti i progressi materiali compiuti nel
paese, e maggiore è la connessione con l'utilizzo di capacità
"residue" delle persone con disabilità, rendendo più
evidente lo spreco di energie derivante dalle inadempienze in
materia (139).
In altre parole si potrebbe
ipotizzare che la Corte sia titubante in materia di diritto alla
salute perché intravveda un "pozzo senza fine" per
le finanze pubbliche. Al contrario la risolutezza della Corte in
merito alle persone con disabilità farebbe ipotizzare la
consapevolezza che idonei "investimenti" in questo campo
trasformano dei "parassiti" in soggetti attivi capaci di
contribuire allo sviluppo della società. Se così fosse,
la posizione della Corte sarebbe davvero molto avanzata in materia di
disabilità, almeno per l'impossibilità di superare le
discriminazioni fondate su asserite diversità psico-fisiche
prescindendo dalla valorizzazione delle potenzialità insite in
ogni essere umano. Ma tale posizione lascerebbe dissenzienti in
merito alla legittimità di subordinare l'inviolabilità
delle libertà a valutazioni di opportunità.
Volendo infine accennare ad una
questione solo apparentemente disgiunta dalla sentenza in esame, e
constatando che, per le esigenze delle persone con disabilità
riconducibili ai valori fondamentali della Costituzione, la Corte
costituzionale pone precisi vincoli al legislatore, si rilevano forti
dubbi sulla costituzionalità di alcuni punti "qualificanti" (140)
della legge 2 febbraio 1992, n. 104 (141).
La questione è che in detta legge talune esigenze delle
persone con disabilità vengono giustamente ricondotte ai
diritti di libertà tutelati dall'inviolabilità
dell'art. 2 della Costituzione, cioè poste in quell'area
sottratta alla libera disponibilità del legislatore (142).
Per cui le perplessità sorgono
innanzitutto dal fatto che in tale legge a carico della pubblica
amministrazione viene stabilito non l'obbligo, bensì soltanto
la facoltà di istituire le provvidenze essenziali per il
godimento di tali diritti inviolabili. Cioè, con legge
ordinaria (143),
viene stabilito che la salvaguardia della possibilità di
godere effettivamente di questo tipo di diritti non corrisponde ad un
obbligo.
Ulteriori perplessità a
proposito della legge n. 104 citata sorgono dal fatto che questa
subordina l'istituzione da parte della pubblica amministrazione delle
provvidenze, essenziali alle persone con disabilità per il
godimento di diritti inviolabili, anche ai limiti delle risorse
ordinarie di bilancio degli enti competenti. Cioè a dire che
per il legislatore non si tratta di spese obbligatorie. Infatti per
queste ultime il bilancio è solo uno strumento attuativo, nel
senso che lo stanziamento previsto in esso non costituisce limite di
spesa, e, se esso è insufficiente, il governo può
attingere al fondo di riserva oppure andare in passivo (144).
Viceversa, per quanto riguarda molte
delle provvidenze consentite dalla legge menzionata poco sopra, le
norme sono disposte in modo tale che lo stanziamento previsto negli
appositi capitoli di bilancio degli enti competenti costituisce assai
di frequente limite di spesa, il che significa far rientrare tali
provvedimenti nell'ambito delle spese discrezionali (145).
In questo modo però l'ammontare delle somme stanziate nei
relativi capitoli di bilancio finisce per dipendere esclusivamente
dalla volontà delle assemblee preposte alla loro approvazione,
per cui da una siffatta disposizione consegue che di frequente il
parlamento, e pure le regioni e gli enti locali, possono stravolgere
l'effettiva possibilità delle persone con disabilità di
godere di molti diritti "inviolabili". Il che è
inammissibile perché palesemente in contrasto con tale
inviolabilità.
Tanto più se si considera poi
che in tema di spese discrezionali il cittadino non ha praticamente
nessuno strumento di effettiva tutela giurisdizionale nei confronti
dell'eventuale insufficiente ammontare dei relativi capitoli di
bilancio.
Pur con la consapevolezza che la
Corte costituzionale non poteva pronunciarsi sul punto del bilancio
perché non interpellata a tale riguardo, va tuttavia rilevato
che in proposito nella sentenza in esame viene stabilito un principio
importante. Infatti, e volendo limitarci al punto più
specificamente posto da questa sentenza, si dovrebbe dire che, per le
materie tutelate dalla Costituzione, nel momento in cui le relative
provvidenze, eventualmente disposte dal governo nazionale, dalle
regioni o dagli enti locali, siano diventate "elemento
intrinseco della complessa disciplina dell'invalidità civile",
non possono più essere eliminate completamente. E i bilanci di
detti enti sono tenuti a prevedere sempre i necessari stanziamenti a
tal fine.
È
evidente che l'affermazione di questo principio può costituire
un rimedio per far cadere sotto il vizio dell'illegittimità
costituzionale tutti quegli atti abolitivi di talune provvidenze già
istituite. E si tratta di un punto importante contro la prassi
dilagante di svuotare i principi fondamentali della Costituzione
attraverso atti di rango inferiore. Tuttavia non pare la soluzione
idonea a tutelare completamente il godimento delle "libertà
inviolabili" nella loro concezione "positiva".
L'ostacolo forse più rilevante in proposito è che, di
fronte ad una maggioranza politica, la quale (pur evitando di abolire
formalmente dette provvidenze) non stanzia i fondi necessari, la
tutela giurisdizionale, quando non impossibile, è comunque di
una difficoltà tale da essere incompatibile con la posizione
di privilegio riservata dalla Costituzione alle libertà
inviolabili.
Venendo al dispositivo della sentenza
in esame si rileva innanzitutto che l'art. 6 della legge 21 ottobre
1989 n. 508 è dichiarato illegittimo "nella parte in cui
non prevede". Dunque si tratta di sentenza di accoglimento
parziale (146)
(da non confondere con le sentenze che, con la dizione "limitatamente
alle parole" incidono sul testo della disposizione, anziché
sulla norma (147)).
In realtà la questione di
illegittimità costituzionale verteva sull'avvenuta abrogazione
dell'art. 17 della legge n. 118 citata, quindi solo sul comma 1
dell'art. 6 della legge n. 508 citata. E il giudice a quo
aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale per
l'intero art. 6, dato che, evidentemente, il secondo e ultimo comma (148)
sarebbe diventato superfluo una volta abrogato il primo.
Invece la Corte, con estrema e
condivisibile precisione, non distingue fra i due commi e dichiara
costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge n. 508 citata, ma
non per intero, come aveva chiesto il giudice a quo,
bensì solo "nella parte in cui non prevede". Con
questa formula non viene salvato dalla dichiarazione d'illegittimità
l'intero comma 2 (149),
che sarebbe diventato superfluo per effetto della dichiarazione
d'illegittimità costituzionale del comma 1, e al contempo
viene evitato di dichiarare costituzionalmente illegittima la
situazione di chi ha percepito l'assegno di accompagnamento per un
ulteriore anno per il fatto di aver presentato la domanda annuale di
rinnovo prima dell'entrata in vigore della legge in discussione.
Inoltre la sentenza in esame ha
sicuramente efficacia di giudicato dato che il contenuto normativo
dichiarato illegittimo è facilmente individuabile (150).
Poiché nel dispositivo in
esame viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una
norma, che ne abrogava un'altra, volendo essere molto superficiali ci
si potrebbe rifare alla dottrina secondo cui, ma ad altro proposito,
non sta alla Corte, bensì al giudice comune, stabilire quale
norma rivive (151).
In realtà non pare vi siano molti dubbi sul fatto che riviva
l'art. 17 della legge n. 118 citata dato che la norma dichiarata
illegittima disponeva l'abrogazione espressa.
Va poi rilevato che nel dispositivo
in esame la Corte dichiara l'illegittimità dell'abrogazione
dell'assegno di accompagnamento "fino alla data di entrata in
vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289". Con tale dizione la
Corte non ha voluto affatto stabilire che l'indennità di
frequenza (istituita appunto con questa legge) corrisponde
necessariamente in tutto e per tutto all'assegno di accompagnamento.
Il punto è che la Corte ha dichiarato illegittima non tanto
l'abrogazione dell'assegno di accompagnamento in sé, quanto il
fatto che questo sia stato abrogato senza sostituirvi niente, ovvero
senza provvedere altrimenti. E quindi, nel disporre l'illegittimità
"..fino..", la Corte si limita a constatare che l'indennità
di frequenza costituisce un diverso (non rileva se migliore o
peggiore) modo di provvedere alle peculiari necessità dei
giovani che incontrano determinate difficoltà per frequentare
la scuola o centri di riabilitazione.
Essendo quella in esame una sentenza
di accoglimento, ne scaturiscono determinati effetti costitutivi (152),
e cioè chi riscuoteva già l'assegno di accompagnamento,
o aveva già superato affermativamente l'accertamento medico,
dovrà presentare gli attestati di frequenza arretrati e
riscuoterà quanto dovutogli per il periodo non percepito.
Viceversa chi, a seguito dell'entrata in vigore della norma
successivamente dichiarata illegittima, pur avendo già
presentato la domanda iniziale, non è stato sottoposto ad
accertamento medico (153),
oppure non ha nemmeno potuto presentare la domanda iniziale, non può
riscuotere alcunché, salvo una norma transitoria, che, oltre
ad essere auspicabile, appare doverosa.