Raffaello Belli
A seguito di un ricorso presentato il
6 aprile 2001, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura
civile, il 5 maggio successivo la Sezione Lavoro del Tribunale di
Firenze ha ordinato al Comune (1) della stessa città di assicurare ad una
persona con gravi
disabilità i mezzi necessari al pagamento dell'assistenza
personale per 24 ore al giorno.
L'Ordinanza in oggetto, che
ovviamente ha soltanto carattere temporaneo, rappresenta una
novità in Italia e contiene alcuni profili di tale rilievo da
aver suscitato interesse perfino in altri paesi e da far pensare
all'affermazione secondo cui "il grado di civiltà di una
società si può misurare dalla sensibilità
mostrata nei confronti di coloro i quali si trovano in condizioni di
maggior disagio" (2).
1. Innanzitutto va rilevato che il
Tribunale ha ritenuto che ci fossero i presupposti per l’emissione
di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.
E' pacifica l'ammissibilità di tali provvedimenti per quanto
riguarda la tutela del diritto alla salute (3) e non è neppure la prima volta che la
magistratura interviene
in via cautelare a proposito dei diritti fondamentali delle persone
con disabilità. Tuttavia, finora, questi interventi sono stati
rari e hanno riguardato le barriere architettoniche (4) e il lavoro (5).
Indubbiamente il fatto che sia stata riconosciuta l'ammissibilità
di un tale provvedimento anche per quanto riguarda l'assistenza
personale è conforme a quella giurisprudenza secondo cui "sul
tema della condizione giuridica del portatore di handicaps
confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali
motivi ispiratori del disegno costituzionale" (6) ed è necessaria "la rimozione delle
violazioni alla
dignità dell'uomo, e di ogni ostacolo al pieno sviluppo della
persona umana" (7).
Inoltre, avendo emesso il
provvedimento d'urgenza, il Tribunale ha evidentemente riconosciuto
l'esistenza sia del fumus boni iuris
che del periculum in mora:
l'esame
di ambedue tali requisiti può essere interessante nel caso
specifico.
Per quanto riguarda il fumus boni
iuris conta "la probabilità
(rilevabile prima face o, comunque, sulla base
di una cognizione sommaria) che il diritto affermato sia riconosciuto
esistente dalla sentenza con la quale si deciderà il giudizio
di merito” (8)
ovvero deve esserci un diritto da far valere (9).
Inoltre “l'accertamento del giudice sulla verosimile esistenza
del diritto deve essere fatta qui con maggiore accuratezza proprio
per la atipicità degli effetti” (10).
Per cui è certo che, con l'emissione del provvedimento in
oggetto, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto, almeno in prima
face, l'esistenza per le persone con gravi disabilità
del diritto ad un'adeguata assistenza personale anche 24 ore su 24.
L’esistenza di un diritto in
tal senso pare pacifica per via sia della dottrina sul diritto di
vivere (11) e
della giurisprudenza secondo cui quelli delle persone con
disabilità sono diritti assoluti della personalità (12),
nonché a seguito del fatto che la vita, la dignità,
l'assistenza sociale e sanitaria sono tutelate come diritto (13).
Ma soprattutto va notato che la legislazione vigente tratta del
"diritto di usufruire delle prestazioni" (14) e "garantisce i livelli essenziali di
prestazioni" (15),
nei quali sono comprese le "misure economiche per favorire la
vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente
dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita
quotidiana” (16),
oltre a disporre che "le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici" (17)
e a "garantire alla persona handicappata ... servizi di aiuto
personale ... prevedendo ... interventi economici integrativi” (18).
Per quanto riguarda il periculum in
mora, o "fondato motivo di temere un
pregiudizio imminente e irreparabile" (19),
ossia l'altro dei due requisiti fondamentali per la concessione del
provvedimento di cui all'articolo 700 c.p.c., va rilevato che secondo
il Tribunale questo sussiste perché "la ricorrente è
portatrice di grave handicap e non dispone di alcun familiare che
possa accudirla" e risulta "provata l’urgenza
indifferibile di provvedere alle immediate necessità vitali di
minima assistenza personale della” medesima.
Dunque, secondo il Tribunale,
affinché vi sia il periculum in mora,
innanzitutto non è sufficiente che vi sia un handicap, bensì
questo deve essere "grave": ciò è dovuto al
fatto che la legislazione prevede l'assistenza personale soltanto per
chi ha un handicap caratterizzato dalla "gravità" (20).
Il secondo elemento del periculum
in mora è dato dall'assenza "di
alcun familiare che possa accudirla". In proposito va chiarito
che l'assistenza personale, prestata da un familiare ad una persone
con gravi disabilità, non rientra fra gli obblighi
alimentari (21).
Inoltre, a seguito dei principi di solidarietà e uguaglianza
di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, la funzione
assistenziale pubblica è prevalente (22) rispetto all'obbligo alimentare
stabilito dal codice civile nato in
una società cosiddetta patriarcale e diversa da quella
attuale (23).
Tant'è che, fra l'altro, l'ente pubblico non può
costringere i familiari della persona con disabilità a
provvedere agli obblighi alimentari in quanto solo il soggetto in
stato di bisogno è legittimato a richiedere gli alimenti (24).
Ma soprattutto va rilevato che i familiari vedono spesso pregiudicata
in maniera assai significativa la propria salute psico-fisica quando
si trovano costretti per tutta la vita a prestare assistenza
personale continuativa a chi ha gravi disabilità. Ecco perché
recente legislazione più accorta ha stabilito che “i
livelli essenziali delle prestazioni sociali ...... tengono conto
dell'esigenza … di riconoscere l'autonomia di ciascun
componente della famiglia” (25) e una legge regionale della Toscana
tutela questo aspetto in maniera
ancor più specifica (26).
Cioè a dire che, sotto il profilo giuridico, l'aiuto da parte
dei familiari viene a mancare quando questi non ci sono più
fisicamente, ma anche quando essi non possono più fornire il
necessario aiuto ai congiunti con disabilità perché
troppo faticoso o perché il continuare a fornirlo
precluderebbe la salvaguardia di altre legittime esigenze (per es. di
riposo mentale o di relazioni sociali) dei suddetti familiari.
Infine non pare dubbio che la tutela
legislativa appena menzionata circa “l'autonomia di ciascun
componente della famiglia” vale anche per l'esigenza delle
persone con disabilità di farsi un proprio nucleo familiare
svincolato da quello di origine. Infatti nelle disposizioni
legislative citate poco sopra risulta evidente l'intento di dare
attuazione al comma 1 dell'articolo 31 della Costituzione anche per
quanto riguarda le persone con disabilità. Sennonché,
qualora l'assistenza personale fornita dai familiari venisse ritenuta
irrinunciabile per chi ha gravi disabilità, queste persone si
troverebbero nell'impossibilità di formarsi una propria
famiglia, sia perché non potrebbero concretamente staccarsi da
quella di origine e sia per via dei pesanti compiti assistenziali che
peserebbero su chi desiderasse far parte del nuovo nucleo familiare.
Dunque, anche sotto questo profilo, l'ente pubblico non può
costringere chi ha gravi disabilità a dipendere
dall'assistenza personale fornita dai familiari.
Per cui, in definitiva, ai fini del
periculum in mora, l'assenza
dell'aiuto da parte dei familiari vale in termini di impossibilità
non solo assoluta, ma anche relativa.
Ai fini della sussistenza del
periculum in mora l'ultimo
elemento ritenuto rilevante dal Tribunale riguarda la mancanza
dell'assistenza minima per le "immediate necessità
vitali". Il fatto è che, nel caso di talune gravi
disabilità, può accadere di essere dipendenti dagli
altri anche per la mera sopravvivenza fisica. Quando ciò
accade (come del caso della ricorrente) è evidente che, se
manca perfino l'assistenza indispensabile per la sopravvivenza, non
può che esserci il "pericolo imminente e irreparabile".
Interessante è poi il fatto che, per quanto attiene alle
"immediate necessità vitali", il Tribunale vi
comprende non soltanto la mera sopravvivenza fisica, ma anche tutte
quelle altre attività negando le quali viene meno il rispetto
dovuto per la dignità umana. Ciò è dovuto
all'inviolabilità stabilità dall'articolo 2 della
Costituzione, all’esistenza di una legislazione sulla vita
indipendente (27)
e al fatto che viene recepita una condivisibile affermazione della
parte resistente secondo cui alla ricorrente dev'essere consentita
"un’esistenza dignitosa e in condizioni accettabili di
indipendenza".
Infine va rilevato che il Tribunale
si è basato su di una legge regionale (28) e questo, finora, è avvenuto
abbastanza raramente per quanto
riguarda i provvedimenti di cui all’articolo 700 del c.p.c.
2. Nell'Ordinanza qui in discussione
viene affermato che, quando vi è di mezzo la sopravvivenza
stessa della persona, si versa in materia di diritto alla salute, e
quindi si tratta di un tema che viene prima del diritto stabilito dal
comma 1 dell’articolo 38 della Costituzione.
In via preliminare c'è da
ricordare che, se il Tribunale avesse ricondotto le pretese della
ricorrente a quest’ultimo diritto, oltre alla dottrina (29) e alla
giurisprudenza (30)
che ne sottolineano la precettività, ci sarebbe stata da
analizzare l'ampia giurisprudenza che lo riconduce all'inderogabilità
del dovere di solidarietà (31) (al quale è collegato anche il diritto
alla salute), e agli
altri valori fondamentali contenuti negli articoli 2 e 3 della
Costituzione (32)
con particolare riferimento al rispetto dovuto alla dignità
umana (33).
In breve va menzionato il fatto che
la "previsione a livello costituzionale dei doveri di
solidarietà accanto ai diritti inviolabili 'individua'
priorità di valore che il legislatore è tenuto a
considerare” (34)
tanto che “dal sistema costituzionale sembra ...
potersi attribuire alla solidarietà un ruolo omogeneo a quello
occupato dall'eguaglianza” (35).
Inoltre risultano condivisibili le
perplessità circa le teorie sui diritti sociali (36),
e va ricordato quanto sono superate sia la giurisprudenza che
riconduce il diritto alla salute a tali diritti solo quando lo relega
a interesse legittimo (37)
che la dottrina secondo cui i diritti sociali non sono identificabili
con i diritti fondamentali (38).
Tuttavia, se si volesse comunque ricondurre il diritto alla salute ai
diritti sociali, è allora preferibile la tesi secondo cui "i
diritti sociali, e segnatamente il diritto alla salute, costituiscono
il nucleo indelebile della forma concreta" dello stato (39).
In altre parole questi diritti costituirebbero "ciò che
lo Stato o altri soggetti, pubblici o privati, sono obbligati a
decidere e a soddisfare" (40) anche perché "si è aperto uno spazio
assai largo
per affiancare ai diritti di libertà i diritti sociali” (41),
nel senso che non è nuova la tesi secondo cui l'esistenza dei
diritti sociali è indispensabile affinché tutti godano
dei diritti di libertà (42).
Seguendo questo orientamento non si può ritenere che il
diritto di vivere (che è alla base di tanti diritti sociali)
sia meno naturale del diritto di libertà di stampa o di
associazione (43)
e si riscontra l'indivisibilità dei diritti civili dai diritti
sociali, al punto che la mancata consapevolezza di questa
interdipendenza potrebbe compromettere la “protezione sia degli
uni che degli altri” (44).
Difatti i diritti sociali sono ormai considerati essenziali per la
"libertà positiva" e sono ancorati a valori ben
consolidati, e cioè quelli degli articoli 2 e 3 della
Costituzione (45)
e, per quanto riguarda il diritto all'assistenza, "più
forte sembra il raccordo con le esigenze della 'dignità
umana'" (46).
3. Per quanto riguarda il diritto di
cui al comma 1 dell’articolo 32 della Costituzione in primo
luogo va rilevato che questo è ancor più importante per
le persone con disabilità, quando le possibilità di
vivere in maniera autodeterminata dipendono grandemente dal
mantenimento dei già ristretti margini di salute (47).
Inoltre, in caso di gravi disabilità, come quella della
ricorrente, la tutela del diritto appena menzionato assume un
particolare rilievo perché è possibile incidere su di
esso in maniera gravissima e irrimediabile “semplicemente”
omettendo talune prestazioni.
Dall'Ordinanza in questione si ricava
che per le persone con gravi disabilità viene inciso il
diritto alla salute quando manca la necessaria assistenza personale.
La tesi risulta una novità, ma è condivisibile perché
vi è sicuramente un deterioramento delle condizioni di salute
(compresa la salute mentale, che va pienamente rispettata, sia per la
dottrina (48) che
per la giurisprudenza (49)),
e si può arrivare anche alla morte, quando vengono negate
quelle prestazioni senza le quali è impossibile bere,
nutrirsi, curare l'igiene, muoversi, comunicare ecc. Dunque, nel
ricondurre l’assistenza personale per chi ha gravi disabilità
al diritto alla salute, l’Ordinanza in discussione è
conforme con quella giurisprudenza per la quale nel nucleo essenziale
di tale diritto c'è il "diritto alla vita" (50).
Va inoltre ricordata la dottrina
secondo cui la "salute è considerata in tutto l'arco
delle sue espressioni e in tutta la ricchezza del suo attuale
significato come benessere psico-fisico che è assolutamente
indissociabile dalle condizioni sociali e ambientali di vita
dell'individuo e della comunità" (51) e dalla sfera in cui l'individuo "si
muove, vive e lavora" (52).
Ed è certo che, in presenza di gravi disabilità, la
mancanza della necessaria assistenza personale pregiudica il
benessere psico-fisico, e quindi la salute, dell'individuo perché
costringe a vivere in condizioni sociali e ambientali deteriorate. A
conferma del fatto che le condizioni ambientali influiscono sulla
salute c’è l’affermazione secondo cui per le
persone con disabilità essa viene influenzata perfino dalla
presenza o meno delle barriere architettoniche (53).
Del resto in giurisprudenza è
già stato osservato che vi è di mezzo l'articolo 32
della Cost. quando vengono negate le prestazioni indispensabili per
migliorare o conservare la salute (54).
Ed è sicuro che, in presenza di gravi disabilità,
quando viene negata la necessaria assistenza personale, l'utente si
trova costretto a trascurare la cura del proprio corpo e quindi ne
vanno di mezzo le possibilità di migliorare o conservare la
salute.
Per cui nell’Ordinanza qui in
discussione è condivisibile il fatto che, in presenza di gravi
disabilità, l'assistenza personale venga ricondotta al
"diritto alla salute", ed è quindi necessario
esaminare la natura di quest’ultima pretesa.
In dottrina si è anche
dibattuto dei “nuovi diritti” correlati con il "diritto
alla salute" (55),
ma nel caso in esame, più che di "nuovi diritti", si
tratta di andare all'origine del diritto alla salute perché
questo è il vero punto in discussione quando viene
pregiudicata la possibilità di bere, nutrirsi, dormire ecc.
Un problema è dato dal fatto
che sia in dottrina che in giurisprudenza ci sono state molte
oscillazioni nel tentativo di definire la natura del diritto alla
salute (56).
In primo luogo va osservato che
risulta ormai superata la giurisprudenza secondo la quale la tutela
di questo diritto "va assicurata soltanto nei limiti oggettivi
dell'organizzazione dei servizi sanitari" (57).
Inoltre, per quanto riguarda sia una specifica agevolazione per le
persone con disabilità (58) che più in generale per il diritto
alla salute (59),
in rarissime occasioni si è sostenuto che si sarebbe trattato
di interesse legittimo (60),
ma anche questa tesi è ormai abbandonata.
Un altro orientamento della dottrina (61) e della
giurisprudenza (62)
è stato quello secondo cui il diritto alla salute andrebbe
bilanciato con gli altri interessi costituzionalmente protetti. In
proposito va però rilevato che pure questa tesi risulta
superata dall'ultima giurisprudenza. Inoltre, ai fini della materia
qui in discussione, va fatta attenzione al fatto che, nel trattare
del bilanciamento, la salute viene qualificata come un diritto
costituzionalmente condizionato all'attuazione che ne dà il
legislatore.
All'opera del legislatore si rifanno
anche quella dottrina (63)
e quella giurisprudenza (64) secondo cui nel diritto alla salute ci
sarebbe un "contenuto
minimo" e solo questo andrebbe garantito in ogni caso. Questa
teoria è sostanzialmente riconducibile all'eguaglianza, nel
senso che il "contenuto minimo" andrebbe comunque tutelato
perché vi sarebbero delle situazioni legate alla sopravvivenza
rispetto alle quali non vi può essere diversità di
trattamento per via delle condizioni economiche (65).
Tuttavia, in merito alla tesi del "contenuto minimo" ci
sono dubbi (66) e
dissensi (67).
In ogni caso poi spetta al legislatore stabilirne il contenuto (68) e in esso va
comunque compreso il rispetto per la dignità
umana (69).
Per cui in primo luogo non si può evitare di osservare che
questo doveroso rispetto non può che comprendere anche
l'assistenza indispensabile per chi ha gravi disabilità, se
non altro quando, come nel caso in esame, senza di essa viene meno
perfino la sopravvivenza.
In secondo luogo va rilevato che,
come si è visto poco sopra a proposito della tesi del
"bilanciamento", anche nel caso del "contenuto minimo"
la giurisprudenza (70)
ha sostenuto che spetta al legislatore stabilire qual è
l’essenza del diritto alla salute che dev'essere comunque
garantita. Salvo doversi ovviamente condividere quella dottrina
secondo cui, per quel che riguarda il come e il quando
di tali diritti, il legislatore deve rispettare la gerarchia dei
valori stabiliti dalla Costituzione (71).
E allora, se non si volesse
proseguire oltre, diventerebbe decisivo rilevare che, per quanto
riguarda l'assistenza personale alle persone con gravi disabilità,
e più in particolare per la vita indipendente di queste, il
legislatore nazionale è già intervenuto stabilendo che
sta alle regioni "garantire il diritto" (72) e la Regione Toscana ha già approvato
disposizioni legislative
in materia (73).
Quindi, sotto il profilo del diritto alla salute, anche volendosi
limitare alle tesi del “bilanciamento” o del “contenuto
minimo”, sarebbe condivisibile la decisione del Tribunale di
assicurare alla ricorrente la massima tutela perché, a seguito
delle disposizioni appena menzionate, il diritto soggettivo perfetto
esiste in maniera inequivocabile.
Alla stessa conclusione si arriva se
si segue l'ampia giurisprudenza secondo la quale, il diritto alla
salute dev'essere comunque garantito quando non si può fare
diversamente (74)
o quando è indispensabile (75).
Il punto è rilevante ai fini dell’Ordinanza qui in
discussione perché in situazioni come quella della ricorrente
non ci sono alternative per sopravvivere. E questo è ancora
più significativo se si considera quella giurisprudenza
secondo cui, in merito alla sopravvivenza, il “diritto alla
salute” dev’essere comunque garantito anche quando si
tratta “semplicemente” di assicurare “migliori
opportunità … terapeutiche” (76).
Cioè a dire che la sopravvivenza è così
importante che, quando a tal fine, oltre alla prestazione, è
essenziale anche la sua qualità, pure questa è dovuta.
A tutto ciò va aggiunto che,
sia in dottrina che in giurisprudenza, si va consolidando un più
preciso orientamento che sostiene uno stretto collegamento,
all’interno della Costituzione, dell’articolo 32 sia con
l’articolo 2 (77)
che con l’articolo 3 (78),
tanto da potersi sostenere la tesi secondo cui il diritto alla salute
non è diverso dai tradizionali diritti di libertà (79) e da indurre la
dottrina (80) e
la giurisprudenza (81)
ad affermare che le disposizioni costituzionali riconducibili agli
articoli 2, 3 e 32 della Costituzione costituiscono precetti di
immediata applicazione. In altre parole, rispetto alle affermazioni
viste in precedenza, sembra maggiormente fondato il recente
orientamento secondo cui il diritto alla salute è primario e
inviolabile (82),
è diritto della personalità (83) e diritto soggettivo assoluto (84),
non è comprimibile neppure dalla pubblica amministrazione
nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali (85),
impone piena ed esaustiva tutela (86).
Del resto, se si riflette sul fatto
che è impossibile esercitare qualsiasi diritto quando viene
meno la vita, ne consegue che il “diritto alla salute”,
che essa comprende, non può che essere il primo fra i diritti.
4. Tutto ciò ben si addice con
quello che risulta essere il punto centrale dell'Ordinanza qui in
discussione, e cioè con l'affermazione secondo cui nel caso
specifico “si versa in materia di diritti primari ...... che,
come tali, non tollerano limitazioni, compressioni o dilazioni
discrezionali". Il punto è così rilevante che non
si può evitare di riflettere su quell’affermazione
avanzata in dottrina secondo cui se si guarda ai vari paesi
"pressoché ovunque il maggior contributo alla più
precisa definizione dei 'diritti sociali' è venuto dalla
giurisprudenza" (87).
Come è emerso implicitamente
anche dalla breve analisi effettuata poco sopra sulla natura del
diritto alla salute, risulta superata la tesi secondo cui la tutela
di questo diritto è condizionata dalle limitate risorse
finanziarie che i pubblici poteri destinano a tal fine, nonché
dalle scelte organizzative di settore (88).
Ai fini dell’Ordinanza qui in
discussione il vero problema è dato dalla questione se le
persone con disabilità hanno diritto di vivere anche se questo
costa molto (89).
Una prima risposta può essere
data dall'affermazione secondo cui non si possono subordinare i
diritti (di chi ha delle disabilità) alle preferenze della
maggioranza (90).
Ma soprattutto va ricordata quella giurisprudenza della Corte
costituzionale dalla quale consegue che, per quanto riguarda le
esigenze fondamentali (delle persone con disabilità), il
bilancio dev'essere adeguato ai bisogni (91).
E’ già stato visto in
precedenza come l’orientamento oggi prevalente, e maggiormente
condivisibile, collega il diritto alla salute con l’articolo 2
della Costituzione ed è noto che l'inviolabilità
caratterizzante i diritti riconducibili a questo articolo serve a
sottrarli ai tentativi parlamentari di ridurli o eliminarli (92).
A ciò va aggiunto che,
diversamente da come si sostiene troppo spesso, in tal modo non si
pregiudica necessariamente l’irrinunciabile principio
dell’equilibrio del bilancio. Il punto è che, a
proposito delle affermazioni circa l’insufficienza delle
risorse per determinati obiettivi, va chiarito che tale inadeguatezza
di per sé non sussiste, e scaturisce invece dal fatto che,
nelle assemblee elettive competenti, le rispettive maggioranze
politiche decidono di destinare i fondi disponibili ad altri capitoli
di bilancio. E allora va sottolineato che, per quanto riguarda il
bilancio dello stato, il governo e il parlamento sono tenuti a
rispettare innanzitutto i precetti stabiliti dalla Costituzione, così
come gli enti locali hanno autonomia di bilancio innanzitutto
soltanto entro i vincoli stabiliti dalla Costituzione e dalla
legislazione vigente.
Tutto questo vuol dire che è
onere dei rispettivi enti adeguare i bilanci alle necessità
essenziali. Nel senso che i fondi pubblici devono essere destinati
prioritariamente alla tutela dei diritti che la Costituzione
qualifica come "inviolabili" e all’adempimento di
quei doveri che essa definisce “inderogabili”, e solo
dopo al resto. Inoltre il livello e la qualità della pressione
fiscale devono essere innanzitutto variabili dipendenti di detta
tutela.
Ed ecco allora che risulta limpido
anche il significato di talune recenti disposizioni legislative
secondo le quali, anche per i servizi essenziali, gli enti pubblici
devono provvedere "nei limiti delle proprie ordinarie risorse di
bilancio" (93)
ovvero “nell'ambito delle risorse disponibili" (94).
Nel senso che è onere degli enti pubblici far sì che i
rispettivi bilanci siano predisposti in modo da realizzare
l’equilibrio dei medesimi e al tempo stesso provvedere al
raggiungimento degli altri obiettivi che la Costituzione o la
legislazione vigente considerano irrinunciabili.
Del resto, se così non fosse,
non si spiegherebbe come mai il limite “delle risorse
disponibili", visto poco sopra, è contenuto più
volte nella stessa legge in cui viene disposto che gli enti pubblici
“sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge
che garantisce i livelli essenziali di prestazioni” (95).
Parimenti, se non sussistesse il preciso dovere di adeguare i bilanci
pubblici alle necessità irrinunciabili, ne conseguirebbe che
le maggioranze politiche nelle varie assemblee potrebbero stravolgere
la possibilità che i cittadini hanno di godere concretamente
di quelle libertà che la Costituzione qualifica come
inviolabili, e questo sarebbe evidentemente inammissibile.
5. Nell'Ordinanza qui in discussione
si recepisce che la ricorrente “è persona totalmente
inabile e bisognosa di assistenza personale e continuativa 24 ore su
24 ………. comprensiva ovviamente delle ore
notturne e dei giorni festivi”. Il punto è di un qualche
rilievo innanzitutto perché la necessità di garantire
un'assistenza così prolungata è un'importante novità
introdotta solo di recente nella legislazione (96) e che comporta consistenti conseguenze
sia per chi ha gravi
disabilità che per le finanze pubbliche. Va inoltre osservato
che nell'Ordinanza qui discussa si tratta non di una generica
assistenza ad una persona con disabilità, ma di quella
specifica assistenza personale finalizzata alla vita indipendente di
chi ha gravi disabilità, come previsto dalla lettera
successiva del medesimo comma (97).
Ebbene in quest'ultima disposizione
sulla vita indipendente sono sì previsti "programmi di
aiuto alla persona". Tuttavia non viene specificato (ma neppure
vietato) che, in caso di necessità, questo servizio venga
erogato per coprire 24 ore su 24, com'è invece disposto nella
lettera precedente dello stesso comma per chi ha difficoltà
analoghe, ma opta per l'assistenza tradizionale. Il punto merita un
chiarimento per capire se il Tribunale ha correttamente interpretato
la disposizione in tema di vita indipendente.
In primo luogo va osservato come,
nella disposizione da ultimo menzionata, venga specificato che, per
quanto riguarda la vita indipendente di chi ha gravi disabilità,
si tratta di "garantire il diritto": diventa quindi
rilevante il fatto che in taluni di questi casi la possibilità
di avere un'assistenza personale continuativa 24 ore su 24 è
tutt'altro che un dettaglio, tanto da poter fare la differenza fra la
vita e la morte. Il ragionamento del Tribunale è evidente: se
è stata introdotta una novità tanto importante per le
persone con gravi disabilità (qual è l'estendibilità
della prestazione a 24 ore su 24), che optano per l'assistenza
tradizionale, il legislatore non può non aver voluto la stessa
agevolazione quand'è indispensabile per chi è in
difficoltà analoghe e si vede contestualmente riconosciuto il
diritto a poter scegliere una differente forma di organizzazione
della medesima prestazione assistenziale. Ovvero, a fronte di
un'espressione assai forte qual è "garantire il diritto"
alla vita indipendente (da leggersi ovviamente alla luce degli
articoli 2 e 3 della Costituzione) è difficile pensare che il
legislatore abbia voluto negare questa possibilità proprio a
chi ha difficoltà tali che, per poter sopravvivere, necessita
della prestazione prevista poche righe sopra per altre persone con le
stesse disabilità che optano per una differente forma di
assistenza.
Inoltre va rilevato che, nel caso
delle tradizionali prestazioni di assistenza personale, di regola non
risulta che esse venissero erogate in modo da consentire la
permanenza a domicilio anche di chi necessita di tali prestazioni per
24 ore su 24. Per cui è significativo che il legislatore abbia
posto questo obiettivo nella disposizione sopra citata. Viceversa
l’esigenza della vita indipendente è nata proprio per
garantire l’autodeterminazione anche a chi ha gravi disabilità,
e quindi, quando necessaria, l’assistenza personale per 24 ore
su 24 va considerata essenziale per l’obiettivo (98) ed implicita
nella disposizione che impone il raggiungimento del
medesimo.
Per tutti questi motivi è
condivisibile che il Tribunale di Firenze abbia interpretato la
disposizione di legge sopra citata in tema di vita indipendente nel
senso di ritenere incluso in essa anche l’obbligo di fornire
l’assistenza personale per 24 ore su 24. Inoltre, considerato
che l'importante disposizione legislativa appena menzionata è
estremamente innovativa, l’affermazione del Tribunale circa la
continuità dell’assistenza è anche rilevante.
Infine poiché, a proposito di
vita indipendente, il legislatore non ha ritenuto sufficiente
prevedere il diritto, ma ha specificato che questo dev'essere
garantito, va ricordata quella dottrina secondo cui al giorno d'oggi,
e almeno per quanto riguarda le persone con disabilità, non ci
si limita alla previsione dei diritti, ma è necessario
specificare anche che devono essere garantiti (99).
6. Nell'Ordinanza in esame si
riprende la pregevole affermazione della parte resistente secondo
cui, per assicurare alla ricorrente “un’esistenza
dignitosa e in condizioni accettabili di indipendenza, sia
preferibile la soluzione della assistenza attuata mediante personale
di fiducia assunto direttamente dalla assistita”, e si
specifica che la somma da erogare ha il fine di consentire
l'“assunzione da parte della ricorrente di personale addetto
alla sua assistenza continuativa”. Insomma per il Tribunale è
meglio scartare l'ipotesi che siano altri ad individuare chi deve
fare l'assistenza personale alla ricorrente ed è preferibile
che sia questa a scegliere i propri assistenti.
Il punto è di un qualche
rilievo. Infatti la già ricordata recente legislazione, che ha
introdotto per le persone con disabilità anche in Italia
l'importantissimo tema della "vita indipendente" (100),
viene ripresa puntualmente dal Tribunale con le parole “la
legge regionale 3.10.1997, n. 72 (in B.Uff. Regione Toscana n.37 del
13.10.1997) – la quale, fra l’altro, ha dato attuazione
alla legge 5.2.1992, n. 104, in materia di assistenza ai disabili –
…….. fra le ‘tipologie degli interventi’
(Titolo VI, Capo I e II), prevede anche il sostegno economico ‘per
la vita indipendente’".
In primo luogo va osservato che "vita
indipendente" significa poter esercitare le libertà
fondamentali (101)
nonostante disabilità gravi. In secondo luogo va rilevato che
a tal fine la scelta dell'assistente personale da parte dell'utente
con gravi disabilità è uno dei punti essenziali (102),
se non il più importante, tant'è che anche il Governo
ne ha riconosciuto l'importanza (103).
In terzo luogo va evidenziato che, in presenza di gravi disabilità,
avere assistenti personali scelti dall'utente è l'unico modo
per consentire a questo di essere se stesso (104) e gli permette anche di migliorare
le propri condizioni di salute (105).
Per cui, nel recepire il tema della scelta degli assistenti personali
da parte di chi ha gravi disabilità, il Tribunale di Firenze
ha toccato un punto di estremo rilievo considerando la tutela che la
Costituzione riserva ai diritti di libertà, alla realizzazione
di sé (106),
alle persone con disabilità (107) (come ripreso pacificamente da altra
giurisprudenza (108)
),
con specifico riferimento al diritto fondamentale di realizzare lo
sviluppo della propria personalità nonostante consistenti
difficoltà psico-fisiche (109),
e alla tutela della salute, nonché al rispetto della dignità
umana (110),
che è pure alla base dei diritti sociali (111) e che, per quando riguarda le
persone con disabilità, è
stato sviluppato dalla legislazione attuativa (112).
Inoltre, se si pensa che, in presenza
di gravi disabilità, l'assistenza personale è
essenziale anche per l'espressione e la realizzazione delle parti più
private e vulnerabili di sé (113),
da un lato va rilevato che l'indispensabilità di valorizzare
le peculiarità della ricorrente emerge anche laddove il
Tribunale richiama il piano individualizzato d'intervento previsto, a
richiesta dell'interessato, dalla legislazione vigente (114).
Dall’altro c'è da
osservare che la realizzazione di sé, nonostante difficoltà
psico-fisiche consistenti, è fattibile soltanto con assistenti
dotati di specifiche affinità con l'utente, e quindi scelti
dal medesimo (115),
tant'è vero che si può condividere la tesi per cui
soltanto consentendo tale scelta è possibile assicurare la
vera libertà per le persone con disabilità (116).
Il che è certamente estraneo alla libertà personale
intesa come "assenza di divieti". Infatti, fino a che non
vi è il ricovero in istituto, anche se gli vengono imposti
assistenti personali con cui non ha molto in comune, nessuno vieta
formalmente all'utente con disabilità di realizzare le parti
più personalissime di sé. Per di più va rilevato
che pure la libertà personale, tradizionalmente intesa, è
comunque di estremo rilievo anche per ciò che scaturisce dalla
disabilità. Tant'è vero che incidono su tale libertà
sia il ricovero coatto in istituto (117) che la legge (118) 13 maggio
1978, n. 180 (119).
Tuttavia pare condivisibile la tesi
per cui non bisogna vincolarsi ad una definizione eccessivamente
rigida della libertà personale (120).
Tant'è che questa è violata anche quando c'è "un
assoggettamento totale della persona all'altrui potere" (121).
E il ricovero in ospedale costringe ad una moltitudine di
comportamenti che vanno "dalla sottoposizione a determinati
trattamenti terapeutici, all'imposizione di tutta una serie di
limitazioni inerenti la vita di relazione e la libertà di
movimento del paziente" e che "finiscono per incidere nella
sfera della libertà personale" (122).
Di conseguenza pare realistico pensare alla libertà personale
anche come assenza di impedimenti concreti al suo esercizio e, in
tale prospettiva, è certo che, in presenza di gravi
disabilità, la scelta dell'assistente personale incide su tale
libertà. Questo perché avere l'assistente sbagliato può
impedire in concreto la realizzazione di parti essenziali della
personalità dell'utente. In questa prospettiva sono anche
interessanti sia la dottrina che dubita della legittimità
costituzionale di quella norma (123) che forzerebbe chi ha delle gravi
disabilità a scegliere i
propri assistenti soltanto fra "persone individuate con
riferimento a precisi gradi di parentela o di affinità" (124) nonché
l'altra dottrina secondo cui, quando esistono due
differenti trattamenti (es. pillole o iniezioni) "con la
medesima efficacia terapeutica" il paziente è libero di
scegliere fra i due indipendentemente dal costo (125).
Inoltre, in caso di gravi disabilità,
la libertà personale viene condizionata anche dal numero di
ore in cui gli assistenti personali sono a disposizione dell'utente.
Ci si riferisce alle persone le cui disabilità sono talmente
gravi che, senza l'aiuto di un assistente, non possono effettuare
nessuno dei movimenti indispensabili per l'esercizio di quasi tutte
le libertà fondamentali. Infatti, quando la quantità di
assistenza personale erogata è del tutto insufficiente, per
molte persone con gravi disabilità è impossibile uscire
liberamente di casa per qualsivoglia attività, è
impossibile scambiare liberamente corrispondenza con altri, è
impossibile esercitare la libertà di associazione ecc. E,
quando viene fortemente limitata la possibilità di esercitare
molte delle libertà fondamentali, non pare dubbio che viene
incisa anche la libertà personale.
Quindi con l'Ordinanza in esame, che
dispone per un’assistenza adeguata sul piano sia della quantità
che della qualità, si intende garantire alla ricorrente anche
quella libertà personale che "precede e condiziona tutte
le altre" (126)
e senza la quale "tutte le altre libertà possono
vanificarsi" (127).
7. Il Tribunale ha stabilito che il Comune può provvedere alle esigenze della ricorrente “anche con misure differenti dal sostegno economico” (128). Questo in astratto può apparire ineccepibile, ma nel concreto lascia perplessi. Infatti, pensando sia a quanto scritto sopra a proposito del ruolo dei familiari che alle alternative previste dalla legislazione vigente (129), nel caso specifico come "misure differenti" non si può che ipotizzare l'intervento del c.d. "volontariato". Sennonché, per limitarsi al punto che probabilmente qui è centrale, va considerato che, di regola, chi presta opera di volontariato può farlo solo per un limitato numero di ore alla settimana trattandosi di un’attività che si aggiunge ai normali impegni di studio e di lavoro. E quindi, dato che le necessità assistenziali della ricorrente sono molto estese, sarebbe necessario un numero di volontari molto alto (mentre, ricorrendo agli assistenti personali retribuiti, ne sarebbe sufficiente un numero assai più limitato dato che ognuno di essi potrebbe dedicare molte più ore al servizio) e ciò pregiudicherebbe l'efficacia e l'efficienza (130) degli interventi. In primo luogo perché dover dipendere per tutte le necessità della vita da assistenti personali, che si alternano ad intervalli di tempo assai brevi, inciderebbe gravemente sulla salute mentale di qualsivoglia utente. Inoltre la relativà brevità del tempo, che ciascun assistente volontario potrebbe dedicare alla ricorrente, impedirebbe la personalizzazione del servizio, che è invece essenziale in materia.
8. Com'è noto il comma 1
dell'articolo 32 della Costituzione prevede le "cure gratuite"
non per tutti, ma solo per gli "indigenti" (131) (parimenti il comma 1 dell'articolo
38 della Costituzione prevede il
"mantenimento" e l'"assistenza sociale" non per
tutte le persone con disabilità, ma soltanto quando il
"cittadino inabile" è "sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere"). In tal senso è indubbiamente
condivisibile che “negare una prestazione sociale a chi non può
permettersela, in sostanza, si risolve in un'offesa alla dignità
umana che la Costituzione non tollera né può
tollerare" (132).
Per le persone con gravi disabilità
non si può però omettere di rilevare che, per poter
condurre un'esistenza dignitosa, oltre alle spese per l’assistenza
personale, gli ostacoli da superare, e quindi gli oneri da sostenere,
possono essere davvero molto più rilevanti di quelli che
devono essere affrontati da chi è normodotato (133).
Per cui va osservato che la dottrina secondo cui il parametro
dell'indigenza, o del bisogno, va valutato caso per caso (134) ben si
addice con la decisione del Tribunale di considerare che il
normale reddito della ricorrente viene interamente assorbito dalle
spese di sussistenza della medesima e non lascia spazio per
contribuire agli oneri relativi all'assistenza personale. Il punto va
segnalato perché si tratta di un reddito superiore al "minimo
vitale" generalmente preso a riferimento dalle disposizioni
amministrative in tema di servizi sociali.
9. Nell'Ordinanza in discussione
viene respinta la tesi della parte resistente secondo cui, nel caso
specifico, per stabilire la retribuzione degli assistenti personali
sarebbe stato sufficiente far ricorso al contratto collettivo
nazionale per le collaboratrici domestiche. La questione ha dei
riflessi significativi sia sulla qualità dell'assistenza che
sulle finanze pubbliche.
In breve si può osservare che
il lavoro delle colf ha prevalentemente a che fare con gli oggetti
dell'ambiente domestico. Viceversa nella prestazione assistenziale
qui in discussione il contatto diretto è innanzitutto con una
persona, e questo richiede ben altre attenzioni e un ben diverso
impegno, proprio nella direzione dell'individuo, che, in ossequio
agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dev'essere comunque
pienamente rispettato nelle proprie vulnerabilità e
valorizzato nelle proprie peculiarità, a prescindere dalle
disabilità. Una volta stabilito questo, è evidente che
il lavoro di assistenza personale a
chi ha gravi disabilità richiede una preparazione ed un
impegno assai superiori a quelli previsti per le collaboratrici
domestiche. Quindi i commi 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 36 della
Costituzione conducono inevitabilmente il Tribunale ad affermare che
sono necessarie “condizioni stipendiali normalmente superiori a
quelle dei minimi inderogabili del CCNL dei colf ..... in regola con
ogni adempimento previdenziale e fiscale” (135
).
In effetti non si vede quale altra decisione il Tribunale avrebbe
potuto prendere. Da un’attenta analisi dei costi che derivano
da tutto ciò consegue però che il “sostegno
economico complessivo" a carico del Comune riconosciuto alla
ricorrente (136) può essere ritenuto
sufficiente soltanto in via cautelare.