Commento di Raffaello
Belli
22 aprile 2011
Premessa
Prendendo la Costituzione sul
serio
I diritti sociali
La vita indipendente
Le libertà in concreto
I Centers for Independent Living
(CILs)
Art. 2: Destinatari
La situazione di gravità
I minorenni
Gli ultrasessantacinquenni
Le difficoltà psichiche e mentali
Familiari
Le difficoltà psichiche e mentali
nello specifico
Confusione
Ausili tecnici
Artt. 4, 5, 6 e 14: Annualità
delle prestazioni
Accertamento annuale delle
necessità
Le disponibilità di bilancio
L’assolutezza del diritto
La riduzione delle prestazioni
Art. 5: Organizzazione del servizio
Art. 6: Valutazione dei progetti
La codecisione
Le indicazioni
Art. 7: Il finanziamento
Altre prestazioni
Adeguamento al costo della vita
Artt. 8 e 9: Livelli di intensità
assistenziale
Più livelli
Non c’è la totale non
autosufficienza
Il finanziamento massimo
I requisiti per accedere ad ogni
livello
L’importo dei livelli
Aggravare la disabilità
Il reddito
Art. 12: La formazione degli operatori sociali e dell’equipe multidisciplinare
Art. 13: Monitoraggio e verifica
Art. 16: Gruppo regionale di
coordinamento
Uffici di cittadinanza
Assistenza agli utenti per gli
aspetti amministrativi e contabili
Aiuto per la gestione delle
criticità e dell’assistenza personale
Elenco di assistenti personali
Appendice
Normativa
Atti delle Nazioni Unite
Disposizioni italiane
Giurisprudenza
La legge
regionale del Molise 19 novembre 2010, n. 18,
“Interventi regionali per la vita indipendente”,
attualmente è unica in Italia. Inoltre anche a livello europeo
sono pochi i testi legislativi di questo tipo.
Perciò si
ritiene necessario esaminare in dettaglio tale testo di legge.
Qualora da un lato
venissero presi veramente sul serio gli artt. 2 e 3 Cost. e
dall’altro si facesse riferimento alla realtà concreta
della vita di moltissime persone disabili, si vedrebbe che, in larga
misura, viene riservato loro ancora un trattamento di netta
inferiorità rispetto alle altre persone, soprattutto per
quanto riguarda i cosiddetti “servizi sociali”.
E questo nonostante
che, fra l’altro, la Corte costituzionale abbia stabilito che
"sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps
confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali
motivi ispiratori del disegno costituzionale" (Corte
costituzionale, sentenza del 3 giugno 1987, n. 215) e che le
possibilità di vivere consentite alle persone disabili sono
riconducibili ai valori fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost.
(Corte costituzionale, sentenza del 2 giugno 1983, n. 163). Oltre al
fatto che la discriminazione verso i disabili è vietata anche
espressamente (legge 1 marzo 2006, n. 67), e nella Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili
(ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18)
l’asse portante è proprio la non discriminazione di
queste persone (Arnardóttir Oddný Mjöll, Quinn
Gerard, 2009, passim).
Inoltre, se è
corretto affermare, e senza dubbio condivisibile, che viene intaccata
la dignità quando non c’è la possibilità
di vivere i valori fondanti contenuti nell’art. 2 Cost.
(Ruggeri A., 2011, p. 11), si può solo accennare ad un punto,
che richiederebbe ben altra trattazione, e cioè che negare la
vita indipendente alle persone disabili significa incidere sulla loro
dignità. E quindi viene coinvolto anche il fatto che la
dignità non è negoziabile (idem).
In via preliminare va
chiarito che non si può che condividere la tesi secondo cui la
vita indipendente non può essere affatto ricondotta ad un
approccio liberistico ai servizi sociali (Morris J., 2005, pp.16-17 e
25). Il fatto è che, in particolar modo per i disabili,
l’autodeterminazione, e quindi la possibilità concreta
di esercitare le libertà inviolabili, non possono essere
raggiunte senza i diritti sociali (idem, p. 26) perché
limitarsi a riconoscere a tali persone la libertà di scelta
non è sufficiente a consentire loro l’esercizio
dell’autodeterminazione (idem, p. 32).
Del resto questo
profilo non riguarda soltanto le persone disabili. È infatti
di lunga data la dottrina secondo cui anche i diritti sociali sono
diritti di libertà, sia perché liberano il singolo da
ciò che impedisce la partecipazione (Calamandrei P., 1975, pp.
XXXVII-XXXVIII.), e sia per il fatto che senza i diritti sociali le
tradizionali libertà politiche possono diventare strumento di
oppressione di una minoranza sulla maggioranza (idem), ovvero,
guardando al fine, i diritti sociali sono diritti di libertà
(idem). E pure l”a Carta dei diritti dell'uomo dell'Onu
pone il diritto di stare al riparo dal bisogno sullo stesso piano dei
diritti di libertà” (Carr E. H., 1952, p. 27.).
La nozione “vita
indipendente” è un “nuovo approccio”
(Zambrano V, 2010; p. 239) che riguarda la disabilità “a
livello internazionale” (idem), è entrata nella
lingua inglese negli anni ’70, dopo essere stata adottata dagli
attivisti sulla disabilità degli USA (Barnes C., 2004, p. 7),
rappresenta una sfida radicale al pensiero convenzionale sulla
disabilità. (idem, p. 2) ed ha avuto un impatto
notevole in tutto il mondo (idem, p. 7-8 e Evans J., 2003, p.
3). Tanto che è stata inserita tra i principi generali della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
(Zambrano V, 2010; p. 240).
Ma l’analisi
sarebbe troppo parziale se si omettesse di osservare che la vita
indipendente è innanzitutto la manifestazione di un
cambiamento fondamentale nell’atteggiamento verso i disabili
avvenuto negli ultimi due decenni (Morris J., 2005, p. 5-6).
Il fatto determinante
ai fini di questa analisi è che, per quanto riguarda la
disabilità, la vita indipendente è sia l’approccio
più avanzato (Evans J., 2003) che quello capace di tutelare
maggiormente i principi fondamentali contenuti negli artt. 2 e 3
Cost..
Infatti, con la vita
indipendente, “le persone con disabilità non sono più
considerate come soggetti passivi” (Zambrano V., 2010, p. 240) e
viene riconosciuto loro il diritto “vivere nella società
con la stessa libertà di scelta delle altre persone”
(idem) al fine di porle “nelle condizioni di
autodeterminarsi” (idem).
Tutto questo perché
la scelta (che è poi il punto fondamentale del concetto di
vita indipendente) su come viene fornito l’aiuto per i bisogni
assistenziali di una persona è strettamente connesso con i
diritti umani (Morris J., 2005, p. 19) e con l’autodeterminazione,
che è una parte cruciale della cittadinanza (idem, p.
21). È insomma davvero condivisibile che non può
esserci cittadinanza senza autodeterminazione (idem, p. 24),
laddove questa, intesa come assenza di coercizione o di interferenze
nell’azione individuale (idem), è il più
importante elemento della cittadinanza per i disabili (idem).
Per quanto riguarda il
significato più specifico di questo approccio alla disabilità
va evidenziato che il concetto di vita indipendente è
estremamente semplice, perfino ”banale”, in quanto si
tratta di far sì che anche le persone disabili possano godere
delle libertà fondamentali. Libertà che sono poi alla
base della vita.
Più in
particolare sembra indubbio che, fra i diritti tutelati come
inviolabili dell'art. 2 Cost., c'è anche il diritto ad
organizzare liberamente la propria giornata, cioè decidere
liberamente quando alzarsi da letto, se e quando uscire di casa,
quando nutrirsi, quando coricarsi ecc. (Belli R., 1994, 1708). Per
cui sembra difficile escludere che negare la vita indipendente alle
persone disabili significa incidere sulla loro libertà
personale. Tanto più se è condivisibile la tesi per cui
non bisogna vincolarsi ad una definizione eccessivamente rigida della
libertà personale (Caretti P., 1994, p. 234).
E allora, anche se non
vi è un esplicito riferimento all’assistenza personale,
risulta in tutta la sua lungimiranza quell’autorevole e
condivisibile dottrina giuridica secondo cui "la carenza delle
potenzialità fisiche o l'esistenza di barriere architettoniche
o tecnologiche" si risolve "in una concreta menomazione
della libertà personale e di circolazione" (Pace A.,
1990, p., 271, nota 2).
Anche se poi, in
verità, guardando alla storia dell’essere umano e al
mondo contemporaneo, ci si rende conto con estrema facilità di
quanto sia difficile, doloroso e costoso riuscire a vivere
concretamente quei diritti fondamentali, che dovrebbero essere
inviolabili.
E proprio a ciò
si collega l’altro lato della vita indipendente, quello
difficile da realizzare in concreto. Il fatto è che “vita
indipendente” non è una semplice diversità
nell’erogare i servizi assistenziali al disabile. Si tratta
invece di un diverso modo di concepire la persona (disabile) e di
porla al centro dell’attenzione. Tant’è vero che
c’è chi l’ha definita una rivoluzione copernicana
(Serra T., 1989).
Per consentire la
comprensione da parte di chi affronta la questione per la prima
volta, va accennato al fatto che l’assistenza personale è
uno degli strumenti fondamentali (e molto spesso indispensabili) per
consentire alle persone disabili di raggiungere la vita indipendente.
L’assistenza personale è il sostegno e l’assistenza
di cui un individuo ha bisogno al fine di vivere in condizioni di
eguaglianza con gli altri e consente di superare le limitazioni con
le quali si ha a che fare per via della menomazione (Evans J., 2003,
p. 3).
Tutto questo però
vuol dire che, se non ci si limita all’apparenza, bensì
si punta al concreto, in realtà è complesso realizzare
le condizioni affinché le persone disabili possano davvero
vivere in maniera indipendente.
È assai
complesso sia perché un conto è enunciare le libertà
in teoria, altro discorso è realizzarle in concreto. Ed è
assai complesso per via del fatto che le persone disabili sono fra
quelle a cui viene maggiormente negata la possibilità concreta
di esercitare tali libertà, ed è quindi maggiore il
lavoro da fare per raggiungere per lo meno un obbiettivo egualitario
rispetto agli altri cittadini.
D’altra parte non
si può omettere di osservare che c’è il pieno
rispetto del supremo principio di eguaglianza soltanto se tutti hanno
pari opportunità di esercitare almeno i diritti inviolabili
(Belli R., 1994, 1709).
Questa particolare
situazione di notevole diseguaglianza nella possibilità
concreta di esercitare le libertà inviolabili fa sì che
sia particolarmente necessaria una conoscenza specifica di come agire
in concreto affinché i disabili possano autodeterminare la
propria vita. Mentre in realtà c’è ancora una
comprensione limitata, nel mondo della politica e negli ambienti
della ricerca, sul significato della vita indipendente e su cosa è
necessario per realizzarla (Morris J., 2005, p. 37). Tanto da rendere
necessario che le persone consapevoli della disabilità e della
vita indipendente vengano incluse nei dipartimenti governativi a
tutti i livelli, nazionale, regionale e locale (Barnes C., 2004, p.
13).
Il problema è
ben conosciuto a livello internazionale tanto che, per rendere
concreta la possibilità di autodeterminare la propria vita, ad
esempio, negli Stati Uniti d’America ci sono oltre 200 CILs
(Centers for Independent Living) ed anche nell’Europa
centro settentrionale ci sono molte realtà di questo tipo. In
tutti i casi si tratta di organizzazioni, gestite e controllate
esclusivamente dai disabili stessi (idem, p. 7), quasi sempre
finanziate (direttamente o indirettamente) dalle autorità
pubbliche, con il compito principale di fornire consulenze
appropriate alle persone disabili per consentire loro la vita
indipendente. Evidentemente, in tutti i paesi dove
l’autodeterminazione dei disabili si va affermando, si ritiene
essenziale un’approfondita conoscenza di come sia possibile
realizzare tutto ciò in concreto, tanto che ogni località
dovrebbe avere un’organizzazione condotta dagli utenti sul
modello dei Centres for Independent Living (UK Prime Minister’s
Strategy Unit, 2005, p. 66 cit. in Morris J., 2005, p. 34).
Questa conoscenza
specifica è ancor più necessaria perché in tema
di vita indipendente, soprattutto quando si tratta di assistenza
personale, si ha a che fare con gli aspetti più intimi (non
soltanto fisici) di una persona (disabile) in merito ai quali può
esserci un’estrema vulnerabilità, ed è quindi più
che mai necessario che, nell’agire in questo campo, si sappia
bene come muoversi.
Inoltre si tratta di
una materia per la salvaguardia della quale possono essere necessari
anche consistenti esborsi finanziari. Ed è quindi più
che mai necessario sapere come agire perché l’ignoranza
può comportare degli enormi sprechi di risorse.
Infine, ma non meno
importante, va considerato che si tratta di un modo estremamente
innovativo di affrontare il tema della disabilità, e questa
innovatività coesiste con un diffuso modo di vedere il settore
in maniera tradizionale e radicalmente opposto all’approccio
della vita indipendente. Per cui è agevole cadere nel
fraintendimento di attuare come vita indipendente cose che non
c’entrano assolutamente niente con questo approccio.
Va poi considerato che
ci sono consistenti motivi che inducono a ritenere che l’unica
vera conoscenza di questa materia c’è soltanto da parte
degli utenti della medesima. A parere di chi scrive ci sono
altrettanti consistenti motivi per ritenere che non sempre è
così. Ma indubbiamente è corretto dire che numerose
volte è così. E comunque, almeno per ora, e salvo
eccezioni, si tratta di una materia che è conosciuta veramente
soltanto da alcune persone, che la vivono in prima persona.
Questo significa però
un notevolissimo cambiamento nel modo di concepire la conoscenza in
tema di disabilità. Infatti è fin troppo diffusa la
pratica di considerare le persone disabili come soggetti (o oggetti)
di cui occuparsi. Per cui l’affermarsi di una adeguata
conoscenza in materia deve superare anche l’ostacolo delle
tradizioni consolidate in questa materia. Oltre al fatto che tali
tradizioni hanno portato anche all’affermarsi di precisi
interessi, che sono stati definiti come “disability industry”.
In tale articolo viene
stabilito due volte (co. 1 e 3) che la vita indipendente è un
diritto. L’aver stabilito questo non è una novità
visto che alla vita indipendente è attribuita questa qualifica
sia dalla legge n. 104 del 1992 (così come modificata dalla
legge n. 162 del 1998) che dalla Convenzione Onu sulle persone
disabili. Inoltre già nella legge regionale della Toscana n.
72 del 1997 la vita indipendente era qualificata come un diritto.
Di nuovo, per quanto
riguarda la legge regionale del Molise, qui discussa, va osservato
che nell’art. 1 la vita indipendente è qualificata come
diritto per ben 2 volte, ed esso viene riconosciuto come
“fondamentale e strategico”. Ciò è
importante innanzitutto perché serve a fare chiarezza
culturale in materia. Si ha poi l’ulteriore risultato di
collocare in maniera precisa tale diritto nell’ambito della
gerarchia dei valori costituzionali.
Insomma sembra volersi
correttamente ricondurre il diritto alla vita indipendente all’art.
2 Cost., e questo è determinante al fine della lettura delle
successive disposizioni contenute in questa legge regionale e
comporta anche alcune complicazioni interpretative di non poco conto.
Nei co. 4 e 5 di questo
articolo c’è anche una definizione giuridica della vita
indipendente. Dopo la definizione contenuta nella Convenzione Onu
sulle persone disabili, questa è la prima definizione
legislativa del concetto di vita indipendente in Italia. Ciò
può essere utile per stabilire meglio cosa significa questa
dizione sempre più utilizzata nel campo della disabilità.
Ad una prima lettura
sembra una definizione pregevole. Salvo che non è definito in
maniera totalmente esplicita il fatto che è il disabile stesso
a scegliersi liberamente gli/le assistenti personali. Lo si può
desumere in combinazione dall’accento posto sull’autogestione
con la dizione “in forma privata”. Ma non c’è
una chiarezza inequivocabile su un punto così qualificante.
Non è una lacuna del tutto priva di significato, se non altro
per un problema che vedremo più avanti.
In seguito, nel co. 2
dell’art. 5, viene chiarito che i destinatari “hanno
facoltà di scegliere i propri assistenti”. Il
chiarimento è essenziale. Tuttavia tale facoltà viene
riconosciuta “nell’ambito del programma di aiuto”.
Poiché non si capisce a cosa dovrebbero servire gli assistenti
personali se non ad aiutare il disabile, pare si voglia richiedere
una sorta di “approvazione” da parte dei servizi sociali,
e qui è alto il rischio di sindacare su valori e scelte, che
non sono sindacabili.
Semmai il problema,
serio e delicatissimo, sarebbe quello di formare le persone disabili
per prepararle alla gestione della vita indipendente . Ma su questo
la legge regionale in esame tace.
Da osservare che già
nell’art. 1, seppure al termine dello stesso, si stabilisce
espressamente che gli assistenti personali sono formati dal disabile
stesso. Si rileva insomma che viene subito riconosciuto, in forma
giuridicamente vincolante, un punto essenziale per la vita
indipendente.
Nel co. 1 viene stabilito che gli interventi per la vita indipendente sono destinati a persone disabili fra i 18 e i 65 anni in situazione di gravità.
Viene stabilito che i finanziamenti per la vita indipendente sono destinati esclusivamente a chi è in “situazione di gravità”. Questo è in linea con la normativa nazionale e da alcuni punti di vista serve a semplificare la cosa. Tuttavia non viene sciolto (nemmeno nell’art. 9, come vedremo più avanti) il grosso nodo del fatto che, all’interno della “gravità”, ci sono situazioni con necessità assistenziali assai differenti.
Per quanto riguarda il
fatto che vengono esclusi dalla vita indipendente i minorenni, va
ricordato che in sintesi vita indipendente vuol dire vivere secondo
le proprie scelte ed aspirazioni. Tutti i genitori, gli insegnati e
gli educatori sanno bene quanto è importante educare ed
abituare il bambino, e poi il ragazzo e l’adolescente,
ovviamente con gradualità, ad imparare a conoscere il mondo
circostante, a fare le proprie scelte, a conoscere i propri desideri
e le proprie aspirazioni. Ciò è maggiormente importante
per i minorenni disabili sia perché, con determinate
difficoltà fisiche, psichiche, mentali e/o sensoriali, è
più difficile imparare ad essere se stessi ed a fare le
proprie scelte. E sia perché tutto questo è reso ancor
più complicato da una serie di difficoltà frapposte
dalla società così come è strutturata.
Si osserva che negare
la vita indipendente a alle persone disabili minorenni significa
comprimere non poco la possibilità per questi individui di
sviluppare pienamente la propria personalità. Il che lascia
estremamente perplessi sotto il profilo dei principi stabiliti dagli
artt. 2 e 3 Cost. Salvo precisare che, ovviamente, la vita
indipendente per i minorenni va correttamente intesa, senza
sconfinare in superficiali generalizzazioni, davvero fuori luogo,
inopportune e pericolose.
Come è stato
accennato sopra questo comma vieta la vita indipendente anche per chi
ha più di 65 anni. E qui sorgono perplessità sotto
molteplici profili.
In primo luogo, un
disabile, che vive in maniera indipendente, quando arriva a 65 anni,
in base a questa norma, deve smettere di vivere in maniera
indipendente, e magari finire in istituto? Sembrerebbe che questa sia
l’interpretazione corretta perché è stabilito
espressamente “fino ai”. Ma, se così è, le
conseguenze sociali potrebbero essere devastanti, se non altro in
termini di disperazione, magari di suicidi (come avvenne negli stati
Uniti d’America ai tempi della Presidenza di Ronald Regan)
oppure in termini di ribellioni. Inoltre le conseguenze sarebbero
devastanti anche sotto il profilo del diritto alla salute, e quindi
del diritto alla vita. Infatti, per un disabile abituato a vivere in
maniera indipendente, trovarsi improvvisamente in istituto o comunque
in situazioni di totale dipendenza anche decisionale, implicherebbe
un rapidissimo deterioramento delle condizioni fisiche, psichiche e
mentali. E sicuramente vi sarebbero una morte, o uno stato vegetativo
di fatto, precoci.
Se invece questa non
dovesse essere l’interpretazione corretta del punto, se lo si
dovesse cioè intendere nel senso che chi fa già vita
indipendente continua a farla anche dopo il 65° anno, mentre essa
non è consentita a chi diventa disabile dopo tale età,
in primo luogo va osservato che è tutt’altro che agevole
estrarre una siffatta norma dalla disposizione in questione.
Ma soprattutto, se
questa fosse l’interpretazione corretta, sorgerebbe allora un
altro profilo di assi dubbia legittimità rispetto sia al co. 1
che al co. 2 dell’art. 3 Cost. Infatti la conseguenza sarebbe
che, ad esempio, un settantenne, diventato paraplegico per un
incidente d’auto a 50 anni d’età, continuerebbe a
vivere in maniera indipendente, mentre un’altra persona,
egualmente paraplegica e per lo stesso motivo, ma per un incidente
accaduto al 66° anno d’età, si vedrebbe negata tale
possibilità. È difficile non pensare ad una diversità
di trattamento riservata a situazioni analoghe, e quindi escludere
una violazione del co. 1 dell’art. 3 della Cost.
Inoltre nel co. 2 dello
stesso articolo, con la dizione “non derivati da patologie
strettamente connesse ai processi di invecchiamento”, si
esclude dalla vita indipendente chi diventa disabile
nell’invecchiare. Anche questo lascia molto perplessi. Infatti
i processi di invecchiamento solo in rari casi vogliono dire perdita
rapidissima di tutta la capacità di intendere e di volere.
Quindi, consentire la vita indipendente a chi invecchia, vorrebbe
dire permettere di continuare ad esercitare le libertà
fondamentali, far vivere molto meglio, rallentare il deterioramento
dello stato di salute, far vivere più a lungo e diminuire la
spesa sanitaria. Resta perciò difficile da capire come
l’esclusione degli anziani dalla vita indipendente sia
compatibile con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.
Eppoi: questa dizione
serve ad interpretare il comma precedente nel senso che chi diventa
disabile prima del 65° anno, ma per “processi di
invecchiamento”, è escluso dalla vita indipendente?
Oppure, poiché questa sarebbe un’eventualità
sostanzialmente teorica, tale esclusione vale soltanto per chi ha più
di 65 anni? E quindi, chi diventa disabile dopo il 65° anno, ma
per cause diverse dai “processi di invecchiamento”, non è
escluso dalla vita indipendente?
E chi, per disabilità
grave, inizia la vita indipendente prima del 65° anno, continua
anche dopo tale età? Questo secondo comma spingerebbe in tal
senso, mentre il primo comma induce all’interpretazione
opposta.
Sempre nel co. 1
dell’art. 2 viene stabilito che la vita indipendente è
rivolta “esclusivamente …. ai familiari dei predetti
soggetti nel caso dei disabili psico-relazionari”
È alquanto
misterioso il fatto che le prestazioni per la vita indipendente
possano essere destinate ai familiari della persone disabili. Per
quanto è dato di sapere le prestazioni per la vita
indipendente possono essere necessarie ai disabili e non ai
familiari. Certo ai familiari può venirne un beneficio anche
notevole, ma in via indiretta, per via del fatto che il disabile ha
meno necessità di assistenza da parte loro, e quindi la vita
dei familiari ne risulta alleviata.
La dizione usata in
questo comma, e riportata qui sopra, lascia ancor più
perplessi per via dell’abitudine, troppo diffusa in Italia, da
parte dei familiari di riscuotere l’indennità di
accompagnamento destinata ai congiunti disabili, e di utilizzarla per
finalità diverse da quelle dovute ed a vantaggio dei familiari
non disabili. Per cui si rimarrebbe esterrefatti se questa dizione,
utilizzata dal legislatore della Regione Molise, finisse per essere
interpretata come un avvallo a questa prassi inammissibile.
Dalla dizione riportata
sopra, parrebbe di capire che nella vita indipendente possono essere
incluse anche le persone con difficoltà psichiche e/o mentali.
E questo pare corretto perché, con le opportune modalità,
ciò è possibile (Barnes C., 2004, p. 11; Van
Hauwermeiren J., 2009, pp. 5, 10-11 e 13), e quindi è un
diritto anche per tali persone. Sennonché questa
interpretazione pare smentita dal successivo co. 4 dello stesso art.
2. laddove si esclude dalle prestazione per la vita indipendente chi
è incapace di gestirla da sé.
Il fatto è che
in realtà, stando ad esperienze di altri paesi, con gli
opportuni accorgimenti, è possibile consentire anche a chi ha
difficoltà psichiche o mentali di vivere in maniera
indipendente. Per certi aspetti si potrebbe anche dire che per queste
persone la vita indipendente è più importante che mai
perché molto spesso sono le persone maggiormente emarginate ed
alle quali viene consentito meno che ad altri disabili di
autodeterminarsi.
Inoltre nel comma qui
in discussione non vi è neanche un accenno all’amministratore
di sostegno, che invece può essere di estremo aiuto per la
vita indipendente di chi ha difficoltà psichiche o mentali.
Per tutti questi motivi
il comma in questione pare in contrasto con il co. 1 dell’art.
3 Cost., e quindi anche con il co. 2 della stesso articolo.
Parrebbe che vi sia, da parte del legislatore regionale, uno stato confusionale che impedisce di distinguere tra i destinatari dell’intervento e chi, in presenza di talune difficoltà psichiche o mentali, può trovarsi a dover gestire alcuni aspetti della vita indipendente, fra i quali, ma no sempre, il denaro, taluni profili del rapporto con gli assistenti personali ecc. È una confusione non da poco perché un conto è essere destinatari dell’intervento e ben altro conto è trovarsi nello stato di necessità di dover gestire taluni aspetti di un intervento destinato ad un’altra persona.
Subito di seguito si
capisce che la parola “autonomia” viene utilizzata nel
significato comunemente utilizzato nella riabilitazione, e non in
quello più propriamente giuridico e letteralmente corretto. In
primo luogo si osserva che è possibile accedere al
finanziamento per la vita indipendente soltanto quando la limitazione
dell’autonomia personale non è superabile attraverso gli
ausili tecnici.
Ma soprattutto questa
disposizione è senza dubbio positiva per vari motivi, che qui
non si esaminano nel dettaglio. Tuttavia va precisato che spesso può
essere assai complesso e delicato stabilire se un ausilio è
idoneo a superare la limitazione funzionale del soggetto. Di sicuro,
nello stabilire questo, deve essere considerato decisivo quello che
pensa la persona disabile stessa.
Si stabilisce che la vita indipendente serve a migliorare la “qualità della vita”. Ciò è indubbiamente esatto, però, ben prima di questo, la vita indipendente è indispensabile per l’esercizio delle libertà fondamentali. E la differenza è notevole perché, in tema di libertà fondamentali, si ha a che fare con i “diritti assoluti”, mentre la “qualità della vita” di per sé non è un diritto assoluto. Vedremo più avanti che da questo fatto, eluso dall’articolo in questione, derivano conseguenze giuridiche di estremo rilievo.
Da questi articoli
della legge regionale in oggetto si evince che tutti gli anni il
disabile deve presentare la domanda per le prestazioni necessarie per
la vita indipendente.
Qui ci sono due profili
differenti.
In base a quanto
previsto dalla legge regionale in esame, ogni anno il disabile deve
presentare una relazione, o domanda, o progetto, che dir si voglia,
ai servizi sociali per dire loro qual’è la sua
situazione rispetto alle difficoltà della vita.
Il fatto è che,
quando si tratta di disabilità grave, di solito si ha a che
fare con menomazioni stabili o progressive nel tempo. Insomma
l’eventualità di aver meno necessità di
assistenza personale rispetto all’anno precedente è
riconducibile soltanto ad un miracolo. In primo luogo va osservato
che le prestazioni necessarie per la vita indipendente sono destinate
al soddisfacimento dei bisogni primordiali di sopravvivenza del
soggetto ed alla possibilità di esercitare quei diritti che la
Costituzione qualifica come inviolabili. Per cui, una volta inoltrata
la domanda per la vita indipendente, accertata l’esistenza dei
requisiti ed accolta la richiesta, non si vede come possa essere
compatibile con la dizione “diritto” (utilizzata ben due
volte nell’art. 1 di questa legge regionale) il fatto che tutti
gli anni debba essere rinnovata la richiesta di detto finanziamento,
il quale, stando alla lettura testuale della disposizione, negli anni
successivi può essere ridotto di importo, oppure addirittura
negato.
Inoltre, il fatto di
dover ogni anno esporre la propria situazione ai servizi sociali,
senza che ci sia un oggettivo bisogno di ciò, diventa un
inutile e pesante complicazione burocratica, che, oltretutto, può
essere particolarmente piena di difficoltà per chi ha una
disabilità grave. In altre parole questo significa ulteriori
complicazioni burocratiche per il disabile in un periodo storico in
cui si sta attuando la semplificazione amministrativa per tutte le
persone fisiche e giuridiche. Non c’è alcun dubbio che,
in base all’art. 3 Cost., la semplificazione amministrativa
deve andare a vantaggio del disabile tra i primi. Viceversa, con il
fatto della domanda annuale, per loro c’è un’ulteriore
complicazione amministrativa, che cozza in maniera stridente con
l’art. 3 Cost.
Infine appesantire il
lavoro della pubblica amministrazione con ulteriori pratiche non
necessarie significa andare contro i criteri di efficacia ed
efficienza dell’amministrazione pubblica imposti dall’art.
97 Cost.
C’è poi il
fatto che ciascun anno tale domanda potrebbe essere accolta, non
accolta oppure accolta parzialmente, magari con una parzialità
diversa da quella dell’anno precedente, in base ai fondi
disponibili.
Si può allora
ipotizzare che qui si tratti di uno dei cosiddetti “diritti
condizionati”. Tuttavia la dottrina è molto perplessa
sul fatto che sia possibile salvaguardare in modo costituzionalmente
corretto i diritti fondamentali se li si subordina alle disponibilità
di bilancio (Girelli F., 2011, pp. 11-12; Panzera C., 2001, pp.
954-955; Piazza S., 2010, pp. 2101-2; 7; Morris J., 2005, p. 24).
Tanto che estrema cautela deve essere prestata perfino nel cosiddetto
“bilanciamento” (Ruggeri A., 2011, p. 3; Girelli F.,
2011, p. 11) perché è alto il rischio di sacrificare la
tutela di tali diritti quando essa è impossibile senza
l’impiego di risorse pubbliche.
Volendo comunque
subordinare la concreta tutela dei diritti fondamentali alle esigenze
di bilancio sorgono ulteriori difficoltà.
In primo luogo, per
quanto riguarda la mera questione di bilancio, e anche volendo
provare ad essere apparentemente cinici (senza comunque cadere nelle
preferenze di chi ha vasti interessi nel campo sanitario), va
comunque osservato che la grave insufficienza (qualitativa e/o
quantitativa) dell’assistenza personale per chi ha gravi
disabilità provoca un deterioramento significativo delle loro
condizioni di salute, e quindi un incremento della spesa sanitaria
sicuramente maggiore di quanto costerebbe un’assistenza
personale adeguata. Per cui, già sotto questo primo profilo,
si può notare come la conoscenza della materia dovrebbe
indurre ad un’estrema cautela nel porre limiti di bilancio
all’assistenza personale di chi ha gravi disabilità.
Inoltre, tornando agli
aspetti più meramente giuridici della questione, va rilevato
che, quando viene detto che non ci sono adeguati fondi di bilancio,
in realtà ciò non dipende dal fatto che i fondi mancano
in maniera assoluta. Viceversa la disponibilità dei fondi di
bilancio dipende dalle decisioni delle assemblee legislativa. Quindi,
in definitiva, se esistono o meno i fondi sufficienti per una
determinata attività della Repubblica (in questo caso per
fornire determinati supporti alle persone disabili), ciò
dipende non dai limiti delle risorse complessive esistenti su questo
pianeta, bensì dalla maggioranza politica che ha preso questa
decisione. Il fatto è che però, nel caso dei
finanziamenti necessari per la vita indipendente dei disabili, la
mancanza di fondi, quindi la decisione della maggioranza politica, va
ad incidere sulla possibilità concreta di esercitare i
diritti, che l’art. 2 Cost. qualifica come inviolabili,
intendendo così sottrarli alla libera disponibilità
delle maggioranze politiche.
In altre parole, fino a
che non ci sarà una dittatura esplicita, qualsiasi cittadino è
libero, ad es., di andare ad una manifestazione politica legale, a
prescindere dalla maggioranza politica che domina in quel momento in
Consiglio comunale o in Consiglio regionale o in Parlamento.
Viceversa un disabile grave può andare a quella stessa
manifestazione politica soltanto se la maggioranza politica, che
domina in quel momento, decide di stanziare fondi adeguati che
consentano a quel disabile di avere sufficiente assistenza personale
(per andare anche a quella manifestazione politica).
Evidentemente in questo
discorso dell’insufficienza dei fondi a disposizione c’è
qualcosa di notevole, che non va bene. Non si pretende certo di
affrontare qui questo problema, probabilmente non risolvibile sotto
il profilo meramente giuridico, bensì si intende più
semplicemente porre all’attenzione il fatto che la possibilità
concreta di esercitare i diritti inviolabili non può essere
subordinata alle maggioranze politiche (Belli R., 1987, 1638-9).
In altre parole è
noto che le esigenze riconducibili all'art. 2 Cost. sono state
definite dalla medesima come "diritti inviolabili" onde
togliere al legislatore ordinario qualsivoglia potere di interventi
restrittivi (Grossi P., 1974, pp. 712 ss.). Cosicché, tanto
per fare un esempio, secondario solo a prima vista, ad una persona
maggiorenne e normodotata soltanto nei casi previsti tassativamente
dalla Costituzione può essere impedito di uscire di casa per
andare a fare una passeggiata, ad una riunione, ad impostare una
lettera ecc. Viceversa molte persone disabili possono svolgere queste
attività solo se hanno a disposizione gli opportuni ausili
tecnici e/o adeguata assistenza personale.
Però, per la
stragrande maggioranza delle persone disabili, tutto ciò può
essere ottenuto soltanto se una norma di legge vincola la pubblica
amministrazione a fornire comunque le prestazioni menzionate poco
sopra, oppure solo se il Parlamento, il Consiglio regionale,
provinciale e comunale dotano di adeguati fondi determinati capitoli
dei rispettivi bilanci. Ovvero le persone normodotate possono
esercitare in concreto i diritti inviolabili, "salvo" i
limiti espressamente previsti dalla Costituzione; al contrario molte
persone disabili possono esercitare in concreto molti o tutti gli
stessi diritti "inviolabili" "soltanto se" le
maggioranze politiche presenti in Parlamento, o negli organismi
elettivi altrimenti competenti, decidono che questo accada.
Il punto è
importante perché far dipendere la possibilità di
godere effettivamente di taluni diritti dall'utilità
complessiva che ne viene alla collettività significa
subordinare il diritto all'economia (Dworkin R., 1982, pp., 194-5.),
mentre diritto vuol dire tutela delle minoranze contro la maggioranza
(Dworkin R., 1982, p. 260). Con la conseguenza secondo cui i diritti
non possono essere limitati per ragioni utilitaristiche o per star
dietro a quel che pensa la maggioranza (Dworkin R., 1982, pp.
287-90). Ovvero, sebbene da un'angolatura un po' diversa, il welfare
state deve puntare non alla governabilità a tutti i costi,
bensì a renderla funzionale al benessere e alla felicità
della popolazione (Olivelli P., 1988, p. 8).
Il nocciolo del
problema non è certamente nuovo, ed è riconducibile
alla questione se le persone disabili hanno diritto di vivere anche
se questo costa molto (Degener T., 1991, p. 24.). Con il risultato
preliminare di rendere doveroso il consenso con l'affermazione
secondo cui non si possono subordinare i diritti (degli handicappati)
alle preferenze della maggioranza (Dworkin R., 1982, pp. 287-90 e
438).
Non è qui
possibile discutere in maniera approfondita come la Corte
costituzionale si pronuncia in tema di tutela dei valori
fondamentali. Tuttavia, per limitarsi alle persone disabili, oltre a
quanto stabilito dalla Corte nella sentenza n. 215 del 1987 (Belli
R., 1987), va ricordato anche che, per quanto
riguarda le esigenze fondamentali di queste persone, il bilancio
dev'essere adeguato ai bisogni (Corte costituzionale, sentenza
n. 106 del 1992). Inoltre, spaziando su una
materia parallela, non si può omettere quanto la Corte
ha deciso “nella sent. 94/2009 ……. ossia che
sulle strutture o pubbliche sanitarie, a differenza di quelle private
che operano in regime convenzionale, grava «l’obbligo di
prestare i servizi, anche oltre il tetto di spesa assegnato»”
(Panzera C., 2001, p. 956).
Il fatto è che,
diversamente da quando si sostiene spesso, privilegiando sempre la
tutela diritti fondamentali non si pregiudica necessariamente
l’irrinunciabile principio dell’equilibrio del bilancio.
Questo perché la cosiddetta “insufficienza delle
risorse” di per sé non sussiste in un settore specifico,
e scaturisce invece dal fatto che, nelle assemblee elettive
competenti, le rispettive maggioranze politiche decidono di destinare
i fondi disponibili ad altri capitoli di bilancio. E allora va
sottolineato che, per quanto riguarda i bilanci pubblici non si può
prescindere dai vincoli stabiliti dalla Costituzione e dalla
legislazione vigente (Belli R., 2001, p. 2702-3).
E’ infatti onere
dei rispettivi enti adeguare i bilanci alle necessità
essenziali. Nel senso che i fondi pubblici devono essere destinati
prioritariamente alla tutela dei diritti che la Costituzione
qualifica come "inviolabili" e all’adempimento di
quei doveri che essa definisce “inderogabili”, e solo
dopo al resto. Inoltre il livello e la qualità della pressione
fiscale devono essere innanzitutto variabili dipendenti di detta
tutela (idem, p. 2703).
In altre parole è
onere degli enti pubblici far sì che i rispettivi bilanci
siano predisposti in modo da realizzare l’equilibrio dei
medesimi e al tempo stesso provvedere al raggiungimento degli altri
obiettivi che la Costituzione o la legislazione vigente considerano
irrinunciabili (idem, p. 2703).
Inoltre va rilevato che
nella Convenzione Onu sulle persone disabili (lett. e) del Preambolo
e art. 1) è stato recepito il cosiddetto “modello
sociale della disabilità”. In sintesi: la disabilità
non è più riconducibile al singolo individuo, bensì
dipende dalle barriere che vengono frapposte dalla natura, ma anche
dall’essere umano, a chi ha determinate minorazioni.
Di conseguenza, poiché
l’Italia ha ratificato la Convenzione, anche sotto il profilo
giuridico si può dire che le persone con determinate
difficoltà sono disabili per via dell’incapacità
della società di tener conto dei loro bisogni individuali e
collettivi nell’ambito della normale vita economica e culturale
(Barnes C., 2004, p. 5). E quindi l’attenzione si sposta
dall’incapacità o limitazione individuale ai problemi
causati dagli ambienti disabilitanti, dalle barriere e dalle culture
(Barnes C., 20.04, p. 6).
Ci sarebbe molto da
scrivere, esulando in parte dai profili giuridici della questione. In
estrema sintesi, e limitandosi all’aspetto giuridico, si può
comunque sostenere che, in tema di disabilità, il tradizionale
approccio solidaristico (che pure l’art. 2 Cost. qualifica come
“inderogabile”) è ora notevolmente rafforzato dal
principio risarcitorio, per non dire che dovrebbe essere sostituito
in larga misura da questo.
Nel senso che si
riconosce giuridicamente come la disabilità dipenda in larga
misura dai comportamenti degli individui che compongono la
collettività. Da questo deriva però che, nella misura
in cui la disabilità è causata dai comportamenti degli
individui, è del tutto fuori luogo limitarsi alla solidarietà,
o comunque a fornire degli indennizzi, bensì soltanto un
integrale risarcimento del danno può essere adeguato alla
natura giuridica del fenomeno.
E quindi, in tema di
qualificazione dei diritti delle persone disabili, anche sotto questo
profilo ci si indirizza verso il contenuto assolutistico della
pretesa, che fu già rilevato da altra prospettiva (Belli R.,
1987). E qui ci sono tre aspetti da esaminare, seppure in sintesi.
Il primo riguarda il
fatto che la differente prospettiva appena menzionata si riferisce
alla giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale
l’inserimento scolastico dei disabili è un diritto
assoluto della personalità. Ebbene questa giurisprudenza è
ormai consolidata, basti pensare alla sentenza della Corte
costituzionale n. 215 cit., confermata dalla Corte con la sentenza n
80 del 22 febbraio 2010, e la dottrina è vasta nel
sottolineare l’assolutezza di tale diritto (fra molti: Girelli
F., 2011, pp. 4-71; Osti A., 2001, pp. 4-5). Il che fa sorgere un
problema di enormi proporzioni per quanto riguarda la disabilità.
Volendo anche provare a
leggere in maniera meramente utilitaristica, e quindi restrittiva (in
realtà la visione della Corte spazia su ben altri orizzonti
costituzionali), i motivi per cui l’integrazione scolastica dei
disabili è un diritto assoluto, si potrebbe pure sostenere che
il fine ultimissimo della natura assolutistica di tale diritto è
quello di far sì che i disabili abbiano pari opportunità
di realizzarsi nella vita da adulti. Il che è, o sarebbe,
senza dubbio di estremo rilievo. Sennonché moltissimi disabili
gravi non possono raggiungere questo obiettivo senza un’adeguata
assistenza personale autodeterminata dopo il periodo scolastico.
E allora pare incongruo
che si tratti di diritto assoluto nel supportare il disabile nell’età
scolare, e poi tale supporto venga sostanzialmente derubricato a
“interesse diffuso” appena superata detta età. Non
pare insomma sostenibile che gli stessi diritti dei disabili siano
fondamentali, e quindi assoluti, soltanto nella prima parte della
vita.
Il secondo aspetto
riguarda il fatto che questa derubricazione a interessi diffusi si
risolve nella constatazione secondo cui molti disabili, dopo aver
beneficiato di un’integrazione scolastica di prim’ordine
(almeno teoricamente), vengono improvvisamente abbandonati ad una
sopravvivenza poco più che vegetale. E questo, oltre a
produrre enormi drammi umani sicuramente rilevanti sotto il profilo
costituzionale, si risolve nel fatto che, sotto l’aspetto
meramente finanziario, le risorse impegnate per garantire
l’assolutezza del diritto all’integrazione scolastica
finiscono per andare “sprecate”. “Spreco”
evitabile soltanto riconoscendo che l’assolutezza dei diritti
fondamentali dei disabili non può limitarsi all’età
scolare.
Il terzo aspetto a
favore dell’assolutezza del diritto a talune prestazioni in età
adulta riguarda il fatto che, una volta riconosciuto giuridicamente
il “modello sociale” della disabilità, ne consegue
che ogni persona finisce per essere responsabile delle cause
disabilitanti della società, responsabilità che può
essere sia diretta (da parte di chi agisce attivamente per la
creazione di tali cause) e sia indiretta (da parte di chi non fa
nulla affinché tali cause cessino). Fermo restando,
ovviamente, che la responsabilità per ciò che causa la
disabilità va tenuta ben distinta dalla responsabilità
per ciò che causa la menomazione. Ma su questo punto dobbiamo
fermarci qui, altrimenti andremmo troppo lontano dal tema specifico
di questo scritto.
Salvo tornare anche da
qui alla constatazione in base alla quale, nella misura in cui si
tratta di responsabilità da parte di tutti i componenti della
collettività, si configura per le persone disabili una
situazione giuridica che, pure sotto questo profilo, ha numerosi
punti in comune con i diritti assoluti della personalità.
Nella direzione
dell’assolutezza del diritto anche dopo l’età
scolare si veda la Corte di cassazione civile, sezione 3, sentenza n.
18378 del 2010.
Tornando alla legge
regionale del Molise qui in esame, si può allora ipotizzare
che, nel caso di riduzione o revoca della prestazione negli anni
successivi al primo, ciò sia legittimo soltanto se vi è
adeguata motivazione. Laddove, ovviamente, si deve intendere che la
motivazione può essere “adeguata” soltanto se è
conforme ai precetti giuridici.
E allora, oltre a
quanto appena esaminato a proposito di inviolabilità dei
diritti e di modello sociale della disabilità, va accennato
pure al fatto che, anche volendo attribuire alle esigenze di
autodeterminazione delle persone disabili un non condivisibile
contenuto “programmatico”, non si può prescindere
dal fatto che il co. 2 dell’at. 3 Cost. contiene comunque
l’obbligo di attuare un certo programma, obbligo rispetto a
quale non è certo consentito venir meno, e quindi non può
essere ammesso di tornare indietro (Belli R., 1992, pp. 2409-10).
Tant’è
vero che, se, fra l’altro, si fa riferimento alla sentenza
della Corte costituzionale del 18 marzo 1992 n. 106, si dovrebbe dire
che, per le materie tutelate dalla Costituzione, nel momento in cui
le relative provvidenze siano diventate "elemento intrinseco
della complessa disciplina dell'invalidità civile", esse
non possono più essere eliminate completamente. E i bilanci di
detti enti sono tenuti a prevedere sempre i necessari stanziamenti a
tal fine. O, per essere più precisi, a proposito del diritto
allo studio del minore disabile, la Corte Costituzionale, con la
sentenza n 80 del 2010 cit., ha ribadito che “quanto
originariamente concesso, pur nella discrezionalità politica,
non può essere tolto se va ad incidere sul nucleo minimo del
diritto costituzionale garantito” (Panzera C., 2001, p. 956).
Tutto questo per dire
che, da un punto di vista giuridico, sono molto stretti i margini per
ridurre in maniera legittima i finanziamenti per la vita indipendente
della singola persona disabile.
C’è
tuttavia il fatto che, nella realtà vera della vita, quasi
sempre il disabile grave si trova in grandi difficoltà sia di
mobilità che di denaro, per cui non ha molte possibilità
concrete di ricorrere al giudice qualora gli venga negato, del tutto
o parzialmente, il rinnovo di tale prestazione senza adeguata
motivazione. Oltre al fatto che i tempi di questi ricorsi sono
incompatibilmente lunghi rispetto alle esigenze di chi è senza
risorse e non può nemmeno bere un bicchier d’acqua senza
l’aiuto di altri.
Per cui resta un
interrogativo come questo meccanismo dell’annualità
della prestazione sia conciliabile con gli artt. 2 e 3 Cost.
Nel co. 1 dell’art.
5 c’è scritto che le modalità di svolgimento del
servizio di assistenza personale vengono “stabilite dalla
competenze Direzione della Giunta regionale”.
Questo punto dovrebbe
essere inteso nel senso che detta “Direzione” può
stabilire soltanto della regole estremamente generiche. Ciò
per due motivi.
Innanzitutto perché
nei co. 4 e 5 dell’art. 1 si dispone di “autodeterminazione”,
“controllo del proprio quotidiano” e “assistenza
personale autogestita”. E anche in questo stesso co. 1
dell’art. 5 si ribadisce “gestiti dai destinatari”.
Quindi, se la Giunta regionale stabilisse delle regole dettagliate,
ne conseguirebbe che detti principi fondamentali ne risulterebbero
vanificati.
Inoltre in tutti i
paesi del mondo, laddove la vita indipendente si è affermata,
ciò è stato possibile perché il modo di
articolare le prestazioni viene stabilito da persone con adeguata
competenza in materia. Il che è ancor più rilevante se
si considera che in materia è essenziale una conoscenza assai
dettagliata, mentre sono pochissimi quelli che ce l’hanno.
Tant’è vero che si è visto in precedenza il ruolo
svolto dai CILs in tutti i paesi dove la vita indipendente si è
affermata.
Viene perciò da
rilevare che nella legge regionale qui in esame non vi è
nessun elemento che possa far risalire ad una competenza specifica
della “Direzione” menzionata. Sembrerebbe quasi che nella
legge regionale qui in esame si voglia intendere che la superiorità
gerarchica possa includere l’elemento della competenza
specifica, ma, posto in termini così generici, il punto è
estremamente discutibile. In primo luogo sarebbe come attribuire ad
un gruppo di dirigenti di sesso maschile una grande competenza in
tema di emancipazione femminile. In secondo luogo, poiché
appunto il tema della vita indipendente è ancora largamente
sconosciuto (Morris J., 2005, p. 37), è quindi più che
mai necessario ricorrere a chi ha competenze specifiche.
Nel co. 2 dell’art.
6 viene stabilito che “Il disabile ….. entra far parte
della stessa equipe multidisciplinare e partecipa alle valutazioni”.
Qui vi è un
elemento innovativo, e cioè il fatto che il disabile non è
più esterno all’organismo che decide la sua vita
(indipendente), bensì entra a farne parte. Da questo punto di
vista è un cambiamento di prospettiva non secondario, ed è
ancor più significativo che venga stabilito in un atto di
natura legislativa.
Anche se poteva essere
opportuno preveder che il disabile, nel partecipare a tale equipe,
possa farsi assistere da una persona di propria fiducia. Questo al
fine di assicurare pari opportunità anche a quelle persone
disabili che hanno meno capacità di far valere le proprie
esigenze per via di una vita vissuta nell’emarginazione o a
causa di difficoltà psichiche o mentali.
Tuttavia, e lo rilevai
già molti anni fa nella mia tesi di laurea, il fatto è
che una persona normodotata decide da se stessa, o con il proprio
partner, ad es. a che ora alzarsi la mattina, a che ora coricarsi la
sera, se uscire a fare una passeggiata in un giorno festivo, ecc. E,
se venisse negata questa possibilità di decidere in autonomia,
vi sarebbe una violazione dei diritti fondamentali dell’individuo.
Il fatto è che
una persona con gravi disabilità può alzarsi la mattina
soltanto all’ora in cui è possibile avere un’adeguata
assistenza personale. Lo stesso accade per coricarsi la sera.
Parimenti una persona con disabilità può fare una
passeggiata la domenica soltanto se ha un’assistenza personale
sufficiente ed idonea allo scopo.
Va allora osservato che
l’equipe multidisciplinare menzionata qui sopra si trova a
decidere quanto finanziamento erogare al singolo disabile, che viene
a farne parte. Dall’entità di tale finanziamento dipende
però il fatto se il disabile può o meno avere
l’assistenza personale la mattina ad una determinata ora, la
sera ad un’altra determinata ora, la domenica pomeriggio ecc.
In altre parole il disabile deve concordare con l’equipe
multidisciplinare le modalità d’esercizio delle proprie
libertà fondamentali. Mentre una persona normodotata lo decide
in autonomia. Il contrasto con il co. 1 dell’art. 3 Cost., e
quindi anche con il co. 2 dell’art. 2 Cost., è evidente
e stridente.
Si potrebbe agevolmente
obbiettare che la necessità di assistenza personale pone il
disabile in una situazione oggettivamente diversa da chi è
normodotato. Sennonché in vari paesi esistono dimostrazioni
del fatto che è possibile organizzare le erogazioni di questa
prestazione in modo che il disabile possa prendere tali decisioni
fondamentali in totale autodeterminazione.
Inoltre è vasta
la dottrina giuridica (fra molti: Arnardóttir Oddný
Mjöll, Quinn Gerard, 2009, passim) che chiarisce come, al
giorno d’oggi, anche per le persone cd. normodotate sia
pressoché impossibile esercitare le libertà
fondamentali senza l’intervento della finanza pubblica (basti
pensare a trasporti pubblici, ai mezzi cd. d’informazione
ecc.).
Perciò il fatto
che il disabile debba decidere la propria vita insieme all’equipe
multidisciplinare induce a ritenere che questa norma di legge
regionale violi ancora una volta l’art. 3 della Cost., insomma
discrimini il disabile, laddove rinvia certe decisioni personalissime
ad una equipe della quale il disabile è soltanto una frazione.
Nella stessa direzione sembra andare il co. 4 lett. b) di questo art. 6 laddove si stabilisce che l’equipe multidisciplinare fornisce “indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni richieste”. Il fatto è che, qui lo si ribadisce, si ha a che fare con le libertà più intime ed inviolabili dell’individuo: perciò rimane l’interrogativo di come queste indicazioni sia compatibile con gli artt. 2 e 3 Cost. Questo sempre per il fatto che, a parte che per eventuali esigenze di salute, nessuna persona libera accetterebbe indicazioni, ad es., su a che ora andare a letto a sera, su se fare una passeggiata o meno, sul fatto se e come intrattenersi o meno con il proprio partner ecc.
Al co. 2 si stabilisce
che il finanziamento per la vita indipendente è compatibile
con altre prestazioni e con altre indennità. Il punto è
importante per due motivi fondamentali.
In primo luogo perché
i finanziamenti per la vita indipendente possono essere, e di regola
lo sono, ampiamente insufficienti rispetto alle necessità. Per
cui, a seguito di questa disposizione, il disabile può
integrare l’insufficienza di detti finanziamenti con altre
prestazioni. Salvo sottolineare che questo significa fare la vita
indipendente soltanto in parte.
In secondo luogo perché
organizzare e gestire tutta la propria assistenza personale è
così impegnativo che taluni disabili possono farcela soltanto
parzialmente. In tali casi è essenziale poter contare su altri
supporti.
Nel co. 4 di
quest’articolo è stabilito che la Giunta regionale può
adeguare gli importi massimi dei finanziamenti per la vita
indipendente all’indice ISTAT del costo della vita.
È sicuramente
positivo che sia previsto questo adeguamento, per di più tutto
intero all’indice ISTAT. In tal modo, almeno in parte, è
possibile che i finanziamenti per la vita indipendente conservino il
loro valore reale nel tempo. E sono rare le norme così
esplicite su un punto tanto qualificante,
Tuttavia questo non è
stabilito come un dovere per la Giunta regionale, e tanto meno come
un diritto per il disabile, bensì come una facoltà per
la Giunta. Quindi non è affatto detto che tale adeguamento
venga fatto, con la conseguenza che per il disabile non c’è
nessuna garanzia. E, quando si tratta di prestazioni essenziali per
la sopravvivenza, l’assenza di garanzia è determinante.
La legge regionale in esame prevede tre livelli di bisogno assistenziale: alto, medio e basso. In tal senso questa legge regionale parrebbe superare il limite esistente sia nella legge 11 febbraio 1980, n. 18, che nel co. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Infatti la legge n. 18 cit. stabilisce un solo livello per l’indennità di accompagnamento e la legge n. 104 cit. prevede un solo livello di gravità. Ciò è sicuramente un limite di queste due leggi (limite che forse rientra nella discrezionalità del legislatore) perché, nella realtà concreta della vita, le persone che hanno consistenti necessità assistenziali, di regola hanno bisogni di entità assai diversa tra loro. Il fatto che la legge regionale in oggetto, almeno a prima vista, abbia superato questo limite la renderebbe più aderente alla realtà rispetto a quanto stabilito dalle due precedenti leggi nazionali.
Inoltre nella legge
regionale in oggetto, a proposito dei livelli di bisogno
assistenziale, si fa riferimento a “persone pluriminorate o non
autosufficienti”. Pare insomma rigettato l’intento che
talvolta emerge in taluni ambienti governativi e parlamentari di
restringere determinate prestazioni soltanto a chi è incapace
a fare qualsiasi cosa senza l’aiuto di altri.
È significativo
che questo orientamento sia stato rigettato innanzitutto perché
nella realtà concreta, specialmente con l’elettronica
attuale, sono quasi inesistenti le persone incapaci di fare qualsiasi
cosa. Per cui, se fossero stati accolti certi intenti, quasi tutti i
disabili gravi, per non dire tutti, sarebbero stati esclusi dalle
prestazioni per la vita indipendente.
L’altro motivo
per cui è significativo che questo orientamento sia stato
rigettato è dovuto al fatto che in realtà esistono
moltissime persone con handicap grave, che hanno consistente capacità
residue, ma che non possono sopravvivere senza l’aiuto di altre
persone per questioni essenziali della vita. Ad esempio un disabile
grave può essere capacissimo insegnare all’università
(basti pensare a Stephen Hawking), ma può avere notevoli
necessità assistenziali per sopravvivere, ad es. per andare in
bagno, bere un bicchier d’acqua, mangiare ecc.
Prima di addentrarci
nei vari livelli assistenziali vanno anche rilevate delle perplessità
a proposito dell’importo massimo del primo di tali livelli
assistenziali.
Detto importo è
di 18.000 euro all’anno. Il fatto è che con 1.500 euro
al mese non è sicuramente possibile, rimanendo nella legalità,
coprire in maniera significativa le necessità assistenziali di
chi deve essere aiutato per tutto l’arco della giornata, e
spesso anche durante la notte.
Basti pensare che, nel
contratto di lavoro per le colf del 2007, gli assistenti personali
(formati) sono inquadrati del livello D super con una retribuzione
oraria di € 7,10. Se a questo si aggiungono: adeguamento
all’inflazione dal 2007, scatti di anzianità,
supplementi per lavoro festivo, contributi Inps, ferie, festività,
tredicesima e tfr, è agevole arrivare al costo lordo, per il
disabile, di € 13 all’ora. Moltiplicando questo per 12 ore
al giorno per 30 giorni al mese vengono € 4.680 al mese. A
questo va aggiunto il minimo contrattuale di € 1.207,50 per
l’assistenza notturna, che, se aumentato di tutti gli istituti
accessori appena elencati, raggiunge sicuramente gli € 2.000
mensili.
Dunque, per un disabile
gravissimo, l’assistenza personale necessaria 24 ore su 24 non
può costare meno di € 6.700 al mese.
A questo vanno aggiunti
altre due considerazioni:
- la prima è che
a detto importo si arriva contando sull’”assistenza
notturna” dalle ore 20.00 alle ore 8.00, così come
prevista dal contratto collettivo per le colf. È però
realistico ritenere che un’”assistenza notturna”
così prolungata sia idonea a garantire la vita indipendente
soltanto di pochissime persone disabili. In altre parole è
realistico ritenere che la stragrande maggioranza delle persone
disabili desiderino, come tutti, rimanere attive fino a ben oltre le
ore 20.00 e/o alzarsi prima delle ore 8.00. Ciò vuol però
dire la necessità di un’”assistenza diurna”
per un orario ben più lungo di quello dalle ore 8.00 alle ore
20.00 desumibile dal contratto colf, e quindi un incremento
significativo dei costi rispetto all’ipotesi formulata qui
sopra;
- la seconda
considerazione è che, quando una persona ha una disabilità
gravissima, un conto è aiutarla a fare una vita ritirata in
casa, mentre ben altro impegno e fatica sono necessari per aiutare
quella persona a vivere una vita pienamente attiva. A tal fine va
rilevato che può non essere affatto agevole trovare assistenti
personali adeguati retribuendoli secondo i minimi contrattuali
previsti dal contratto colf.
È insomma
realistico ritenere che una persona con una gravissima disabilità
non possa riuscire a vivere in maniera pienamente autodeterminata
senza disporre di almeno € 8.000 al mese per retribuire i propri
assistenti personali. E si tratta comunque di una cifra stretta, se
non altro perché vanno aggiunti gli oneri previsti giustamente
dalla lett. a) del co. 1 dell’art. 11 della legge regionale in
esame. Di conseguenza il tetto massimo mensile di € 1.500
previsto dalla legge regionale in esame è ben lungi dal poter
garantire la vita indipendente a chi ha disabilità gravissime
e, di per sé, è tale da poter garantire una mera
sopravvivenza, ma soltanto in condizioni estremamente difficili.
Sempre prima di
addentrarci in qualche dettaglio, viene da chiedersi se i tre
elementi (menomazione, supporto familiare e supporto sociale), presi
in considerazione per ciascun livello dalla legge regionale in esame,
devono coesistere o meno per l’attribuzione di un determinato
livello assistenziale. Anche su questo la legge regionale non pare
per niente chiara.
Evidentemente
l’elemento n. 1 (la menomazione) dev’esserci sempre,
altrimenti anche i non disabili potrebbero chiedere quel
finanziamento. Parrebbe inoltre che la disposizione in questione si
debba intendere nel senso che, per ogni livello, devono coesistere
l’elemento n. 1) e almeno uno dei due elementi tra il n. 2) ed
il n. 3), oppure ambedue gli elementi n. 2) e n. 3) a discrezione dei
servizi sociali. Ma questa è una considerazione di chi scrive,
niente affatto espressa con chiarezza nella legge in esame. E questo
(e cioè il potere lasciato ai servizi sociali di decidere se
gli elementi n. 2) e n. 3) devono esserci tutti e due per poter
accedere a tale finanziamento) può essere considerato un
limite non indifferente, perché la discrezionalità
concessa ai servizi sociali su questo punto è davvero
eccessiva.
In ogni caso, a parere
di chi scrive, la parola “concorrenti” presente nel 2°
rigo del co. 1 dell’art. 9 non può essere intesa
necessariamente nel senso che, oltre all’elemento n. 1), devono
coesistere anche ambedue gli elementi n. 2) e n. 3). Infatti, se così
non fosse, cioè se tutti e tre gli elementi dovessero
coesistere, ne conseguirebbe che un disabile gravissimo potrebbe
accedere al “Livello alto” del finanziamento soltanto se
privo di familiari e di ogni altra rete di supporto esterno. Ma, se
si è veramente consapevoli idi cosa significa avere una
disabilità gravissima, è agevole comprendere che, in
mancanza di ogni altro supporto, è impossibile sopravvivere
con € 1.500 mensili per l’assistenza personale.
Poiché manca
ogni indicazione specifica in proposito, parrebbe che un disabile,
nella stessa identica condizione psico-fisica-mentale.sensoriale,
possa essere inserito in ciascuno dei tre livelli, a seconda
dell’aiuto che può ricevere dai familiari o da altre
reti di sostegno esterne. Questo suscita molte perplessità
sotto il profilo dell’eguale trattamento. Infatti, fra le
persone pluriminorate, o fra quelle non autosufficienti, al loro
interno ci sono notevoli differenze di capacità, e quindi
consistenti diversità nei bisogni di assistenza personale.
Per ogni livello viene
stabilito che l’importo annuale “massimo” del
progetto è rispettivamente 18.000, 12.000 e 6.000 euro. L’uso
della parola “massimo” vuol dire che per le persone, che
vengono assegnate al “livello basso”, l’importo del
finanziamento mensile per la vita indipendente può variare da
qualche centesimo di euro a € 500. Per le persone, che vengono
assegnate a livello medio, l’importo del finanziamento può
variare da 501 a 1.000 euro al mese. E così, per le persone,
che vengono assegnate al livello alto, l’importo del
finanziamento può variare da 1001 a 1500 euro al mese.
Inoltre, se non verrà
diversamente specificato nelle linee guida, all’interno di ogni
livello può essere data una specifica valutazione alla
menomazione del singolo disabile. Questo sia per via di quanto viene
stabilito con la parola “massimo” nel co. 1 dell’art.
9 della legge regionale in esame e sia perché, pure
all’interno della definizione n. 1) di cui al comma in esame,
non esistono due persone con menomazione identica. Ciò vuol
dire che, all’interno di un determinato livello, ad una data
menomazione può essere attribuita una posizione prossima al
minimo previsto per quel livello, mentre ad un’altra
menomazione può essere attribuita una posizione prossima al
massimo previsto per quel livello.
Va poi osservato che la
dizione del n. 1) è uguale per tutti i livelli. Per cui può
accadere che due disabili, con difficoltà
psico-fisiche-mentali-sensoriali analoghe, vengano messi in due
livelli diversi (per motivi sociali), ed in definitiva può
accadere che uno di loro prenda € 1.500 euro al mese e l’altro
€ 100 al mese. Non si capisce come questo meccanismo si
compatibile con quanto stabilito dall’art. 3 Cost.
In sostanza, in base al
meccanismo stabilito dall’art. 9 della legge regionale del
Molise in esame, il livello di intensità assistenziale e il
finanziamento assegnato per la vita indipendente del singolo disabile
dipenderanno in larghissima misura da quanto aiuto il disabile può
ricevere dalla famiglia, dai parenti e dalla “rete sociale
esterna”. Ovvero, tanto più saranno questi aiuti e tanto
più basso sarà il finanziamento assegnato a quel
disabile.
Molto in apparenza si
può dire che ciò è legittimo perché
rientra nella discrezionalità del legislatore.
In realtà questo
vuol dire che continueranno a pesare sulla famiglia i disabili che
sono sempre stati costretti a farlo. E quindi ciò vuole anche
dire che l’intera famiglia, e non solo il soggetto stesso,
continuerà ad essere disabile. Inoltre ciò implicherà
più isolamento per il disabile: il discorso sarebbe complesso,
ma si può accennare che l’amicizia non può essere
strettamente connessa con la necessità di dover prestare o
ricevere assistenza.
È insomma
corretto dire che l'essere costretti a contare su amici non pagati o
su parenti, anche se fa risparmiare sui fondi pubblici, ha costi
sociali altrettanto reali (Zukas H., 1987, p. 1).
È poi vero che,
quando un familiare, un parente, un amico, un conoscente, un
volontario aiutano un disabile adempiono anche al dovere di
solidarietà, che l’art. 2 della Cost. qualifica come
“inderogabile”. E quindi, una volta che si sono impegnate
in tal senso, dette persone non potrebbero sottrarsi a loro
piacimento a tale dovere. Tuttavia a questo dovere non corrisponde un
analogo e simmetrico diritto per il disabile.
Quindi il disabile non
può pretendere giuridicamente una determinata prestazione.
Inoltre il disabile può sì chiedere determinati aiuti,
ma deve tener conto di tutti gli impegni e di tutte le necessità
che l’altra persona (il familiare, l’amico, ecc.) ha. Di
conseguenza può aspettarsi che le proprie esigenze
fondamentali vengano soddisfatte soltanto in subordine a tali
impegni.
Per di più i
familiari, i parenti, gli amici ecc. hanno un legame affettivo e di
vicinanza particolare con il disabile. Questo rende inevitabile che,
nell’aiutarlo, finiscano per condizionarlo, volontariamente o
meno. Finiscano insomma per pregiudicare il libero sviluppo della
personalità del soggetto disabile. Non è un caso che
l’allontanamento dei figli dai genitori sia un istinto naturale
nel mondo animale. Tanto per fare un esempio: un bambino fa il bagno
un po’ o soprattutto come vuole la mamma. Viceversa un adulto
lava il proprio corpo totalmente secondo i propri desideri. Un
disabile, che viene costretto a continuare a farsi aiutare dalla
madre, sarà altamente improbabile che possa arrivare a far sì
che il proprio corpo venga lavato esclusivamente in base alle proprie
scelte e desideri. Mentre un rapporto ben più distaccato è
possibile instaurarlo con l’assistente personale, che lavora in
conformità ai parametri della vita indipendente.
Parimenti può
essere particolarmente imbarazzante mostrare o fare gesti
particolarmente intimi di fronte ad una familiare od ad un amico,
mentre può esserci un distacco maggiore nei confronti di
un’assistente personale. Per tutti questi motivi il fatto che
nella legge regionale in esame il finanziamento per la vita
indipendente sia inversamente proporzionale alla quantità di
aiuto proveniente dalla rete familiare e sociale in realtà fa
sì che venga aggravata la disabilità del singolo
soggetto, contrastando così, fra l’altro, in maniera
stridente con l’obbiettivo che la Convenzione Onu sui disabili
si è voluta porre nel recepire “il modello sociale della
disabilità” a cui si è già accennato.
Nel co. 2 dell’art.
9 della legge regionale in esame viene stabilito che “in caso
di parità nella graduatoria costituirà criterio
preferenziale il minor reddito”. Innanzitutto si evince che
verrà formata una graduatoria, e soltanto chi raggiungerà
una determinata posizione potrà ricevere i finanziamenti per
l’assistenza personale per la vita indipendente.
È vero che le
graduatorie ci sono, ad esempio, anche per l’edilizia
residenziale pubblica, per determinate ammissioni all’università
ecc. Ma, in analogia solo parziale con la legge regionale qui in
esame, va rilevato che le graduatorie, almeno per ora, non ci sono,
sempre ad esempio, per l’ammissione in ospedale.
Il fatto è che,
per chi ha una disabilità grave, senza assistenza personale
può essere impossibile mangiare, bere, andare a letto, andare
in bagno ecc. Sorgono perciò notevoli perplessità a
leggere che alle persone disabili gravi o gravissime venga consentito
di espletare queste funzioni vitali soltanto se raggiungono una certa
posizione in graduatoria.
In secondo luogo si
osserva che viene preso in considerazione il reddito, sebbene solo in
via residuale, in caso di parità. Inoltre si fa riferimento al
reddito e non all’Isee o al patrimonio. Sembrerebbe insomma che
anche qui trovi una conferma la tendenza ad abbandonare la presa in
considerazione del patrimonio del disabile per quanto riguarda
l’assistenza ad esso destinato, tendenza già ravvisata
nel fatto di chiedere esclusivamente il reddito del solo assistito,
come previsto dall’art. 3, co. 2-ter del Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 (comma aggiunto dall'art. 3, co. 4, D.Lgs. 3
maggio 2000, n. 130) e nell’escludere l’handicap grave
dall’Isee, come stabilito nel co. 3 dell’art. 47 della
legge regionale to. 24 febbraio 2005, n. 41 (così sostituito
dall’art. 117 della legge regionale to. 29 dicembre 2010, n.
65).
Rimane però da
chiedersi se su questo punto il legislatore regionale del Molise vuol
far riferimento al reddito del singolo disabile o al reddito
familiare. È vero che il Decreto legislativo n. 109 cit.
stabilisce di tener conto del reddito del singolo disabile, però
ciò riguarda le prestazioni da effettuare a domicilio del
disabile, Viceversa l’assistenza personale per la vita
indipendente si esplica anche al di fuori del domicilio, per cui
rimane da chiedersi se il legislatore del Molise abbia voluto
richiamarsi a tale legge, modificandola nel senso di non prevedere
soltanto per il domicilio. O se invece abbia voluto innovare rispetto
a tale legge e voglia includervi anche il reddito familiare. Insomma
è un punto di qualche rilievo sul quale questa legge regionale
non è per niente chiara.
Sul punto delle spese
ammissibili per la rendicontazione nella legge regionale in esame ci
sono un paio di novità di rilievo rispetto alle disposizioni
di carattere amministrativo esistenti in altre regioni italiane.
In primo luogo viene
stabilito che con il denaro ricevuto per la assistenza personale per
la vita indipendente si possono coprire le “spese vive …
di vitto ed alloggio” per gli assistenti personali. Questo è
molto importante perché, se deve farsi aiutare per andare via
dalla propria abitazione per uno o più giorni, magari per
vacanze, convegni, ecc, il disabile deve sostenere le spese di
viaggio, vitto ed alloggio anche per l’assistente personale. E
può trattarsi di spese anche notevoli, che, se non coperte
dall’ente pubblico, possono diventare estremamente pesanti per
il disabile. In Scandinavia la copertura di queste spese viene
riconosciuta normalmente, ma in Italia, per quanto è dato di
sapere, è la prima volta.
Ma in questo articolo
della legge regionale in esame c’è anche un’altra
novità di rilievo. Tra le parole, “spese vive” e
le parole “di vitto e alloggio” c’è la
parola “anche” (la sottolineatura è
mia). Ciò vuol dire che, fra le “spese vive”
rimborsabili possono essere incluse pure spese diverse dal vitto e
alloggio. Anche questa è una novità assoluta in Italia.
Ed è molto importante per realizzare l’effettiva
eguaglianza tra disabili e normodotati in termini economici. Ad
esempio in Scandinavi vengono riconosciute le spese per i guanti, i
saponi ed altre cose che possono essere necessarie all’assistente
personale. Del resto in tutti i lavori decenti il materiale
necessario viene fornito dal datore di lavoro. E per il disabile
dover provveder anche a queste spese può essere un peso, che i
normodotati non hanno.
Tuttavia, se
consideriamo quanto scritto sopra a proposito dei tetti di
finanziamento massimo previsti dal co. 1 dell’art. 9 della
legge regionale in esame, ci rendiamo agevolmente conto che quanto
abbiamo appena visto a proposito delle “spese ammissibili”
in realtà si risolve in una mera enunciazione di principio,
seppure importante.
In primo luogo sembra
di capire che questa formazione non riguarda gli assistenti
personali. Lo si deduce sia dalla dizione letterale in sé del
testo dell’articolo, e sia dal fatto, già visto in
precedenza, che al termine dell’art. 1 si stabilisce
espressamente che gli assistenti personali sono formati dal disabile
stesso. È un punto fermo che va rilevato anche da questa
prospettiva, perché, se così non fosse, si sarebbe
trattato di una via attraverso cui sarebbe potuto passare facilmente
lo svuotamento del contenuto della vita indipendente.
In realtà la
formazione degli operatori sociali e dell’equipe
multidisciplinare sulla vita indipendente è importante, sia
perché poi sono loro a valutare le richieste di finanziamento
e per tutta un’altra serie di motivi, che qui non si esaminano
perché esulano dai profili giuridici della materia. È
comunque da osservare che pure questo punto della legge regionale in
esame sulla formazione degli operatori sociali è innovativo in
Italia.
Va tuttavia rilevato
che questa formazione coinvolge una serie di aspetti articolati ed
estremamente delicati, per cui diventa decisivo sapere chi svolgerà
tale formazione e l’aggiornamento. Ma su un punto così
essenziale la legge regionale in esame tace. Ed è un silenzio
che può avere conseguenze devastanti, se non altro perché
anche questa può essere un’altra via attraverso la quale
può passare lo svuotamento della vita indipendente.
Il fatto è che
la vita indipendente richiede un cambiamento culturale tale da
arrivare ad una realtà in cui i professionisti dell’assistenza
lavorino per favorire il sostegno auto diretto (Morris J., 2005, p.
4) ed è perciò necessario un significativo cambiamento
per abbandonare i servizi controllati e gestiti dai professionisti e
da non disabili ed arrivare ad iniziative condotte dagli utenti
(Barnes C., 2004, p. 12). Questo implica l’esigenza di agire
affinché in ogni località ci sia un’organizzazione
controllata dagli utenti sul modello delle “Agenzie per la Vita
Indipendente” (Morris J., 2005, p. 4)
Ad integrazione di quanto
appena visto, ed esaminando la questione da un’altra
prospettiva, si può osservare che ormai da molti anni sono in
corso tentativi, volontari o meno, di far passare per vita
indipendente provvedimenti che non hanno nulla a che vedere con
l’autodeterminazione delle persone disabili. È stato
autorevolmente scritto che, a causa della crescente politicizzazione
della disabilità, la frase “vita indipendente” è
sempre più presente nei documenti dei professionisti dei
servizi sociali e sanitari (Barnes C., 2004, p. 9), ma in maniera
tale che ha poco in comune con i principi e le pratiche riconosciute
a livello internazionale come vita indipendente. Perciò è
importante stabilire con chiarezza i principi fondamentali della vita
indipendente secondo gli scritti degli attivisti disabili e delle
loro organizzazioni in tutto il mondo (idem, pp. 9-10).
È insomma
estremamente concreta la possibilità che il silenzio
menzionato lasci spazi troppo vasti per la frequente ignoranza
esistente in materia nonché per intenti ostruzionistici troppo
diffusi, fenomeni questi quasi tutti riconducibili all’”industria
della disabilità” (idem, p. 4) composta da
organizzazioni “caritatevoli” e del “volontariato”,
dotate di un grande esercito di aiutanti “professionali”,
che includono medici, infermieri, terapisti e assistenti sociali
(idem), il cui risultato finale è che le presunte
inadeguatezza e dipendenza dei disabili sono affermate e rinforzate
(idem), anziché l’inverso come dovrebbe essere se
venisse realizzata l’autodeterminazione di queste persone.
Salvo accennare al fatto, troppo lungo per poterlo approfondire qui,
che su questo ci sarebbe molto da discutere.
In questo articolo sono
previsti, “nei modi e nei tempi stabiliti dalle linee giuda”,
il monitoraggio e la verifica dei risultati conseguiti da ogni
progetto di vita indipendente.
È comprensibile,
e per certi versi positivo, che la legge regionale in esame preveda
questo. Infatti è richiesto l’impiego di determinate
risorse pubbliche, ed è quindi ovvio che sia prevista una
verifica per stabilire se tali risorse vengono impiegate in maniera
utile. Anche se poi, nella realtà pratica, ci sono molti modi
per svuotare il contenuto di queste verifiche. Oltre al fatto che in
altri campi, destinati a persone potenti, risorse ben più
ingenti vengono utilizzate senza analoghi controlli.
Il fatto è però
che la vita indipendente coinvolge molti aspetti privati,
estremamente intimi ed inviolabili della vita del soggetto. Ed allora
va osservato che a questo proposito la legge regionale in esame tace
su un paio di questioni fondamentali.
In primo luogo sono
coinvolte una serie di questioni strettamente connesse con la privacy
e che coinvolgono anche i “dati sensibili”, ma siamo ben
lontani dall’avere una normativa adeguata in tema di privacy e
vita indipendente.
Per esempio, grazie
all’assistenza personale, il disabile può iniziare a
svolgere un’attività politica, oppure può
iniziare ad avere una vita sessuale, magari non esclusivamente
eterosessuale, e così via. Per cui ci vuole un’estrema
cautela nell’avere accesso alla conoscenza di queste attività.
Si potrebbe anche dire
che non deve esserci accesso a talune di queste informazioni,
altrimenti ciò potrebbe bloccare il disabile dallo svolgere
determinate attività. O comunque potrebbe farlo sentire in
condizioni di inferiorità rispetto alle persone normodotate,
che possono svolgere determinate attività senza che si sappia
in giro. Naturalmente, sia ben inteso, purtroppo è inevitabile
che l’assistente personale, scelto/a tuttavia dal soggetto
stesso, venga a conoscenza di alcune questioni estremamente intime
del disabile. Ben altra cosa è però se tali questioni
vengono conosciute anche dall’equipe multidisciplinare e da
altri operatori sociali quando ciò non è strettamente
indispensabile per l’eogazione della prestazione.
Il secondo punto è:
come si valutano determinati risultati, appunto anche estremamente
intimi e/o inviolabili, per stabilire se il denaro per la vita
indipendente è stato speso in maniera utile? Ad es., il
disabile ha speso bene il denaro pubblico se ha utilizzato
l’assistenza personale per partecipare ad una determinata
attività politica? Oppure per dedicarsi ad una certa pratica
religiosa? O a talune attività naturalistiche? Oppure ha
utilizzato l’assistenza personale per tenere la propria
abitazione così pulita che poche persone arrivano a tanto?
Non è
indispensabile una profonda conoscenza giuridica per capire che siamo
su terreno estremamente delicato sul quale si possono ledere
gravemente i diritti fondamentali dell’individuo. Ma anche su
questo la legge regionale in esame tace.
Nella lett. b) del co.
1 sono previste anche “domande ammesse a contributo e non
finanziate”. In sostanza qui sembra volersi prevedere la
liceità di una situazione in cui soggetti con disabilità
grave, che hanno tutti requisiti per ricevere i contributo per la
vita indipendente, ma ai quali non viene erogato detto finanziamento
per mancanza di fondi.
Ad essere molto
approssimativi tale disposizione potrebbe essere anche condivisibile.
Sicuramente però susciterebbe lo sdegno del “buon padre
di famiglia”, che riflettesse sul fatto che ciò
significa negare il sostegno a prestazioni essenziali per vivere,
mentre ingenti risorse pubbliche vengono utilizzate per altri
finanziamenti destinati a prestazioni sicuramente non altrettanto
essenziali nella gerarchia dei valori costituzionali.
Ma, al di là di
questo, si torna all’interrogativo posto in precedenza, per cui
da un lato ci sono esigenze di vita fondamentali, inviolabili e
insopprimibili, e dall’altro c’è il fatto che
l’entità dei fondi a disposizione è stabilita
dalle maggioranze politiche.
Nel co. 1 di questo
articolo è previsto che nel “gruppo regionale di
coordinamento” vi sia un sola persona in rappresentanza di
tutte le associazioni dei disabili e molte altre persone di nessuna
rappresentatività in tal senso. Il fatto di esserci un solo
rappresentante del mondo della disabilità di per sé non
può essere considerato di una negatività preclusiva.
Ciò perché detto gruppo dovrebbe essere un organismo
tecnico, e quindi anche un sola voce con una certa competenza, quando
ne è il caso, dovrebbe essere ascoltata compiutamente.
Tuttavia nella realtà vera della vita solo raramente accade
questo perché troppo spesso le persone, anche se altolocate,
non hanno una preparazione mentale sufficiente a saper ascoltare con
la doverosa attenzione la competenza altrui, anche se in netta
minoranza numerica.
Inoltre è
previsto che il referente sia designato dalle “associazioni di
tutela dei disabili riconosciute”. Si omette qui di soffermarci
sulla parola “riconosciute” perché la discussione
porterebbe troppo lontano. Si fa invece riferimento a tutto quanto
scritto in precedenza sull’essenzialità della competenza
specifica in tema di vita indipendente e si osserva che, nel comma in
esame, detta competenza non è richiesta al referente delle
associazioni di tutela dei disabili.
Alla lett. a) del co. 4
dell’art. 16 è previsto l’aiuto degli uffici di
cittadinanza per la predisposizione dei progetti per la vita
indipendente.
È un punto che
va osservato con molto rilievo. Infatti è davvero importante
che i disabili vengano aiutati nell’arduo compito di
predisporre tali piani. Ed è di rilievo che questo dovere
venga previsto da un legge (regionale). Va anche osservato che è
una disposizione che fa sentire in concreto al disabile di non essere
solo, aspetto questo che è davvero importante in molte
situazioni concrete.
Tuttavia anche qui, più
che altrove, la legge regionale in esame tace su un problema
drammatico. E cioè il fatto che il tema della vita
indipendente richiede una notevolissima conoscenza specifica, mentre,
di regola è un argomento largamente sconosciuto in Italia.
Tanto che abbiamo visto, nella Premessa di questo scritto,
l’importanza che, nei paesi più evoluti, viene
attribuita ai CILs.
Per cui, il fatto che
legge regionale in esame non si occupi neanche in questo punto della
preparazione specifica di chi si deve occupare di vita indipendente,
fa sì che questa disposizione di legge sugli uffici di
cittadinanza può non servire a niente o essere molto spesso
controproducente.
Nella successiva lett.
b) dello stesso co. 4 dell’art. 16 sono previsti protocolli
d’intesa con le organizzazioni di varia natura che possono
aiutare il disabile sugli aspetti amministrativi e contabili per la
gestione della vita indipendente.
Anche questo è
un aspetto di estremo rilievo perché si tratta di questioni
che nella realtà concreta della vita vera, molto spesso sono
assai difficili da gestire per il disabile. È di rilievo
osservare che la Regione Molise abbia voluto far sì che i
disabili non siano soli su questo ed abbia ritenuto il punto così
importante da garantirlo con una legge. Salvo anche qui vedere se poi
verrà realizzato con la professionalità indispensabile.
Nella successiva lett.
c) dello stesso co. 4 dell’art. 16 è previsto l’aiuto
degli ambiti territoriali e sociali per la gestione delle criticità
e degli altri aspetti dell’assistenza personale autogestita. In
effetti non poche volte può essere assai complicato gestire il
rapporto tra disabile ed assistenti personali. Le ragioni di queste
difficoltà sono molteplici e non si affrontano qui perché
esulano dal profilo giuridico. Si tratta però di questioni
così importanti che, se non affrontate correttamente, numerose
volte possono far crollare di fatto, o anche formalmente, la
possibilità di vivere in maniera indipendente.
Tuttavia nella gestione
di queste cose sono coinvolti numerosi aspetti di estrema
delicatezza. Innanzitutto perché non poche volte si ha a che
fare con gli aspetti più intimi e delicati della vita privata
della persona (disabile). Inoltre, parimenti importante, c’è
il fatto che sono coinvolte molte o tutte le libertà
inviolabili dell’individuo. Per cui, per la gestione corretta
di questi aspetti, ci vuole un’estrema attenzione, una grande
conoscenza della materia ed una notevolissima capacità di
rispettare l’individuo, che appare più vulnerabile. Se
si escludono talune eccezioni, che possono sempre esistere, risulta
che queste capacità siano raramente esistenti in generale e
anche, o forse più che mai, tra chi gestisce i servizi
sociali. Per cui anche qui è altissimo il rischio che in
realtà vengano raggiunti obbiettivi opposti a quelli che la
legge regionale in esame dice di proporsi.
Tra le molte cose che
si potrebbero osservare in proposito, si rileva che nelle cause
giudiziarie molto spesso, per non dire sempre, si ha a che fare con i
diritti fondamentali dell’individuo. Ed è per questo che
i concorsi per diventare magistrato sono estremamente severi e in più
ognuno, quando si discute dei suoi diritti fondamentali, ha
l’assistenza di un avvocato. Viceversa non risulta che la
preparazione di chi opera nei servizi sociali sia particolarmente
severa. Inoltre non è prevista alcuna tutela specifica per il
singolo disabile. Tutti aspetti questi su quali la legge regionale in
esame tace suscitando molte perplessità.
Se poi si fa
riferimento al ruolo essenziale, visto in precedenza, che i CILs
hanno per la vita indipendente in Nord America e in Nord Europa (si
ricorda che in precedenza è stato citato che, in una propria
relazione, perfino il Primi Ministro del Regno Unito ha indicato
l’essenzialità di tali CILs), il fatto che essi non
siano affatto previsti nella legge regionale in esame, neppure per la
gestione delle criticità, porta ad escludere che essa possa
consentire di raggiungere l’obbiettivo indicato nell’epigrafe
della legge regionale stessa.
Infine nella successiva
lett. d) dello stesso co. 4 dell’art. 16 è previsto che
i centri per l’impiego debbano istituire un elenco di
assistenti personali.
Anche questo è
un punto molto importante previsto dalla legge regionale in esame.
Infatti per le persone con gravi disabilità riuscire a trovare
gli assistenti personali è importantissimo, tanto da essere
essenziale per vivere. E un grande ostacolo è dato dal fatto
che spesso è difficile trovare assistenti personali per la
vita indipendente. Quindi, sotto questo punto di vista, la
disposizione qui in esame è davvero importante. Ed è
ancora una volta indice della volontà del legislatore
regionale del Molise di essere veramente vicino alla vita concreta
del disabile.
Tuttavia, se si esamina
la situazione con attenzione, si vede che in realtà,
soprattutto per via della disoccupazione attualmente esistente, non è
difficile trovare assistenti (personali). La vera difficoltà,
talvolta enorme, consiste nel riuscire a trovare assistenti personali
adeguati alla situazione. Quando si dice adeguati si intende capaci
da un lato di avere a che fare con gravi disabilità e
dall’altro in grado di aiutare la persona disabile non solo a
sopravvivere, ma anche a realizzare se stessa ed a vivere in maniera
dignitosa, e quindi autodeterminata.
Per riuscire a fare
bene questo lavoro sono infatti necessarie alcune qualità. Sia
chiaro, nulla di eccezionale, ma qualità che comunque non
tutti hanno, e soprattutto che soltanto poche persone sono abituate a
sviluppare e ad utilizzare in una misura che sia adeguata per questo
tipo di lavoro. Insomma può essere estremamente delicato
stabilire in base a quali criteri le persone in cerca di lavoro
possono essere idonee pere essere inserite nell’elenco
menzionato nel punto qui in esame. Tanto più se si considera
che svolgere questo lavoro significa avere a che fare in maniera
estensiva con persone spesso estremamente vulnerabili e, nella
maggior parte dei casi, in solitudine.
Ebbene la legge
regionale in esame tace completamente su un punto assolutamente
cruciale, e cioè su quali requisiti devono essere posseduti
per essere inseriti in tale elenco.
Inoltre si fa
riferimento a quanto era stato visto a proposito del co. 5 dell’art.
1 di questa legge regionale laddove non vi è nulla di
esplicito sul fatto che i disabili, ai fini della vita indipendente,
possono scegliersi in totale libertà gli assistenti personali.
Ed allora sorge un
quesito di notevoli proporzioni: per poter accedere ai finanziamenti
previsti dalla legge regionale in esame, i disabili devono rivolgersi
soltanto agli assistenti personali inclusi nell’elenco di cui
al punto qui in discussione? Su una questione così cruciale la
legge regionale in esame non è chiara. Tuttavia, se esistesse
tale vincolo, si tratterebbe di un’altra via attraverso la
quale la legge regionale in esame porterebbe al raggiungimento di
risultati opposti a quelli della vita indipendente.
Il discorso sarebbe
estremamente lungo, ed esulerebbe in larga misura dai profili
giuridici qui in esame, però ci possono essere vari ed
essenziali motivi per i quali il disabili può avere assoluta
necessità di assistenti personali non inseriti nell’elenco
qui menzionato. Il punto è comunque rilevante ed è
stato preso in considerazione da altri enti. Ad esempio, la Regione
Toscana (ultima frase del co. 2 dell’art. 7 della l. r del 28
dicembre 2009, n. 82) ha esplicitamente escluso l’obbligo di
accreditamento per gli assistenti personali per la vita indipendente.
Indubbiamente quella
esaminata in questo scritto è una legge regionale abbastanza
elaborata e che ha richiesto molto lavoro. Inoltre è
comprensibilissimo che per i disabili, in enormi difficoltà
pratiche, avere il finanziamento previsto da questa legge regionale
può fare una notevole differenza rispetto alla situazione
preesistente.
Tuttavia, esaminando il
testo da un punto di vista giuridico e con un po’ di
attenzione, si è visto che in realtà è
consistente la probabilità che, nell’applicazione
concreta di questa legge regionale, si raggiunga l’obbiettivo
opposto a quello di consentire a chi ha gravi disabilità di
autodeterminare la propria vita. È un problema presente anche
altrove (Ratzka A., 1992).
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Adopted 13 December 2006.
Legge
11 febbraio 1980, n. 18, Indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1980, n. 44).
Legge
5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
febbraio 1992, n. 39, Supplemento Ordinario).
Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1998, n. 90).
Legge
Regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 41,
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale (pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19).
Legge
1 marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela
giudiziaria delle persone disabili vittime di discriminazioni
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006, n. 54),
Legge
3 marzo 2009, n. 18, Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili,
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
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