
Firenze, Accademia della Crusca, 1993, lvii-669 pp.
INTRODUZIONE
Questo glossario registra e spiega le parole, le locuzioni e le fraseologie non di un
singolo autore o di una singola opera, ma di un complesso organico di fonti costituito
dalle leggi medicee emanate per la tutela dell'ambiente.
L'ambiente qui considerato è lo spazio naturale che circonda gli esseri viventi,
nel quale si svolge e sviluppa la vita vegetale e animale, comprensivo delle strutture
artificiali che caratterizzano i luoghi destinati all'insediamento umano.
La tutela dell'ambiente va quindi intesa come tutela, da parte del legislatore
mediceo, di quello spazio e di quelle strutture, con particolare riferimento ai monti,
alle pianure coltivate, alle foreste, ai laghi, ai fiumi e ai canali, alle cave e alle
miniere, alla regolamentazione della caccia, della pesca e dell'uccellagione, all'igiene e
all'incolumità pubblica, e quindi alI'ecologia e alle opere edilizie, urbanistiche e
dell'ingegneria, in funzione del regno dell'uomo.
I confini territoriali sono quelli della Toscana medicea, costituita da due Stati distinti
e riuniti sotto lo stesso principe: lo Stato Vecchio di Firenze, che comprendeva oltre
alla città dominante varie altre città, tra cui Pistoia, Pisa, Livorno, Volterra e
Arezzo, e lo Stato Nuovo di Siena, annessa nel 1557 con il suo territorio comprensivo di
Grosseto e delle sue maremme. Rispetto ai confini dell'attuale Toscana restavano fuori
Lucca, Massa e Carrara, Piombino, lo Stato dei Presidi, e alcuni feudi (l).
I limiti cronologici della legislazione medicea qui considerata vanno dal principato del
duca Alessandro (1532-37) alla morte di Gian Gastone (1737), con qualche sconfinamento per
qualche legge particolarmente interessante del periodo anteriore al principato, a partire
dal tempo della signoria del Magnifico Lorenzo (8 leggi, comprese tra il 1485 e il 1531).
Il corpus dei documenti sui quali è stato condotto lo spoglio lessicale è
costituito da circa 700 testi così suddivisi:
- 630 bandi, leggi e statuti, dei quali poco più della metà ripubblicati nella
raccolta del Cantini, e i rimanenti non più editi dopo l'edizione originale a stampa o,
in pochi casi, rimasti inediti del tutto;
- 85 lapidi, apposte ai muri delle chiese e dei palazzi di Firenze a tutela dell'igiene e
dell'ordine pubblico in funzione della protezione dell'ambiente cittadino, già trascritte
dal Bigazzi e dal Rosadi (2).
Dal complesso delle fonti emergono le direttive della legislazione medicea
sull'ambiente, che il legislatore tutela e tende a sviluppare quando esso è considerato
elemento necessario per il conseguimento degli scopi politici dello Stato e del principe
che l'impersona. I principii di fondo, che stanno alla base di questa tutela, si possono
individuare nei seguenti:
1. Tutela dell'immagine di uno Stato fiorente, che si esterna nel buon assetto del
territorio e nello sfarzo architettonico dei centri urbani maggiori.
Per realizzare la politica di eccellenza sugli altri principi italiani, perseguita fin dal
tempo di Cosimo I, occorreva che l'apparato amministrativo statale fosse efficiente, e che
operasse su un territorio il cui buon governo trapelasse anche da un aspetto esteriore
opulento, che si presentasse come immediata testimonianza di quell'efficienza e servisse a
stornare l'attenzione, almeno a colpo d'occhio, dallo stato di indigenza della maggior
parte della popolazione.
Si ricercava quindi la bellezza (v.) e l'ornamento (v.) dei centri urbani
maggiori, soprattutto della Città dominante, perché da essi scaturiva l'espressione
esternata e tangibile del potere del princpe, si curava il restauro e la costruzione di
imponenti edifici pubblici, tra i quali giganteggia la fabbrica dei magistrati di Firenze
(il palazzo degli Uffizi), e si vigilava sulla qualità dei laterizi calmierandone i
prezzi per favorire le opere dell'edilizia e dell'ingegneria, mentre si tentava di
arginare con ogni incentivo possibile lo spopolamento di Pisa e di favorire il popolamento
di Livorno.
Le città più importanti erano ripartite in distinte aree urbane, ciascuna con una
propria destinazione funzionale: il ghetto per gli ebrei, le strade tollerate per le
meretrici, altre strade riservate ai giochi tumultuosi o rumorosi, le aree delle fiere,
dei mercati e, all'interno di esse, le zone assegnate ai venditori di merci specifiche.
Per gli stessi motivi, ai quali si riconduceva il dominio su uno Stato fiorente, si
pianificavano le colture e le industrie (principalmente gelso e seta, ulivi e olio, viti e
vino, ma anche l'industria della concia e della tintura delle pelli, dei laterizi e del
vetro); si curava la regimazione delle acque e la navigabilità dei fiumi e dei canali, la
viabilità e quindi la funzionalità delle vie e delle strade, delle piazze e dei ponti.
Nello stesso ordine di idee e di principii rientravano la protezione accordata ai boschi
di Volterra, affinché il legname che essi producevano fosse riservato agli usi dell'edificio
da ferro della magona (v. edificio), alle salme, perché non fosse danneggiato
il monopolio dello Stato sul sale, alle miniere, affinché le pietre dure e semipreziose
fossero impiegate esclusivamente per l'abbellimento degli edifici pubblici e delle chiese.
2. Tutela del diritto di proprietà.
In secondo luogo l'ambiente veniva fatto rispettare dal legislatore quando proteggere un
bosco, una tenuta, una villa, un terreno significava garantire la proprietà del principe
o degli stessi sudditi.
Sotto questo aspetto vanno considerati i bandi che fanno divieto di entrare, da soli o con
bestiame, entro i confini delle ville medicee, o del barco reale (v. barco),
o delle tenute di privati, per impedire di danneggiare le piante e le colture, o di
catturare o uccidere gli animali che vi si trovassero (considerati anch'essi di privata
proprietà), oppure di fare cannai (v. cannaio) o secche (v. secca) nei
tratti di fiume attraversanti i fondi privati, per non compromettere l'irrigazione dei
terreni, la riproduzione dei pesci o il buon funzionamento dei mulini. E sotto questo
aspetto vanno considerati i bandi che favoriscono i proprietari dei palazzi fiorentini
nell'acquisto delle case confinanti coi loro palazzi, per ampliarli, tanto più che in
questo caso il favore accordato al loro diritto di proprietà veniva a coincidere con
l'interesse del principe al decoro della capitale.
3. Tutela dei privilegi e delle concessioni fatte ad alcuni sudditi beneficiari.
Alcuni membri della famiglia Medici, alcuni feudatari che possedevano tenute nello Stato
Fiorentino, e vari altri nobili e cittadini, tutti grandi proprietari fondiari, ottenevano
facilmente il privilegio di vedersi riservato il diritto di caccia, uccellagione e pesca
all'interno delle loro terre (3), che venivano costituite in bandita
(v.) o riserva (v.), oppure ricevevano in concessione lo sfruttamento di alcuni
beni demaniali (v. affittare, n 2; affittuario). Nei territori demaniali
affittati e nelle terre private bandite o riservate era vietato alla generalità dei
sudditi, con esclusione dell'affittuario o del proprietario privilegiato, di potervi
cacciare, uccellare o pescare, o far legna, o scavar miniere, o estirpare o comunque
danneggiare alberi e piante. Spesso il legislatore elencava anche le specie di animali o
vegetali protette (v. proibito) all'interno delle bandite, e anche fuori di esse,
ma questa tutela non era perseguita per proteggere le singole specie, bensì per garantire
il privilegio della caccia, uccellagione e pesca accordato ai soli beneficiari
privilegiati. Ciò non toglie che il privilegio diventasse uno strumento, sia pure
anomalo, per la protezione dell'ambiente.
4. Tutela dell'igiene e della salute pubblica.
Numerose norme vietavano ai sudditi di inquinare l'ambiente, proibendo lo scarico di
materiali infetti o ingombranti nei fiumi e nelle gore, obbligando i macellai a tenere
puliti gli scannatoi e a trasportare i resti degli animali scannati entro bigoncioni
coperchiati (v. bigoncione) per non insudiciare e infettare le strade durante il
trasporto, costringendo gli allevatori dei bachi da seta a non gettare o abbandonare i
letti dei bachi nelle strade cittadine, e comminando pene severe per chi facesse sporcizia
(v.) nei luoghi pubblici. Il legislatore inoltre, considerando che l'aria (v.) è
indispensabile alla respirazione di tutti gli organismi viventi, si preoccupava di
favorirne la salubrità, dettando a questo proposito norme che provvedessero a mantenere
il territorio "bene affossato e purgato d'acque" e a "ridurre a cultura i
terreni macchiosi", mentre, al contrario, tutelava quei boschi, ai quali fosse
demandata la funzione di frenare o quanto meno limitare gli effetti nocivi "dell'aria
e dei venti perniciosi".
Altre norme imponevano eccezionali misure di sicurezza in tempo di epidemie, per evitare
il propagarsi del contagio, proibendo o limitando, secondo le circostanze, l'ingresso
nello Stato ai forestieri o agli animali provenienti da luoghi infetti e obbligando
qualunque suddito che volesse entrare nella città di Firenze a presentare ai birri delle
porte cittadine fede o bulletta di sanità (v. fede, bulletta)
"per la persona sua e per le robe che conducesse". Nei casi di morbo contagioso
conclamato, la casa dove si trovava la persona infetta veniva serrata dall'esterno da un
pubblico ufficiale, che sigillava con assi inchiodate porte e finestre, in modo che chi vi
abitava non potesse più uscirne, e chi era fuori non potesse più entrarvi.
5. Tutela dell'incolumità delle persone.
Alcune norme obbligavano i proprietari di fondi a non lasciare scoperte buche nei campi e
nelle strade, e comunque a recingere quelle che fosse necessario tenere aperte per qualche
tempo, segnalandole con una pertica "di braccia cinque almeno, con una banderuola per
contrassegno"; analogamente le "finestrelle che sono nel suolo delle strade
pubbliche, e danno lume alle cantine", le aperture e le scese per accedere ad
ambienti sotterranei dovevano, a cura dei proprietari, essere "acconcie, e
accomodate, che non vi sia pericolo di cascarvi".
Le norme di prevenzione contro gli infortuni nelle strade imponevano inoltre il divieto di
tenere vasi o orti pensili (v. orto) sui tetti o sui davanzali, di non
gettare rifiuti dalle finestre, e di giocare al calcio o ad altri giochi tumultuosi nelle
vie cittadine più frequentate.
6. Tutela dell'ordine pubblico.
I principii sopra elencati convergevano, più o meno direttamente, nel principio
fondamentale e comune della tutela dell'ordine pubblico; cosicché, oltre che per gli
scopi già detti, specificamente per prevenire risse o tumulti si determinavano ad esempio
le aree cittadine destinate ad accogliere gli ebrei, le meretrici, i mercati e i giochi
tumultuosi o rumorosi. E, per tutelare l'ordine pubblico, non si tolleravano i cartelli, i
disegni e gli scritti infamatori o satirici esposti al pubblico, si creava e ampliava
progressivamente l'illuminazione delle strade cittadine durante le ore notturne, e si
perseguiva con meticolosità il mantenimento della funzionalità delle fortezze.
Le principali magistrature preposte alla protezione dell'ambiente, o che comunque
rivestissero qualche funzione che si traducesse anche in una sua tutela indiretta, si
possono individuare nelle seguenti:
a) nello Stato Vecchio: a Firenze i Conservadori delle leggi, gli Ufficiali dei
fiumi, gli Ufficiali del Monte, gli Ufficiali di Torre, i Capitani di Parte, i nuovi
Capitani di Parte creati da Cosimo I nel 1549, il Magistrato dei Nove, gli Otto di guardia
e balia, i Procuratori della fortificazione, il Magistrato dell'onestà, gli Ufficiali di
sanità e, per certe competenze, il Senato dei Quarantotto; a Pistoia l'Ufficio dei fiumi
e strade, il Consiglio del Popolo e la Pratica Segreta; a Pisa l'Ufficio dei fossi e i
Consoli di mare, oltre ai capitani, vicari, podestà, e sindaci e rettori dei popoli in
tutto il territorio dello Stato.
A queste vanno aggiunte alcune magistrature o alcuni uffici speciali, come la
Congregazione dei deputati sopra le strade e ponti di Firenze, la Nuova Congregazione
sopra il commercio del vino, i Giudici delegati sopra le cacce e pesche, la Galleria dei
lavori di commesso in pietre dure, lo Scrittoio delle possessioni ecc.;
b) nello Stato Nuovo: la Balia e i Quattro Conservatori di Siena, il Capitano di
giustizia di Siena e i Capitani dello Stato.
Ogni magistratura, nell'ambito della propria competenza per materia e per territorio,
legifera in nome e per conto del granduca, usando il più delle volte vocaboli della
lingua comune nell'accezione comune. Solo quando l'accezione comune risulterebbe troppo
generica o troppo vaga rispetto alle finalità che una legge si propone, il legislatore
interviene fornendo una definizione specifica utile ai fini di un'interpretazione
autentica, trasformando il vocabolo comune in vocabolo 'giuridico'. E il caso, ad esempio,
delle locuzioni albero grosso e albero sottile, di cui alla legge 7 maggio
1726 (ASF, LBA 74, 26):
"Alberi grossi s'intendano quelli, la circonferenza de i quali sarà maggiore di un braccio alla misura pistoiese; minori, e sottili quelli, che la circonferenza loro non arriverà alla detta misura, la quale misura parimente si attenda quanto all'altezza di quei fusti, o ceppi d'alberi, che come sopra si dice, saranno stati tagliati più, o meno rasente terra".
Al di là di alcune formule comunemente ricorrenti, i vocaboli e lo stile attraverso il quale il legislatore si esprime variano anche notevolmente da legge a legge, né ciò deve sorprendere quando si tenga presente che il termine legislatore comprende ogni magistratura legiferante e che quindi ogni legge o gruppo di leggi è frutto dell'elaborazione da parte di un diverso organo e di un diverso estensore, impersonato dal cancelliere dello stesso magistrato legiferante. Così sul tronco di uno stile generalmente modesto ma chiaro si possono innestare, in qualche bando, alcune frasi infelici, spesso troppo lunghe, costruite con insufficiente chiarezza e a volte anche con un costrutto sintattico scorretto. Data la lunghezza di queste frasi, cito (e nemmeno per esteso) un solo esempio, attestato nella legge 6 dicembre 1627 (ASF, LBA 105, 189):
"Havendo S.A. insieme con le Sue Serenissime Tutrici nelle visite, che hanno fatto fare, et in quelle, che da per loro medesime hanno fatto delle fortezze, così di Firenze, come fuori, e tanto di quelle del Dominio Fiorentino, quanto delle (4) Città, e Stato di Siena, avertito essersi in esse introdotto un grande abuso di far lavorare, sementare, e piantare alberi da frutto, viti, e ridurre a orti, e cultura indifferentemente la maggior parte delle fortificazioni, cultivando non solo il fondo delle fosse di dette fortezze sino a' piedi delle proprie muraglie, ma ancora dentro alle fortificazioni fatto in più luoghi lavorare i propi terrapieni fino a canto alla muraglia stessa, onde pentrando per il terreno smosso l'acque pregiudicando (5) da basso a' fondamenti, e da alto alle istesse muraglie, e fortificazioni, oltre che in alcuni luoghi si è veduto che fanno scale a salire, e scendere con facilità, et volendo l'Altezze loro provedere, e rimediare a tal disordine, et inconveniente, proibiscono a' governatori, castellani, luogotenenti, et ufiziali, proveditori, e sotto proveditori di tutte le fortezze de gli Stati di S.A. e a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che non ardischino in modo alcuno, e sotto qualsivoglia quesito colore lavorando, o facendo orti, o simili altri lavori di semente, ne' fossi per di fuora dalla muraglia a braccia otto, e per di dentro non possino per simil lavori in modo alcuno accostarsi a dodici braccia vicino alla muraglia sotto pena dell'indignazione di S.A.S. e sospensione delle paghe, o privazione della carica, et ufizio, come più, e meglio parrà all'A.S. Ia quale non accetterà scusa alcuna, ordinando ecc." (6).
Nei bandi appaiono documentate diverse peculiarità linguistiche (7),
in special modo numerosi costrutti a senso (8), qualche
ineleganza sintattica o qualche scorrettezza grammaticale (9),
qualche idiotismo (10), oltre all'impiego talvolta di
vocaboli, o particolari accezioni di essi, di indubbio interesse perché non registrati
dai lessici o dai vocabolari (11). Altre parole sono
semplicemente trascritte con usi indebiti, che si manifestano come varianti (qualche volta
ignote ai lessici) meramente grafiche, nate dalla difficoltà di rendere in scritto
vocaboli propri dell'uso parlato (12).
Questo glossario, nel quale le menzionate peculiarità linguistiche del legislatore
toscano sono registrate e evidenziate, è parte di uno studio più ampio, che investe la
legislazione medicea sulla tutela dell'ambiente anche sotto altri aspetti (13).
Lo spoglio lessicale, selettivo, è stato condotto da me sui 630 bandi e sugli 85 testi
epigrafici che ne costituiscono il corpus, ed ha fruttato 2400 lemmi attestati in
circa 12.000 esempi. Dei 2400 lemmi selezionati solo 1950 sono stati evidenziati, spiegati
e documentati nel presente glossario, mentre i restanti 450 restano raccolti in uno
schedario conservato dall'Istituto per la Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale
delle Ricerche di Firenze.
La volontà di documentare con una certa ampiezza l'uso storico dei termini impiegati dal
legislatore mediceo nel suo sforzo di tutelare l'ambiente ha portato a una scelta
abbastanza estesa delle parole selezionate, in modo che nel glossario confluiscono non
solo vocaboli, locuzioni e fraseologie giuridiche, ma anche - e soprattutto - parole
comuni nell'accezione comune, quando da esse emerga, come il più delle volte emerge,
l'oggetto sostanziale della materia considerata.
Nel glossario la definizione di queste parole comuni potrebbe apparire oziosa, se non
fosse opportuno fornirla per indicare non dico gli omografi, che sono rari, ma le diverse
accezioni di uno stesso vocabolo, che sono invece numerose e frequenti: nel documentare la
voce barba, tanto per fare un esempio, dovrò in ogni caso avvertire (e quindi
definire) quando barba è l'insieme dei peli sulle guance e quando invece è radice
di una pianta. In base a questa necessità di distinguere, per molti vocaboli, le loro
diverse accezioni, ho adottato una regola unica, generalizzata, di dare sempre una breve
definizione, anche a quelle voci univoche per le quali, considerate da sole, non sarebbe
stato necessario.
Nella stesura delle voci ho sviluppato il lemma assegnando il rango di esponente ad ogni
sua variante, anche se meramente grafica (14), e ciascuna è
seguita dalla propria trascrizione fonematica. La pronunzia, per le parole di tradizione
popolare, non dotta, è stata assimilata all'uso moderno indipendentemente dalla grafia (15). Seguono, nell'ordine, l'indicazione della categoria
grammaticale e quindi una sintetica definizione per ogni accezione documentata (16).
Alcune voci, che salvo motivate eccezioni sono quelle di maggior mole e consistenza, sono
precedute da una breve introduzione panoramica sulla disciplina legislativa dell'istituto
o dell'oggetto che la parola esprime.
Gli esempi sono disposti in ordine cronologico all'interno delle relative accezioni. Agli
esempi documentati con parziale trascrizione del testo può seguire un altro gruppo di
esempi documentati con il solo rinvio alle fonti. Il taglio dei passi è stato informato a
criteri di una certa estensione ed ampiezza, in modo da permettere non solo la
comprensione linguistica del termine, ma anche, nei limiti del possibile, un'informazione
di massima sulla disciplina giuridica dell'istituto.
Firenze, febbraio 1993
| Giovanni Cascio Pratilli |
|---|
Note
(1) Per i feudi in Toscana al tempo di Cosimo 1, v. E. Fasano Guarini,
Lo Stato mediceo di Cosimo 1, Firenze, 1973, pp. 115-118, al cui elenco va aggiunta la
Contea di Vernio.
(2) E, più di recente, da R. Ciabani, Le leggi di pietra -
Bandi dei Signori Otto di Guardia e Balia della Città di Firenze, Firenze, 1984, che
ne fornisce anche la documentazione fotografica.
(3) Segnalo, tra i tanti, i seguenti bandi: 2 giugno 1550 (ASF,
Cons. 38, 21): v. pescagione; 7 maggio 1626 (C. 15, 374): v. provvisione; 24
maggio 1737 (ASF, Cons. 16, 202): v. diritto.
(4) Leggi "della".
(5) Leggi "pregiudicano".
(6) Altri esempi analoghi si possono rinvenire nelle leggi
seguenti: 27 febbraio 1549/50 (ASF, Cons. 30, 11); 31 agosto 1561 (ASF, Cons. 2, 66); 29
novembre 1561 (ASF, LBA 45, 7); 14 aprile 1575 (C. 8, 207); lo settembre 1577 (ASF, Cons.
42, 9); 14 giugno 1578 (C. 9, 19); 8 dicembre 1665 (C. 18, 206); novembre 1672 (ASF, Cons.
10, 52); 17 novembre 1713 (C. 22, 146) ecc.
(7) Come, talvolta, l'uso delle forme in la e in le
al posto di nella e nelle (v. in); il soprassedere all'impiego della
congiunzione che o del pronome relativo anche in contesti nei quali il
sottintenderli non giova alla concisione: v. ad es. offendere (10 novembre 1565) e possedere
(19 luglio 1680); I'uso di dare spesse volte in forma negativa le proposizioni dipendenti
dal verbo proibire (v. proibire, n 1), ecc.
(8) Cito per tutti il bando del 27 febbraio 1549/50 (ASF, Cons.
30, 11): v. bufalo.
(9) Come nei bandi 29 novembre 1561 (ASF, LBA 45, 7): v. ostaculo;
14 aprile 1575 (C. 8, 207): "cascherà nel medesimo pregiuditio, che cascono quelli,
che estraggono... grascie"; 14 giugno 1578 (C. 9, 19): "qualunche persona che
haverà muri a seccho o a calcina... che... minaccino ruina, sia tenuto, et deva
levarli... tra mesi dua dal publicato comandamento, et attaccato alla chiesa come di
sopra, sotto pena di soldi cinque", ecc.
(10) Come ad es. catrappola.
(11) Vocaboli non registrati affatto dai lessici o dai
vocabolari: alpigino, bandimentale, botrellone, capidoccio, catrappola, cavalchina,
cetinare, escazione, goretto, immondanza, inghiaiata, magliatura, mastinello,
riappesciare, ricorticare, rimondazione, roscettoio, sciabichello, sgarapesce, smarrucare,
venducolo.
Altri vocaboli non sono registrati in quella forma (buttiniere, buttino, cancegliere,
cavalcavie, copritoio, fornacaio, ianda, iandifero, ristremare, scato, ecc.) o non
sono registrati in quell'accezione (alia, cerretta, dannatore, dannazione, inaiare,
legnare trans., pendola, perdigiorno, reformazione (n. 2), riformare (n. 2), rigone,
sgrottare, torbido s.m.), o non sono registrati in quella locuzione (caccia reale,
cane mastinello, galla di Levante, monizione spezzata), o non sono registrati in quel
genere (abbeveratoia, argine, f., lavoreccia, rosto) o non ne è documentato
l'uso aggettivale (nugolaio).
(12) Come lo scrivere buccine o buscine al
posto di bucine.
(13) Alla ricerca, condotta per conto del CNR presso
l'lstituto per la Documentazione Giuridica, collaborano Gianluca Belli, Mario Bencivenni,
Riccardo Dalla Negra, Fauzia Farneti Van Riel, Ovidio Guaita e Carlo Vivoli, con il
coordinamento di Luigi Zangheri e del sottoscritto.
Oltre il presente glossario l'opera comprenderà due volumi di bandi, un volume di indici
(comprensivo, tra gli altri, dell'indice onomastico e dell'indice toponomastico)
e un volume di monografie.
(14) Ad eccezione delle varianti ti (tti) + vocale al
posto di zi (zzi) + vocale: in questi casi negli esempi la parola è trascritta
così come essa appare nel testo originale, ma nel lemma compare la sola forma in z
(v. ad es. notificazione).
(15) V. ad es. abrusciato e soprachiusa.
(16) Solo eccezionalmente, nel caso di locuzioni all'interno
di un'accezione già definita, la definizione può essere omessa quando essa è già
contenuta in maniera evidente, esplicitamente o implicitamente, nell'esempio che segue.
Il volume è distribuito
da:
Accademia della Crusca
Villa di Castello - Firenze
tel. 055/454277 - fax 055/4250678