Informatica e diritto, XXI Annata, Vol. IV, 1995, n. 2, pp. 119-165

Giovanni Sartor

Struttura logica delle norme, onere della prova e defeasibility del ragionamento giuridico

Nel presente contributo si esamina il rapporto tra alcune strutture logiche del linguaggio normativo e la c.d. "defeasibility" (invalidabilità) del ragionamento giuridico. Dapprima si presenta la tradizionale concezione della norma come enunciato condizionale che subordina un effetto giuridico ad una fattispecie totale, cioè ad una condizione sufficiente. Quindi, si afferma la necessità di distinguere, in ogni fattispecie totale, due categorie di elementi che chiamiamo rispettivamente "antecedenti da accertare" (a.d.a.) e "antecedenti da non confutare" (a.d.n.c). L'accertamento degli a.d.a. è necessario per derivare l'effetto giuridico della fattispecie: chi sia interessato a derivare tale effetto ha l'onere di "provare" gli a.d.a. L'accertamento degli a.d.n.c. non è necessario a tal fine, basta che non risulti accertato il fatto complementare: chi sia interessato ad impedire la derivazione dell'effetto ha l'onere di confutare gli a.d.n.c. Alla distinzione tra a.d.a. e a.d.n.c. corrisponde il rapporto tra regole ed eccezioni. Questa fondamentale struttura logica del linguaggio giuridico determina la c.d. "defeasibility" del ragionamento giuridico, "defeasibility" che può essere più esattamente caratterizzata come non monotonicità: le conseguenze derivabili da un insieme di premesse giuridiche e fattuali possono essere invalidate da informazioni ulteriori (atte a confutare un a.d.n.c. o a soddisfare la fattispecie di un'eccezione). La "defeasibility" fonda il carattere dialogico dei procedimenti giuridici, e svolge una funzione euristica: il tentativo di invalidare le conseguenze delle informazioni disponibili spinge alla ricerca di nuove conoscenze, Essa riveste, quindi, un ruolo fondamentale nel ragionamento giuridico, e specialmente nel ragionamento giudiziario. Inoltre, il riferimento alla "defeasibility" consente di affrontare in modo nuovo la distinzione tra regole e principi. Solo recentemente la logica si è occupata del ragionamento non monotonico, specialmente nell'ambito delle ricerche di intelligenza artificiale, che hanno condotto allo sviluppo di numerosi metodi formali per derivare conclusioni invalidabili. Alcuni di questi formalismi, sui quali ci si soffermerà nell'appendice, sono di particolare interesse per la teoria del diritto, in quanto consentono di comporre il conflitto tra le due "logiche" del discorso giuridico e morale: la logica simbolica (formale) e la teoria dell'argomentazione. Quei formalismi infatti, possono soddisfare tanto l'aspirazione al rigore e alla controllabilità, che ha ispirato le applicazioni giuridiche della logica simbolica, quanto l'esigenza dell'aderenza alla dialettica del discorso giuridico, da cui muovono, invece, le teorie dell'argomentazione.

Sommario: 1. Le norme condizionali. 2 Antecedenti da accertare (A.D.A.) e antecedenti da non confutare (A.D.N.C.). 2.1. A.d.a. e a.d.n.c. Criteri di distinzione. 2.2. Gli a.d.n.c. e l'incertezza. 2.3. Regole ed eccezioni. 2.4. Il ragionamento non monotonico nel diritto. 2.5. Aspetti sostanziali e aspetti logici nella struttura delle fattispecie giuridiche. 3. Ragionamento non monotonico e defeasibility nel diritto. 3.1. Valutazioni di interessi e logiche non monotoniche. 3.2. La funzione euristica della defeasibility. 3.3. La defeasibility e la distinzione tra regole e principi. 4. Appendice. Le logiche per il ragionamento non monotonico. 4.1. La metalogica. 4.2. Un modello formale dell'argomentazione giuridica. 5. Blbliografia.

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