Informatica e diritto, XV Annata, Vol. XV, 1989, n. 1, pp. 55-61
Davor Krapac
Computer Evidence in the Continental Criminal Procedure: Some Admissibility and Proof-Taking Issues
La prova elettronica nel diritto processuale penale continentale: problemi di ammissibilità e di esibizione delle prove
The information produced by the computer is considerably different from that which can be found within the field of classical evidence, such as testimony, the legal acts and documents directed at proving or rebutting the facts of a case. Consequently, two important questions are asked here, one regarding the admissibility of «computer evidence» in criminal proceedings and, the other, regarding the degree of its credibility and probative value in court. The admissibility of computer evidence is examined in the light of continental criminal systems, which are of an inquisitorial kind. The protection of privacy and other constitutionally guaranteed individual rights (regulated by «Rechtsstaatsprinzip» in Germany and by «Loyauté dans la recherche des preuves» in France) can render evidence obtained through electronic media inadmissible. The evaluation of evidence relating to computer crime is equally difficult. In general, the absence of expert knowledge in the field of computer science makes it objectively impossible for judges to effectively apply the principle of the «free evaluation of evidence»; only with the establishment of a highly specialized court these serious difficulties can be overcome.
L'informazione prodotta dall'elaboratore
elettronico differisce notevolmente da quelle che possono inquadrarsi
nell'ambito delle prove tradizionali, quali le testimonianze, gli atti e
i documenti diretti a provare o confutare i fatti d'una causa. Di
conseguenza si pongono due importanti questioni, con riferimento, l'una
all'ammissibilità della "prova elettronica" nei procedimenti penali e,
l'altra, al suo grado di credibilità in ordine alla sua assunzione
in giudizio con valore probatorio. L'ammissibilità della prova fornita mediante il computer è esaminata in
relazione ai sistemi penali continentali, di tipo inquisitorio. La
protezione del diritto alla riservatezza e altri diritti
costituzionalmente riconosciuti ai cittadini (regolati dal
"Rechtsstaatsprinzip" in Germania e dalla "Loyauté dans la recherche des
preuves" in Francia) possono rendere inammissibili le prove
ottenute mediante strumenti elettronici. Ugualmente difficile è la
valutazione di prove attinenti ai reati informatici. In generale, poi, la mancanza di conoscenze adeguate nel campo
dell'informatica pone i giudici nell'obiettiva impossibilità d'applicare
efficacemente il principio della "libera valutazione delle prove"; solo
con l'istituzione di tribunali altamente specializzati sarà possibile
ovviare a tali gravi inconvenienti.