Raffaello Belli

L'idoneità alla guida e la libertà (di circolazione) delle persone con disabilità. (*)

La sentenza del T.a.r. del Lazio, sez. 3, del 14 aprile 1994 (1), n. 1539, risulta priva di precedenti (2) ed è passata in giudicato per mancata impugnazione.
    Un giovane con disabilità si era visto negare l'idoneità psico-fisica alla guida dell'auto, per via della natura della menomazione, sia dalla competente Commissione locale, sia, in sede di ricorso gerarchico, dal Ministro dei trasporti.
    Il ricorrente chiedeva al tribunale l'annullamento della decisione ministeriale, del giudizio tecnico su cui si basava e di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti, nonché l'annullamento o un'interpretazione "adeguatrice" del d.m. 23 giugno 1988, n. 263 (3).
    Nell'accogliere il ricorso il T.a.r., esamina molti dei numerosi motivi addotti dal ricorrente, centrati sulla doverosità di valutare in concreto le possibilità di guida del candidato (4), dichiarando l'assorbimento (5) dei rimanenti (6).
    Partendo dall'essenziale constatazione secondo cui la possibilità di guidare l'auto ha "fondamentale importanza al fine di favorire il recupero" (7) delle persone con disabilità, va subito osservato che in proposito hanno rilevanza garanzie costituzionali primarie.
    Innanzitutto l'art. 2 implica il diritto di ognuno a muoversi liberamente e vivere una vita indipendente e il dovere di tutti, e quindi anche dello stato, di rispettare la vita (8) e, per via della dizione "nelle formazioni sociali", il diritto all'integrazione sociale delle persone con disabilità. Inoltre ha rilievo l'art. 3: al comma 1, in quanto non esistono due menomazioni identiche e da due menomazioni analoghe conseguono disabilità diversissime, per cui queste ultime diventano rilevanti non in astratto, bensì solo se effettivamente pericolose per la guida (9); al comma 2 perché il dovere di rimuovere gli ostacoli fa sì che l'idoneità alla guida possa essere negata alle persone con disabilità solo quando è davvero impossibile fare diversamente (10). Doverosità che risulta rafforzata dal diritto all'assistenza sociale stabilito dal comma 1 dell'art. 38 Cost.
    Ha poi rilievo l'art. 16 comma 1 Cost. In proposito è sì vero che, secondo una vecchia pronuncia della Corte costituzionale, il rilascio della patente di guida non è tutelato da tale comma perché è possibile spostarsi da un luogo ad un altro anche diversamente (11), ma, oltre alle posizioni diverse in proposito avanzate dalla dottrina (12), è pure vero che, senza poter guidare l'auto, per molte persone con disabilità tali spostamenti (13) sono molto più complicati. Inoltre secondo la dottrina prevalente, seppur diversamente articolata, il comma 1 dell'art. 16 Cost. tutela anche i mezzi necessari per la circolazione (14) o comunque la circolazione stradale (15). Per cui, a proposito dei limiti consentiti dal primo comma di detto articolo, resta solo da aggiungere che viene sì ammesso l'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione (16), purché però senza illegittime discriminazioni (17), solo per ragioni obiettive (18) e secondo criteri stabiliti per legge (19).
    In merito alla rilevanza dell'art. 13 Cost., premesso che secondo la Corte costituzionale (20) l'essere privati della patente non incide sulla libertà personale (21), va osservato che, in presenza di talune disabilità, con la patente di guida è possibile uscire di casa quasi come se queste non ci fossero, mentre senza tale patente dette possibilità si riducono ai rari casi in cui è disponibile un idoneo aiuto altrui. Ovvero, ogniqualvolta non si può disporre di tale aiuto, la questione riguarda non la possibilità di circolare in determinate aree o luoghi, bensì la facoltà di muoversi in tutto ciò che sia diverso dalla propria abitazione. E quindi, per i casi di illegittimo diniego dell'idoneità psico-fisica alla guida alle persone con disabilità (22), non si può evitare un richiamo a quelle dottrine secondo cui, quando c'è l'obbligo positivo di circolare e soggiornare solo entro un dato territorio, allora è incisa la libertà personale (23) ed è "inconfutabile che non può dirsi veramente libero nella persona un soggetto che non possa esplicare la propria facoltà di muoversi liberamente da una città all'altra" (24) come pure che "la restrizione progressiva dell'area nella quale un cittadino può circolare e soggiornare liberamente possa condurre a situazioni di fatto non difformi da alcune forme di vera e propria detenzione" (25).
    Venendo alla specificità della questione in esame va rilevato che essa riguarda non il rilascio della patente di guida, bensì un suo presupposto, e cioè l'accertamento (26) dell'idoneità (27) fisica (28) alla guida dell'auto mediante il rilascio di un certificato (29).
    Il primo motivo per cui il T.a.r. del Lazio annulla detto accertamento è dovuto al fatto che il Ministero dei trasporti non si è avvalso della collaborazione dei medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione: la normativa in proposito è talmente chiara (30) da non consentire di capire perché il Ministero non l'abbia applicata nemmeno dopo che il punto era stato rilevato in sede di ricorso gerarchico.
    Considerati poi i limiti delle conoscenze specifiche delle altre persone preposte all'accertamento in oggetto, il mancato coinvolgimento di tali medici è ancor più inammissibile perché la loro presenza è finalizzata a ridurre il pericolo di errori in un campo potenzialmente pieno di dubbi (31) circa dati di fatto (32) come quello dell'accertamento (33). In proposito sono poi di rilievo le puntualizzazioni che si tratta di un preciso obbligo al fine "di valutare adeguatamente la possibilità di contemperamento fra il valore essenziale della sicurezza della circolazione ... e quello di libertà di cui è portatore il singolo handicappato". E qui troviamo condivisibili conferme di precedenti affermazioni sull'irrinunciabilità del rispetto della sicurezza (34) degli altri consociati (35) e sulla necessità di muoversi sul filo del rasoio in quanto tale sicurezza deve coesistere con i diritti inviolabili (36) delle persone con disabilità, ovvero si tratta di conciliare due beni che la Costituzione tutela egualmente (37) e al massimo livello. Tant'è che quel riferimento al "valore" fatto dal T.a.r. significa, pure a proposito delle persone con disabilità, l'accoglimento di quella dottrina secondo cui "la libertà di circolazione costituisce non solo un diritto di libertà, ma anche un “valore" (38) e quindi, in quanto tale, principio costituzionale supremo (39), o comunque diritto fondamentale con una rilevanza maggiore di quella di alcuni altri (40) e finalizzato appunto ad armonizzare interessi diversi (41).
    Ancor più da sottolineare è però il fatto che il T.a.r., anziché limitarsi ad annullare l'atto impugnato per l'assenza del medico della riabilitazione, è andato oltre, recependo con precisione il nuovo orientamento del legislatore volto al pieno sviluppo della personalità, nonostante la disabilità, anche attraverso la libertà di movimento.
    In via preliminare (42) va osservato che, in generale, esistono gli strumenti giuridici per impedire un'effettiva e significativa lesione della libertà di circolazione prima che il relativo provvedimento passi al vaglio del giudice. Viceversa per le persone con disabilità, nel caso del certificato di inidoneità psico-fisica alla guida di dubbia legittimità, una notevole ed effettiva lesione di tale libertà può verificarsi subito e perdura almeno fino all'emissione di un certificato atto a superare il vaglio del giudice. E il punto acquista particolare rilievo dal momento che in questo caso si tratta non del problema esaminato a proposito delle c.d. "libertà positive" (43), ma dell'utilizzo delle proprie capacità psico-fisiche, ovvero di diritti assoluti della personalità, o delle c.d. "libertà negative"; tant'è che la giurisprudenza ha mostrato attenzione nel consentire la guida dell'auto ogniqualvolta ciò è possibile (44) e la mancata abilitazione può creare difficoltà supplementari (45).
    Il T.a.r. sottolinea inoltre una rilevante novità (46) e cioè l'ammissibilità della guida anche con più minorazioni invalidanti (47), con le susseguenti doverosità di "esaminare caso per caso" (48) senza astratte preclusioni classificatorie e di richiedere la presenza del medico della riabilitazione qualunque sia la disabilità. Il punto è importante sia per il fatto che in futuro sarà meno semplice la disapplicazione di quella norma secondo cui le menomazioni possono produrre inidoneità alla guida non in se stesse (49), bensì solo se impediscono in concreto (50) di svolgere con sicurezza tale attività (51), e sia perché significa sottolineare l'illegittimità della tesi (52) secondo la quale, di fronte a talune diagnosi, l'inidoneità alla guida si può dare per scontata ed è inutile qualsiasi ulteriore accertamento. Si tratta di un'illegittimità che emerge pure a seguito della riserva di legge rinforzata (53) del comma 1 dell'art. 16 Cost., perché, in base ad essa, il legislatore, nello stabilire i "motivi di sanità o di sicurezza", non può essere generico (54), nemmeno demandando le specificazioni alla pubblica amministrazione (55), mentre nella realtà non risulta alcuna norma di legge che faccia scaturire l'inidoneità alla guida dalla menomazione di cui è affetto il ricorrente (56).
    Inoltre detta affermazione del T.a.r. del Lazio è conforme alla dottrina secondo cui l'idoneità va valutata globalmente, e non in relazione alle singole minorazioni (57). E anche alla giurisprudenza a seguito della quale per gli automezzi l'inidoneità va verificata caso per caso (58): infatti, se questo è doveroso per gli automezzi, a maggior ragione deve esserlo per le persone, fra le quali le peculiarità sono ben più numerose che fra i mezzi meccanici.
    Infine, ad ulteriore conferma dell'esattezza di quanto affermato dal T.a.r. del Lazio, ci sono disposizioni (59), in base alle quali rilievo spetta agli accertamenti clinici e a prove pratiche di guida, e non a valutazioni astratte (60). Del resto per l'idoneità psico-fisica alla guida vanno accertati i requisiti (61) e questi sono "qualità di persone ... possedute o non possedute" (62), riscontrabili quindi soltanto in concreto.
    Per comprendere pienamente l'ulteriore motivazione della sentenza in esame è necessario osservare che il T.a.r. ha annullato solo il certificato di inidoneità del ricorrente, ma non gli atti presupposti, e in particolare il d.m. n. 263 cit. Il problema (63) è che, successivamente alla presentazione del ricorso, ma prima della decisione del T.a.r. sul medesimo, questo d.m. è stato sostituito dal d.p.r. n. 495 cit., il cui contenuto per l'idoneità alla guida delle persone con disabilità è però analogo a quello del d.m. abrogato (64). Di conseguenza l'eventuale annullamento sarebbe stato inutile per il d.m. 263 cit., perché abrogato, e impossibile per il d.p.r. 495 cit., perché non impugnato e non impugnabile (65) dal ricorrente, mentre, data la stretta analogia fra vecchia e nuova normativa, un atto riemesso in base a quest'ultima, ma senza l'interpretazione del T.a.r., sarebbe stato verosimilmente analogo a quello impugnato.
    Allora il T.a.r., senza discostarsi dai motivi addotti dal ricorrente, emette una sentenza interpretativa della normativa impugnata (66), prescindendo dal fatto che sia contenuta nelle vecchie o nelle nuove disposizioni. Così, in futuro, nel riesercizio di quel potere (67), il Ministero dei trasporti dovrà tener conto di questo precedente.
    Di conseguenza l'affermazione del T.a.r., secondo cui qualunque sia la menomazione la commissione deve sempre valutare "le concrete possibilità di guida del soggetto pur menomato, non esistendo, secondo il dettato normativo, affezioni che per evidenza, gravità o topologia, sottraggono automaticamente alla commissione integrata le sue competenze come tracciate dal legislatore", ribadisce l'inammissibilità di esclusioni aprioristiche e pare davvero conforme al disposto del d.m. n. 263 cit. e all'Appendice II all'art. 320 del d.p.r. n. 495 cit., che attribuiscono compiti specifici alle commissioni locali (68). Inoltre viene da pensare all'illegittimità (69) della circolare del Ministro dei trasporti n. 148 cit., già ipotizzata in dottrina (70), nelle parti in cui rinvia talune decisioni a valutazioni astratte da parte di organi centrali del Ministero (71).
    Nella sentenza in esame viene stabilito anche che "la presunta evidenza dell'impedimento alla guida invocato dall'amministrazione non appare affatto unica ed incontrovertibile alla luce della certificazione medica esibita dall'interessato". Questo è condivisibile a seguito sia del disposto del comma 1 lett. b) dell'art. 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (72) che della dottrina (73) e giurisprudenza (74) preferibili (nonostante tesi discordi (75)) secondo cui si tratta di un procedimento nel quale (76) non può esservi alcuna valutazione di pubblico interesse (77). Per cui, visto che il giudice amministrativo può sindacare la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione per vizi di logica (78), di fronte a quei pareri positivi di autorevoli esperti (79), pare certamente illogico dare l'inidoneità addirittura per presunta, senza ritenere necessaria alcuna verifica; tanto più se si considera che il tipo di accertamento qui in esame è sicuramente riconducibile a quelli in cui la discrezionalità tecnica può produrre giudizi soltanto probabili o ipotetici (80).
    Dunque, a seguito della sentenza in esame, il Ministero dei trasporti è obbligato a riemettere l'atto senza i vizi rilevati dal giudice (81) (ma non necessariamente a certificare l'idoneità alla guida del ricorrente (82)). Allora, oltre al fatto che per l'accertamento dell'idoneità tecnica alla guida sono stati stabiliti dei criteri (83), mentre altrettanto non è accaduto per l'idoneità psico-fisica, il problema ancora da risolvere è che, sia le capacità "residue" che le situazioni concrete di guida sono talmente diversificate fra loro da ricadere comunque nel caso di "norma imprecisa" (84). Quindi per l'idoneità psico-fisica alla guida si tratta non di uno di quegli accertamenti tecnici capaci di un unico responso (85), bensì di uno di quei casi in cui all'accertamento (86), condizionato dall'abilità dell'esecutore nell'accertare i fatti (87), segue una valutazione (88), il cui esito varia a seconda dei valori dell'esaminatore (89) o del criterio utilizzato (90), ed è perciò insindacabile dal giudice (91) (se non per eccesso di potere (92) o incoerenza logica (93)). Di conseguenza, nel caso di un'inadeguata valutazione dell'idoneità alla guida delle persone con disabilità, si può realizzare una di quelle situazioni in cui vi è una limitazione della libertà (94) con una tutela giurisdizionale insufficiente (95).
    Su questo dalla sentenza in esame emerge un'altra indicazione che può essere decisiva. E cioè la doverosità di esaminare le memorie scritte eventualmente presentate dall'interessato fa sì che, se anche in Italia sorgessero quelle agenzie specializzate nella valutazione delle capacità di guida delle persone con disabilità, che hanno prodotto notevolissimi risultati in alcuni Paesi, il Ministero dei trasporti non potrebbe legittimamente evitare di prenderne in considerazione l'operato. Il punto può essere decisivo perché in questa materia è cruciale riuscire ad individuare tutte le capacità "residue".



* Già pubblicato in “Giurisprudenza costituzionale”, 1994, (6), pagg. 4152-4161. Si ringrazia la Direzione della Rivista per l’autorizzazione alla pubblicazione online.
1 Pubbl. il 6 settembre 1994.
2 Com'è riconosciuto dallo stesso tribunale nello stabilire la compensazione delle spese.
3 Pubbl. su S. O. n. 63 alla G. U. n. 163 del 13 luglio 1988.
4 Dissentendo quindi dall'unico motivo sostanzialmente addotto dall'Avvocatura dello stato.
5 Per quanto concerne le critiche al metodo dell'assorbimento, si può vedere: S. CASSARINO, Il processo amministrativo. Lo svolgimento del giudizio, Milano, Giuffré, 1987, 612-4.
6 Che però, in sostanza, finiscono per essere soltanto: il vizio nella predisposizione del d.m. n. 263 cit. e, in parte, l'inosservanza della Direttiva del Consiglio Cee del 29 luglio 1991 n. 91/439/CEE Allegato III.
7 Dalla memoria difensiva.
8 B. DEIDDA, in Atti del Seminario "Patente e guida delle persone con disabilità", Firenze, 29-30 novembre 1991, 101.
9 Tant'è che, solo ad esempio, nell'art. 16 della l. 18 marzo 1988 n. 111 (pubbl. sulla G. U., Serie generale, dell'11 aprile 1994, n. 84) "facilitare la mobilità" delle persone con disabilità non era più pregiudizio (B. DEIDDA, op. cit., 103).
10 B. DEIDDA, op. cit., 102. L'obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono ad alcuni cittadini di godere della libertà di circolazione è stato riscontrato anche nell'art. 16 Cost. da: M. MAZZIOTTI, Circolazione e soggiorno (Liberta' di), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1960, VII, 17-18.
11 Sentenza 14 febbraio 1962 n. 6, in questa Rivista 1962, I, 56 ss. Il punto è stato ripreso anche dalla Corte di cassazione (sez. 4, sentenza dell'8 maggio 1968, n. 976, in Foro it., 1969, II, 237).
12 R. ZACCARIA, nota a Corte di cass. sez. 4, sentenza 8 maggio 1968, n. 976, in Foro it., 1969, II, 235; C. LAPICCIRELLA, Strade (Disciplina della circolazione sulle), in N.mo Dig. It., XVIII, Torino, Utet, 1971, 482; G. AMATO, Art. 16, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Rapporti civili - Zanichelli, Il foro italiano - Bologna, Roma, 1977, 125-6; P. BARILE, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, il Mulino, 1984, 175; U. DE SIERVO, Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1989, III, 80; M. SICLARI, Patente di guida, in Enc. giur., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, XXII, 2; B. DEIDDA, op. cit., 102.
13 Diritto tutelato senza dubbio dal comma 1 dell'art. 16 Cost. (C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, CEDAM, 1976, 1053), e sul quale, nel caso in esame, può esservi incisione anche se viene inteso come "autodeterminarsi circa il trasferimento" (A. PACE, Lezioni sulla Problematica delle Libertà Costituzionali Parte speciale, Padova, CEDAM, 1992, 276-7) dato che, per le persone con disabilità private illegittimamente della patente di guida, molto spesso detta autodeterminazione non potrebbe avvenire in concreto.
14 Per la tutela diretta: R. ZACCARIA, op. cit., 235; P. BARILE, Diritti cit., 175. Tutela indiretta è invece ravvisata da: C. MORTATI, Istituzioni cit., II, 1055; M. MAZZIOTTI, op. cit., 17-19; U. GOLDONI, Circolazione e soggiorno (libertà di), in Enc. giur., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, VI, 6; U. DE SIERVO, op. cit., 79; A. PACE, Lezioni cit., 274-8.
15 G. C. ANGELONI, E. BONASSI BENUCCI, Circolazione stradale, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1960, VII, 23.
16 Sentenza della Corte costituzionale del 30 giugno 1964, n. 68, in questa Rivista 1964, 715 ss., e ordinanza della Corte costituzionale del 15 dicembre 1980, n. 161, in questa Rivista 1980, I, 1491 ss.
17 M. MAZZIOTTI, op. cit., 17; sentenza della Corte costituzionale n. 68 cit.; G. AMATO, op. cit., 6; U. DE SIERVO, op. cit., 78.
18 C. MORTATI, Istituzioni cit., II, 1054-5; U. DE SIERVO, op. cit., 78.
19 Sentenza della Corte costituzionale del 28 aprile 1983, n. 109, in questa Rivista, 1983, I, 491 ss.
20 Sentenza n. 6 cit., 70.
21 In quanto essa riguarda coercizioni sul corpo. Fra molti: A. PACE, Libertà personale (diritto costituzionale), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1974, XXIV, 295-7; C. MORTATI, Istituzioni cit., II, 1041; G. AMATO, op. cit., 4; U. GOLDONI, op. cit., 2; P. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1991, 614; F. CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, Giuffré, 1992, 714-6; P. CARETTI, Libertà personale, in Dig. disc. publ., Torino, Utet, 1994 IX, 234.
22 E pur con la consapevolezza che si tratta di un divieto, e non di un "obbligo positivo".
23 M. MAZZIOTTI, op. cit., 16.
24 U. GOLDONI, op. cit., 3.
25 U. DE SIERVO, op. cit., 81.
26 Che si tratta di un accertamento è stabilito dalle disposizioni e condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Per la normativa in vigore al momento del ricorso si vedano i punti 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 4 l. n. 111 cit. Per la normativa in vigore al momento della sentenza, ci si può riferire ai commi 3 e 4 dell'art. 119 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (pubbl. nella G. U. 18 maggio 1992, n. 114, S. O.), e il comma 10 dell'art. 330 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (pubbl. nella G. U. 28 dicembre 1992, n. 303, S. O.). Per la giurisprudenza antecedente a quella in esame, sentenze: T.a.r. della Sicilia del 16 giugno 1978, n. 228, in Riv. giur. circ. trasp., 1979, 471 ss.; T.a.r. del Lazio, sez. 3, del 18 dicembre 1989, n. 2260, in Riv giur. circ. trasp. , 1990, 843 ss.; Corte di cassazione, sez. unite, del 17 febbraio 1992, n. 1914, in Nuova giurisprudenza. circ. comm. 1993, I, 424. Per la dottrina antecedente alla sentenza: M. G. CAPPUGI, La patente di guida. Legislazione e giurisprudenza, in Quaderni Riv. giur. circ., 1986, (5), 47; P. VIRGA, Diritto Amministrativo - Attività e prestazioni, Milano, Giuffrè, 4, 1990, 348; M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. II, Milano, Giuffré, 1993, 644. Per la "natura di atto di mero accertamento" del "foglio rosa": M. SICLARI, op. cit., 3.
27 Circa il punto che in merito alle capacità di guida si tratta di un fatto di idoneità: per la normativa in vigore al momento del ricorso si veda il terzo cpv. dell'art., 1 del d.m. n. 263 cit.; per la normativa in vigore al momento della sentenza si veda il comma 11 dell'art. 330 del d.p.r. n. 495 cit. Per la dottrina: A. PACE, Lezioni cit., 276.
28 E non concerne quindi né l'idoneità tecnica alla guida e neanche il rilascio della patente.
29 Così definito dal comma 3 dell'art. 119 del d.lgs n. 285 cit. e dai commi 12 e 14 dell'art. 330 del d.p.r. n. 495 cit.; in giurisprudenza: T.a.r. del Lazio, sez. 3, sentenza n. 2260 cit.; in dottrina: M. G. CAPPUGI, op. cit., 47. Si tratta di un atto pubblico (M. G. CAPPUGI, op. cit., 47) redatto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (T.a.r. del Lazio, sez. 3, sentenza n. 2260 cit.) ed esterna una dichiarazione di scienza (M. S. GIANNINI, Diritto cit., 506), o manifesta una conoscenza (G. SALA, Certificati e attestati, in Dig. disc. pubbl. , Torino, Utet, 1987, II, 538), secondo la scienza dell'ufficio, e non del titolare del medesimo (M. S. GIANNINI, Diritto cit., 506-9).
30 Per le disposizioni ora abrogate, ma in vigore al momento del ricorso, si vedano i commi 7 e 8 let. c) dell'art. 81 del vecchio cod. str., cosi come modificato dal comma 1 dell'art. 4 l. n. 111 cit., nonché il comma 5 dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del vecchio codice della strada, così come sostituito dell'art. 1 del d.m. 21 giugno 1991, n. 286 (pubbl. sulla G. U., Serie generale, del 2 settembre 1991, n. 205). E ancora, fra le disposizioni la cui totale abrogazione potrebbe non essere pacifica, la circolare del Ministro dei trasporti del 12 settembre 1991, n. 128 par. 1. lett. B) cpv. 3 e la circolare del Ministro dei trasporti del 30 ottobre 1991, n. 148 lett. a) cpv. 4. Per le disposizioni vigenti si vedano i commi 7 e 8 lett. c) dell'art. 119 del d.lgs n. 285 cit., nonché il comma 4 dell'art. 330 del d.p.r. n. 495 cit.
31 A. FALZEA, Accertamento (teoria generale), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1958, I, 208 e 216.
32 M.S. GIANNINI, Diritto cit., 484.
33 Che in ogni caso può mirare non al raggiungimento della verità (J. BUCCISANO, Accertamento, in Enc. giur. , Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, I, 2), bensì solo a fornire un'utilità plausibile (M. S. GIANNINI, Accertamento (diritto costituzionale e amministrativo), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1958, I, 220; M. S. GIANNINI, Certezza pubblica, in Enc. giur., Milano, Giuffrè, 1960, VI, 771-2), tanto da consentire al conseguente certificato di far fede soltanto fino a prova contraria, e non fino a querela di falso (A. STOPPANI, Certificazioni, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1960, VI, 800; P. VIRGA, Diritto Amministrativo - Atti e ricorsi, Milano, Giuffrè, 2, 1987; S. GIACCHETTI, Certificazione I) Diritto amministrativo, in Enc. dir., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, VI, 3).
34 Anche se va fatto riferimento alla sicurezza secondo la media e non all'assoluta sicurezza altrui, in quanto l'assumere quest'ultimo parametro renderebbe illegittima per chiunque la guida dell'auto, che di per sé è attività pericolosa.
35 Sentenza della Corte di cassazione, sez. 5, del 15 novembre 1984, n. 10141; P. MANTINI, Circolazione stradale I) Disciplina amministrativa, in Enc. giur., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, VI, 3; C. MASTROSTEFANO, Sospensione, revoca e revisione della patente di guida degli autoveicoli, Enc. giur. , 1990, 372; B. DEIDDA, op. cit., 103.
36 Per la coesistenza fra libertà di circolazione e sicurezza altrui nell'art. 16 Cost.: P. MANTINI, op. cit., 2.
37 B. DEIDDA, op. cit., 103.
38 A. PACE, Lezioni cit., 278.
39 S. BASILE, “Valori superiori” Principi costituzionali ed esigenze primarie, in questa Rivista 1993, 2207.
40 Idem, 2247.
41 Idem, 2211.
42 Oltre a doversi rilevare che la sospensione o la revoca, quindi in ogni caso la privazione, della patente di guida a chi ne ha i requisiti (e non valutare in maniera adeguata le capacità "residue" di aspiranti guidatori con disabilità può significare negare la patente di guida a persone che ne hanno i requisiti) psico-fisici e l'idoneità tecnica, è una sanzione (sentenza della Corte costituzionale n. 6 cit., 72; G. ROSSO, Considerazioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 91 cod. strad., in questa Rivista 1962, I, 66-7; C. LAPICCIRELLA, op. cit., 485; ordinanza della Corte costituzionale del 14 aprile 1988, n. 456, in questa Rivista 1988, 2084 ss.; A. ALIBRANDI, La sospensione e la revoca della patente di guida nel nuovo codice della strada, in Arch. giurisprudenza. circ. 1992, 802. Tale veste sanzionatoria sussiste anche nel d.lgs. n. 285 cit.), tanto che tale sospensione dev'essere revocata appena è possibile farlo senza pregiudicare la pubblica incolumità (sentenza del T.a.r. della Sardegna del 18 maggio 1992 n. 582), per cui da tutto ciò consegue che la negazione di tale abilitazione per inidoneità psico-fisica deve avvenire solo quando quest'ultima è accertata con la stessa sicurezza con cui viene riscontrata l'idoneità in caso di primo rilascio o di rinnovo della patente.
43 Cfr. in questa Rivista 1987, I, 1636.
44 Consiglio di stato, sez. 4, sentenza 15 giugno 1976, n. 424, in Cons. Stato 1976, I, 4, 692 ss.: le lenti a contatto rientrano fra i "determinati apparecchi" prescrivibili per integrare le deficienze fisiche per la guida.
45 Ordinanza del T.a.r. della Campania del 5 ottobre 1982, n. 745, in Foro it. 1983, III, 41 ss.: la sospensione della patente di guida ad un rappresentante di commercio (che ha provato un incidente mortale) causa un danno irreparabile per cui va sostituita con un accertamento dell'idoneità alla guida. T.a.r. del Lazio, sez. 2, sentenza del 19 dicembre 1990, n. 2235, in Foro. it. 1991, III, 179 ss.: in sede di disciplina delle autorizzazioni in deroga all'accesso veicolare ad un centro storico cittadino chiuso al traffico generalizzato, l'amministrazione non ha alcuna discrezionalità nel sindacare sotto il profilo tecnico la certificazione medica cui il d.p.r. 27 aprile 1978 n. 384 (pubbl. su G. U., Serie generale, del 22 luglio 1978, n. 204) subordina, per le persone con disabilità, il contrassegno di accesso e transito nelle zone ed aree interdette.
46 Nella lett. c) co. 8 dell'art. 81 del vecchio codice della strada c'era la delega al Ministro dei trasporti di stabilire per decreto le minorazioni che non impediscono la guida. E nell'art. 11 del d.p.r. 23 settembre 1976, n. 995 (pubbl. su G. U., Serie generale, del 23 febbraio 1977, n. 50) veniva stabilita l'inidoneità alla guida in caso di due minorazioni invalidanti. Questa delega non è più presente nel punto 8 del comma 1 dell'art. 4 l. n. 111 cit. e neanche nel comma 8 dell'art. 119 del d.lgs n. 285 cit. per cui il divieto di guida con due minorazioni invalidanti è assente sia dal d.m. n. 263 cit. che dal d.p.r. n. 495 cit. Al punto che il Ministero dei trasporti, all'art. 320, e all'Appendice II al medesimo articolo, del d.p.r. appena citato, deve tener conto del fatto che la delega in proposito, presente nel vecchio codice della strada, è assente il quello nuovo. E il problema viene affrontato in tale Appendice (oltre che nella lett. c) del punto 4 del d.m. n. 263 cit., emesso a seguito delle innovazioni introdotte dalla l. n. 111 cit.), ad esempio a proposito delle "Malattie del sistema nervoso", stabilendo che, qualora il candidato sia affetto dalle malattie ivi elencate, se esse sono in una fase tale da non pregiudicare la sicurezza della guida, la Commissione locale può certificare l'idoneità.
47 Comma 2 della circolare del Ministro dei trasporti n. 148 cit.
48 Lett. A) comma 2 della circolare del Ministro dei trasporti n. 148 cit.
49 Ovvero semplicemente perché esistono.
50 B. DEIDDA, op. cit., 103-4.
51 Per la normativa in vigore al momento della presentazione dei ricorso: art. 4 comma 1, punto n. 1 della l. n. 111 cit. Per la normativa in vigore al momento della sentenza: art. 119 comma 1 del d.lgs n. 285 cit. Tant'è che sia il d.p.r. n. 495 cit. che la circolare del Ministero dei trasporti n. 148 cit., trattano non di "malattie", bensì di "malattie invalidanti" (e la cosa è agevolmente comprensibile e anche logica: ad esempio la mancanza totale di capelli, dei denti ecc. sono indubbiamente menomazioni, ma non incidono certo sulla guida).
52 Seguita da una prassi diffusa e sostenuta dall'Avvocatura dello stato.
53 Sentenze della Corte costituzionale del 23 giugno 1956, n. 2, in Rivista 1956, 561 ss., e del 5 maggio 1959, n. 27, in ivi 1959, 355 ss.; M. MAZZIOTTI, op. cit., 16; U. DE SIERVO, Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1989, III, 78.
54 M. MAZZIOTTI, op, cit., 21.
55 Idem, 20.
56 E illegittimità potrebbe emergere, una volta chiariti i limiti che il termine "sicurezza" assume in questo caso, anche perché l'inidoneità alla guida per le persone con disabilità è senz'altro un ostacolo alla loro libertà di circolazione fra gli stati dell'Unione Europea, mentre secondo la Corte di Giustizia delle Comunità europee per esserci una qualsiasi limitazione a tale libertà è necessario che la minaccia alla sicurezza sia effettiva e sufficientemente grave (A. SCOLA, In materia di libera circolazione delle persone. Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Nuova rass. legisl. dottr. giur. 1992, 794).
57 B. DEIDDA, op. cit., 103.
58 E non può essere presunta in base ad una certa casistica ministeriale: T.a.r. della Campania, sentenza del 21 gennaio 1984 n. 60, in Riv. giur. circ. trasp., 1984, 757 ss.
59 Successive alla presentazione del ricorso, ma anteriori alla sentenza in esame.
60 Il d.lgs 10 settembre 1993, n. 360 (su S. O. n. 86 alla G. U., Serie generale, del 15 settembre 1993, n. 217) all'art. 60 comma 1 lett. b), nel modificare la lett. a) comma 4 dell'art. 119 del d.lgs n. 285 cit., a proposito dei guidatori con disabilità dispone che: "Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adatto in relazione alle particolari esigenze". Inoltre in una lettera del 23 agosto 1994, prot. n. 4437/4635, del Direttore della Divisione 46 della IV Direzione Centrale della Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero dei trasporti, fra l'altro, è scritto: "....Pertanto codeste Commissioni vorranno nel rispetto di quanto sopra riportato, predisporre, una prova pratica di guida prima di emettere un giudizio definitivo di non idoneità nei confronti di un conducente affetto da minorazioni. ....".
61 Punto 8 lett a) del dell'art. 4 l. n. 111 cit., primo cpv. dell'art., 1 del d.m. n. 263 cit. e art. 119 del d.lgs. n. 285 cit.
62 M.S. GIANNINI, Diritto cit., 88.
63 Pur essendo vero che la "la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione" (S. CASSARINO, op. cit., 627).
64 Del resto un'analogia dello stesso tipo si ha fra la l. n. 111 cit. e il d.lgs n. 285 cit.
65 Perché non in vigore al momento dell'emissione dell'atto impugnato.
66 Con specifici riferimenti alle parti della circolare del Ministro dei trasporti n. 148 cit. ancora vigenti.
67 M. NIGRO, Giustizia Amministrativa, Bologna, il Mulino, 1979, 387.
68 Senza alcun cenno alla possibilità che le commissioni possano avvalersi del parere di, o comunque rinviare la decisione ad, altri organi ministeriali.
69 Possibile in quanto tale circolare era stata impugnata con le parole "atti conseguenti, connessi e presupposti" e si tratta di un atto inscindibile che riguarda una pluralità di soggetti.
70 B. DEIDDA, op. cit., 105.
71 Lett. A) comma 3 e u. c., Allegato 1 e Allegato 2 punto 1.8.
72 Secondo tale disposizione (pubbl. nella G. U., Serie generale, 18 agosto 1990, n. 192), l'interessato ad un procedimento amministrativo ha diritto "b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento."
73 P. MANTINI, op. cit., 6; M. SICLARI, op. cit., 3; M. S. GIANNINI, Diritto cit., 644; inoltre C. MARZUOLI, Abilitazione, in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1987, I, 2 e 4, esamina l'assenza di discrezionalità nelle abilitazioni.
74 Sentenza del T.a.r. della Sicilia n. 228 cit.; Corte di cassazione, sentenza n. 1914 cit.
75 G.C. ANGELONI, E. BONASSI BENUCCI, op. cit., 27; G. TRIDICO, Circolazione stradale, in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1989, III, 93; dottrina cit. in M. SICLARI, op. cit., 2. Inoltre: sentenza del Cons. giust. amm. della Sicilia del 4 aprile 1979, in Cons. Stato, 1979, I, 616; sentenza della Corte di cassazione, sez. 4, del 23 maggio 1984, n. 753; sentenza del T.a.r. del Molise del 15 giugno 1990, n. 168 in T.A.R, 1990, I, 3247.
76 Fermo restando che si tratta non di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo (Corte di cassazione, sentenza n. 1914 cit.).
77 E questo pur dovendosi rilevare che consentire la guida dell'auto alle persone con disabilità è anche interesse della collettività in quanto riduce le spese per l'assistenza a queste persone: P. OXLEY, Miglioramento della vita delle persone con disabiltà attraverso la guida dell'auto, in Atti del Seminario internazionale “Patente e guida delle persone con disbilità”, Firenze, 29-30 novembre 1991, 78.
78 N. DANIELE, Discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e giudice amministrativo, in Scritti in memoria di A. Giuffré, Milano, Giuffré, 1967, III, 312-3.
79 Va osservato che sul punto il T.a.r. usa il termine "certificazione medica" e lo fa al singolare, mentre il ricorrente aveva presentato due pareri e solo uno di essi non è firmato da un medico (con una notevole esperienza ne campo della riabilitazione alla guida). Poiché è ragionevole pensare che il T.a.r. non conoscesse quest'ultimo fatto, sorgono due questioni. La prima è che è vero che la l. 241 cit. parla semplicemente di "memorie scritte e documenti", però questa è una norma di carattere generale, mentre ai sensi della lett. c) del comma 8 dell'art. 119 del d.lgs n. 285 cit. (che è norma speciale e successiva alla precedente) l'interessato può far intervenire "un medico di sua fiducia". Per cui, se il T.a.r. intendesse che eventuali pareri presentati dall'interessato possono essere presi in considerazione solo se firmati da un medico, il punto, pur non essendo decisivo, parrebbe meritevole di un approfondimento, anche in considerazione del ruolo rilevante che in altri paesi è svolto in materia da esperti privi di laurea in medicina. La seconda questione è che uno dei due pareri presentati dall'interessato è firmato da un esperto inglese (le valutazioni del quale vengono normalmente accolte dal Dipartimento dei trasporti di quel paese), per cui, se il T.a.r. intendesse la dizione "certificazione medica" al singolare, se ne dovrebbe dedurre la non condivisibile conclusione per cui i pareri di autorevoli esperti stranieri non sarebbero da prendere in considerazione. Quest'ultima ipotesi pare tuttavia esclusa dal fatto che, invece di un vocabolo sicuramente singolare, sia stata scelta una parola collettiva, che, pur essendo di tipo particolare perché può avere anche un referente singolo, viene tendenzialmente usata in rapporto ad una pluralità.
80 M.S. GIANNINI, Diritto cit., 56.
81 M. NIGRO, op. cit., 387-91; P. VIRGA, Diritto Amministrativo - Atti e ricorsi, Milano, Giuffrè, 2, 1987, 420; S. CASSARINO, op. cit., 630, 825-827, 834-835.
82 S. CASSARINO, op. cit., 851-852.
83 Allegato II al d.m. 8 agosto 1994 (pubbl. su G. U., Serie generale, del 19 agosto 1994, n. 193) a seguito della delega di cui al comma 2 dell'art. 121 del d.lgs. n. 285 cit.
84 V. BACHELET, L'attività tecnica della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1967, 41-2; C. MARZUOLI, op. cit., 1, 144-5.
85 F. LEDDA, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull'amministrazione pubblica, in Riv. dir. proc. amm., 1983, 390-1; A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, Jovene, 1989, 594; G. BARONE, Discrezionalità (Diritto amministrativo), in Enc. giur., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, XI, 9.
86 N. DANIELE, op. cit., 300; G. SALA, op. cit., 538.
87 V. BACHELET, op. cit., 15.
88 N. DANIELE, op. cit., 300; G. SALA, op. cit., 538.
89 C. MARZUOLI, op. cit., 210-6.
90 F. PIGA, Sulla discrezionalità tecnica della P.A., in Giust. civ.,, 1956, I, 53; V. BACHELET, op. cit., 15; N. DANIELE, op. cit., 293 ss.; V. CERULLI IRELLI, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm. 1984, 487; G. AMATO, op. cit., 119; C. MARZUOLI, op. cit., 22; A. M. SANDULLI, op. cit., 594, 639; M. S. GIANNINI, Diritto cit., 509-10.
91 T.a.r. della Campania, sentenza del 21 gennaio 1984 n. 60, in Riv. giurisprudenza. circ. trasp. 1984, 757 ss.; F. PIGA, op. cit., 52-3; V. BACHELET, op. cit., 50-1; N. DANIELE, op. cit., 301, 310-2; A. MAZZEO, Sulla discrezionalità tecnica (La difesa del cittadino verso l'Amministrazione), in Amm. it., 1976, 956; C. MARZUOLI, op. cit., 2, 37, 40-56, 101; J. BUCCISANO, op. cit., 4; G. PELAGATTI, Valutazioni tecniche e sindacato di legittimità, in Foro amm., 1989, 688; G. BARONE, op. cit., 8; M. S. GIANNINI, Diritto cit., 57.
92 V. BACHELET, op. cit., 50-1, 56-7; N. DANIELE, op. cit., 312; A. MAZZEO, op. cit., 957; F. LEDDA, op. cit., 436; V. CERULLI IRELLI, op. cit., 488; G. BARONE, op. cit., 8-9.
93 G. PELAGATTI, op. cit., 688.
94 M.S. GIANNINI, Certezza cit., 773.
95 V. BACHELET, op. cit., 43; V. CERULLI IRELLI, op. cit., 488; G. PELAGATTI, op. cit., 688; C. MARZUOLI, op. cit., 30-72.