Legge regionale dell’Abruzzo n. 57 del 2012: Interventi regionali per la vita indipendente

Commento di Raffaello Belli

10 dicembre 2012

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Con la legge regionale 23 novembre 2012, n. 57, “Interventi regionali per la vita indipendente”, l’Abruzzo è la seconda regione italiana ad avere una legge interamente dedicata alla vita indipendente dei disabili. Si tratta di una testo molto simile alla legge regionale del Molise 19 novembre 2010, n. 18 per cui fondamentalmente si rinvia al relativo commento.

Qui si analizzano soltanto le differenze non meramente formali.

Nell’articolo 1 si osserva che già al co. 3 c’è il riferimento alle risorse disponibili. Nel co. 5 dello stesso articolo il Molise specifica “…..con l'assunzione di uno o più assistenti personali, in forma privata, consociata, tramite agenzie o cooperative, formati dalla stessa persona con disabilità”, mentre nella legge dell’Abruzzo ci si limita a “…con l'assunzione di uno o più assistenti personali”.

Nell’art. 2 al co. 1 il limite d’età è portato a 67 anni. Probabilmente ciò avviene a seguito della riforma delle pensioni fatta dal governo Monti. Rispetto alla legge del Molise si tratta di un piccolissimo miglioramento, che lascia però intatto il problema su cui si è già scritto.

Subito di seguito nello stesso comma c’è un miglioramento rispetto alla legge del Molise perché si fa riferimento ai “rappresentanti legali” e non ai genitori. Anche se il punto è notevolmente vanificato dal fatto che al successivo co. 4 dello stesso articolo il riferimento è soltanto ai genitori. Salvo osservare che qui potrebbe trattarsi soltanto di una mera svista o di cattivo coordinamento.

Nell’art. 6 della legge dell’Abruzzo (che corrisponde all’art. 7 della legge del Molise) manca il co. 4, che, per quanto riguarda l’Abruzzo, prevede l’adeguamento degli importi massimi al “costo della vita desunto dall’indice ISTAT”. Quasi sicuramente questa mancanza dipende dal fatto che la legge dell’Abruzzo non prevede i tetti mensili. In ogni caso, anche sotto il profilo giuridico, è un passo indietro.

Negli artt. 7-8 sono previsti 4 livelli “di intensità del bisogno assistenziale”, mentre il Molise prevede solo 3 livelli. Questo potrebbe essere un piccolo passo avanti, parzialmente vanificato dal fatto che il “livello molto alto” è previsto soltanto per le persone che dipendono “…. da ausili che permettono la sopravvivenza e la comunicazione” e quasi di sicuro dipende dal fatto, meramente mediatico, che in questo periodo si parla molto della SLA.

Nel co. 1 dell’art. 8 c’è scritto che: “La Giunta regionale, con apposito provvedimento e nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, provvede annualmente alla determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale”.

Si tratta di una dizione estremamente infelice perché, in ogni caso, dalle risorse disponibili può dipendere la determinazione della misura in cui viene soddisfatto il bisogno assistenziale, ma non può dipendere il “livello di intensità del bisogno assistenziale”. C’è da augurarsi che si tratti soltanto di una mera svista, perché altrimenti potrebbe essere indice di un’ossessione per le esigenze di bilancio, ossessione che, realisticamente, può fare carta straccia dei principi fondanti della Costituzione.

In questo co. 1 dell’art. 8 c’è un’altra differenza sostanziale, e potenzialmente molto negativa, rispetto alla legge del Molise. L’entità del tetto mensile individuale non viene fissata nella legge, come dovrebbe accadere per i diritti soggettivi, bensì è demandata ad un apposito provvedimento annuale della Giunta regionale.

Rispetto alla legge del Molise, in questo art. 8 della legge dell’Abruzzo parrebbe avere un po’ meno rilievo la presenza dei familiari per quanto riguarda la determinazione dell’entità del finanziamento regionale, e questo sarebbe un fatto positivo.

A differenza di quanto stabilito nella legge del Molise, nell’art. 11 di questa legge dell’Abruzzo è previsto che tra i formatori ci siano anche disabili. Si tratta sicuramente di un passo in avanti. Salvo osservare che, secondo le esperienze ed i testi più qualificati in tema di vita indipendente, i formatori dovrebbero essere soltanto disabili. Di per sé questo potrebbe non essere esaustivo, perché è determinante il fatto se, nel caso specifico, i disabili sono competenti in materia. Però potrebbe essere molto pericoloso prevedere che per la formazione in tema di assistenza personale per la vita indipendente ci sia la presenza anche di non disabili, ed è una questione che dovrebbe essere “maneggiata” con estrema cautela.

L’art. 14 della legge dell’Abruzzo, sulla “clausola valutativa” è scritta in maniera un po’ diversa rispetto al corrispondente articolo della legge del Molise.

Nell’art. 16 della legge dell’Abruzzo è stabilito che la Regione deve emanare le linee guida entro 90 giorni, mentre nel Molise sono 60 giorni.

Nell’art. 18 della legge dell’Abruzzo sulla “norma finanziaria”, c’è una questione assolutamente centrale e decisiva.

Per l’anno 2012 è previsto un finanziamento di € 200.000,00 e per ciascun anno del biennio 2013-2014 è previsto un finanziamenti di € 100.000,00.

In primo luogo non si capisce perché questo improvviso dimezzamento del finanziamento.

Ma soprattutto, facendo un riferimento ponderato sempre alla popolazione ISTAT al 1-1-2011, per l’anno 2013 risultano in Abruzzo € 0,074 per abitante, mentre in Molise per l’anno 2011 sono stati previsti € 1,25 per abitante. In Toscana, pur mancando una specifica legge regionale sulla vita indipendente, per l’anno 2012 sono risultati ampiamente insufficienti € 1,33 per abitante.

Insomma, quanto stabilito nella legge regionale dell’Abruzzo in tema di risorse finanziare per la vita indipendente è come nebulizzare una bottiglia d’acqua su una moltitudine di assetati. Ed è davvero preoccupante questo progressivo allontanamento delle istituzioni dai principi fondanti della Costituzione.